XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3029
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni)
L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia ed Israele, in
materia di mutua assistenza per la prevenzione, la ricerca e
la repressione delle infrazioni doganali, comporta i seguenti
oneri in relazione ai sottoindicati articoli:
Articolo 14.
Viene prevista la partecipazione di funzionari in Israele
per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali.
A tal fine, nell'ipotesi di invio annuo a Tel Aviv di due
funzionari, con una permanenza di sei giorni in detta città,
la relativa spesa è così suddivisa:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone
x 6 giorni) = euro 1.548
diaria giornaliera per ciascun funzionario
dollari USA 130 = euro 154, cui si
aggiungono euro 46 pari al 30 per cento
quale maggiorazione prevista dall'articolo
3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;
l'importo di euro 154 viene ridotto di euro
51, corrispondente ad 1/3 della diaria
(euro 149 + euro 45 quale quota media per
contributi erariali, previdenziali,
assistenziali ed IRPEF ai sensi delle leggi
n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23
dicembre 1996) = (euro 194 x 2 persone x
6 giorni) = euro 2.328
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Tel Aviv (euro 826
x 2 persone = euro 1.652 + euro 83 quale
maggiorazione del 5 per cento) = euro 1.735
Totale onere (articolo 14) .... euro 5.611
Articolo 11.
Si prevede il rimborso delle spese di viaggio e di
missione per i funzionari della Parte contraente, convocati a
deporre in qualità di testimoni o di esperti, nonché
l'indennità da corrispondere all'interprete o traduttore.
Nella ipotesi dell'invio annuo di due funzionari a Tel
Aviv, con una permanenza di tre giorni in detta città, la
relativa spesa, sulla base del precedente calcolo, è così
quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone
x 3 giorni) = euro 774
diaria giornaliera:
(euro 194 x 2 persone 3 giorni) = euro 1.164
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Tel Aviv (euro 826 x
2 persone = euro 1.652 + euro 83 quale
maggiorazione del 5 per cento) = euro 1.735
Spese di interpretariato
euro 207 al giorno x 2 interpreti x 3
giorni) = euro 1.242
Totale onere (articolo 11) .... euro 4.915
Articolo 19.
Per l'esame dei programmi operativi viene prevista
l'istituzione di una Commissione mista che si riunirà
annualmente. Nell'ipotesi dell'invio a Tel Aviv di tre
funzionari, con una permanenza di quattro giorni in detta
città, la relativa spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 x 3 persone x 4
giorni) = euro 1.548
diaria giornaliera (euro 194 x 3 persone
x 4 giorni) = euro 2.328
biglietto aereo A/R Roma-Tel Aviv (euro
826 x 3 persone = euro 2.478 + euro 124
quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 2.602
Totale onere (articolo 19) .... euro 6.478
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello
Stato, da iscrivere nello stato di previsione dei Ministero
dell'economia e delle finanze, Ufficio delle dogane, a
decorrere dal 2002, ammonta a euro 17.004, in cifra tonda euro
17.005.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché
all'utilizzo degli interpreti, costituiscono riferimenti
inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato
provvedimento.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO:
a) necessità dell'intervento normativo:
L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già
conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere
ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che
alcune sue disposizioni - quali, ad esempio, l'articolo 14 che
consente a funzionari doganali di una Parte contraente di
assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte
contraente o l'articolo 11 che prevede che funzionari di una
Parte contraente depongano in procedimenti instaurati nel
territorio dell'altra Parte contraente - rendono ciò
necessario.
b) analisi del quadro normativo:
In ogni caso, si ritiene che la legge di ratifica non
debba prevedere norme di adeguamento della legislazione
nazionale vigente.
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
a) Ambito dell'intervento: destinatari diretti ed
indiretti:
L'importanza di disporre di un quadro giuridico
appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di
cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti
tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto
l'Amministrazione degli affari esteri ad assumere l'iniziativa
di concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di
mutua assistenza amministrativa in materia doganale con la
consorella Israele.
I negoziati di tale atto sono stati condotti
dall'Amministrazione con la Controparte sulla base di un testo
adeguato alle rispettive esigenze - elaborato conformemente al
testo standard redatto dall'Organizzazione mondiale
delle dogane - e, comunque, improntato al rispetto dei
princìpi di completezza, chiarezza e semplicità che
caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione
amministrativa.
b) obiettivi generali e specifici:
Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà, da
una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle
rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di
lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito
degli stupefacenti, salvaguardando la società da tale
minaccia, dall'altra, di agevolare e semplificare le procedure
doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo,
così, più trasparente l'interscambio commerciale tra i due
Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli
operatori.
Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e
mantenere con la consorella Israele dei proficui rapporti
diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che
saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli
obiettivi di volta in volta prefissati.