XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3103




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' autorizzata la concessione alla Delegazione generale palestinese, per il triennio 2002-2004, di un contributo annuo pari a euro 309.875 destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfettario e non è soggetto a rendicontazione.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 309.875 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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