XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3297 - 8 - 1378 - 2219 - 2567-A
Onorevoli Colleghi! - Il provvedimento che la X
Commissione Attività produttive propone all'esame
dell'Assemblea è finalizzato ad un ampio riordino del settore
energetico, alla luce del nuovo riparto di competenze tra
Stato e Regioni disposto con la recente riforma costituzionale
e delle esigenze di ammodernamento dell'impianto normativo di
uno dei settori più importanti per l'economia del Paese e per
il sistema produttivo nazionale.
La situazione e le prospettive del settore dell'energia
sono state oggetto di un'approfondita analisi da parte della
Commissione Attività produttive che ha dedicato al tema una
ampia e significativa indagine conoscitiva conclusasi,
nell'aprile 2002, con l'approvazione di un documento
conclusivo che ha evidenziato le principali linee di un'azione
di riordino del comparto.
Anche a seguito di questa attività conoscitiva, in
occasione dell'esame del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7
(cosiddetto decreto-legge "sbloccacentrali"), la Camera ha
approvato l'ordine del giorno (n. 9/2523/3) che impegnava il
Governo alla presentazione di un disegno di legge di
complessivo riordino e riforma del settore energetico. Il
Governo ha dato seguito a tale impegno nel mese di ottobre del
2002, con la presentazione del disegno di legge che la X
Commissione, dopo averlo esaminato in abbinamento con alcune
proposte di legge ed adottato come testo base, sottopone
adesso all'Assemblea.
Il disegno di legge ha tenuto conto degli orientamenti
propositivi emersi nel corso della citata indagine conoscitiva
svolta dalla Commissione Attività produttive e sintetizzati
nel documento conclusivo dell'indagine medesima. Secondo
quanto precisato nella relazione di accompagnamento del
disegno di legge, l'intervento di riordino proposto dal
Governo si esplica lungo tre principali direttrici: la
definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni
secondo il nuovo Titolo V della parte seconda della
Costituzione; il completamento della liberalizzazione dei
mercati; l'incremento dell'efficienza del mercato interno.
Rispetto al testo iniziale del provvedimento, la
Commissione Attività produttive ha svolto un impegnativo
lavoro di approfondimento e di esame, sia in relazione
all'ampiezza dei contenuti del disegno di legge, sia alla
complessità e rilevanza delle disposizioni da esso recate. Il
testo che giunge all'esame dell'Assemblea conferma l'impianto
originario del disegno di legge, presentando nel contempo
significative modifiche ed integrazioni, volte da un lato ad
una migliore definizione dei contenuti del provvedimento,
dall'altro ad arricchire la portata del provvedimento medesimo
attraverso l'introduzione di ulteriori previsioni
normative.
Il disegno di legge e le modifiche della
Commissione.
Il disegno di legge, come detto, è finalizzato al
complessivo riordino e alla riforma del settore dell'energia.
Esso si articola in cinque capi, il primo dei quali è relativo
ai principi ed agli obiettivi della legislazione nel settore
dell'energia.
L'articolo 1, al comma 1, definisce le diverse tipologie
di principi fondamentali rilevanti in materia energetica, ai
sensi dell'articolo 117 Costituzione, collocandoli nell'ambito
dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Il comma 2 chiarisce innanzitutto che il disegno di legge
contiene disposizioni inerenti il settore energetico ma che
interessano materie (tutela della concorrenza, tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni ecc.) rimesse
dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione, alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato ovvero perseguono
finalità per il perseguimento delle quali l'articolo 120,
secondo comma, della Costituzione, riconosce allo Stato poteri
sostitutivi nei confronti delle regioni.
Con il comma 3 viene definito il quadro delle competenze
per quanto riguarda la definizione della politica energetica,
mentre il comma 4 è volto a salvaguardare la particolare
autonomia riconosciuta alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome.
L'articolo 2 definisce i principi fondamentali relativi al
regime delle attività del settore energetico. Tali attività
vengono raggruppate in tre categorie in relazione alle quali
l'interesse pubblico risulta crescente con l'effetto di
circoscrivere il ruolo dei privati. Alla prima categoria
(comma 1) appartengono le attività definite libere, anche se
tenute a svolgersi nel rispetto degli obblighi di servizio
pubblico. Nella seconda categoria (comma 2) rientrano le
attività espressamente definite di interesse pubblico e quindi
sottoposte ad obblighi di servizio pubblico più penetranti. La
terza categoria (comma 3) attiene ad attività riservate alle
pubbliche autorità e che possono essere attribuite in
concessione. La Commissione ha modificato le disposizioni
recate dall'articolo 2 al fine di meglio precisare in qual
modo le diverse attività che interessano il settore energetico
si articolano in rapporto alle tre categorie predette.
L'articolo 3 definisce gli obiettivi generali della
politica energetica. Attualmente a tale compito si provvede in
via amministrativa. La relazione di accompagnamento precisava
che la scelta di intervenire con legge è stata assunta in
seguito ad espressa richiesta dei rappresentanti regionali. La
competenza dello Stato e delle regioni a determinare obiettivi
e linee della politica energetica dovrà dunque essere
esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute
nell'articolo 3. La Commissione ha introdotto un principio di
salvaguardia delle attività produttive con caratteristiche di
prelievo costanti ad alto fattore di utilizzazione
dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia.
L'articolo 4 stabilisce una serie di principi, impegnativi
sia per lo Stato sia per le regioni, volti ad assicurare i
livelli essenziali delle prestazioni di energia e ad
assicurare la tutela del consumatore. Tali principi risultano
in molti casi diretti a realizzare e sviluppare gli obiettivi
generali della politica energetica definiti dal precedente
articolo 3.
I principi di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, ossia rispetto delle condizioni di concorrenza sui
mercati dell'energia ed assenza di vincoli, ostacoli od oneri
alla libera circolazione dell'energia, appaiono direttamente
desunti dall'ordinamento comunitario e costituiscono il
fondamento della normativa dell'Unione europea in materia. Il
principio di cui alla lettera e) è volto a chiarire che, fermo
quanto disposto dalla lettera b), devono ritenersi
ammessi oneri con effetti limitati all'ambito territoriale
delle autorità che li prevedono.
Il principio di cui alla lettera d) impegna Stato e
regioni ad assicurare la presenza di opere ed infrastrutture
in grado di garantire la distribuzione e la disponibilità di
energia su tutto il territorio nazionale.
La lettera e) appare volta a garantire una gestione
ed una regolazione uniforme dei sistemi di approvvigionamento
e di trasporto nazionale e transnazionale dell'energia,
evitando che la previsione, da parte dell'articolo 117 della
Costituzione, di una competenza legislativa di natura
concorrente in materia determini discipline e modalità di
gestione differenziate dei predetti sistemi nell'ambito delle
singole regioni.
Anche la lettera f) sottende una concezione
fondamentalmente unitaria del sistema energetico nazionale che
deve prevedere una equilibrata localizzazione delle
infrastrutture. La Commissione ha precisato che ciò dovrà
realizzarsi nei limiti consentiti dalle caratteristiche
fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo misure
di compensazione qualora esigenze connesse agli indirizzi
strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di
attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto
territoriale.
Il comma 2 riprende, modificandone ed ampliandone il
contenuto, una disposizione contenuta nel citato decreto-legge
n. 7 del 2002, prevedendo che le regioni e gli enti locali
interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture
energetiche possano concludere accordi che individuino misure
di compensazione e riequilibrio ambientale. La Commissione ha
chiarito che tali misure dovranno in ogni caso essere coerenti
con gli obiettivi generali di politica energetica
nazionale.
L'articolo 5 interviene in materia di attribuzione delle
funzioni amministrative nel settore energetico, richiamando in
particolare la facoltà delle regioni di conferire, con legge,
funzioni amministrative a comuni, province e città
metropolitane in materia di energia che non rientrino tra
quelle conferite allo Stato dall'articolo 6 del disegno di
legge. Viene inoltre precisato che restano ferme le funzioni
fondamentali dei predetti enti, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi in materia di
enti locali".
L'articolo 6 individua i compiti e le funzioni di
carattere amministrativo spettanti allo Stato.
L'articolo era originariamente composto da tre commi: il
primo individua i compiti e le funzioni statali concernenti il
settore energetico nel suo complesso; il secondo le funzioni
ed i compiti statali relativi al settore dell'energia
elettrica; il terzo le funzioni ed i compiti statali relativi
al settore del gas. La Commissione ha introdotto un ulteriore
comma relativo al settore degli oli minerali ritenendo che
tale comparto non potesse essere escluso da un intervento di
riordino del settore energetico nel suo complesso.
Nel Capo II recante "Rapporti con le autonomie regionali e
locali e le Autorità" sono inserite norme di contenuto
organizzatorio. Nel testo iniziale erano in particolare
previsti: meccanismi di raccordo tra lo Stato, le regioni e le
province autonome (articolo 7); un'apposita struttura volta a
favorire la cooperazione tra gli organi ed il confronto e lo
scambio dei flussi informativi (articolo 8) e la disciplina
dei rapporti tra l'Autorità di regolazione e quella di Governo
(articolo 9). La Commissione ha ritenuto opportuno sopprimere
la previsione di un Osservatorio permanente sull'energia
contenuta nell'articolo 8 ed è intervenuta in modo
significativo sulle previsioni dell'articolo concernente i
rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Nel testo licenziato dalla Commissione, l'articolo 8
introduce una disciplina dell'Autorità per l'energia elettrica
e il gas che ne garantisce l'autonomia e ne fa salve le
prerogative, conciliando tale obiettivo con l'esigenza di
garantire un'incisiva attuazione dell'indirizzo politico del
Governo. In tale contesto, la possibilità di esercitare poteri
sostitutivi nei confronti dell'Autorità è stata adeguatamente
definita e circoscritta, in coerenza con le esigenze, da un
lato, di assicurare l'autonomia e la funzionalità di tale
organismo, dall'altro di dare certezza al mercato sotto il
profilo del rispetto dei tempi di attuazione delle
decisioni.
Con il Capo III vengono introdotte norme volte a
completare il processo di liberalizzazione dei mercati
energetici.
In particolare l'articolo 9, oggetto di rilevanti
modifiche da parte della Commissione, prevede: l'unificazione
della proprietà e della gestione della rete di trasmissione
nazionale di energia elettrica in capo all'attuale gestore
della rete nazionale di trasmissione e la successiva
privatizzazione del soggetto riunificato; la promozione della
realizzazione, da parte di soggetti diversi dal gestore della
rete di trasmissione nazionale, di nuove infrastrutture di
interconnessione del sistema elettrico nazionale con l'estero,
per conseguire una maggiore integrazione del mercato italiano
con quello europeo, aumentare la sicurezza di
approvvigionamenti e l'economicità dell'energia elettrica
disponibile sulla rete nazionale; gli indirizzi all'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, per la determinazione delle
tariffe al fine di adeguare il tasso di remunerazione del
capitale investito a quelli riconosciuti negli altri Paesi
europei.
L'articolo 10 è volto all'innovazione dell'assetto
regolatorio e proprietario delle reti di trasporto
dell'energia, e segnatamente della rete di trasmissione
elettrica e della rete di trasporto nazionale del gas, e
all'introduzione di un limite che la Commissione ha portato
dal 10 al 15 per cento - al possesso delle reti stesse da
parte dei soggetti ancora a controllo pubblico, siano essi
nazionali o di altri Stati, ovvero da parte dei soggetti
operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas
naturale.
L'articolo 11 contiene la definizione, in analogia con
quanto già delineato per il settore elettrico, di un criterio
di allocazione della nuova capacità di importazione di gas
naturale. La Commissione ha significativamente modificato le
previsioni di questo articolo prevedendo per i soggetti che
hanno realizzato una nuova capacità di trasporto la facoltà di
chiedere una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto
di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata caso per caso
dal Ministero delle attività produttive, previo parere
dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
L'articolo 12 mira alla semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione per le reti di trasporto dell'energia,
attraverso l'introduzione di un procedimento unico,
comprensivo anche della valutazione di impatto ambientale,
che, secondo il testo originario, sarebbe stato di competenza
delle regioni e che, nel testo approvato dalla Commissione, è
invece affidato allo Stato. L'articolo dispone inoltre un
ulteriore rinvio al 1^ gennaio 2004 dell'entrata in vigore del
testo unico sulle norme di espropriazione per pubblica
utilità.
La Commissione ha soppresso l'articolo 14 del disegno di
legge originario, che prevedeva l'individuazione degli oneri
generali afferenti il sistema elettrico, poiché le relative
disposizioni sono state nel frattempo trasfuse nel decreto
legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni
dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
L'articolo 13, già articolo 15 del disegno di legge
originario e non oggetto di modifiche da parte della
Commissione, attribuisce una delega al Governo finalizzata
alla introduzione di un meccanismo di remunerazione della
capacità che induca le imprese ad investire in capacità
produttiva in modo da evitare oscillazioni di prezzo e da
contribuire alla sicurezza di funzionamento del sistema
elettrico anche nel lungo periodo.
La Commissione ha introdotto nel capo III del
provvedimento un ulteriore articolo che disciplina l'ipotesi
in cui a processi di concentrazione di imprese operanti nei
settori dell'energia elettrica e del gas partecipino imprese o
enti di Stati dell'Unione europea ove non sussistano adeguate
garanzie di reciprocità. L'articolo 14 prevede, infatti, che
il Governo possa definire condizioni e vincoli ai quali devono
conformarsi tali imprese ed enti allo scopo di tutelare
esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti ovvero la
concorrenza nei mercati.
Nel Capo IV si delineano interventi correttivi per lo
sviluppo della concorrenza.
L'articolo 15 prevede modifiche normative che incidono
sulle vigenti norme di liberalizzazione. Esso dispone, in
particolare, l'introduzione di un obbligo per i produttori di
energia di mantenere gli impianti di potenza nominale maggiore
di 10 MVA in stato di perfetta efficienza; una autorizzazione
dell'amministrazione competente, su conforme parere del
Ministero delle attività produttive, alla dismissione, cioè
alla chiusura totale e definitiva del sito produttivo (comma
1); l'obbligo per il produttore di mantenere in perfetta
efficienza gli impianti idroelettrici di pompaggio, e di
gestirli in modo da renderne massima la disponibilità a
produrre in periodi in cui la domanda è elevata o varia
repentinamente; viene inoltre sterilizzata l'influenza di tali
impianti per il primo biennio di entrata in vigore della legge
nella determinazione del prezzo dell'energia elettrica, pur
riconoscendo ad essi il prezzo marginale spuntato sul mercato
dalle altre tipologie di impianto (comma 2); l'attribuzione al
Ministro delle attività produttive del potere di stabilire
norme alle importazioni di energia elettrica, sentita
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (comma 3);
l'ampliamento della platea dei clienti idonei al libero
mercato (comma 4); il trasferimento delle azioni della Società
Sogin SpA al Ministro dell'economia e delle finanze con la
previsione dell'esercizio dei diritti dell'azionista d'intesa
tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro
delle attività produttive e l'affidamento della definizione
degli indirizzi strategici ed operativi al Ministro delle
attività produttive (comma 5); la possibilità per i Consorzi
costituiti tra comuni nei bacini imbriferi montani di cedere
l'energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai clienti
idonei e alle imprese distributrici per la fornitura dei
clienti finali (comma 6). La Commissione ha soppresso le
disposizioni che facevano riferimento all'Acquirente unico, in
coerenza con quanto previsto al successivo articolo 16, ed ha
introdotto nell'articolo 15 alcuni ulteriori commi che
prevedono, fra l'altro, la non applicabilità delle
disposizioni in materia di servizi pubblici locali di cui alla
legge finanziaria 2002 al settore della distribuzione di
energia elettrica (comma 8) e il divieto per le aziende
operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas che
gestiscono servizi pubblici locali di esercitare alcuna
attività in regime di concorrenza nei settori verticalmente
collegati e nei confronti degli stessi utenti del servizio
pubblico (comma 9).
L'articolo 16 è stato modificato dalla Commissione nel
senso di prevedere che il Gestore della rete di trasmissione
nazionale provveda alla fusione per incorporazione
dell'Acquirente unico. Conseguentemente, la fornitura di
energia ai clienti vincolati risulta affidata ai distributori.
I relativi obblighi a carico dei distributori saranno definiti
con una delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas sulla base degli indirizzi contenuti in un apposito
decreto del Ministro delle Attività produttive. La Commissione
ha inoltre riformulato il comma 2 prevedendo nuove
disposizioni per il ritiro dell'energia elettrica da parte del
Gestore della rete di trasmissione nazionale. Si è previsto
che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determini
criteri e modalità, comprese le condizioni economiche, per
tale ritiro, prevedendo una disciplina differenziata per le
fonti rinnovabili e per quelle ad esse assimilate, al fine di
evitare una impropria condizione di vantaggio per fonti
energetiche che non hanno caratteristiche di fonti
effettivamente rinnovabili.
Con il comma 3, modificato dalla Commissione, si è
prevista la soppressione della Cassa conguaglio gas petrolio
liquefatto con contestuale trasferimento delle relative
funzioni ed attività alla Cassa conguaglio per il settore
elettrico, che assume la nuova denominazione di Cassa
conguaglio per il settore energetico. Al comma 4, che prevede
che i produttori di energia possano svolgere attività di
realizzazione e di esercizio di impianti anche in
compartecipazione con società estere, è stato precisato che
tale attività può comprendere anche impianti elettronucleari
all'estero.
L'articolo 17 prevede che l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas individui, con procedure pubbliche, una o
più imprese di vendita del gas che si impegnino a formulare
offerte di vendita di gas, su richiesta, a talune categorie di
utenti con ridotti consumi ovvero in talune aree svantaggiate
del Paese. Vengono inoltre prorogati fino al 31 dicembre 2003
i compiti di indirizzo e sostitutivi in materia del Ministro
delle attività produttive, al fine di garantire l'efficace
funzionamento del sistema e l'avvio della piena
concorrenza.
L'articolo 18 attribuisce una delega al Governo per il
complessivo riordino della disciplina in materia di impianti
di riempimento, travaso e deposito dei gas di petrolio
liquefatti.
L'articolo 19, introdotto dalla Commissione, reca
disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di
lavorazione e stoccaggio di oli minerali.
La Commissione ha altresì introdotto l'articolo 20 che
attribuisce al Ministero delle attività produttive la facoltà
di concludere contratti di programma aventi ad oggetto
infrastrutture energetiche, al fine di favorire investimenti
in opere localizzate nelle aree depresse del Paese.
L'articolo 21 prevede l'estensione della procedura
semplificata, già prevista dalla legge 24 novembre 2000, n.
340, alla realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione
di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi da gas
naturale in sotterraneo, e la promozione, con il concerto
delle amministrazioni competenti, dell'uso di combustibili
derivati direttamente dal metano. Si introducono, inoltre,
alcune disposizioni per semplificare le procedure di
concessione dei contributi per la metanizzazione del
Mezzogiorno e sulla contabilizzazione dei costi ammissibili.
Con un ulteriore comma la Commissione ha precisato che le
disposizioni in materia di servizi pubblici locali, già
richiamate in precedenza, non trovano applicazione anche per
il settore della distribuzione del gas naturale.
Da ultimo, le disposizioni del Capo V introducono "Misure
per la diversificazione delle fonti energetiche a tutela della
sicurezza e dell'ambiente".
L'articolo 22 reca alcune disposizioni intese a promuovere
l'utilizzazione pulita del carbone. Il nuovo comma 1,
introdotto dalla Commissione, prevede che il Ministero delle
attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'ambiente
e delle infrastrutture, promuova accordi di programma per la
ricerca e l'utilizzazione di tecnologie avanzate e
ambientalmente sostenibili per la produzione di energia
elettrica o di carburanti da carbone.
Il comma 2 rinvia ad uno o più decreti ministeriali, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge l'individuazione di soglie decrescenti - per il periodo
2003-2010 - di emissione di anidride carbonica per le officine
di produzione e di trasformazione di energia; l'indicazione
delle modalità per l'organizzazione di un mercato per il
commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica; la
determinazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle
predette soglie.
L'articolo 23 introduce modifiche al sistema di
incentivazione a sostegno della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili. Si prevede, in particolare, a
decorrere dal 2005 e fino al 2007, secondo la modifica
apportata dalla Commissione, un incremento della quota di
energia da fonti rinnovabili che deve essere immessa nel
sistema elettrico nazionale; per gli anni successivi, fino al
2012, ogni ulteriore determinazione è rimessa al Ministro
delle attività produttive (comma 1); l'introduzione di una
sanzione pecuniaria per gli inadempienti (comma 2) e una
sanzione per i soggetti che omettono di presentare
l'autocertificazione relativa alla produzione di elettricità
da fonti non rinnovabili (comma 3). Si stabiliscono, al
riguardo, talune modalità di calcolo della nuova sanzione
pecuniaria e di utilizzo dei proventi delle sanzioni per la
riduzione degli oneri generali di sistema del settore
elettrico (commi 4 e 5). Il comma 6, nel testo licenziato
dalla Commissione, prevede che, alla determinazione della
quota di energia prodotta da fonti rinnovabili contribuisca
anche l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati
al teleriscaldamento urbano. Il comma 7, anch'esso introdotto
dalla Commissione, prevede che, al fine del raggiungimento
della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili,
concorrano i rifiuti per i quali sia stata rispettata la
gerarchia comunitaria di trattamento, mentre il comma 8
ammette a beneficiare del regime giuridico riservato alla
produzione di elettricità da fonti rinnovabili i combustibili
derivati da rifiuti.
L'articolo 24, introdotto dalla Commissione, reca
disposizioni transitorie in materia di fonti rinnovabili di
energia, apportando talune modifiche all'articolo 15 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
La Commissione ha invece soppresso l'articolo del disegno
di legge originario che prevedeva la stipula di un accordo di
programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a
sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e
dell'efficienza negli usi finali dell'energia, da parte del
Ministero delle attività produttive e del Ministro
dell'ambiente.
L'articolo 25 contiene la previsione di un procedimento
unico autorizzativo, analogo a quello recentemente introdotto
per la autorizzazione alla costruzione di centrali elettriche,
per il conferimento del permesso di ricerca e della
concessione di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi in
terraferma. La Commissione ha introdotto un ulteriore comma
che istituisce una commissione allo scopo di acquisire
ulteriori elementi conoscitivi in merito al divieto di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque
del Golfo di Venezia.
L'articolo 26, introdotto dalla Commissione, reca una
specifica disciplina degli impianti di microgenerazione di
energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad
un 1 MW.
L'articolo 27 apporta modifiche al decreto legislativo 31
gennaio 2001, n. 22, recante "Attuazione della direttiva
98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente
l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo
di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi".
In particolare, al comma 1, mediante sostituzione del
comma 4, articolo 2 del decreto legislativo n. 22 del 2001, si
prevede che il soggetto che immette in consumo i prodotti in
petrolio greggio e semilavorati, nonché i prodotti finiti di
cui all'allegato A del medesimo decreto legislativo, sia
obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal
tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata
dell'impianto.
L'articolo 28 modifica le modalità di determinazione delle
aliquote di prodotto versate dai titolari delle concessioni di
coltivazione per le produzioni nazionali di gas
(royalties), di cui al decreto legislativo n. 625 del
1996, al fini di coordinare le disposizioni di tale
provvedimento con il decreto legislativo n. 164 del 2000, di
liberalizzazione del mercato del gas, senza ridurre il gettito
per lo Stato, per le regioni e per i comuni derivante dalle
royalties. Questo articolo fa peraltro riferimento a
talune date di decorrenza sulle quali, in virtù del tempo
trascorso dall'inizio dell'esame del provvedimento, occorrerà
una ulteriore riflessione in sede di esame in Assemblea.
L'articolo 29 attribuisce una delega al Governo per una
soluzione, in via definitiva, del problema sorto con l'eredità
lasciata dal nucleare, ridisciplinando la gestione dei rifiuti
radioattivi, nonché la disattivazione delle centrali
elettronucleari e degli impianti di ricerca e fabbricazione
dei combustibili dismessi, nel rispetto delle popolazioni e
dell'ambiente. Il comma 9, introdotto dalla Commissione,
attribuisce alla Sogin spa, la società dotata di specifica
competenza nella materia oggetto della delega, la facoltà di
acquisire la titolarità e l'esercizio dei diritti derivanti
dall'autorizzazione alla realizzazione o al ripotenziamento di
impianti per la produzione di energia elettrica di cui al
decreto-legge n. 7 del 2002.
La Commissione, infine, ha introdotto alcuni ulteriori
articoli al disegno di legge.
Si tratta dell'articolo 30, con il quale si prevede che i
gruppi generatori concorrano alla sicurezza dell'esercizio
delle reti di distribuzione e trasporto dell'energia
elettrica; dell'articolo 31, con il quale sono stati
incentivati gli impianti integrati di produzione ed
incenerimento di farine animali, prevedendo che venga imputata
ad energia rinnovabile la totalità dell'energia elettrica
prodotta dalle farine animali; dell'articolo 32, con cui è
stato previsto che talune attività svolte dalla Direzione
generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero
delle attività produttive vengano remunerate direttamente dai
soggetti destinatari; dell'articolo 33 con cui viene
disciplinata la costituzione, ad opera dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente, di una segreteria
operativa presso la predetta Direzione generale; dell'articolo
34, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti
legislativi recanti testi unici che accorpino le disposizioni
legislative in materia di energia.
L'istruttoria legislativa.
La X Commissione ha svolto, come accennato in precedenza,
un esame estremamente approfondito del provvedimento.
L'attività istruttoria si è avvalsa degli elementi di
informazione e conoscenza acquisiti nell'ambito dell'indagine
conoscitiva sulla situazione e le prospettive del settore
dell'energia; in quella sede, infatti, la Commissione aveva
acquisito le valutazioni e gli orientamenti di tutti i
principali soggetti circa le problematiche del comparto. Si
rammenta, ancora una volta, che lo stesso disegno di legge
trae origine dalle conclusioni alle quali è pervenuta
l'iniziativa conoscitiva realizzata dalla Commissione.
Particolare attenzione è stata dedicata dalla Commissione
ai pareri delle Commissioni che si sono espresse in sede
consultiva, anche in considerazione delle connessioni che
molte disposizioni recate dal provvedimento hanno con materie
di competenza delle diverse Commissioni.
Tali pareri hanno fornito alla Commissione significativi
spunti di riflessione e di approfondimento rispetto ai
contenuti del disegno di legge, consentendo una migliore
definizione di taluni aspetti del testo.
Con riferimento all'articolo 1, il Comitato per la
legislazione ha posto una condizione segnalando l'opportunità
di coordinare la disposizione recata dal comma 1 con
l'articolo che delega il Governo all'adozione di testi unici
che accorpino le disposizioni legislative in materia di
energia. Sul punto si è registrata una osservazione
sostanzialmente analoga anche da parte della I Commissione. La
Commissione ha quindi soppresso il riferimento contenuto
nell'articolo 1 ai principi definiti dalla legislazione
statale vigente nel presupposto che il provvedimento in esame
definisca i principi fondamentali in materia energetica.
Per quanto riguarda l'articolo 5, la Commissione ha
accolto il suggerimento formulato dalla I Commissione di
sopprimere il comma 1 attesi i dubbi interpretativi che
sarebbero derivati dalla formulazione del medesimo comma.
Sono state altresì accolte le condizioni poste dalla I
Commissione e dal Comitato per la legislazione in relazione
all'esigenza di un coordinamento delle disposizioni recate
dall'articolo 13, a seguito della scelta operata dalla
Commissione di attribuire la competenza per l'autorizzazione
alla costruzione delle infrastrutture energetiche allo
Stato.
Per quanto riguarda l'articolo 15-bis, concernente
disposizioni a tutela della concorrenza nei mercati, la XIV
Commissione ha formulato una osservazione con cui ha invitato
a valutare attentamente il contenuto dell'articolo rispetto a
quanto previsto dalla normativa comunitaria. Si tratta di una
questione di estremo rilievo, rispetto alla quale la
Commissione ha ritenuto opportuno riservarsi un ulteriore
approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.
Analogamente, la Commissione si è riservata una
valutazione circa le osservazioni formulate dalla Il
Commissione in relazione all'articolo 16, con particolare
riferimento all'obbligo di mantenere in stato di perfetta
efficienza gli impianti di produzione di energia elettrica. La
Commissione giustizia ha infatti evidenziato taluni profili di
rilievo, segnalando l'opportunità di chiarire meglio il
soggetto tenuto al rispetto ditale obbligo e di individuare
una specifica sanzione in caso di violazione dell'obbligo.
La Commissione ha accolto la condizione posta dal Comitato
per la legislazione con riferimento all'articolo 20,
sopprimendo il comma 6 che recava una clausola di abrogazione
innominata.
In relazione all'articolo 23, sono state proposte talune
osservazioni dalla VI Commissione. Ai fini dell'esame in
Assemblea potrà in particolare essere oggetto di un ulteriore
approfondimento l'osservazione che segnala l'opportunità di
una migliore specificazione dei criteri in base ai quali dovrà
essere regolato il mercato dei diritti di emissione.
In relazione all'articolo 24 ha formulato varie condizioni
la VIII Commissione, il cui parere assume particolare rilievo
in relazione ai notevoli riflessi che le disposizioni del
disegno di legge hanno rispetto alle tematiche ambientali. La
Commissione ha accolto sostanzialmente la maggior parte di
tali condizioni, prevedendo che i decreti che fissano le
variazioni della quota di energia da fonti rinnovabili per gli
anni successivi al 2007 siano adottati sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, che le
disposizioni del comma 7 - e conseguentemente quelle del comma
8 - si applichino nel rispetto di quanto previsto dalla
direttiva 2001/77/CE, e che, con riferimento alla gerarchia
comunitaria di trattamento dei rifiuti vi sia un più ampio
riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 22
del 1997.
Quanto alla condizione posta dalla VIII Commissione con
riferimento alle disposizioni del comma 8 dell'articolo 24, in
tema di combustibili derivati dai rifiuti, in ragione della
complessità della materia e del fatto che su di essa insistono
anche altri provvedimenti legislativi in itinere, la
Commissione ha ritenuto opportuno un ulteriore approfondimento
della problematica prima di modificare il testo.
Non si è invece ritenuto di accogliere i rilievi proposti
- per aspetti che peraltro non rientrano a pieno titolo fra le
competenze di cui sono direttamente titolari le due
Commissioni - dalla XI Commissione, sotto forma di condizione,
e dalla I Commissione, in forma di osservazione, circa le
competenze della Commissione prevista dal comma 8
dell'articolo 26, nel presupposto che il testo licenziato
individui chiaramente le competenze della Commissione che
dovrà acquisire ulteriori elementi conoscitivi in merito al
divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
nelle acque del Golfo di Venezia, fermo restando il divieto
attualmente vigente.
La Commissione non ha inoltre ritenuto di accogliere,
nella fase di recepimento dei pareri una ulteriore condizione
formulata dalla VIII Commissione con riferimento all'articolo
32, in materia di impianti integrati di produzione e
incenerimento di farine animali, su cui in Commissione si era
registrato un ampio consenso. La Commissione si è riservata
un'ulteriore valutazione della questione in occasione
dell'esame in Assemblea.
In conclusione, la X Commissione sottopone all'Assemblea
un provvedimento legislativo di ampia portata e grande
rilevanza, che interviene su un settore strategico per il
sistema produttivo nazionale e centrale per il Paese nel suo
complesso.
La Commissione ha svolto a tal fine un lavoro intenso e
proficuo, anche in virtù della dialettica collaborativa che si
è instaurata tra i gruppi di maggioranza e di opposizione. Vi
sono certamente spazi per pervenire ad un ulteriore
miglioramento ed arricchimento del testo. L'auspicio è che ciò
possa avvenire nella fase di esame in sede di Assemblea
attraverso un confronto aperto e costruttivo, da svolgere nei
tempi più rapidi possibili in considerazione dell'esigenza
largamente condivisa di un tempestivo riordino della
materia.
Stefano SAGLIA, Relatore