XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3029




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni)


          L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia ed Israele, in materia di mutua assistenza per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:


Articolo 14.

          Viene prevista la partecipazione di funzionari in Israele per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali. A tal fine, nell'ipotesi di invio annuo a Tel Aviv di due funzionari, con una permanenza di sei giorni in detta città, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 6 giorni) = euro 1.548

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 130 = euro 154, cui si aggiungono euro 46 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 154 viene ridotto di euro 51, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 149 + euro 45 quale quota media per contributi erariali, previdenziali, assistenziali ed IRPEF ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996) = (euro 194 x 2 persone x 6 giorni) = euro 2.328

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Tel Aviv (euro 826 x 2 persone = euro 1.652 + euro 83 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 1.735

                Totale onere (articolo 14) .... euro 5.611


Articolo 11.

          Si prevede il rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della Parte contraente, convocati a deporre in qualità di testimoni o di esperti, nonché l'indennità da corrispondere all'interprete o traduttore.
          Nella ipotesi dell'invio annuo di due funzionari a Tel Aviv, con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa spesa, sulla base del precedente calcolo, è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 2 persone x 3 giorni) = euro 774

diaria giornaliera:
(euro 194 x 2 persone 3 giorni) = euro 1.164

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Tel Aviv (euro 826 x 2 persone = euro 1.652 + euro 83 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 1.735

Spese di interpretariato

euro 207 al giorno x 2 interpreti x 3 giorni) = euro 1.242

                Totale onere (articolo 11) .... euro 4.915


Articolo 19.

          Per l'esame dei programmi operativi viene prevista l'istituzione di una Commissione mista che si riunirà annualmente. Nell'ipotesi dell'invio a Tel Aviv di tre funzionari, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 x 3 persone x 4 giorni) = euro 1.548

diaria giornaliera (euro 194 x 3 persone x 4 giorni) = euro 2.328

biglietto aereo A/R Roma-Tel Aviv (euro 826 x 3 persone = euro 2.478 + euro 124 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 2.602

                Totale onere (articolo 19) .... euro 6.478

          Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio delle dogane, a decorrere dal 2002, ammonta a euro 17.004, in cifra tonda euro 17.005.
          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, nonché all'utilizzo degli interpreti, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO:

a) necessità dell'intervento normativo:

          L'Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere ratificato con atto avente forza di legge, dal momento che alcune sue disposizioni - quali, ad esempio, l'articolo 14 che consente a funzionari doganali di una Parte contraente di assistere ad indagini nel territorio dell'altra Parte contraente o l'articolo 11 che prevede che funzionari di una Parte contraente depongano in procedimenti instaurati nel territorio dell'altra Parte contraente - rendono ciò necessario.


b) analisi del quadro normativo:

          In ogni caso, si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di adeguamento della legislazione nazionale vigente.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE


a) Ambito dell'intervento: destinatari diretti ed indiretti:

          L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto l'Amministrazione degli affari esteri ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con la consorella Israele.
          I negoziati di tale atto sono stati condotti dall'Amministrazione con la Controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze - elaborato conformemente al testo standard redatto dall'Organizzazione mondiale delle dogane - e, comunque, improntato al rispetto dei princìpi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.


b) obiettivi generali e specifici:

          Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà, da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, salvaguardando la società da tale minaccia, dall'altra, di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo, così, più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.
          Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con la consorella Israele dei proficui rapporti diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.




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