XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3297 - 8 - 1378 - 2219 - 2567-A




        Onorevoli Colleghi! - Il provvedimento che la X Commissione Attività produttive propone all'esame dell'Assemblea è finalizzato ad un ampio riordino del settore energetico, alla luce del nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni disposto con la recente riforma costituzionale e delle esigenze di ammodernamento dell'impianto normativo di uno dei settori più importanti per l'economia del Paese e per il sistema produttivo nazionale.
        La situazione e le prospettive del settore dell'energia sono state oggetto di un'approfondita analisi da parte della Commissione Attività produttive che ha dedicato al tema una ampia e significativa indagine conoscitiva conclusasi, nell'aprile 2002, con l'approvazione di un documento conclusivo che ha evidenziato le principali linee di un'azione di riordino del comparto.
        Anche a seguito di questa attività conoscitiva, in occasione dell'esame del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (cosiddetto decreto-legge "sbloccacentrali"), la Camera ha approvato l'ordine del giorno (n. 9/2523/3) che impegnava il Governo alla presentazione di un disegno di legge di complessivo riordino e riforma del settore energetico. Il Governo ha dato seguito a tale impegno nel mese di ottobre del 2002, con la presentazione del disegno di legge che la X Commissione, dopo averlo esaminato in abbinamento con alcune proposte di legge ed adottato come testo base, sottopone adesso all'Assemblea.
        Il disegno di legge ha tenuto conto degli orientamenti propositivi emersi nel corso della citata indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Attività produttive e sintetizzati nel documento conclusivo dell'indagine medesima. Secondo quanto precisato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge, l'intervento di riordino proposto dal Governo si esplica lungo tre principali direttrici: la definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo il nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione; il completamento della liberalizzazione dei mercati; l'incremento dell'efficienza del mercato interno.
        Rispetto al testo iniziale del provvedimento, la Commissione Attività produttive ha svolto un impegnativo lavoro di approfondimento e di esame, sia in relazione all'ampiezza dei contenuti del disegno di legge, sia alla complessità e rilevanza delle disposizioni da esso recate. Il testo che giunge all'esame dell'Assemblea conferma l'impianto originario del disegno di legge, presentando nel contempo significative modifiche ed integrazioni, volte da un lato ad una migliore definizione dei contenuti del provvedimento, dall'altro ad arricchire la portata del provvedimento medesimo attraverso l'introduzione di ulteriori previsioni normative.


Il disegno di legge e le modifiche della Commissione.

        Il disegno di legge, come detto, è finalizzato al complessivo riordino e alla riforma del settore dell'energia. Esso si articola in cinque capi, il primo dei quali è relativo ai principi ed agli obiettivi della legislazione nel settore dell'energia.
        L'articolo 1, al comma 1, definisce le diverse tipologie di principi fondamentali rilevanti in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117 Costituzione, collocandoli nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
        Il comma 2 chiarisce innanzitutto che il disegno di legge contiene disposizioni inerenti il settore energetico ma che interessano materie (tutela della concorrenza, tutela dei livelli essenziali delle prestazioni ecc.) rimesse dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ovvero perseguono finalità per il perseguimento delle quali l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, riconosce allo Stato poteri sostitutivi nei confronti delle regioni.
        Con il comma 3 viene definito il quadro delle competenze per quanto riguarda la definizione della politica energetica, mentre il comma 4 è volto a salvaguardare la particolare autonomia riconosciuta alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
        L'articolo 2 definisce i principi fondamentali relativi al regime delle attività del settore energetico. Tali attività vengono raggruppate in tre categorie in relazione alle quali l'interesse pubblico risulta crescente con l'effetto di circoscrivere il ruolo dei privati. Alla prima categoria (comma 1) appartengono le attività definite libere, anche se tenute a svolgersi nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico. Nella seconda categoria (comma 2) rientrano le attività espressamente definite di interesse pubblico e quindi sottoposte ad obblighi di servizio pubblico più penetranti. La terza categoria (comma 3) attiene ad attività riservate alle pubbliche autorità e che possono essere attribuite in concessione. La Commissione ha modificato le disposizioni recate dall'articolo 2 al fine di meglio precisare in qual modo le diverse attività che interessano il settore energetico si articolano in rapporto alle tre categorie predette.
        L'articolo 3 definisce gli obiettivi generali della politica energetica. Attualmente a tale compito si provvede in via amministrativa. La relazione di accompagnamento precisava che la scelta di intervenire con legge è stata assunta in seguito ad espressa richiesta dei rappresentanti regionali. La competenza dello Stato e delle regioni a determinare obiettivi e linee della politica energetica dovrà dunque essere esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3. La Commissione ha introdotto un principio di salvaguardia delle attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti ad alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia.
        L'articolo 4 stabilisce una serie di principi, impegnativi sia per lo Stato sia per le regioni, volti ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni di energia e ad assicurare la tutela del consumatore. Tali principi risultano in molti casi diretti a realizzare e sviluppare gli obiettivi generali della politica energetica definiti dal precedente articolo 3.
        I principi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ossia rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia ed assenza di vincoli, ostacoli od oneri alla libera circolazione dell'energia, appaiono direttamente desunti dall'ordinamento comunitario e costituiscono il fondamento della normativa dell'Unione europea in materia. Il principio di cui alla lettera e) è volto a chiarire che, fermo quanto disposto dalla lettera b), devono ritenersi ammessi oneri con effetti limitati all'ambito territoriale delle autorità che li prevedono.
        Il principio di cui alla lettera d) impegna Stato e regioni ad assicurare la presenza di opere ed infrastrutture in grado di garantire la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale.
        La lettera e) appare volta a garantire una gestione ed una regolazione uniforme dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale dell'energia, evitando che la previsione, da parte dell'articolo 117 della Costituzione, di una competenza legislativa di natura concorrente in materia determini discipline e modalità di gestione differenziate dei predetti sistemi nell'ambito delle singole regioni.
        Anche la lettera f) sottende una concezione fondamentalmente unitaria del sistema energetico nazionale che deve prevedere una equilibrata localizzazione delle infrastrutture. La Commissione ha precisato che ciò dovrà realizzarsi nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo misure di compensazione qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale.
        Il comma 2 riprende, modificandone ed ampliandone il contenuto, una disposizione contenuta nel citato decreto-legge n. 7 del 2002, prevedendo che le regioni e gli enti locali interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche possano concludere accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale. La Commissione ha chiarito che tali misure dovranno in ogni caso essere coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale.
        L'articolo 5 interviene in materia di attribuzione delle funzioni amministrative nel settore energetico, richiamando in particolare la facoltà delle regioni di conferire, con legge, funzioni amministrative a comuni, province e città metropolitane in materia di energia che non rientrino tra quelle conferite allo Stato dall'articolo 6 del disegno di legge. Viene inoltre precisato che restano ferme le funzioni fondamentali dei predetti enti, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi in materia di enti locali".
        L'articolo 6 individua i compiti e le funzioni di carattere amministrativo spettanti allo Stato.
        L'articolo era originariamente composto da tre commi: il primo individua i compiti e le funzioni statali concernenti il settore energetico nel suo complesso; il secondo le funzioni ed i compiti statali relativi al settore dell'energia elettrica; il terzo le funzioni ed i compiti statali relativi al settore del gas. La Commissione ha introdotto un ulteriore comma relativo al settore degli oli minerali ritenendo che tale comparto non potesse essere escluso da un intervento di riordino del settore energetico nel suo complesso.
        Nel Capo II recante "Rapporti con le autonomie regionali e locali e le Autorità" sono inserite norme di contenuto organizzatorio. Nel testo iniziale erano in particolare previsti: meccanismi di raccordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome (articolo 7); un'apposita struttura volta a favorire la cooperazione tra gli organi ed il confronto e lo scambio dei flussi informativi (articolo 8) e la disciplina dei rapporti tra l'Autorità di regolazione e quella di Governo (articolo 9). La Commissione ha ritenuto opportuno sopprimere la previsione di un Osservatorio permanente sull'energia contenuta nell'articolo 8 ed è intervenuta in modo significativo sulle previsioni dell'articolo concernente i rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
        Nel testo licenziato dalla Commissione, l'articolo 8 introduce una disciplina dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che ne garantisce l'autonomia e ne fa salve le prerogative, conciliando tale obiettivo con l'esigenza di garantire un'incisiva attuazione dell'indirizzo politico del Governo. In tale contesto, la possibilità di esercitare poteri sostitutivi nei confronti dell'Autorità è stata adeguatamente definita e circoscritta, in coerenza con le esigenze, da un lato, di assicurare l'autonomia e la funzionalità di tale organismo, dall'altro di dare certezza al mercato sotto il profilo del rispetto dei tempi di attuazione delle decisioni.
        Con il Capo III vengono introdotte norme volte a completare il processo di liberalizzazione dei mercati energetici.
        In particolare l'articolo 9, oggetto di rilevanti modifiche da parte della Commissione, prevede: l'unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica in capo all'attuale gestore della rete nazionale di trasmissione e la successiva privatizzazione del soggetto riunificato; la promozione della realizzazione, da parte di soggetti diversi dal gestore della rete di trasmissione nazionale, di nuove infrastrutture di interconnessione del sistema elettrico nazionale con l'estero, per conseguire una maggiore integrazione del mercato italiano con quello europeo, aumentare la sicurezza di approvvigionamenti e l'economicità dell'energia elettrica disponibile sulla rete nazionale; gli indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per la determinazione delle tariffe al fine di adeguare il tasso di remunerazione del capitale investito a quelli riconosciuti negli altri Paesi europei.
        L'articolo 10 è volto all'innovazione dell'assetto regolatorio e proprietario delle reti di trasporto dell'energia, e segnatamente della rete di trasmissione elettrica e della rete di trasporto nazionale del gas, e all'introduzione di un limite che la Commissione ha portato dal 10 al 15 per cento - al possesso delle reti stesse da parte dei soggetti ancora a controllo pubblico, siano essi nazionali o di altri Stati, ovvero da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale.
        L'articolo 11 contiene la definizione, in analogia con quanto già delineato per il settore elettrico, di un criterio di allocazione della nuova capacità di importazione di gas naturale. La Commissione ha significativamente modificato le previsioni di questo articolo prevedendo per i soggetti che hanno realizzato una nuova capacità di trasporto la facoltà di chiedere una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata caso per caso dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
        L'articolo 12 mira alla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti di trasporto dell'energia, attraverso l'introduzione di un procedimento unico, comprensivo anche della valutazione di impatto ambientale, che, secondo il testo originario, sarebbe stato di competenza delle regioni e che, nel testo approvato dalla Commissione, è invece affidato allo Stato. L'articolo dispone inoltre un ulteriore rinvio al 1^ gennaio 2004 dell'entrata in vigore del testo unico sulle norme di espropriazione per pubblica utilità.
        La Commissione ha soppresso l'articolo 14 del disegno di legge originario, che prevedeva l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico, poiché le relative disposizioni sono state nel frattempo trasfuse nel decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
        L'articolo 13, già articolo 15 del disegno di legge originario e non oggetto di modifiche da parte della Commissione, attribuisce una delega al Governo finalizzata alla introduzione di un meccanismo di remunerazione della capacità che induca le imprese ad investire in capacità produttiva in modo da evitare oscillazioni di prezzo e da contribuire alla sicurezza di funzionamento del sistema elettrico anche nel lungo periodo.
        La Commissione ha introdotto nel capo III del provvedimento un ulteriore articolo che disciplina l'ipotesi in cui a processi di concentrazione di imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas partecipino imprese o enti di Stati dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità. L'articolo 14 prevede, infatti, che il Governo possa definire condizioni e vincoli ai quali devono conformarsi tali imprese ed enti allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti ovvero la concorrenza nei mercati.
        Nel Capo IV si delineano interventi correttivi per lo sviluppo della concorrenza.
        L'articolo 15 prevede modifiche normative che incidono sulle vigenti norme di liberalizzazione. Esso dispone, in particolare, l'introduzione di un obbligo per i produttori di energia di mantenere gli impianti di potenza nominale maggiore di 10 MVA in stato di perfetta efficienza; una autorizzazione dell'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, alla dismissione, cioè alla chiusura totale e definitiva del sito produttivo (comma 1); l'obbligo per il produttore di mantenere in perfetta efficienza gli impianti idroelettrici di pompaggio, e di gestirli in modo da renderne massima la disponibilità a produrre in periodi in cui la domanda è elevata o varia repentinamente; viene inoltre sterilizzata l'influenza di tali impianti per il primo biennio di entrata in vigore della legge nella determinazione del prezzo dell'energia elettrica, pur riconoscendo ad essi il prezzo marginale spuntato sul mercato dalle altre tipologie di impianto (comma 2); l'attribuzione al Ministro delle attività produttive del potere di stabilire norme alle importazioni di energia elettrica, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (comma 3); l'ampliamento della platea dei clienti idonei al libero mercato (comma 4); il trasferimento delle azioni della Società Sogin SpA al Ministro dell'economia e delle finanze con la previsione dell'esercizio dei diritti dell'azionista d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive e l'affidamento della definizione degli indirizzi strategici ed operativi al Ministro delle attività produttive (comma 5); la possibilità per i Consorzi costituiti tra comuni nei bacini imbriferi montani di cedere l'energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e alle imprese distributrici per la fornitura dei clienti finali (comma 6). La Commissione ha soppresso le disposizioni che facevano riferimento all'Acquirente unico, in coerenza con quanto previsto al successivo articolo 16, ed ha introdotto nell'articolo 15 alcuni ulteriori commi che prevedono, fra l'altro, la non applicabilità delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali di cui alla legge finanziaria 2002 al settore della distribuzione di energia elettrica (comma 8) e il divieto per le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas che gestiscono servizi pubblici locali di esercitare alcuna attività in regime di concorrenza nei settori verticalmente collegati e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico (comma 9).
        L'articolo 16 è stato modificato dalla Commissione nel senso di prevedere che il Gestore della rete di trasmissione nazionale provveda alla fusione per incorporazione dell'Acquirente unico. Conseguentemente, la fornitura di energia ai clienti vincolati risulta affidata ai distributori. I relativi obblighi a carico dei distributori saranno definiti con una delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base degli indirizzi contenuti in un apposito decreto del Ministro delle Attività produttive. La Commissione ha inoltre riformulato il comma 2 prevedendo nuove disposizioni per il ritiro dell'energia elettrica da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale. Si è previsto che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determini criteri e modalità, comprese le condizioni economiche, per tale ritiro, prevedendo una disciplina differenziata per le fonti rinnovabili e per quelle ad esse assimilate, al fine di evitare una impropria condizione di vantaggio per fonti energetiche che non hanno caratteristiche di fonti effettivamente rinnovabili.
        Con il comma 3, modificato dalla Commissione, si è prevista la soppressione della Cassa conguaglio gas petrolio liquefatto con contestuale trasferimento delle relative funzioni ed attività alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, che assume la nuova denominazione di Cassa conguaglio per il settore energetico. Al comma 4, che prevede che i produttori di energia possano svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti anche in compartecipazione con società estere, è stato precisato che tale attività può comprendere anche impianti elettronucleari all'estero.
        L'articolo 17 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas individui, con procedure pubbliche, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino a formulare offerte di vendita di gas, su richiesta, a talune categorie di utenti con ridotti consumi ovvero in talune aree svantaggiate del Paese. Vengono inoltre prorogati fino al 31 dicembre 2003 i compiti di indirizzo e sostitutivi in materia del Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l'efficace funzionamento del sistema e l'avvio della piena concorrenza.
        L'articolo 18 attribuisce una delega al Governo per il complessivo riordino della disciplina in materia di impianti di riempimento, travaso e deposito dei gas di petrolio liquefatti.
        L'articolo 19, introdotto dalla Commissione, reca disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di lavorazione e stoccaggio di oli minerali.
        La Commissione ha altresì introdotto l'articolo 20 che attribuisce al Ministero delle attività produttive la facoltà di concludere contratti di programma aventi ad oggetto infrastrutture energetiche, al fine di favorire investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese.
        L'articolo 21 prevede l'estensione della procedura semplificata, già prevista dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, alla realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi da gas naturale in sotterraneo, e la promozione, con il concerto delle amministrazioni competenti, dell'uso di combustibili derivati direttamente dal metano. Si introducono, inoltre, alcune disposizioni per semplificare le procedure di concessione dei contributi per la metanizzazione del Mezzogiorno e sulla contabilizzazione dei costi ammissibili. Con un ulteriore comma la Commissione ha precisato che le disposizioni in materia di servizi pubblici locali, già richiamate in precedenza, non trovano applicazione anche per il settore della distribuzione del gas naturale.
        Da ultimo, le disposizioni del Capo V introducono "Misure per la diversificazione delle fonti energetiche a tutela della sicurezza e dell'ambiente".
        L'articolo 22 reca alcune disposizioni intese a promuovere l'utilizzazione pulita del carbone. Il nuovo comma 1, introdotto dalla Commissione, prevede che il Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, promuova accordi di programma per la ricerca e l'utilizzazione di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da carbone.
        Il comma 2 rinvia ad uno o più decreti ministeriali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge l'individuazione di soglie decrescenti - per il periodo 2003-2010 - di emissione di anidride carbonica per le officine di produzione e di trasformazione di energia; l'indicazione delle modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica; la determinazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle predette soglie.
        L'articolo 23 introduce modifiche al sistema di incentivazione a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si prevede, in particolare, a decorrere dal 2005 e fino al 2007, secondo la modifica apportata dalla Commissione, un incremento della quota di energia da fonti rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale; per gli anni successivi, fino al 2012, ogni ulteriore determinazione è rimessa al Ministro delle attività produttive (comma 1); l'introduzione di una sanzione pecuniaria per gli inadempienti (comma 2) e una sanzione per i soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione relativa alla produzione di elettricità da fonti non rinnovabili (comma 3). Si stabiliscono, al riguardo, talune modalità di calcolo della nuova sanzione pecuniaria e di utilizzo dei proventi delle sanzioni per la riduzione degli oneri generali di sistema del settore elettrico (commi 4 e 5). Il comma 6, nel testo licenziato dalla Commissione, prevede che, alla determinazione della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili contribuisca anche l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano. Il comma 7, anch'esso introdotto dalla Commissione, prevede che, al fine del raggiungimento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, concorrano i rifiuti per i quali sia stata rispettata la gerarchia comunitaria di trattamento, mentre il comma 8 ammette a beneficiare del regime giuridico riservato alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili i combustibili derivati da rifiuti.
        L'articolo 24, introdotto dalla Commissione, reca disposizioni transitorie in materia di fonti rinnovabili di energia, apportando talune modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
        La Commissione ha invece soppresso l'articolo del disegno di legge originario che prevedeva la stipula di un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia, da parte del Ministero delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente.
        L'articolo 25 contiene la previsione di un procedimento unico autorizzativo, analogo a quello recentemente introdotto per la autorizzazione alla costruzione di centrali elettriche, per il conferimento del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi in terraferma. La Commissione ha introdotto un ulteriore comma che istituisce una commissione allo scopo di acquisire ulteriori elementi conoscitivi in merito al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia.
        L'articolo 26, introdotto dalla Commissione, reca una specifica disciplina degli impianti di microgenerazione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un 1 MW.
        L'articolo 27 apporta modifiche al decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante "Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi".
        In particolare, al comma 1, mediante sostituzione del comma 4, articolo 2 del decreto legislativo n. 22 del 2001, si prevede che il soggetto che immette in consumo i prodotti in petrolio greggio e semilavorati, nonché i prodotti finiti di cui all'allegato A del medesimo decreto legislativo, sia obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata dell'impianto.
        L'articolo 28 modifica le modalità di determinazione delle aliquote di prodotto versate dai titolari delle concessioni di coltivazione per le produzioni nazionali di gas (royalties), di cui al decreto legislativo n. 625 del 1996, al fini di coordinare le disposizioni di tale provvedimento con il decreto legislativo n. 164 del 2000, di liberalizzazione del mercato del gas, senza ridurre il gettito per lo Stato, per le regioni e per i comuni derivante dalle royalties. Questo articolo fa peraltro riferimento a talune date di decorrenza sulle quali, in virtù del tempo trascorso dall'inizio dell'esame del provvedimento, occorrerà una ulteriore riflessione in sede di esame in Assemblea.
        L'articolo 29 attribuisce una delega al Governo per una soluzione, in via definitiva, del problema sorto con l'eredità lasciata dal nucleare, ridisciplinando la gestione dei rifiuti radioattivi, nonché la disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e fabbricazione dei combustibili dismessi, nel rispetto delle popolazioni e dell'ambiente. Il comma 9, introdotto dalla Commissione, attribuisce alla Sogin spa, la società dotata di specifica competenza nella materia oggetto della delega, la facoltà di acquisire la titolarità e l'esercizio dei diritti derivanti dall'autorizzazione alla realizzazione o al ripotenziamento di impianti per la produzione di energia elettrica di cui al decreto-legge n. 7 del 2002.
        La Commissione, infine, ha introdotto alcuni ulteriori articoli al disegno di legge.
        Si tratta dell'articolo 30, con il quale si prevede che i gruppi generatori concorrano alla sicurezza dell'esercizio delle reti di distribuzione e trasporto dell'energia elettrica; dell'articolo 31, con il quale sono stati incentivati gli impianti integrati di produzione ed incenerimento di farine animali, prevedendo che venga imputata ad energia rinnovabile la totalità dell'energia elettrica prodotta dalle farine animali; dell'articolo 32, con cui è stato previsto che talune attività svolte dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive vengano remunerate direttamente dai soggetti destinatari; dell'articolo 33 con cui viene disciplinata la costituzione, ad opera dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di una segreteria operativa presso la predetta Direzione generale; dell'articolo 34, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia.


L'istruttoria legislativa.

        La X Commissione ha svolto, come accennato in precedenza, un esame estremamente approfondito del provvedimento. L'attività istruttoria si è avvalsa degli elementi di informazione e conoscenza acquisiti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione e le prospettive del settore dell'energia; in quella sede, infatti, la Commissione aveva acquisito le valutazioni e gli orientamenti di tutti i principali soggetti circa le problematiche del comparto. Si rammenta, ancora una volta, che lo stesso disegno di legge trae origine dalle conclusioni alle quali è pervenuta l'iniziativa conoscitiva realizzata dalla Commissione.
        Particolare attenzione è stata dedicata dalla Commissione ai pareri delle Commissioni che si sono espresse in sede consultiva, anche in considerazione delle connessioni che molte disposizioni recate dal provvedimento hanno con materie di competenza delle diverse Commissioni.
        Tali pareri hanno fornito alla Commissione significativi spunti di riflessione e di approfondimento rispetto ai contenuti del disegno di legge, consentendo una migliore definizione di taluni aspetti del testo.
        Con riferimento all'articolo 1, il Comitato per la legislazione ha posto una condizione segnalando l'opportunità di coordinare la disposizione recata dal comma 1 con l'articolo che delega il Governo all'adozione di testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia. Sul punto si è registrata una osservazione sostanzialmente analoga anche da parte della I Commissione. La Commissione ha quindi soppresso il riferimento contenuto nell'articolo 1 ai principi definiti dalla legislazione statale vigente nel presupposto che il provvedimento in esame definisca i principi fondamentali in materia energetica.
        Per quanto riguarda l'articolo 5, la Commissione ha accolto il suggerimento formulato dalla I Commissione di sopprimere il comma 1 attesi i dubbi interpretativi che sarebbero derivati dalla formulazione del medesimo comma.
        Sono state altresì accolte le condizioni poste dalla I Commissione e dal Comitato per la legislazione in relazione all'esigenza di un coordinamento delle disposizioni recate dall'articolo 13, a seguito della scelta operata dalla Commissione di attribuire la competenza per l'autorizzazione alla costruzione delle infrastrutture energetiche allo Stato.
        Per quanto riguarda l'articolo 15-bis, concernente disposizioni a tutela della concorrenza nei mercati, la XIV Commissione ha formulato una osservazione con cui ha invitato a valutare attentamente il contenuto dell'articolo rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria. Si tratta di una questione di estremo rilievo, rispetto alla quale la Commissione ha ritenuto opportuno riservarsi un ulteriore approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.
        Analogamente, la Commissione si è riservata una valutazione circa le osservazioni formulate dalla Il Commissione in relazione all'articolo 16, con particolare riferimento all'obbligo di mantenere in stato di perfetta efficienza gli impianti di produzione di energia elettrica. La Commissione giustizia ha infatti evidenziato taluni profili di rilievo, segnalando l'opportunità di chiarire meglio il soggetto tenuto al rispetto ditale obbligo e di individuare una specifica sanzione in caso di violazione dell'obbligo.
        La Commissione ha accolto la condizione posta dal Comitato per la legislazione con riferimento all'articolo 20, sopprimendo il comma 6 che recava una clausola di abrogazione innominata.
        In relazione all'articolo 23, sono state proposte talune osservazioni dalla VI Commissione. Ai fini dell'esame in Assemblea potrà in particolare essere oggetto di un ulteriore approfondimento l'osservazione che segnala l'opportunità di una migliore specificazione dei criteri in base ai quali dovrà essere regolato il mercato dei diritti di emissione.
        In relazione all'articolo 24 ha formulato varie condizioni la VIII Commissione, il cui parere assume particolare rilievo in relazione ai notevoli riflessi che le disposizioni del disegno di legge hanno rispetto alle tematiche ambientali. La Commissione ha accolto sostanzialmente la maggior parte di tali condizioni, prevedendo che i decreti che fissano le variazioni della quota di energia da fonti rinnovabili per gli anni successivi al 2007 siano adottati sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che le disposizioni del comma 7 - e conseguentemente quelle del comma 8 - si applichino nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE, e che, con riferimento alla gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti vi sia un più ampio riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 22 del 1997.
        Quanto alla condizione posta dalla VIII Commissione con riferimento alle disposizioni del comma 8 dell'articolo 24, in tema di combustibili derivati dai rifiuti, in ragione della complessità della materia e del fatto che su di essa insistono anche altri provvedimenti legislativi in itinere, la Commissione ha ritenuto opportuno un ulteriore approfondimento della problematica prima di modificare il testo.
        Non si è invece ritenuto di accogliere i rilievi proposti - per aspetti che peraltro non rientrano a pieno titolo fra le competenze di cui sono direttamente titolari le due Commissioni - dalla XI Commissione, sotto forma di condizione, e dalla I Commissione, in forma di osservazione, circa le competenze della Commissione prevista dal comma 8 dell'articolo 26, nel presupposto che il testo licenziato individui chiaramente le competenze della Commissione che dovrà acquisire ulteriori elementi conoscitivi in merito al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, fermo restando il divieto attualmente vigente.
        La Commissione non ha inoltre ritenuto di accogliere, nella fase di recepimento dei pareri una ulteriore condizione formulata dalla VIII Commissione con riferimento all'articolo 32, in materia di impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali, su cui in Commissione si era registrato un ampio consenso. La Commissione si è riservata un'ulteriore valutazione della questione in occasione dell'esame in Assemblea.
        In conclusione, la X Commissione sottopone all'Assemblea un provvedimento legislativo di ampia portata e grande rilevanza, che interviene su un settore strategico per il sistema produttivo nazionale e centrale per il Paese nel suo complesso.
        La Commissione ha svolto a tal fine un lavoro intenso e proficuo, anche in virtù della dialettica collaborativa che si è instaurata tra i gruppi di maggioranza e di opposizione. Vi sono certamente spazi per pervenire ad un ulteriore miglioramento ed arricchimento del testo. L'auspicio è che ciò possa avvenire nella fase di esame in sede di Assemblea attraverso un confronto aperto e costruttivo, da svolgere nei tempi più rapidi possibili in considerazione dell'esigenza largamente condivisa di un tempestivo riordino della materia.

Stefano SAGLIA, Relatore




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