XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3103




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          Il presente disegno di legge comporta il seguente onere per il bilancio dello Stato relativo al contributo al funzionamento della sede della Delegazione generale palestinese in Italia:

              anno 2002: euro 309.874,13;

              anno 2003: euro 309.874,13;

              anno 2004: euro 309.874,13.

          L'onere totale per i tre anni ammonta quindi a 929.622,39 euro. Ad esso si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


        1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

            A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

            Il provvedimento in esame costituisce un rinnovo dell'articolo 1 della legge n. 558 del 1996, successivamente prorogata dall'articolo 3 della legge n. 147 del 2000. Il testo proposto, al di là dell'aggiornamento della cifra erogata, differisce da quello originale solo ove ciò si è reso necessario per tenere conto della nuova struttura del Ministero degli affari esteri.

            B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

            Le disposizioni del disegno di legge in questione non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario.

            C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

            Non si ravvisano profili di impatto costituzionale. Il disegno di legge non incide sulla normativa vigente.

            D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

            Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali. L'approvazione del provvedimento in esame non comporta effetti sulla struttura amministrativa e sugli assetti del personale, e non implica la costituzione di nuovi soggetti all'interno dell'amministrazione pubblica.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


            A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

            La legge riguarda lo Stato italiano (Ministero degli affari esteri) e l'Autorità nazionale palestinese (Delegazione generale in Italia).

            B) Obiettivi e risultati attesi.

            Finalità della legge è quella di permettere la sopravvivenza della delegazione palestinese in Italia attraverso l'erogazione di un contributo annuo, per tre anni, di 309.875 euro (pari a circa 600 milioni di lire) necessario al funzionamento della sede.
            Tale contributo avrà una benefica ricaduta di natura politica per l'Italia, permettendo di mantenere un fondamentale punto di contatto, facilitando quindi la nostra azione in ambito politico ed economico presso l'Autorità nazionale palestinese. Contribuirà inoltre a rafforzare i già stretti legami bilaterali e garantirà una positiva ricaduta di immagine presso la leadership palestinese.

            C) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

            L'approvazione della legge non comporterà la creazione di nuove strutture amministrative o il ricorso a speciali procedimenti.




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