XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3103
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. E' autorizzata la concessione alla Delegazione generale
palestinese, per il triennio 2002-2004, di un contributo annuo
pari a euro 309.875 destinato alle spese di funzionamento
della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere
forfettario e non è soggetto a rendicontazione.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a euro 309.875 per ciascuno degli anni 2002, 2003
e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.