XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3029
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la
prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni
doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27
aprile 1999.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 21
dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, valutato in euro 17.005 annui a decorrere dal 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.