XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3029
Onorevoli Deputati! - Con l'Accordo di mutua assistenza
amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione
delle infrazioni doganali, firmato a Roma, il 27 aprile 1999,
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato
di Israele si impegnano a fornirsi, sia su richiesta che
spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il
tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di
assicurare il pieno rispetto della rispettiva legislazione
doganale e realizzare, nel contempo, una efficace azione di
previsione, investigazione e repressione delle violazioni a
tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio
commerciale tra i due Paesi.
L'Accordo si compone di ventitrè articoli, un preambolo ed
un allegato.
L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale
specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
L'articolo 2 delimita il campo di applicazione
dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle
due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.
Gli articoli 3, 4, 5, 8, 9 e 13 dettano la disciplina
della comunicazione, su richiesta o spontanea, delle
informazioni, elencando i casi e le finalità.
L'articolo 6 stabilisce che le Amministrazioni doganali si
forniscano su richiesta una assistenza per il recupero dei
crediti doganali e detta la relativa disciplina.
L'articolo 7 prescrive l'impegno di ciascuna
Amministrazione doganale ad esercitare una speciale
sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi
che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla
normativa doganale.
Gli articoli 10 e 12 descrivono le procedure e le
formalità che devono essere rispettate dalle Amministrazioni
doganali nella formulazione delle richieste di assistenza.
L'articolo 11 prevede la possibilità e le modalità di
invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte
contraente a deporre in qualità di testimoni o di esperti in
giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra
Parte contraente.
L'articolo 14 prescrive l'impegno di ciascuna
Amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad
avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in
contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte
contraente. Lo stesso articolo prevede inoltre la possibilità
che i funzionari dell'Amministrazione richiedente assistano a
tali indagini.
L'articolo 15 detta le regole che devono essere osservate
dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla
diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
L'articolo 16 condiziona lo scambio di dati personali alla
circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di
protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello
indicato nell'apposito Allegato che costituisce parte
integrante dell'Accordo.
L'articolo 17 disciplina i casi in cui l'assistenza può
essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
L'articolo 18 fissa i criteri di ripartizione delle spese
derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 19 detta le procedure che le Amministrazioni
doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con
la pratica attuazione dell'Accordo, istituendo inoltre una
Commissione mista per l'esame delle questioni connesse con la
cooperazione e la mutua assistenza, nonché per la risoluzione
delle controversie in merito all'interpretazione e
all'applicazione dell'Accordo.
L'articolo 20 definisce l'ambito territoriale di
applicazione dell'Accordo.
Gli articoli 21, 22 e 23 disciplinano l'entrata in vigore
e la denuncia dell'Accordo.