XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3029




        Onorevoli Deputati! - Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, firmato a Roma, il 27 aprile 1999, il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele si impegnano a fornirsi, sia su richiesta che spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della rispettiva legislazione doganale e realizzare, nel contempo, una efficace azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
        L'Accordo si compone di ventitrè articoli, un preambolo ed un allegato.
        L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
        L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.
        Gli articoli 3, 4, 5, 8, 9 e 13 dettano la disciplina della comunicazione, su richiesta o spontanea, delle informazioni, elencando i casi e le finalità.
        L'articolo 6 stabilisce che le Amministrazioni doganali si forniscano su richiesta una assistenza per il recupero dei crediti doganali e detta la relativa disciplina.
        L'articolo 7 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
        Gli articoli 10 e 12 descrivono le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni doganali nella formulazione delle richieste di assistenza.
        L'articolo 11 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte contraente.
        L'articolo 14 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente. Lo stesso articolo prevede inoltre la possibilità che i funzionari dell'Amministrazione richiedente assistano a tali indagini.
        L'articolo 15 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
        L'articolo 16 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo.
        L'articolo 17 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
        L'articolo 18 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.
        L'articolo 19 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una Commissione mista per l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.
        L'articolo 20 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.
        Gli articoli 21, 22 e 23 disciplinano l'entrata in vigore e la denuncia dell'Accordo.




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