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PRINCI'PI E OBIETTIVI DELLA LEGISLAZIONE NEL SETTORE |
PRINCI'PI E OBIETTIVI DELLA LEGISLAZIONE NEL SETTORE |
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1. Nell'ambito dei
princìpi derivanti
dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi
internazionali, sono princìpi
fondamentali in materia
energetica, ai sensi
dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione,
quelli posti dalla presente
legge, nonché quelli
desumibili dalla legislazione
statale vigente fino
all'esito del riassetto della
legislazione previsto in
materia. |
1. Nell'ambito dei
princìpi derivanti
dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi
internazionali, sono princìpi
fondamentali in materia
energetica, ai sensi
dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione,
quelli posti dalla presente
legge. |
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2. Sono determinate,
con la presente legge,
disposizioni inerenti il
settore energetico atte a
garantire la tutela della
concorrenza, la tutela dei
livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, la
tutela dell'incolumità e
della sicurezza pubblica, la
tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema al fine di
assicurare l'unità giuridica
ed economica dello Stato ed
il rispetto dei trattati
internazionali e della
normativa comunitaria. |
2. Identico. |
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3. Gli obiettivi e le
linee della politica
energetica nazionale, nonché
i criteri generali per la sua
articolazione a livello
territoriale, sono elaborati
e definiti dallo Stato che si
avvale anche dei meccanismi
di raccordo e cooperazione
con le autonomie regionali
previsti dalla presente
legge. |
3. Gli obiettivi e le
linee della politica
energetica nazionale, nonché
i criteri generali per la sua
attuazione a livello
territoriale, sono elaborati
e definiti dallo Stato che si
avvale anche dei meccanismi
di raccordo e cooperazione
con le autonomie regionali
previsti dalla presente
legge. |
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4. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a
statuto speciale e delle
province autonome di Trento e
di Bolzano che provvedono
alle finalità della presente
legge ai sensi dei rispettivi
statuti speciali e delle
relative norme di
attuazione. |
4. Identico. |
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1. Le attività di
produzione, importazione,
esportazione,
trasformazione,
stoccaggio non in
sotterraneo, acquisto e
vendita di energia ai clienti
idonei sono libere su tutto
il territorio nazionale, nel
rispetto degli obblighi di
servizio pubblico derivanti
dalla normativa comunitaria e
dalla legislazione
vigente. |
1. Le attività di
produzione, importazione,
esportazione, stoccaggio non
in sotterraneo anche di
oli minerali, acquisto e
vendita di energia ai clienti
idonei, nonché di
trasformazione delle materie
fonti di energia, sono
libere su tutto il territorio
nazionale, nel rispetto degli
obblighi di servizio pubblico
derivanti dalla normativa
comunitaria e dalla
legislazione vigente. |
|
2. Le attività di
trasporto e dispacciamento
dell'energia, nonché la
gestione di infrastrutture di
approvvigionamento di energia
sono di interesse pubblico e
sono sottoposte agli obblighi
di servizio pubblico
derivanti dalla normativa
comunitaria, dalla
legislazione vigente e da
apposite convenzioni con le
autorità competenti. |
2. Le attività di
trasporto e dispacciamento
del gas naturale a rete,
nonché la gestione di
infrastrutture di
approvvigionamento di
energia connesse alle
attività di trasporto e
dispacciamento di energia a
rete, sono di interesse
pubblico e sono sottoposte
agli obblighi di servizio
pubblico derivanti dalla
normativa comunitaria, dalla
legislazione vigente e da
apposite convenzioni con le
autorità competenti. |
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3. Le attività di
distribuzione di energia, di
esplorazione, coltivazione,
stoccaggio sotterraneo di
idrocarburi, nonché di
trasmissione e dispacciamento
di energia elettrica possono
essere attribuite in
concessione secondo le
disposizioni di legge. |
3. Le attività di
distribuzione di energia
elettrica e gas naturale a
rete, di esplorazione,
coltivazione, stoccaggio
sotterraneo di idrocarburi,
nonché di trasmissione e
dispacciamento di energia
elettrica sono
attribuite in concessione
secondo le disposizioni di
legge. |
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1. Sono obiettivi
generali di politica
energetica del Paese: |
1. Identico: |
|
a) garantire
sicurezza, flessibilità e
continuità degli
approvvigionamenti di
energia, in quantità
commisurata alle esigenze,
diversificando le fonti
energetiche primarie, le zone
geografiche di provenienza e
le modalità di trasporto; |
a) identica; |
|
b) promuovere
il funzionamento unitario dei
mercati dell'energia,
l'uguaglianza di fruizione ed
il riequilibrio territoriale
in relazione ai contenuti
delle lettere da c) a
l); |
b) promuovere
il funzionamento unitario dei
mercati dell'energia, la
non discriminazione
nell'accesso alle fonti
energetiche e alle relative
modalità di fruizione ed
il riequilibrio territoriale
in relazione ai contenuti
delle lettere da c) a
l); |
|
c) assicurare
l'economicità dell'energia
offerta ai clienti finali e
le condizioni di non
discriminazione degli
operatori nel territorio
nazionale, anche al fine di
promuovere la competitività
del sistema economico del
Paese nel contesto europeo ed
internazionale; |
c) identica; |
|
d) assicurare lo
sviluppo del sistema
attraverso una crescente
qualificazione dei servizi e
delle imprese ed una loro
diffusione omogenea sul
territorio nazionale; |
d) identica; |
|
e) perseguire il
miglioramento della
sostenibilità ambientale
dell'energia, anche in
termini di uso razionale
delle risorse territoriali,
ed il rispetto degli impegni
assunti a livello
internazionale, in
particolare in termini di
emissioni di gas ad effetto
serra e di incremento
dell'uso delle fonti
energetiche rinnovabili
assicurando il ricorso
equilibrato a ciascuna di
esse. La promozione dell'uso
delle energie rinnovabili
deve avvenire, anche
attraverso il sistema
complessivo delle
incentivazioni,
assicurando un equilibrato
ricorso alle fonti stesse,
assegnando la preferenza a
quelle di minore impatto
ambientale e
territoriale; |
e) perseguire il
miglioramento della
sostenibilità ambientale
dell'energia, anche in
termini di uso razionale
delle risorse territoriali,
la tutela della salute
ed il rispetto degli
impegni assunti a livello
internazionale, in
particolare in termini di
emissioni di gas ad effetto
serra e di incremento
dell'uso delle fonti
energetiche rinnovabili
attraverso il sistema
complessivo delle
incentivazioni; |
|
f) promuovere la
valorizzazione delle
importazioni per le finalità
di sicurezza nazionale e di
sviluppo della competitività
del sistema economico del
Paese; |
f) identica; |
|
g) valorizzare le
risorse nazionali di
idrocarburi, favorendone la
prospezione e l'utilizzo con
modalità compatibili con
l'ambiente; |
g) identica; |
|
h) accrescere
l'efficienza negli usi finali
dell'energia; |
h) identica; |
|
i) tutelare gli
utenti-consumatori; |
i) tutelare gli
utenti-consumatori, con
particolare riferimento alle
famiglie che versano in
condizioni economiche
disagiate; |
|
l) favorire ed
incentivare la ricerca e
l'innovazione tecnologica in
campo energetico. |
l) favorire ed
incentivare la ricerca e
l'innovazione tecnologica in
campo energetico, anche al
fine di promuovere
l'utilizzazione pulita di
combustibili fossili; |
|
m) salvaguardare
le attività produttive con
caratteristiche di prelievo
costanti ed alto fattore di
utilizzazione dell'energia
elettrica, sensibili al costo
dell'energia. |
|
2. Lo Stato, le regioni,
gli enti locali e
l'Autorità di regolazione
assicurano il
conseguimento degli obiettivi
di cui al comma 1 sulla base
dei princìpi di
sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza
e leale collaborazione. |
2. Lo Stato,
l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, le
regioni e gli enti
locali assicurano il
conseguimento degli obiettivi
di cui al comma 1 sulla base
dei princìpi di
sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza
e leale collaborazione. |
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1. Lo Stato e le regioni,
al fine di assicurare su
tutto il territorio nazionale
i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti
l'energia nelle sue varie
forme e in condizioni di
omogeneità sia con riguardo
alle modalità di fruizione
sia con riguardo ai criteri
di formazione dei prezzi e
determinazione delle tariffe,
garantiscono: |
1. Lo Stato e le regioni,
al fine di assicurare su
tutto il territorio nazionale
i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti
l'energia nelle sue varie
forme e in condizioni di
omogeneità sia con riguardo
alle modalità di fruizione
sia con riguardo ai criteri
di formazione delle
tariffe e al conseguente
impatto sulla formazione dei
prezzi, garantiscono: |
|
a) il rispetto
delle condizioni di
concorrenza sui mercati
dell'energia, in conformità
alla normativa comunitaria e
nazionale; |
a) identica; |
|
b) l'assenza di
vincoli, ostacoli o oneri,
diretti o indiretti, alla
libera circolazione
dell'energia all'interno del
territorio nazionale e
dell'Unione europea; |
b) identica; |
|
c) l'assenza di
oneri di qualsiasi specie che
abbiano effetti economici
diretti o indiretti ricadenti
al di fuori dell'ambito
territoriale delle autorità
che li prevedono, con
esclusione di quelli
istituiti a tutela
dell'ambiente; |
c) l'assenza di
oneri di qualsiasi specie che
abbiano effetti economici
diretti o indiretti ricadenti
al di fuori dell'ambito
territoriale delle autorità
che li prevedono; |
|
d) l'adeguatezza
delle attività energetiche
strategiche di produzione,
trasporto e stoccaggio per
assicurare la distribuzione e
la disponibilità di energia
su tutto il territorio
nazionale; |
d) identica; |
|
e) l'unitarietà
della regolazione e della
gestione dei sistemi di
approvvigionamento e di
trasporto nazionale e
transnazionale di energia; |
e) identica; |
|
f) l'adeguato
equilibrio territoriale nella
localizzazione delle
infrastrutture energetiche,
avendo come obiettivo almeno
l'equilibrio fra domanda e
offerta di energia a livello
regionale, prevedendo
eventuali misure di
compensazione e riequilibrio
ambientale e territoriale
qualora le esigenze connesse
alle attività strategiche
richiedano concentrazioni
territoriali; |
f) l'adeguato
equilibrio territoriale nella
localizzazione delle
infrastrutture energetiche,
nei limiti consentiti
dalle caratteristiche fisiche
e geografiche delle singole
regioni, prevedendo
eventuali misure di
compensazione qualora
esigenze connesse agli
indirizzi strategici
nazionali richiedano
concentrazioni territoriali
di attività, impianti ed
infrastrutture ad elevato
impatto territoriale; |
|
g) la trasparenza
e la proporzionalità degli
obblighi di servizio pubblico
inerenti le attività
energetiche, sia che siano
esercitate in regime di
concessione, sia che siano
esercitate in regime di
libero mercato; |
g) identica; |
|
h) procedure
semplificate, trasparenti e
non discriminatorie per il
rilascio di autorizzazioni in
regime di libero mercato e
per la realizzazione delle
infrastrutture; |
h) identica; |
|
i) il rispetto
della tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e del
paesaggio, in conformità alla
normativa nazionale,
comunitaria e agli accordi
internazionali. |
i) identica. |
|
2. Le regioni e gli enti
locali territorialmente
interessati dalla
localizzazione di nuove
infrastrutture energetiche
ovvero dal potenziamento o
trasformazione di
infrastrutture esistenti
possono concludere accordi
che individuino misure di
compensazione e riequilibrio
ambientale, nonché eventuali
condizioni di fornitura di
energia ai clienti dell'area,
nel rispetto dei princìpi di
cui al comma 1. |
2. Le regioni e gli enti
locali territorialmente
interessati dalla
localizzazione di nuove
infrastrutture energetiche
ovvero dal potenziamento o
trasformazione di
infrastrutture esistenti
possono concludere accordi
che individuino misure di
compensazione e riequilibrio
ambientale, coerenti con
gli obiettivi generali di
politica energetica
nazionale. |
|
|
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|
1. Le funzioni
amministrative nel campo del
settore energetico sono
attribuite nel rispetto dei
princìpi di sussidiarietà,
differenziazione e
adeguatezza ai comuni salvo
che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano
conferite a province, città
metropolitane, regioni e
Stato, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 120
della Costituzione e dalle
relative norme
attuative. |
Soppresso. |
|
2. Le regioni
determinano con proprie
leggi, ai sensi dell'articolo
118 della Costituzione,
l'attribuzione dei compiti e
delle funzioni amministrativi
non previsti dall'articolo 6
della presente legge, ferme
le funzioni fondamentali dei
comuni, delle province e
delle città metropolitane
previste dal testo unico di
cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni. |
1. Identico. |
|
|
|
|
1. In attuazione dei
princìpi di cui all'articolo
5, comma 1, sono
esercitati dallo Stato i
seguenti compiti e funzioni
amministrativi: |
1. Sono esercitati dallo
Stato i seguenti compiti e
funzioni amministrativi: |
|
a) le
determinazioni inerenti
l'importazione e
l'esportazione di energia; |
a) identica; |
|
b) la definizione
del quadro di programmazione
di settore; |
b) identica; |
|
c) la
determinazione dei criteri
generali tecnico-costruttivi
e delle norme tecniche
essenziali degli impianti di
produzione, trasporto,
stoccaggio e distribuzione
dell'energia, nonché delle
caratteristiche tecniche e
merceologiche dell'energia
prodotta, distribuita e
consumata; |
c) la
determinazione dei criteri
generali tecnico-costruttivi
e delle norme tecniche
essenziali degli impianti di
produzione, trasporto,
stoccaggio e distribuzione
dell'energia, nonché delle
caratteristiche tecniche e
merceologiche dell'energia
importata, prodotta,
distribuita e consumata; |
|
d) l'emanazione
delle norme tecniche volte
ad assicurare la prevenzione
degli infortuni sul lavoro e
la tutela della salute del
personale addetto agli
impianti di cui alla lettera
c); |
|
d) l'emanazione
delle regole tecniche di
prevenzione incendi, dirette
a disciplinare la sicurezza
antincendi con criteri
uniformi sul territorio
nazionale, in base alle
competenze attribuite in
materia al Ministero
dell'interno dalla
legislazione vigente; |
e) identica; |
|
e) l'imposizione
e la vigilanza sulle scorte
petrolifere obbligatorie; |
f) l'imposizione
e la vigilanza sulle scorte
energetiche
obbligatorie; |
|
f) la
programmazione di grandi reti
infrastrutturali energetiche
dichiarate, con legge
statale, di interesse
nazionale; |
g) la
programmazione di grandi reti
infrastrutturali energetiche
dichiarate di interesse
nazionale ai sensi delle
leggi vigenti; |
|
g) la valutazione
di impatto ambientale delle
opere e infrastrutture
energetiche dichiarate,
con legge statale, di
interesse nazionale; |
h) la valutazione
di impatto ambientale delle
opere e infrastrutture
energetiche dichiarate di
interesse nazionale ai
sensi delle leggi vigenti; |
| i) la determinazione dei criteri per l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche; |
|
h)
l'utilizzazione del
pubblico demanio marittimo e
di zone del mare territoriale
per finalità di
approvvigionamento di fonti
di energia; |
l) identica; |
|
i) le
determinazioni in materia di
rifiuti radioattivi; |
m) identica; |
|
l) le
determinazioni inerenti la
prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi,
ivi comprese le funzioni di
polizia mineraria, adottate,
per la terraferma, di intesa
con le regioni
interessate; |
n) identica; |
|
m) la
fissazione degli obiettivi
minimi nazionali in materia
di fonti rinnovabili e di
risparmio energetico, sentita
la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di seguito
denominata "Conferenza
unificata"; |
o) la
fissazione degli obiettivi
minimi nazionali e della
loro articolazione
territoriale in materia di
fonti rinnovabili e di
utilizzo efficiente e
razionale dell'energia,
nonché di risparmio
energetico, sentita la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, di seguito denominata
"Conferenza unificata"; |
|
n) la definizione
dei programmi di ricerca
scientifica in campo
energetico, sentito il
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, d'intesa con la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano; |
p) la definizione
dei programmi di ricerca
scientifica in campo
energetico, d'intesa con la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano; |
|
o) la definizione
dei princìpi per il
coordinato utilizzo delle
risorse finanziarie
regionali, nazionali e
dell'Unione europea, sentita
la Conferenza unificata; |
q) identica; |
|
p) la
definizione, d'intesa con la
Conferenza unificata, dei
princìpi generali per
l'articolazione territoriale
degli obiettivi minimi
nazionali in materia di fonti
rinnovabili e risparmio
energetico. |
soppressa; |
|
r) l'adozione di
misure temporanee di
salvaguardia, in caso di
crisi del mercato
dell'energia o di gravi
rischi per la sicurezza della
collettività o per
l'integrità delle
apparecchiature e degli
impianti del sistema
energetico. |
|
2. Con particolare
riguardo al settore elettrico
lo Stato esercita i seguenti
compiti e funzioni: |
2. Identico: |
|
a) il rilascio
della concessione per
l'esercizio delle attività di
trasmissione e dispacciamento
nazionale dell'energia
elettrica per l'adozione dei
relativi indirizzi; |
a) il rilascio
della concessione per
l'esercizio delle attività di
trasmissione e dispacciamento
nazionale dell'energia
elettrica e l'adozione
dei relativi indirizzi; |
|
b) la stipula
delle convenzioni per il
trasporto dell'energia
elettrica sulla rete
nazionale; |
b) identica; |
|
c) l'approvazione
degli indirizzi di sviluppo
della rete di trasmissione
nazionale, considerati anche
i piani regionali di sviluppo
del servizio elettrico; |
c) identica; |
|
d)
l'aggiornamento, sentita
la Conferenza unificata,
della convenzione tipo per
disciplinare gli interventi
di manutenzione e di sviluppo
della rete nazionale e dei
dispositivi di
interconnessione; |
d) identica; |
|
e) l'adozione di
indirizzi e di misure per
salvaguardare la sicurezza e
l'economicità degli
approvvigionamenti per i
clienti vincolati, nonché
garantendo la
diversificazione delle fonti
energetiche, anche con
l'utilizzazione delle energie
rinnovabili e dell'energia
prodotta mediante
cogenerazione; |
e) l'adozione di
indirizzi e di misure a
sostegno della sicurezza e
dell'economicità
degli interscambi
internazionali, degli
approvvigionamenti per i
clienti vincolati o
disagiati, del sistema di
generazione e delle reti
energetiche, promuovendo un
accesso più esteso
all'importazione di energia
elettrica per il mercato
libero; |
|
f) l'adozione di
misure finalizzate a
garantire l'effettiva
concorrenzialità del mercato
dell' energia elettrica; |
f) identica; |
|
g) la definizione
dei criteri generali per le
nuove concessioni di
distribuzione dell'energia
elettrica; |
g) la definizione
dei criteri generali per le
nuove concessioni di
distribuzione dell'energia
elettrica e per
l'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio
degli impianti di generazione
di energia elettrica di
potenza termica superiore ai
300 MW, sentita la Conferenza
unificata; |
|
h) la
quantificazione dell'obbligo,
a carico di produttori ed
importatori, di immettere nel
sistema elettrico nazionale
una quota prodotta da fonti
rinnovabili nonché le regole
generali per la
commercializzazione dei
"certificati verdi". |
h) identica. |
|
3. Con particolare
riguardo al settore del gas
naturale lo Stato esercita i
seguenti compiti e
funzioni: |
3. Identico: |
|
a) l'adozione di
indirizzi alle imprese che
svolgono attività di
trasporto, dispacciamento
sulla rete nazionale e
rigassificazione di gas
naturale e di disposizioni ai
fini dell'utilizzo, in caso
di necessità, degli stoccaggi
strategici nonché la stipula
delle relative convenzioni e
la fissazione di regole per
il dispacciamento in
condizioni di emergenza e di
obblighi di sicurezza; |
a) identica; |
|
b)
l'individuazione, di
intesa con la Conferenza
unificata, della rete
nazionale di gasdotti; |
b) identica; |
|
c) le
determinazioni inerenti lo
stoccaggio di gas naturale in
giacimento; |
c) identica; |
|
d)
l'autorizzazione allo
svolgimento delle attività di
vendita del gas ai clienti
finali rilasciata sulla base
di criteri generali
stabiliti, sentita la
Conferenza unificata; |
d)
l'autorizzazione allo
svolgimento delle attività di
importazione e vendita
del gas ai clienti finali
rilasciata sulla base di
criteri generali stabiliti,
sentita la Conferenza
unificata; |
|
e) l'adozione di
indirizzi per la salvaguardia
della continuità e della
sicurezza degli
approvvigionamenti, per il
funzionamento coordinato del
sistema di stoccaggio e per
la riduzione della
vulnerabilità del sistema
nazionale del gas
naturale; |
e) identica. |
|
f) l'adozione di
misure temporanee di
salvaguardia in caso di crisi
del mercato dell'energia o di
gravi rischi per la sicurezza
della collettività o
dell'integrità delle
apparecchiature e degli
impianti del sistema. |
soppressa. |
|
4. Con particolare
riguardo al settore degli oli
minerali, intesi come oli
minerali greggi, residui
delle loro distillazioni e
tutte le specie e qualità di
prodotti petroliferi derivati
ed assimilati, compresi il
gas di petrolio liquefatto ed
il biodiesel, lo Stato
esercita i seguenti compiti e
funzioni: a) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire l'approvvigionamento del mercato; b) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonché per la definizione di iter semplificati per la realizzazione degli investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali, comunitarie ed internazionali; c) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali; |
|
d) promozione
di accordi di programma con
le regioni e gli enti locali
per la realizzazione e le
modifiche significative di
infrastrutture di lavorazione
e di stoccaggio di oli
minerali, strategiche per
l'approvvigionamento
energetico del Paese; e) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; f) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodotti. |
|
RAPPORTI CON LE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI E CON LE |
RAPPORTI CON LE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI E CON LE |
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1. Per il conseguimento
degli obiettivi di cui
all'articolo 3, lo Stato e le
regioni individuano, anche
su segnalazione
dell'Osservatorio di cui
all'articolo 8, specifiche
esigenze di intervento e
propongono agli organi
istituzionali competenti le
iniziative da intraprendere,
acquisito il parere della
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. |
1. Per il conseguimento
degli obiettivi di cui
all'articolo 3, lo Stato e le
regioni individuano
specifiche esigenze di
intervento e propongono agli
organi istituzionali
competenti le iniziative da
intraprendere, acquisito il
parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano. |
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2. Se le iniziative di
cui al comma 1 prevedono una
ripartizione di compiti tra
le regioni, la Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, acquisito il
parere degli enti locali
interessati, provvede a
definire tale
ripartizione. |
2. Identico. |
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1. E' istituito,
presso il Ministero delle
attività produttive,
l'Osservatorio permanente
sull'energia, di seguito
denominato "Osservatorio". |
|
2. L'Osservatorio
svolge i seguenti compiti: a) promuove e favorisce il confronto e lo scambio di informazioni, anche di saggregate su base territoriale, tra le diverse amministrazioni ed istituzioni; b) esamina ed analizza i dati e le informazioni sul sistema energetico nazionale, anche disaggregato per regioni, al fine di valutare il grado di maggiore o minore soddisfacimento degli obiettivi di cui all'articolo 3; a tale scopo, l'Osservatorio ha diritto di accesso a tutti i dati disponibili presso la pubblica amministrazione, le pubbliche istituzioni, le Autorità di regolazione e gli operatori che svolgono le attività di cui all'articolo 2, fermi restando gli obblighi di riservatezza; i dati raccolti sono comunque riservati e diffusi solo in forma aggregata; c) segnala alle sedi decisionali competenti gli eventuali aspetti critici che emergano dall'analisi e le opportunità di intervento correttivo, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 o rispettare gli obblighi di cui all'articolo 4, proponendo eventuali iniziative in merito; d) elabora con periodicità annuale un rapporto sintetico sullo stato e sull'evoluzione in atto del sistema energetico nazionale, anche disaggregato per regioni, evidenziando eventuali aspetti critici non risolti e lo trasmette ai Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali, della difesa, al presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai presidenti delle regioni e delle province autonome. 3. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro delle attività produttive o da persona da lui delegata ed è composto da sedici membri compreso il presidente, di cui uno designato dal Ministro delle attività |
|
produttive, uno
designato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, uno designato
dal Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, uno designato dal
Ministro dell'economia e
delle finanze, uno designato
dal Ministro per gli affari
regionali, uno designato dal
Ministro della difesa, uno
designato dal Ministro delle
politiche agricole e
forestali, uno designato dal
Ministro per i beni e le
attività culturali, cinque
designati dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, due
designati dalla Conferenza
unificata in rappresentanza
degli enti locali. 4. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive e restano in carica cinque anni. 5. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo a compensi né a rimborsi a qualsiasi titolo a carico dell'Osservatorio medesimo. 6. L'Autorità di regolazione partecipa a periodiche riunioni indette dall'Osservatorio, al fine di assicurare lo scambio dei necessari flussi informativi. 7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Osservatorio si avvale di una segreteria operativa costituita, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). La segreteria è composta da almeno venti esperti interni ed adeguato personale di supporto. 8. I rapporti tra il Ministero delle attività produttive e l'ENEA, per i compiti a questo assegnati dal presente articolo, sono disciplinati da apposita convenzione. |
|
|
|
| 1. Il Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito del | 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il |
|
Documento di
programmazione
economico-finanziaria, il
quadro di esigenze di
sviluppo dei servizi di
pubblica utilità che
corrispondono agli interessi
generali del Paese e
definisce gli indirizzi di
politica generale del settore
per l'esercizio delle
funzioni alla stessa Autorità
attribuite dalla legge 14
novembre 1995, n. 481, e
successive
modificazioni. |
Governo indica
all'Autorità per l'energia
elettrica e il gas,
nell'ambito del Documento di
programmazione
economico-finanziaria, il
quadro di esigenze di
sviluppo dei servizi di
pubblica utilità dei
settori dell'energia
elettrica e del gas che
corrispondono agli interessi
generali del Paese. |
|
2. Nei casi di
mancato esercizio delle
funzioni di cui al comma 1,
ovvero di difformità dei
provvedimenti adottati
rispetto agli indirizzi di
cui al medesimo comma, il
Governo esercita il potere
sostitutivo nelle forme e nei
limiti del presente articolo.
A tale fine il Presidente del
Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle
attività produttive, assegna
all'Autorità per l'energia
elettrica e il gas un termine
per adottare i provvedimenti
dovuti ovvero uniformare agli
indirizzi i provvedimenti
adottati. Decorso inutilmente
tale termine, con decreto del
Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro
delle attività produttive,
sono adottate le misure
necessarie e ne è data
notizia ai Presidenti della
Camera dei deputati e del
Senato della
Repubblica. |
v. comma 5. |
|
3. Per l'esercizio
dei compiti amministrativi
attribuiti all'Autorità per
l'energia elettrica e il gas,
il Ministro delle attività
produttive definisce, con
proprio decreto, gli
indirizzi necessari a
garantire il rispetto dei
princìpi e degli obiettivi
indicati agli articoli 1 e
3. |
Soppresso. |
|
4. Nei casi di
mancato esercizio dei compiti
di cui al comma 3 ovvero di
difformità dei provvedimenti
adottati rispetto agli
indirizzi di cui al medesimo
comma, il Ministro delle
attività produttive assegna
all'Autorità per l'energia
elettrica e il gas un termine
per adottare i provvedimenti
dovuti o uniformare agli
indirizzi i provvedimenti
adottati; decorso inutilmente
tale termine, il Ministro
adotta con proprio decreto le
misure necessarie. |
Soppresso. |
|
2. Ai fini del
perseguimento degli obiettivi
generali di politica
energetica del Paese di cui
all'articolo 3, il Consiglio
dei ministri, su proposta del
Ministro delle attività
produttive, può definire,
sentite le Commissioni
parlamentari competenti,
indirizzi di politica
generale del settore per
l'esercizio delle funzioni
attribuite all'Autorità per
l'energia elettrica e il gas
ai sensi della legislazione
vigente. 3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità di cui al comma 1 ed in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 2. |
|
5. Le funzioni
consultive attribuite
all'Autorità per l'energia
elettrica e il gas dai
decreti legislativi 16 marzo
1999, n. 79, e successive
modificazioni, e 23 maggio
2000, n. 164, e successive
modificazioni, sono
esercitate entro e non oltre
trenta giorni dalla richiesta
di parere formulata dal
Ministro delle attività
produttive; decorso tale
termine, il Ministro provvede
comunque all'emanazione degli
atti di competenza. |
4. Nei casi in cui
l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas sia tenuta
ad esprimere il parere su
provvedimenti o atti ai sensi
delle leggi vigenti, fatti
salvi i diversi termini
previsti dalle leggi
medesime, l'Autorità si
pronunzia entro il termine di
sessanta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento
o dell'atto. Decorso
inutilmente tale termine, il
provvedimento o l'atto può
comunque essere
adottato. |
|
5. Nei casi in cui
l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas non adotti
atti o provvedimenti di sua
competenza ai sensi delle
leggi vigenti, il Governo può
esercitare il potere
sostitutivo nelle forme e nei
limiti stabiliti dal presente
comma. A tal fine il Ministro
delle attività produttive
trasmette all'Autorità un
sollecito ad adempiere entro
i successivi sessanta giorni.
Trascorso tale termine senza
che l'Autorità abbia adottato
l'atto o il provvedimento,
questo è adottato con decreto
del Presidente della
Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del
Ministro delle attività
produttive. |
|
6. I decreti
emanati con le procedure di
cui ai commi 2 e 4 sono
proporzionati alle finalità
perseguite. |
Soppresso. |
|
NORME PER IL COMPLETAMENTO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI ENERGETICI AI FINI DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DELL'UNITA' GIURIDICA ED ECONOMICA |
NORME PER IL COMPLETAMENTO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI ENERGETICI AI FINI DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DELL'UNITA' GIURIDICA ED ECONOMICA |
|
|
|
|
1. I Ministri delle
attività produttive e
dell'economia e delle finanze
promuovono, nell'ambito delle
rispettive competenze,
l'unificazione della
proprietà e della gestione
della rete elettrica di
trasmissione nazionale e la
privatizzazione del soggetto
derivante da tale
unificazione. |
1. Identico. |
|
2. Al fine di cui al
comma 1, all'articolo 3 del
decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
2. Identico. |
|
a) al comma 2 le
parole: "gestisce la rete
senza discriminazione di
utenti o categorie di utenti;
delibera gli interventi di
manutenzione e di sviluppo
della rete, a carico delle
società di cui al comma 8"
sono sostituite dalle
seguenti: "gestisce la rete,
di cui può essere
proprietario, senza
discriminazione di utenti o
categorie di utenti; delibera
gli interventi di
manutenzione e di sviluppo
della rete, a proprio carico,
se proprietario della rete, o
a carico delle società
proprietarie"; b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle |
|
attività produttive
ritenga necessario, per la
migliore funzionalità della
concessione medesima
all'esercizio delle attività
riservate al gestore"; c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "coloro che ne abbiano la disponibilità," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento,"; d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati". |
|
3. I soggetti non
titolari di concessioni di
cui all'articolo 2, comma 3,
che realizzano a proprio
carico nuove linee elettriche
interconnesse con i sistemi
elettrici di altri Stati
hanno diritto, per un periodo
di venti anni dalla data di
entrata in esercizio di nuove
linee, di allocare, in regime
di accesso negoziato di cui
all'articolo 17 della
direttiva 96/92/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 dicembre
1996, una quota dell'80 per
cento delle nuove capacità di
trasporto realizzate,
autorizzate con le modalità
di cui all'articolo 3, comma
14, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79. |
3. I soggetti non titolari di concessioni di cui all'articolo 2, comma 3, che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacità di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente. In casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, l'esenzione si applica altresì ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento |
|
del collegamento di
due reti di trasmissione
nazionali limitrofe mediante
un dispositivo di
interconnessione in corrente
alternata. Qualora la
capacità di nuova
realizzazione derivi da
un'interconnessione con uno
Stato membro dell'Unione
europea, l'esenzione è
accordata previa
consultazione delle autorità
competenti dello Stato
interessato. Con decreto del
Ministro delle attività
produttive sono definiti
modalità e criteri per il
rilascio dell'esenzione, nel
rispetto di quanto previsto
dalle disposizioni
comunitarie in materia. |
|
4. L'Autorità per
l'energia elettrica e il gas
definisce, entro e non oltre
tre mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, le tariffe di
remunerazione delle reti di
trasporto e distribuzione,
per il successivo periodo
regolatorio, anche al fine di
garantire le esigenze di
sviluppo del servizio
elettrico, secondo i seguenti
criteri: a) adeguare il tasso di rendimento del capitale netto investito nelle reti di trasmissione e distribuzione, facendo riferimento, nella determinazione del capitale investito netto, ai valori rivalutati delle infrastrutture, ed assumendo, quale tasso di rendimento privo di rischio, almeno il tasso di rendimento dei titoli di Stato a lungo termine; b) trasferire agli utenti, al termine del periodo regolatorio, una quota delle maggiori efficienze realizzate dalle imprese elettriche rispetto agli obiettivi definiti attraverso il meccanismo del price-cap di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in misura non superiore a quella trasferita alle stesse imprese; c) applicare il citato meccanismo del price-cap, anche differenziato tra le diverse tipologie di reti, prevedendo recuperi di efficienza non superiori a quelli correntemente in vigore ed applicandolo alla sola componente tariffaria destinata alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti. |
4. L'Autorità per
l'energia elettrica e il gas
definisce, entro e non oltre
tre mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, le tariffe di
remunerazione delle reti di
trasporto e distribuzione,
per il successivo periodo
regolatorio, anche al fine di
garantire le esigenze di
sviluppo del servizio
elettrico, adottando
criteri che includano la
rivalutazione delle
infrastrutture, un valore del
tasso di rendimento privo di
rischio almeno in linea con
quello dei titoli di Stato a
lungo termine, nonché una
simmetrica ripartizione tra
utenti e imprese delle
maggiori efficienze
realizzate rispetto agli
obiettivi definiti con il
meccanismo del price cap,
applicato alle componenti
tariffarie destinate alla
copertura dei costi operativi
e degli ammortamenti. |
|
|
|
|
1. Ciascuna società
operante nel settore della
produzione, importazione e
vendita dell'energia
elettrica e del gas naturale,
e comunque le società a
controllo pubblico, non
possono detenere,
direttamente o
indirettamente, quote
superiori al 10 per cento del
capitale delle società che
sono proprietarie e che
gestiscono reti nazionali di
trasporto di energia
elettrica e di gas
naturale. |
1. Ciascuna società
operante nel settore della
produzione, importazione,
distribuzione e vendita
dell'energia elettrica e del
gas naturale, ivi comprese
le società controllate,
controllanti, o controllate
dalla medesima controllante,
e comunque ciascuna
società a controllo
pubblico, non può
detenere, direttamente o
indirettamente, quote
superiori al 15 per
cento del capitale delle
società che sono proprietarie
e che gestiscono reti
nazionali di trasporto di
energia elettrica e di gas
naturale. |
|
2. Ai soli fini di cui
al comma 1 non sono
considerate reti nazionali di
trasporto le infrastrutture
di lunghezza inferiore a 10
chilometri necessarie
unicamente alla connessione
degli impianti alla rete di
trasmissione nazionale
dell'energia elettrica,
nonché le infrastrutture
realizzate al fine di
potenziare la capacità di
importazione per le quali è
consentita l'allocazione di
una quota della loro capacità
in regime di accesso
negoziato, limitatamente al
periodo per il quale tale
regime di accesso è
consentito. |
2. Ai soli fini di cui
al comma 1 non sono
considerate reti nazionali di
trasporto le infrastrutture
di lunghezza inferiore a 10
chilometri necessarie
unicamente alla connessione
degli impianti alla rete di
trasmissione nazionale
dell'energia elettrica,
nonché le infrastrutture
realizzate al fine di
potenziare la capacità di
importazione per le quali è
consentita l'allocazione di
una quota della loro capacità
secondo le modalità di cui
agli articoli 9 e 11. |
|
3. Le disposizioni del
presente articolo hanno
efficacia dalla data
stabilita con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze e comunque non
oltre tre anni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
3. Entro un anno
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto
con il Ministro delle
attività produttive,
definisce, con proprio
decreto, criteri e modalità
di attuazione delle
disposizioni previste ai
commi 1 e 2. |
|
|
|
| 1. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare in regime di accesso negoziato di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, una quota pari all'80 per cento delle nuove | 1. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione all'estero di nuove capacità di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea, nella realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotteraneo |
|
capacità di
rigassificazione e di
stoccaggio realizzate, per un
periodo di venti anni,
secondo criteri stabiliti
dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas da emanare
entro e non oltre due mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
ferme restando per la residua
quota le procedure di accesso
regolato stabilite dagli
articoli 24, 25 e 26 del
decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164. |
di gas naturale o
in significativi
potenziamenti delle capacità
delle infrastrutture
esistenti citate, tali da
permettere lo sviluppo della
concorrenza e di nuove fonti
di approvvigionamento di gas
naturale, possono richiedere,
per la capacità di nuova
realizzazione, una esenzione
dalla disciplina che prevede
il diritto di accesso dei
terzi. L'esenzione è
accordata, caso per caso, per
un periodo compreso tra dieci
e venti anni e per una quota
compresa tra il 50 e l'80 per
cento della nuova capacità,
dal Ministero delle attività
produttive, previo parere
dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, che deve
essere reso entro il termine
di trenta giorni dalla
richiesta, trascorso il quale
si intende reso
positivamente. Qualora la
capacità di nuova
realizzazione derivi da
un'interconnessione con uno
Stato membro dell'Unione
europea, l'esenzione è
accordata previa
consultazione delle autorità
competenti dello Stato
interessato. Con decreto del
Ministro delle attività
produttive sono definiti
modalità e criteri per il
rilascio dell'esenzione, nel
rispetto di quanto previsto
dalle disposizioni
comunitarie in materia.
Restano ferme le esenzioni
accordate prima della data di
entrata in vigore della
presente legge ai sensi del
decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, e successive
modificazioni, e
dell'articolo 27 della legge
12 dicembre 2002, n.
273. |
|
2. I soggetti che
investono nella realizzazione
di nuovi gasdotti di
importazione in Italia di gas
naturale, o nel potenziamento
delle capacità di trasporto
dei gasdotti di
importazione esistenti,
hanno diritto, nei punti di
connessione di tali gasdotti
alla rete nazionale,
all'allocazione di una quota
delle capacità di trasporto
pari all'80 per cento delle
nuove capacità di
importazione realizzate, per
un periodo di venti anni, e
in base alle tariffe di
trasporto vigenti. |
2. I soggetti che
investono, direttamente o
indirettamente, nella
realizzazione di nuovi
gasdotti internazionali
di importazione in Italia
di gas naturale, o nel
potenziamento delle capacità
di trasporto degli
stessi gasdotti
esistenti, hanno diritto
all'allocazione nei punti
di ingresso della rete
nazionale dei gasdotti
connessi a tali gasdotti
di una quota delle
capacità di trasporto pari
all'80 per cento delle nuove
capacità di importazione
realizzate, per un periodo di
venti anni, e in base alle
condizioni e alle tariffe
di trasporto vigenti,
stabilite dall'Autorità
per l'energia elettrica e il
gas. |
|
3. Ai fini di
quanto previsto nei commi 1 e
2, per soggetti che investono
si intendono anche i soggetti
che, mediante la
sottoscrizione di contratti
di compravendita garantiti a
lungo termine, contribuiscono
a finanziare il progetto. |
|
3. La residua quota
del 20 per cento delle
nuove capacità di trasporto
ai punti di ingresso della
rete nazionale dei gasdotti
di cui al comma 2, nonché la
residua quota del 20 per
cento delle capacità dei
nuovi terminali di
rigassificazione di cui al
comma 1, sono allocate in
base al criterio di merito
economico, secondo criteri
stabiliti dall'Autorità
per l'energia elettrica e il
gas, da emanare entro e non
oltre due mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
4. La residua
quota delle nuove capacità di
trasporto ai punti di
ingresso della rete nazionale
dei gasdotti di cui al comma
2, nonché la residua quota
delle capacità di nuova
interconnessione e dei
nuovi terminali di
rigassificazione di cui al
comma 1, e dei
potenziamenti delle capacità
esistenti di cui allo stesso
comma 1, sono allocate
dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas in base
a criteri di efficienza,
economicità e sicurezza del
sistema stabiliti con decreti
del Ministro delle attività
produttive. |
|
4. Il criterio di cui
al comma 3 non si applica in
tutti i casi in cui l'accesso
al sistema impedirebbe agli
operatori del settore di
svolgere gli obblighi di
servizio pubblico cui sono
soggetti, ovvero nel caso in
cui dall'accesso derivino
gravi difficoltà economiche e
finanziarie ad imprese del
gas naturale operanti nel
sistema, in relazione a
contratti di tipo "take or
pay" sottoscritti prima
della data di entrata in
vigore della citata
direttiva 98/30/CE. |
5. I criteri
di cui al comma 4
non si applicano in
tutti i casi in cui l'accesso
al sistema impedirebbe agli
operatori del settore di
svolgere gli obblighi di
servizio pubblico cui sono
soggetti, ovvero nel caso in
cui dall'accesso derivino
gravi difficoltà economiche e
finanziarie ad imprese del
gas naturale operanti nel
sistema, in relazione a
contratti di tipo "take or
pay" sottoscritti prima
della data di entrata in
vigore della direttiva
98/30/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998. |
|
5. L'Autorità garante
della concorrenza e del
mercato, anche su
segnalazione dell'Autorità
per l'energia elettrica e il
gas, adotta i provvedimenti
di cui alla legge 10 ottobre
1990, n. 287, e successive
modificazioni, a carico dei
soggetti che praticano
condizioni economiche di
offerta del gas difformi da
quelle in base alle quali
hanno ottenuto l'allocazione
delle capacità di trasporto o
di rigassificazione di cui al
comma 3. |
6. L'Autorità
garante della concorrenza e
del mercato, anche su
segnalazione dell'Autorità
per l'energia elettrica e il
gas, adotta i provvedimenti
di cui alla legge 10 ottobre
1990, n. 287, e successive
modificazioni, a carico dei
soggetti che praticano
condizioni economiche di
offerta del gas difformi da
quelle in base alle quali
hanno ottenuto l'allocazione
delle capacità di trasporto o
di rigassificazione di cui al
comma 4. |
|
7. Ai fini di
salvaguardare la continuità e
la sicurezza del sistema
nazionale del gas naturale
tramite l'istituzione di un
punto di cessione e scambio
dei volumi di gas e delle
capacità di entrata e di
uscita sulla rete di
trasporto nazionale del gas,
l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, individua le
procedure di cui all'articolo
13 della deliberazione della
medesima Autorità 17 luglio
2002, n. 137/02, pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 14
agosto 2002. |
|
|
|
|
1. Ferma restando la
potestà statale di preventiva
programmazione e approvazione
dei piani delle opere ai
sensi dell'articolo 6,
l'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio
degli elettrodotti, degli
oleodotti e dei gasdotti,
facenti parte delle reti
nazionali di trasporto
dell'energia, è rilasciata
dalla regione competente
mediante un procedimento
unico secondo i princìpi
della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive
modificazioni, entro il
termine di sei mesi dalla
data di presentazione della
domanda. |
1. L'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio
degli elettrodotti, degli
oleodotti e dei gasdotti,
facenti parte delle reti
nazionali di trasporto
dell'energia, è rilasciata
dallo Stato ai sensi
dell'articolo 29 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e successive
modificazioni, mediante un
procedimento unico secondo i
princìpi e le procedure
della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive
modificazioni, entro il
termine di sei mesi dalla
data di presentazione della
domanda. |
|
2. Per i
procedimenti relativamente ai
quali non sono prescritte le
procedure di valutazione di
impatto ambientale, il
procedimento unico deve
essere concluso nel termine
di quattro mesi dalla data di
presentazione della
domanda. |
|
2. L'autorizzazione
comprende la dichiarazione di
pubblica utilità, e ne fa
parte la valutazione di
impatto ambientale, ove
prevista dalla normativa
vigente. |
3. Identico. |
|
3. Per le opere che
ricadono nel territorio di
più regioni, le
autorizzazioni sono
rilasciate d'intesa tra le
regioni interessate, entro il
termine di cui al comma
1. |
Soppresso. |
|
4. Lo Stato e le
regioni interessate stipulano
accordi di programma con i
quali sono definite le
modalità organizzative e
procedimentali, anche ai fini
dell'espressione dell'intesa
di cui al comma 3, dei
procedimenti autorizzativi
delle opere inserite nel
programma triennale di
sviluppo della rete elettrica
di trasmissione nazionale e
delle opere di rilevante
importanza che interessano il
territorio di più regioni
anche per quanto attiene al
trasporto nazionale del gas
naturale. |
Soppresso. |
|
5. In caso di
inerzia o di mancata
definizione dell'intesa nel
termine di cui al comma 1, lo
Stato esercita il potere
sostitutivo ai sensi
dell'articolo 120 della
Costituzione. |
Soppresso. |
|
6. Resta di competenza
delle amministrazioni statali
la conclusione dei
procedimenti avviati dalle
medesime. |
4. I procedimenti
relativamente ai quali sia
stata presentata domanda
prima della data di entrata
in vigore della presente
legge sono conclusi
dall'amministrazione
competente ai sensi delle
disposizioni vigenti al
momento della presentazione
della domanda medesima. |
|
7. Dal 1^ gennaio 2004
si applicano alle reti
energetiche le disposizioni
del testo unico di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n.
327. |
5. Identico. |
|
6. Le
disposizioni di cui al
presente articolo si
applicano anche alle
autorizzazioni per la
costruzione e l'esercizio di
impianti di energia elettrica
di potenza superiore a 300 MW
termici. |
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1. Dal 1^ gennaio
2004, gli oneri generali
afferenti al sistema
elettrico, di cui
all'articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, sono costituiti
da: a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti; b) i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico; c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996; |
|
d) la
reintegrazione dei maggiori
costi derivanti dalla forzata
rilocalizzazione all'estero
delle attività di scarico a
terra e rigassificazione del
gas naturale importato
dall'ENEL Spa dalla Nigeria
in base agli impegni
contrattuali assunti
anteriormente alla data del
19 febbraio 1997 e che non
possono essere recuperati a
causa dell'entrata in vigore
della direttiva 96/92/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 dicembre
1996, pari ai costi annui
derivanti dal complesso dei
relativi impegni
contrattuali, al netto dei
costi di rigassificazione del
gas naturale, sommati agli
oneri derivanti dalle perdite
tecniche, effettivamente
sostenuti fino al 1^ gennaio
2010. 2. Dal 1^ gennaio 2002 non si applica la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici. 3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, determina gli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2000, maturati dalle imprese produttrici e distributrici fino al 31 dicembre 2003, ed impartisce disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il rimborso di tali oneri. |
|
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|
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
un decreto legislativo per
assicurare, anche nel medio
termine, il raggiungimento ed
il mantenimento di condizioni
economiche per assicurare un
adeguato livello di capacità
di produzione di energia
elettrica, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
Identico. |
|
a) prevedere un
sistema competitivo per la
remunerazione della capacità
di produzione; |
|
b) consentire,
al fine di incentivare
l'ingresso di nuova capacità
produttiva, la possibilità di
concorrere al sistema di cui
alla lettera a) anche
per capacità di nuova
realizzazione; c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti. |
|
(Disposizioni a tutela della concorrenza nei |
| 1. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei mercati. |
|
INTERVENTI CORRETTIVI PER LO |
INTERVENTI CORRETTIVI PER LO |
|
|
|
| 1. Gli impianti di produzione di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione | 1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, gli impianti di produzione di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di |
|
e sono dismessi previa
autorizzazione
dell'amministrazione
competente, su conforme
parere del Ministero delle
attività produttive in merito
al programma temporale di
dismissione. |
perfetta efficienza dai
proprietari o dai titolari
dell'autorizzazione e
possono essere messi
definitivamente fuori
servizio secondo termini e
modalità autorizzati
dall'amministrazione
competente, su conforme
parere del Ministero delle
attività produttive,
espresso previo parere del
Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa
in merito al programma
temporale di messa fuori
servizio. |
|
2.
L'amministrazione competente,
anche su indicazione del
Ministero delle attività
produttive, nel valutare le
domande di autorizzazione di
cui al comma 1, ovvero nei
casi di inadempienza alle
disposizioni di cui al
medesimo comma, può disporre
che i proprietari cedano gli
impianti medesimi per ragioni
di copertura del fabbisogno
di energia o di sicurezza
della rete elettrica. |
Soppresso. |
|
3. Al fine di
garantire la piena
funzionalità del sistema
elettrico nazionale, gli
impianti idroelettrici di
pompaggio sono gestiti dai
proprietari che assicurano al
Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa la
massima disponibilità degli
impianti per la gestione dei
transitori e dei picchi di
domanda. Tali impianti non
concorrono, per un periodo di
due anni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, alla
determinazione del prezzo
dell'energia elettrica, come
individuato in base al
sistema delle offerte di cui
all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79. Agli impianti
idroelettrici di pompaggio è
comunque riconosciuto, in
tale periodo, il prezzo che
si viene a formare attraverso
il medesimo sistema delle
offerte. |
2. Identico. |
| 4. Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di garante della fornitura di energia elettrica per i clienti vincolati da parte dell'Acquirente Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato possono essere trasferiti all'Acquirente Unico Spa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze garantendo al cedente il |
Soppresso. |
|
beneficio derivante dalla
differenza tra il prezzo
dell'energia importata
attraverso i contratti ceduti
ed il prezzo dell'energia
elettrica di produzione
nazionale. L'Autorità per
l'energia elettrica e il gas
determina, con propria
deliberazione, le modalità
tecniche ed economiche per
detto trasferimento. |
|
5. All'articolo 10,
comma 2, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n.
79, dopo le parole: "Con
provvedimento" sono inserite
le seguenti: "del Ministro
delle attività produttive e
sentito il parere". |
3. Identico. |
|
6. All'articolo 14 del
decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, dopo il comma
5-bis sono inseriti i
seguenti: |
4. Identico: |
|
"5-ter. A decorrere
dal 1^ gennaio 2003, è
cliente idoneo ogni cliente
finale, singolo o associato,
il cui consumo, misurato in
un unico punto del territorio
nazionale, destinato alle
attività esercitate da
imprese individuali o
costituite in forma
societaria, nonché i soggetti
di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, è
risultato, nell'anno
precedente, uguale o
superiore a 0,05 GWh. |
"5-ter. A decorrere
dalla data di entrata in
vigore della presente
disposizione, è cliente
idoneo ogni cliente finale,
singolo o associato, il cui
consumo, misurato in un unico
punto del territorio
nazionale, destinato alle
attività esercitate da
imprese individuali o
costituite in forma
societaria, nonché i soggetti
di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni,
è risultato, nell'anno
precedente, uguale o
superiore a 0,05 GWh. |
|
5-quater. A
decorrere dal 1^ gennaio
2004, è cliente idoneo ogni
cliente finale non domestico.
A decorrere dalla stessa
data i clienti idonei possono
richiedere con comunicazione
al proprio distributore, con
preavviso di tre mesi, di
essere compresi nel mercato
dei clienti vincolati per
almeno un anno". |
5-quater. A
decorrere dal 1^ luglio
2004, è cliente idoneo
ogni cliente finale non
domestico. |
|
5-quinquies.
A decorrere dal 1^ luglio
2007, è cliente idoneo ogni
cliente finale. 5-sexies. A decorrere dalle date di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies i clienti idonei possono richiedere, per non più di due volte, con comunicazione al proprio distributore con preavviso di tre mesi, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per almeno un anno". |
| 7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni dell'Acquirente Unico Spa sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle |
Soppresso. |
|
attività produttive.
Gli indirizzi strategici ed
operativi dell'Acquirente
Unico Spa sono definiti dal
Ministro delle attività
produttive. |
|
8. Il comma 4
dell'articolo 13 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n.
79, è sostituito dal
seguente: |
5. Identico. |
|
"4. Le azioni della
società di cui al comma 2,
lettera e), sono
assegnate a titolo gratuito
al Ministero dell'economia e
delle finanze. I diritti
dell'azionista sono
esercitati d'intesa tra il
Ministro dell'economia e
delle finanze ed il Ministro
delle attività produttive.
Gli indirizzi strategici ed
operativi sono definiti dal
Ministro delle attività
produttive". |
|
9. I consorzi previsti
dall'articolo 1 della legge
27 dicembre 1953, n. 959,
possono cedere l'energia
elettrica sostitutiva del
sovracanone ai clienti idonei
e alle imprese distributrici
per la fornitura ai clienti
finali. |
6. Identico. |
|
10. Sono fatte salve
le concessioni di
distribuzione di energia
elettrica in essere, ivi
compresa, per quanto riguarda
l'attività di distribuzione,
la concessione di cui
all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359. |
7. Identico. |
|
8. Le disposizioni
dell'articolo 35 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, e
le disposizioni dell'articolo
113 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive
modificazioni, non si
applicano al settore della
distribuzione di energia
elettrica. 9. Le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti. |
|
10. Al comma 1
dell'articolo 9 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n.
79, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le imprese
distributrici hanno altresì
l'obbligo di mettere a
disposizione dei propri
clienti in tempo reale il
segnale derivante dalla
misura dei propri consumi
elettrici, rendendolo
eventualmente disponibile
agli operatori prescelti da
questi ultimi per
rappresentarli nei rapporti
con i distributori stessi e
con gli altri operatori del
mercato". |
|
|
|
|
1. Con decreto del
Ministro delle attività
produttive sono emanati
indirizzi all'Acquirente
Unico Spa affinché assuma il
ruolo di acquirente di ultima
istanza per determinate
categorie di utenze, con
particolare riferimento alle
utenze domestiche nonché a
quelle svantaggiate. |
1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale spa provvede alla fusione per incorporazione della società per azioni Acquirente Unico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'adozione di una delibera, entro i successivi sessanta giorni, ove siano precisati gli obblighi a carico dei distributori di energia elettrica al fine di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati in condizioni di economicità, continuità, sicurezza, efficienza del servizio e parità del trattamento, anche tariffario. Fino alla data di entrata in vigore della citata delibera, l'ENEL Spa assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità. I contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti ai distributori di energia elettrica con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia importata attraverso i contratti ceduti ed il prezzo dell'energia elettrica di produzione |
|
nazionale. L'Autorità per
l'energia elettrica e il gas
determina, con propria
delibera, le modalità
tecniche ed economiche per
detto trasferimento. |
|
2. Il Gestore della rete
di trasmissione nazionale
Spa, ritira, su richiesta
del produttore e previo
riconoscimento del prezzo di
equilibrio che si forma sul
sistema delle offerte di cui
all'articolo 5 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n.
79, l'energia prodotta dagli
impianti di potenza inferiore
ai 10 MVA. |
2. L'energia
elettrica di cui al primo e
al terzo periodo del comma 12
dell'articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n.
79, continua ad essere
ritirata dal Gestore della
rete di trasmissione
nazionale Spa fino alla
scadenza delle convenzioni in
essere. Dopo la scadenza di
tali convenzioni, previa
richiesta del produttore, la
predetta energia elettrica è
ritirata dal Gestore della
rete di trasmissione
nazionale Spa o dall'impresa
distributrice rispettivamente
se prodotta da impianti
collegati alla rete di
trasmissione nazionale o alla
rete di distribuzione. La
disposizione di cui al
precedente periodo si applica
altresì, a decorrere dalla
data di entrata in vigore
della presente legge,
all'energia elettrica
prodotta da impianti di
potenza inferiore a 10 MVA,
all'energia elettrica di cui
al secondo periodo del comma
12 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, nonché a quella
prodotta da impianti entrati
in esercizio dopo il 1^
aprile 1999 alimentati dalle
fonti rinnovabili eolica,
solare, geotermica, del moto
ondoso, maremotrice e
idraulica, limitatamente, per
quest'ultima fonte, agli
impianti ad acqua fluente.
L'Autorità per l'energia
elettrica e il gas determina
criteri e modalità, ivi
incluse le condizioni
economiche, per detto ritiro,
prevedendo una disciplina
differenziata per le fonti
rinnovabili e per quelle ad
esse assimilate. |
|
3. Le funzioni di
vigilanza e controllo sulla
Cassa conguaglio per il
settore elettrico sono
esercitate dal Ministero
dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il
Ministero delle attività
produttive. |
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni e le attività della Cassa conguaglio gas petrolio liquefatto, che è contestualmente soppressa, sono trasferite alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, a cui confluiscono, in un conto di gestione distinto, i fondi residui disponibili presso la Cassa conguaglio gas petrolio liquefatto destinati esclusivamente alle finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. La Cassa conguaglio per il settore elettrico assume la nuova denominazione di Cassa conguaglio per il settore energetico. Le funzioni ed i poteri di cui |
|
agli articoli 1, primo
comma, e 2, secondo comma,
del decreto legislativo 26
gennaio 1948, n. 98, sono
attribuiti al Ministero delle
attività produttive che li
esercita, sentito il
Ministero dell'economia e
delle finanze, emanando
altresì le disposizioni per
l'organizzazione ed il
funzionamento della stessa
Cassa. L'Autorità per
l'energia elettrica e il gas
e il Ministero delle attività
produttive possono, con
propri provvedimenti e ferma
restando la destinazione dei
fondi previsti dall'articolo
6 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32,
attribuire direttamente o
delegare alla Cassa
conguaglio per il settore
energetico attività
specifiche in ordine alle
quali formulano gli indirizzi
operativi. Con successivo
provvedimento, ai sensi
dell'articolo 28, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, come sostituito
dall'articolo 34, comma 23,
lettera a), della legge
27 dicembre 2002, n. 289, la
Cassa conguaglio per il
settore energetico è
trasformata in società per
azioni. |
|
4. I produttori di
energia elettrica possono,
anche in compartecipazione
con società estere, svolgere
attività di realizzazione e
di esercizio di impianti. |
4. I produttori
nazionali di energia
elettrica possono, anche in
compartecipazione con società
estere, svolgere attività di
realizzazione e di esercizio
di impianti, ivi compresi
gli impianti elettronucleari
all'estero. |
|
5. Per la riforma
della disciplina del servizio
elettrico nelle piccole reti
isolate di cui all'articolo
2, comma 17, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n.
79, nonché del servizio
svolto dalle imprese
elettriche minori di cui
all'articolo 4, numero 8),
della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, e successive
modificazioni, e di cui
all'articolo 7 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, il
Governo è delegato ad
adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge e nel
rispetto delle prerogative
costituzionali delle regioni,
un decreto legislativo
secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi: |
5. Identico: |
|
a) tutela dei
clienti finali e sviluppo,
ove possibile,
dell'interconnessione con la
rete di trasmissione
nazionale; |
a) tutela dei
clienti finali e sviluppo,
ove le condizioni
tecnico-economiche lo
consentano,
dell'interconnessione con
la rete di trasmissione
nazionale; |
|
b) definizione
di obiettivi temporali di
miglioramento dell'efficienza
e dell'economicità del
servizio reso dalle imprese,
con individuazione di
specifici parametri ai fini
della determinazione delle
integrazioni tariffarie; |
b) identica; |
|
c) previsione di
interventi sostitutivi per
assicurare la continuità e la
qualità della fornitura; |
c) identica; |
|
d) promozione
dell'uso delle fonti
rinnovabili, con la
determinazione, per le isole
minori, di una quota minima
di energia da immettere in
rete prodotta da tali fonti
non inferiore al 20 per
cento. |
d) promozione
dell'uso delle fonti
rinnovabili, in conformità
con gli obiettivi
nazionali. |
|
|
|
|
1. A decorrere dal 1^
gennaio 2003, al fine di
assicurare la fornitura di
gas naturale ai clienti
finali allacciati alla rete,
con consumi inferiori o pari
a 200.000 standard
metri cubi annui, che,
anche temporaneamente, sono
privi di un fornitore o che
risiedono in aree geografiche
nelle quali non si è ancora
sviluppato un mercato
concorrenziale nell'offerta
di gas, l'Acquirente Unico
Spa, provvede a individuare,
mediante procedure a evidenza
pubblica, una o più imprese
di vendita del gas che si
impegnino ad effettuare la
detta fornitura nelle
indicate aree geografiche. |
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, al
fine di assicurare la
fornitura di gas naturale ai
clienti finali allacciati
alla rete, con consumi
inferiori o pari a 200.000
standard metri cubi
annui, che, anche
temporaneamente, sono privi
di un fornitore o che
risiedono in aree geografiche
nelle quali non si è ancora
sviluppato un mercato
concorrenziale nell'offerta
di gas, l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas
provvede a individuare,
mediante procedure a evidenza
pubblica, una o più imprese
di vendita del gas che si
impegnino ad effettuare la
detta fornitura nelle
indicate aree geografiche. |
|
2. La fornitura di gas
naturale di cui al comma 1, a
condizioni di mercato, è
effettuata dalle imprese
individuate, ai sensi dello
stesso comma, entro il
termine massimo di quindici
giorni a partire dal
ricevimento della richiesta
da parte del cliente finale,
per un periodo di un anno
rinnovabile per un anno
ulteriore. |
2. La fornitura di gas
naturale di cui al comma 1, a
condizioni di mercato, è
effettuata dalle imprese
individuate, ai sensi dello
stesso comma, entro il
termine massimo di quindici
giorni a partire dal
ricevimento della richiesta
da parte del cliente
finale. |
|
3. L'attività di cui
al comma 1 è esercitata
dall'Acquirente Unico Spa, in
base ad indirizzi stabiliti
dal Ministero delle attività
produttive da emanare entro
tre mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
3. L'attività di cui
al comma 2, ivi inclusi i
limiti e gli aspetti relativi
al bilanciamento fisico e
commerciale, è esercitata
dalle imprese di vendita
in base ad indirizzi
stabiliti dal Ministero delle
attività produttive da
emanare, previo parere
dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, entro
tre mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
|
4. Resta ferma la
possibilità di cui
all'articolo 17, comma 5, del
decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164. |
4. Identico. |
|
5. Al fine di
garantire la sicurezza del
sistema nazionale del gas e
l'attuazione della
transizione dello stesso ai
nuovi assetti, i termini di
cui all'articolo 28, comma 4,
e all'articolo 36 del decreto
legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, sono prorogati al 31
dicembre 2003. |
5. Identico. |
|
6. Il comma 5
dell'articolo 16 del decreto
legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, è abrogato. |
|
|
|
|
1. Al fine di garantire
la sicurezza del sistema di
stoccaggio di gas di petrolio
liquefatti (GPL), il Governo
è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, un decreto
legislativo volto a
riordinare le norme relative
all'installazione e
all'esercizio degli impianti
di riempimento, travaso e
deposito di GPL, nonché
all'esercizio dell'attività
di distribuzione di gas di
petrolio liquefatti. |
1. Al fine di garantire
la sicurezza di
approvvigionamento ed i
livelli essenziali delle
prestazioni nel settore dello
stoccaggio e della vendita
di gas di petrolio
liquefatti (GPL), il Governo
è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, un decreto
legislativo volto a
riordinare le norme relative
all'installazione e
all'esercizio degli impianti
di riempimento, travaso e
deposito di GPL, nonché
all'esercizio dell'attività
di distribuzione di gas di
petrolio liquefatti. |
|
2. Il decreto
legislativo di cui al comma 1
è adottato su proposta del
Ministro delle attività
produttive, di concerto con i
Ministri dell'interno e
dell'ambiente e della tutela
del territorio, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei
seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
2. Identico. |
|
a) assicurare
adeguati livelli di sicurezza
anche attraverso la revisione
delle vigenti regole
tecniche, ferma restando la
competenza del Ministero
dell'interno in materia di
emanazione delle norme
tecniche di prevenzione
incendi; b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attività e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica; c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive. |
|
(Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di lavorazione e stoccaggio di oli |
|
1. Le regioni
esercitano le funzioni
amministrative in materia di
lavorazione, stoccaggio e
distribuzione di oli minerali
non riservate allo Stato ai
sensi dell'articolo 6. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, sono attività sottoposte a regimi autorizzativi: a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali; b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali; c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali; d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali. 3. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e |
|
degli obiettivi generali
di politica energetica,
previsti agli articoli 3, 4 e
6, fatte salve le
disposizioni vigenti in
materia ambientale,
sanitaria, fiscale, di
sicurezza e di demanio
marittimo. 4. Le concessioni petrolifere di cui al regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, sono convertite di diritto in autorizzazioni a tempo indeterminato. 5. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 2, lettere c) e d), nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di demanio marittimo. |
|
(Disposizioni per promuovere l'espansione dell'offerta |
|
1. Allo scopo di
promuovere l'espansione
dell'offerta energetica,
anche a fini di migliorare la
sicurezza degli
approvvigionamenti e di
garantire un efficace assetto
delle infrastrutture
energetiche, il Ministero
delle attività produttive può
concludere, per investimenti
in opere localizzate nelle
aree depresse del Paese e
definite di pubblica utilità
in applicazione del comma 1
dell'articolo 1 del
decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55, contratti
di programma da stipulare
previa specifica
autorizzazione del Comitato
interministeriale per la
programmazione economica, ai
sensi dell'articolo 1, comma
3, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, e
della legislazione
applicabile. |
| 2. Con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e |
|
delle finanze, di
concerto con il Ministro
delle attività produttive,
sono definite condizioni di
ammissibilità e modalità
operative dell'intervento
pubblico. |
|
|
|
|
1. Fatto salvo quanto
previsto dalla legge 21
dicembre 2001, n. 443, e
dalle relative norme di
attuazione, le disposizioni
di cui all'articolo 8 della
legge 24 novembre 2000, n.
340, si applicano alla
realizzazione di nuovi
terminali di rigassificazione
di gas naturale liquefatto e
di nuovi stoccaggi di gas
naturale in sotterraneo,
ovunque ubicati. |
1. Fatto salvo quanto
previsto dalla legge 21
dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni,
e dalle relative norme di
attuazione, le disposizioni
di cui all'articolo 8 della
legge 24 novembre 2000, n.
340, si applicano alla
realizzazione di nuovi
terminali di rigassificazione
di gas naturale liquefatto
e ai loro potenziamenti
ovunque ubicati. Le procedure
previste dal citato articolo
8 della legge n. 340 del
2000, si applicano altresì al
conferimento di concessioni
di stoccaggio di gas naturale
in sotterraneo, ovunque
ubicato. |
|
2. I titolari di
concessioni di stoccaggio di
gas naturale in sotterraneo
possono usufruire di non più
di due proroghe di dieci
anni, qualora abbiano
eseguito i programmi di
stoccaggio e adempiuto a
tutti gli obblighi derivanti
dalle concessioni
medesime. |
|
2. Il Ministero delle
attività produttive, di
concerto con i Ministeri
dell'interno,
dell'ambiente e della
tutela del territorio e delle
infrastrutture e dei
trasporti, promuove, mediante
accordo di programma con gli
operatori interessati,
l'utilizzo degli idrocarburi
liquidi derivati dal
metano. |
3. Il Ministero
delle attività produttive, di
concerto con i Ministeri
dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle
infrastrutture e dei
trasporti, promuove uno o
più accordi di programma
con gli operatori
interessati, gli istituti
di ricerca e le regioni
interessate, per
l'utilizzo degli
idrocarburi liquidi derivati
dal metano. |
|
3. Ai fini della
concessione dei contributi
per la realizzazione di
adduttori secondari aventi
caratteristiche di
infrastrutture pubbliche,
previsti dall'articolo 11
della legge 28 novembre 1980,
n. 784, e successive
modificazioni, sono
ammissibili le spese relative
alle seguenti voci:
progettazione, direzione
lavori e sicurezza; servitù,
danni, concessioni e relative
spese; materiali; trasporti;
lavori di costruzione civile,
montaggi e messa in gas;
costi interni; eventuali
saggi archeologici ove
necessario. |
4. Identico. |
|
4. Qualora i comuni o
i loro consorzi si avvalgano
di società concessionarie per
la costruzione delle reti di
distribuzione del gas
naturale, le spese
ammissibili al finanziamento
ai sensi della legge 28
novembre 1980, n. 784, e
successive modificazioni,
comprendono i costi di
diretta imputazione, i costi
sostenuti dalle unità
aziendali impiegate
direttamente e indirettamente
nella costruzione dei beni,
per la quota imputabile ai
singoli beni. I predetti
costi sono comprensivi anche
delle spese generali nella
misura massima del 5 per
cento del costo complessivo
del bene. Non sono comunque
ammissibili alle agevolazioni
le maggiori spese sostenute
oltre l'importo globale
approvato con il decreto di
concessione del
contributo. |
5. Identico. |
|
5. Per i progetti
ammessi ai benefìci di cui ai
commi 3 e 4, le imprese del
gas e le società
concessionarie presentano al
Ministero delle attività
produttive, unitamente allo
stato di avanzamento finale,
una dichiarazione del legale
rappresentante, attestante
che il costo effettivamente
sostenuto per la
realizzazione delle opere non
è inferiore alla spesa
complessiva determinata in
sede di istruttoria. Nel caso
in cui il costo effettivo
risulti inferiore alla spesa
complessiva determinata in
sede di istruttoria, gli
stessi soggetti presentano la
documentazione finale di
spesa corredata da una
dichiarazione del legale
rappresentante che indichi le
variazioni intervenute tra la
spesa ammessa a finanziamento
e i costi effettivi relativi
alle singole opere
realizzate. Il contributo è
calcolato sulla base della
spesa effettivamente
sostenuta. |
6. Per i
progetti ammessi ai benefìci
di cui ai commi 4 e
5, le imprese del gas e
le società concessionarie
presentano al Ministero delle
attività produttive,
unitamente allo stato di
avanzamento finale, una
dichiarazione del legale
rappresentante, attestante
che il costo effettivamente
sostenuto per la
realizzazione delle opere non
è inferiore alla spesa
complessiva determinata in
sede di istruttoria. Nel caso
in cui il costo effettivo
risulti inferiore alla spesa
complessiva determinata in
sede di istruttoria, gli
stessi soggetti presentano la
documentazione finale di
spesa corredata da una
dichiarazione del legale
rappresentante che indichi le
variazioni intervenute tra la
spesa ammessa a finanziamento
e i costi effettivi relativi
alle singole opere
realizzate. Il contributo è
calcolato sulla base della
spesa effettivamente
sostenuta. |
|
6. Il concessionario
delle opere di metanizzazione
non è tenuto a richiedere la
certificazione del comune ai
fini della presentazione
degli stati di avanzamento
intermedi dei lavori di cui
all'articolo 11 della legge
28 novembre 1980, n. 784, e
successive modificazioni. |
7. Identico. |
|
8. Le disposizioni
di cui all'articolo 35 della
legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive
modificazioni, e all'articolo
113 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive
modificazioni, non si
applicano al settore della
distribuzione del gas
naturale. |
|
MISURE PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE A TUTELA DELLA |
MISURE PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE A TUTELA DELLA |
|
|
|
|
1. Alle vigenti
aliquote delle accise sugli
oli minerali, nonché
dell'imposta sui consumi di
carbone, coke di petrolio, e
bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per
cento di acqua, denominato
"Orimulsion", impiegati negli
impianti di combustione, non
si applicano gli incrementi
previsti all'articolo 8 della
legge 23 dicembre 1998, n.
448. |
Soppresso. |
|
1. Il Ministero
delle attività produttive, di
concerto con i Ministeri
dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle
infrastrutture e dei
trasporti, promuove uno o più
accordi di programma con gli
operatori interessati, gli
istituti di ricerca e le
regioni interessate, per la
ricerca e l'utilizzo di
tecnologie avanzate e
ambientalmente sostenibili
per la produzione di energia
elettrica o di carburanti da
carbone. |
|
2. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro delle attività
produttive ed il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, entro sei
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
con uno o più decreti,
provvede: |
2. Il Ministro
delle attività produttive, di
concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela
del territorio e
dell'economia e delle
finanze, entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
con uno o più decreti,
provvede: |
|
a) ad
individuare, per il periodo
2003-2010, soglie decrescenti
nel tempo di emissione
specifica di anidride
carbonica, consentite ai
soggetti produttori esercenti
officine di produzione di
energia elettrica,
anche alimentate da fonti
energetiche rinnovabili, per
il rispetto della percentuale
di riduzione delle emissioni
di anidride carbonica
prevista in ottemperanza agli
impegni sottoscritti nel
Protocollo di Kyoto, reso
esecutivo dalla legge 1^
giugno 2002, n. 120; |
a) ad
individuare, per il periodo
2003-2010, soglie decrescenti
nel tempo di emissione di
anidride carbonica per
unità di energia utile
prodotta, consentite ai
soggetti produttori esercenti
officine di produzione e
di trasformazione di
energia, anche alimentate
da fonti energetiche
rinnovabili, per il rispetto
della percentuale di
riduzione delle emissioni di
anidride carbonica prevista
in ottemperanza agli impegni
sottoscritti nel Protocollo
di Kyoto, reso esecutivo
dalla legge 1^ giugno 2002,
n. 120; |
|
b) a stabilire
le modalità per
l'organizzazione di un
mercato per il commercio dei
diritti di emissione di
anidride carbonica; |
b) identica; |
|
c) a stabilire
sanzioni per il mancato
rispetto delle soglie di cui
alla lettera a), non
inferiori a 5 e non superiori
a 10 euro per ogni tonnellata
di anidride carbonica
eccedente la soglia di
emissione specifica
ammessa. |
c) a stabilire
sanzioni per il mancato
rispetto delle soglie di cui
alla lettera a) con
criteri di progressività
rispetto all'entità dello
scostamento dalle soglie
medesime. |
|
|
|
|
1. A decorrere dall'anno
2005 e fino al 2012, la quota
di elettricità prodotta da
impianti alimentati da fonti
rinnovabili che, nell'anno
successivo, deve essere
immessa nel sistema elettrico
nazionale ai sensi
dell'articolo 11, commi 1, 2
e 3, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e
successive modificazioni, è
incrementata , in ogni anno,
di 0,35 punti percentuali,
nel rispetto delle tutele di
cui all'articolo 9 della
Costituzione. |
1. A decorrere dall'anno
2005 e fino al 2007, la
quota minima di
elettricità prodotta da
impianti alimentati da fonti
rinnovabili che, nell'anno
successivo, deve essere
immessa nel sistema elettrico
nazionale ai sensi
dell'articolo 11, commi 1, 2
e 3, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e
successive modificazioni, è
incrementata annualmente
di 0,35 punti percentuali,
nel rispetto delle tutele di
cui all'articolo 9 della
Costituzione. Il Ministro
delle attività produttive,
con propri decreti emanati
sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, può stabilire
le variazioni della medesima
quota, per gli anni
successivi fino al
2012. |
|
2. A decorrere
dall'anno 2003, a seguito
della verifica effettuata ai
sensi dell'articolo 7 del
decreto del Ministro
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 11
novembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 14
dicembre 1999, il Gestore
della rete di trasmissione
nazionale Spa comunica
all'Autorità per l'energia
elettrica e il gas i
nominativi dei soggetti
inadempienti. A detti
soggetti l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas
applica, ai sensi della legge
14 novembre 1995, n. 481, e
successive modificazioni,
sanzioni pari a 1,5 volte la
somma necessaria per
l'acquisto, nell'anno
precedente, di "certificati
verdi" in quantità pari
all'entità
dell'inadempienza. |
2. Identico. |
|
3. I soggetti che
omettono di presentare
l'autocertificazione di cui
all'articolo 3, comma 1, del
decreto del Ministro
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 11
novembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 14
dicembre 1999, sono
considerati inadempienti per
la quantità di certificati
correlata al totale di
elettricità importata e
prodotta nell'anno precedente
dal soggetto, e sanzionati
con le modalità di cui al
comma 2 del presente
articolo. |
3. Identico. |
|
4. Il prezzo unitario
di riferimento per il calcolo
delle sanzioni di cui al
comma 2 è il prezzo massimo
dei "certificati verdi"
formati nel corso dell'anno
precedente sul mercato di cui
all'articolo 6, comma 1, del
decreto del Ministro
dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 11
novembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 14
dicembre 1999, o, se
superiore, quello dei
certificati emessi dal
Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa ai
sensi dell'articolo 9 del
decreto medesimo. |
4. Identico. |
|
5. I proventi delle
sanzioni di cui ai commi 2 e
3 confluiscono nel Conto per
nuovi impianti da fonti
rinnovabili ed assimilate,
istituito presso la Cassa
conguaglio per il settore
elettrico, al fine di
contribuire alla copertura di
tale voce degli oneri
generali di sistema. |
5. I proventi delle
sanzioni di cui ai commi 2 e
3 confluiscono nel Conto per
nuovi impianti da fonti
rinnovabili ed assimilate,
istituito presso la Cassa
conguaglio per il settore
energetico, di cui
all'articolo 16, comma 3,
al fine di contribuire
alla copertura di tale voce
degli oneri generali di
sistema. |
|
6. Al
conseguimento dell'obiettivo
di cui al comma 1
contribuisce anche l'energia
prodotta da impianti di
cogenerazione abbinati al
teleriscaldamento urbano,
limitatamente alla quota di
energia termica
effettivamente utilizzata per
il teleriscaldamento. |
|
6. Le disposizioni del
presente articolo si
applicano anche agli impianti
di produzione di energia
elettrica alimentati da
miscela di acqua e
carbone. |
Soppresso. |
|
7. Al fine del
raggiungimento della quota di
energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili, di cui al
comma 1, nel rispetto di
quanto previsto dalla
direttiva 2001/77/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre
2001, come recepita dalla
legge 1^ marzo 2002, n. 39,
sono ammessi a beneficiare
del regime giuridico
riservato alle fonti
rinnovabili i rifiuti per i
quali è stata rispettata la
gerarchia comunitaria di
trattamento degli stessi, ai
sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22. |
|
8. Nel rispetto di
quanto stabilito al comma 7 e
anche al fine di consentire
il risparmio energetico ai
sensi del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e
successive modificazioni, e
del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, e
successive modificazioni,
sono ammessi a beneficiare
del regime giuridico
riservato alla produzione di
elettricità da fonti
rinnovabili i combustibili
derivati dai rifiuti, anche
se inclusi nei combustibili
di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2002,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 3
luglio 2002. 9. All'articolo 22, comma 11, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole: "oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti". |
|
(Disposizioni transitorie in materia di fonti rinnovabili |
|
1. Al comma 1
dell'articolo 15 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n.
79, il secondo periodo è
sostituito dai seguenti: "I
soggetti che non rispettino
la data di entrata in
esercizio dell'impianto
indicata nella convenzione e
nelle relative modifiche e
integrazioni sono considerati
rinunciatari qualora non
abbiano fornito idonea prova
di avere concretamente
avviato la realizzazione
dell'iniziativa mediante
l'acquisizione della
disponibilità delle aree
destinate ad ospitare
l'impianto, nonché
l'accettazione del preventivo
di allacciamento alla rete
elettrica formulato dal
gestore competente, ovvero
l'indizione di gare di
appalto o la stipulazione di
contratti per l'acquisizione
di macchinari o per la
costruzione di opere relative
all'impianto, ovvero la
stipulazione di contratti di
finanziamento dell'iniziativa
o l'ottenimento in loro
favore di misure di
incentivazione previste da
altre leggi a carico del
bilancio dello Stato. I
soggetti beneficiari che
abbiano adempiuto l'onere di
cui al periodo precedente non
sono considerati rinunciatari
e perdono il diritto alle
previste incentivazioni nei
limiti corrispondenti al
ritardo accumulato". |
|
2. Al comma 2
dell'articolo 15 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n.
79, come modificato
dall'articolo 34 della legge
12 dicembre 2002, n. 273, al
primo periodo, le parole:
"entro un anno dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2003";
al secondo periodo del
medesimo comma 2, le parole:
"entro il 31 dicembre 2002"
sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 marzo
2004". |
|
|
|
|
1. Il Ministero delle
attività produttive ed il
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio,
sentito il Ministero delle
politiche agricole e
forestali, stipulano un
accordo di programma
quinquennale con l'ENEA per
l'attuazione di misure a
sostegno della diffusione
delle fonti rinnovabili e
dell'efficienza negli usi
finali dell'energia.
L'accordo persegue i seguenti
obiettivi generali: a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto, nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili; b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie; c) la costituzione di reti di laboratori per la metrologia e la qualificazione e certificazione di prodotti e sistemi; d) la costituzione di un osservatorio tecnologico; e) la promozione di filiere produttive integrate, con particolare riferimento alla valorizzazione energetica delle biomasse; |
|
f) la
promozione di programmi di
collaborazione
internazionale, attuativi dei
meccanismi flessibili
previsti dal Protocollo di
Kyoto, reso esecutivo dalla
legge 1^ giugno 2002, n.
120; g) il supporto tecnico al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la predisposizione degli atti normativi e la verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento dei rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali con le quali tali Ministeri intrattengono rapporti. 2. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani pluriennali e annuali dell'accordo di programma sono definiti dalle parti, d'intesa con la Conferenza unificata. 3. Per lo svolgimento delle attività dell'accordo di cui al comma 1, l'ENEA destina una somma non inferiore a 25 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2003, del contributo ordinario annuale dello Stato, a copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti. |
|
|
|
|
1. Il permesso di ricerca
e la concessione di
coltivazione di idrocarburi
in terraferma costituiscono
titolo per la costruzione
degli impianti e delle opere
necessari, degli interventi
di modifica, delle opere
connesse e delle
infrastrutture indispensabili
all'esercizio, che sono
dichiarati di pubblica
utilità; essi sostituiscono,
ad ogni effetto,
autorizzazioni, permessi,
concessioni ed atti di
assenso comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti,
fatto salvo quanto disposto
dal decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 624. |
1. Il permesso di ricerca
e la concessione di
coltivazione degli
idrocarburi in terraferma
e delle risorse
geotermiche costituiscono
titolo per la costruzione
degli impianti e delle opere
necessari, degli interventi
di modifica, delle opere
connesse e delle
infrastrutture indispensabili
all'esercizio, che sono
dichiarati di pubblica
utilità; essi sostituiscono,
ad ogni effetto,
autorizzazioni, permessi,
concessioni ed atti di
assenso comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti,
fatto salvo quanto disposto
dal decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 624. |
|
2. Il permesso e la
concessione di cui al comma 1
sono rilasciati a seguito di
un procedimento unico, al
quale partecipano le
amministrazioni statali,
regionali e locali
interessate, svolto nel
rispetto dei princìpi di
semplificazione e con le
modalità di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. |
2. Identico. |
|
3. L'esito positivo
della valutazione di impatto
ambientale, ove richiesta
dalle norme vigenti, si
conclude entro il termine di
tre mesi e costituisce parte
integrante e condizione
necessaria del procedimento
autorizzativo. Decorso tale
termine, l'amministrazione
competente in materia di
valutazione di impatto
ambientale si esprime
nell'ambito della conferenza
di servizi convocata ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive
modificazioni. |
3. La procedura di
valutazione di impatto
ambientale, ove richiesta
dalle norme vigenti, si
conclude entro il termine di
tre mesi e costituisce parte
integrante e condizione
necessaria del procedimento
autorizzativo. Decorso tale
termine, l'amministrazione
competente in materia di
valutazione di impatto
ambientale si esprime
nell'ambito della conferenza
di servizi convocata ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive
modificazioni. |
|
4. Nel caso di
permessi di ricerca,
l'istruttoria si conclude
entro il termine di sei mesi
dalla data di conclusione del
procedimento di conferimento
di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625. |
4. Identico. |
|
5. Nel caso di
concessioni di coltivazione,
i termini di cui al comma 4
sono stabiliti in sei mesi
dalla data di presentazione
dello studio di impatto
ambientale alle
amministrazioni
competenti. |
5. Identico. |
|
6. Gli atti di cui al
comma 1 indicano le
prescrizioni e gli obblighi
di informativa posti a carico
del richiedente per garantire
la tutela ambientale e dei
beni culturali. Qualora le
opere di cui al comma 1
comportino variazioni degli
strumenti urbanistici, il
rilascio del permesso o della
concessione di cui al
medesimo comma 1 ha effetto
di variante urbanistica. |
6. Identico. |
|
7. Le disposizioni del
presente articolo si
applicano anche ai
procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore
della presente legge, eccetto
quelli per i quali sia
completata la procedura di
valutazione di impatto
ambientale, ovvero risulti in
via di conclusione il
relativo procedimento su
dichiarazione del
proponente. |
7. Identico. |
|
8. E' istituita una
Commissione, composta da
rappresentanti del Governo e
della regione Veneto, allo
scopo di acquisire ulteriori
elementi conoscitivi in
merito al divieto di
prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi
nelle acque del Golfo di
Venezia, nel tratto di mare
compreso tra il parallelo
passante per la foce del
fiume Tagliamento e il
parallelo passante per la
foce del ramo di Goro del
fiume Po, previsto
dall'articolo 4 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, come
modificato dall'articolo 26
della legge 31 luglio 2002,
n. 179. Fermo restando tale
divieto, la Commissione
svolge la sua attività
utilizzando i metodi di
valutazione più conservativi
e le migliori tecnologie
disponibili per la
coltivazione. Le modalità di
costituzione della
Commissione sono definite,
entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, con
decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto
con il Ministro delle
attività produttive. Entro un
anno dal suo insediamento, la
Commissione approva una
relazione. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio trasmette tale
relazione al Parlamento. |
|
(Disciplina degli impianti |
|
1. E' definito di
microgenerazione un impianto
per la produzione di energia
elettrica con capacità di
generazione non superiore a 1
MW. 2. L'installazione di un impianto di microgenerazione, purché omologato, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici ed autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica. 3. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui alle lettere c) ed e) del punto 2 dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre |
|
1999, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27
dicembre 1999, qualora tali
progetti siano relativi a
impianti di produzione di
energia elettrica di potenza
inferiore a 1 MW. 4. Il valore dei "certificati verdi" emessi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza. 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana con proprio decreto le norme per l'omologazione degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di rumore in conformità a quanto previsto dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, ed i criteri di sicurezza. 6. A partire dall'anno 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 5, alla Conferenza unificata e alle competenti Commissioni parlamentari. |
|
|
|
|
1. Il comma 4
dell'articolo 2 del decreto
legislativo 31 gennaio 2001,
n. 22, è sostituito dal
seguente: |
Identico. |
|
"4. Il soggetto che
immette in consumo i prodotti
indicati nel comma 1 è
obbligato a mantenere la
scorta imposta
indipendentemente dal tipo di
attività svolta e dalla
capacità autorizzata
dell'impianto presso il quale
è avvenuta l'immissione al
consumo". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è inserito il seguente: "1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion può essere equiparato, nella misura fissata |
|
nel decreto annuale di
determinazione degli obblighi
di scorta di cui all'articolo
1, ai prodotti petroliferi di
cui all'allegato A del
presente decreto. Per tale
prodotto l'immissione al
consumo è desunta
dall'avvenuto perfezionamento
degli adempimenti doganali
per l'importazione". 3. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è abrogato. |
|
|
|
|
1. Dopo il comma 5
dell'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, è inserito il
seguente: |
Identico. |
|
"5-bis. Per le
produzioni ottenute a
decorrere dal 1^ gennaio 2002
i valori unitari
dell'aliquota di coltivazione
sono determinati: a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come alla media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione; b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per GJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, riferita ai sei bimestri decorrenti dal 1^ luglio dell'anno di riferimento. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, l'aggiornamento bimestrale di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e |
|
il gas sulla base dei
parametri di cui alla stessa
deliberazione. Nel caso di
gas commercializzato senza
immissione in rete il valore
è stabilito come media
ponderale dei prezzi di
vendita di tale gas fatturati
nell'anno di riferimento". 2. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente: "6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1^ gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento, e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare". 3. L'applicazione del metodo di calcolo dei valori unitari dell'aliquota di coltivazione previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dal presente articolo, per le produzioni ottenute a decorrere dal 1^ gennaio 2002 è ammissibile anche per la determinazione del valore delle aliquote relative alle produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 625 del 1996, nel caso non risultino tuttora conclusi i relativi accertamenti, e qualora non sussista la possibilità di attribuire in modo univoco ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa proveniente. 4. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente: "2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2002 |
|
l'aggiornamento dei
prospetti di cui al comma 2
relativamente alle opere che
risultavano ancora in corso
alla data del 31 dicembre
1997. L'aggiornamento è
sottoscritto dal legale
rappresentante del
concessionario o da un suo
delegato, indica altresì
l'importo delle eventuali
aliquote non corrisposte, ad
esso si allega copia
dell'avvenuto versamento,
entro la stessa data, a
titolo definitivo, dell'80
per cento dell'importo
indicato". 5. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati. 6. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi sono autorizzati a compensare il debito verso lo Stato per il valore delle aliquote di prodotto della coltivazione determinato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dal presente articolo, con i crediti pregressi della stessa natura, comprensivi di interessi legali. |
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
a adottare, entro un anno
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi
per disciplinare la
sistemazione in sicurezza dei
rifiuti radioattivi ivi
compresi quelli derivanti da
attività sanitarie e
ospedaliere, degli elementi
di combustibile irraggiati e
dei materiali nucleari e per
disciplinare altresì la
disattivazione delle centrali
elettronucleari e degli
impianti di ricerca e di
fabbricazione del
combustibile dismessi nel
rispetto delle condizioni di
sicurezza e di protezione
della salute umana e
dell'ambiente. |
1. Il Governo è delegato
a adottare, entro un anno
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi
per disciplinare la
sistemazione in sicurezza dei
rifiuti radioattivi come
definiti dall'articolo 3 del
decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, degli
elementi di combustibile
irraggiati e dei materiali
nucleari e per disciplinare
altresì la disattivazione
delle centrali
elettronucleari e degli
impianti di ricerca e di
fabbricazione del
combustibile dismessi nel
rispetto delle condizioni di
sicurezza e di protezione
della salute umana e
dell'ambiente. |
| 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'ambiente |
2. Identico. |
|
e della tutela del
territorio e della salute.
Gli schemi di decreto sono
trasmessi, sentita la
Conferenza unificata, alle
competenti Commissioni
parlamentari per
l'acquisizione del parere. Le
Commissioni si esprimono
entro quaranta giorni dalla
data di trasmissione, decorsi
i quali i decreti sono
comunque adottati. |
|
3. I decreti
legislativi di cui al comma 1
definiscono gli obiettivi e
le azioni necessarie da
intraprendere per la gestione
in sicurezza dei rifiuti
nucleari italiani, e nel
rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
3. Identico: |
|
a) prevedere il
trattamento e il
condizionamento di tutti i
rifiuti radioattivi
esistenti in Italia e
la messa in sicurezza del
combustibile irraggiato e
delle materie nucleari al
fine di trasformarli in
manufatti certificati,
temporaneamente allocati
sul sito di produzione ma
pronti per essere
trasferiti al deposito
nazionale; prevedere anche la
possibilità di trattamento
presso il deposito nazionale,
previo trasferimento in
condizioni di sicurezza, e la
possibilità di alienazione
del combustibile irraggiato
e delle materie
nucleari; |
a) prevedere,
solo se richiesto da
motivi di sicurezza, il
trattamento e il
condizionamento dei
rifiuti radioattivi e la
messa in sicurezza del
combustibile irraggiato e
delle materie nucleari al
fine di trasformarli in
manufatti certificati, pronti
per essere trasferiti al
deposito nazionale; prevedere
di norma il trattamento
presso il deposito nazionale,
previo trasferimento in
condizioni di sicurezza, e la
possibilità di alienazione
del combustibile irraggiato,
delle materie nucleari e
dei rifiuti
radioattivi; |
|
b) attribuire ad
un soggetto idoneo la
responsabilità di individuare
i siti atti alla
realizzazione, da parte del
medesimo, del deposito
nazionale dei rifiuti
radioattivi dove allocare e
gestire in via definitiva i
rifiuti di II categoria e, in
via temporanea, quelli di III
categoria e il combustibile
irraggiato; |
b) attribuire
alla Società gestione
impianti nucleari (SOGIN Spa)
la responsabilità di
condurre le indagini e gli
studi per individuare i
siti atti alla realizzazione,
da parte della medesima,
del deposito nazionale dei
rifiuti radioattivi dove
allocare e gestire in via
definitiva i rifiuti di II
categoria e, in via
temporanea, quelli di III
categoria e il combustibile
irraggiato; |
|
c) prevedere che
i parametri per le selezioni
dei siti idonei alla
localizzazione del deposito
nazionale siano definiti dal
Ministro delle attività
produttive, d'intesa con i
Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e
della salute, d'intesa con la
Conferenza unificata; |
c) identica; |
|
d) prevedere che
la scelta del sito sia
effettuata dal Ministro delle
attività produttive, d'intesa
con i Ministri dell'ambiente
e della della tutela del
territorio e della salute,
d'intesa con la regione
interessata, sentiti gli enti
locali interessati; |
d) prevedere che la scelta del sito sia effettuata dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la regione interessata, sentiti gli enti locali interessati, non oltre |
|
diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della
presente legge e che, ove non
si pervenga alla
individuazione del sito, la
scelta sia effettuata con
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri;
prevedere che la costruzione
del deposito nazionale sia
completata entro e non oltre
il 31 dicembre 2008; e) adottare idonee misure di semplificazione procedurale per la localizzazione, la progettazione e la costruzione del deposito nazionale, anche utilizzando le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; |
|
e) assegnare al
soggetto di cui alla lettera
b) i compiti e i mezzi
necessari, comprese le misure
di intervento territoriale,
anche di carattere
finanziario e tributario,
atti a compensare i vincoli
derivanti al territorio dalla
realizzazione del
deposito; |
f) stabilire,
sentite le regioni
interessate, le misure di
intervento territoriale,
anche di carattere
finanziario e tributario,
atte a compensare i vincoli
derivanti al territorio dalla
realizzazione del deposito,
con particolare riferimento
al comune sede del deposito
stesso e assegnare alla
società di cui alla
lettera b) i compiti e
i mezzi necessari ad
attivare le predette
misure; |
|
f) prevedere che
progettazione, costruzione e
gestione del deposito siano
finanziate attraverso i
prezzi o le tariffe di
conferimento dei rifiuti
radioattivi al deposito, che
la proprietà del deposito sia
dello Stato e che la gestione
dello stesso sia affidata in
concessione; |
g) prevedere che
progettazione, costruzione e
gestione del deposito siano
finanziate attraverso i
prezzi o le tariffe di
conferimento dei rifiuti
radioattivi al deposito, che
la proprietà del deposito sia
dello Stato e che la gestione
dello stesso sia affidata in
concessione; prevedere che
non possano essere
concessionari i produttori di
rifiuti; |
|
g) garantire che
le infrastrutture
tecnologiche per la gestione
in sicurezza dei rifiuti
radioattivi siano integrate
da altre strutture
finalizzate a servizi di alta
tecnologia e alla promozione
dello sviluppo del
territorio; |
h) identica; |
|
h) definire le
linee generali di una
campagna nazionale di
informazione sulla gestione
in sicurezza dei rifiuti
radioattivi; |
i) identica; |
| i) prevedere la disattivazione accelerata degli impianti nucleari di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compreso lo smantellamento delle strutture ed apparecchiature radioattive, nonché il rilascio |
l) identica; |
|
dei siti senza
alcun vincolo di natura
radiologica nel più breve
tempo possibile, in relazione
alla realizzazione del
deposito dei rifiuti
radioattivi; |
|
l) prevedere
obblighi inerenti al
conferimento al deposito di
rifiuti radioattivi, elementi
di combustibile irraggiato e
materie nucleari da parte dei
detentori e relative
sanzioni; |
m) identica; |
|
m) assicurare il
più efficace svolgimento
delle attività di
realizzazione del deposito e
di disattivazione degli
impianti nucleari, anche
modificando le norme
contenute nei decreti
legislativi 17 marzo 1995, n.
230, e successive
modificazioni, e 26 maggio
2000, n. 241, garantendo
comunque la consultazione
delle amministrazioni di cui
all'articolo 55 del citato
decreto legislativo n. 230
del 1995, e della Commissione
tecnica di cui all'articolo 9
dello stesso decreto. |
n)
identica. |
|
4. Entro due anni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, il
Governo può emanare, con la
procedura indicata al comma
2, disposizioni integrative e
correttive dei decreti
legislativi adottati ai sensi
del comma 1. |
4. Identico. |
|
5. Per l'avvio delle
iniziative connesse alla
realizzazione del sito di cui
al comma 3, lettera b),
in particolare quelle
attinenti all'informazione
alle popolazioni, alle
caratterizzazioni e
qualificazioni necessarie
alla individuazione del sito
e alle prime misure di
intervento territoriale, è
autorizzata la spesa di un
milione di euro per l'anno
2002, e di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003
e 2004. |
5. Per l'avvio delle
iniziative connesse alla
realizzazione del sito di cui
al comma 3, lettera b),
in particolare quelle
attinenti all'informazione
alle popolazioni, alle
caratterizzazioni e
qualificazioni necessarie
alla individuazione del sito
e alle prime misure di
intervento territoriale, è
autorizzata la spesa di un
milione di euro per l'anno
2003, e di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni
2004 e 2005. |
|
6. Agli oneri relativi
all'attuazione del comma 5 si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
attività produttive. |
6. Agli oneri relativi
all'attuazione del comma 5 si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività
produttive. |
| 7. Per gli anni successivi al 2004, agli oneri relativi all'attuazione del comma 5, | 7. Per gli anni successivi al 2005, agli oneri relativi all'attuazione del comma 5, |
|
si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. |
si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3,
lettera d) della legge
5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. |
|
8. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
8. Identico. |
|
9. Al fine di
contribuire alla riduzione
degli oneri generali
afferenti al sistema
elettrico di cui al decreto
del Ministro dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato 26 gennaio
2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
27 del 3 febbraio 2000,
nonché alla sicurezza ed
economicità del sistema
elettrico nazionale, tramite
l'entrata in esercizio di
nuova capacità di generazione
efficiente, valorizzando i
siti e le infrastrutture
esistenti, la società di cui
all'articolo 13, comma 2,
lettera e), del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n.
79, può acquisire la
titolarità e l'esercizio dei
relativi diritti, anche in
associazione con altri
soggetti pubblici o privati,
dell'autorizzazione di cui al
decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55. |
|
(Gruppi elettrici di produzione per il soccorso alla rete di trasporto e di |
|
1. I gruppi generatori
concorrono alla sicurezza
dell'esercizio delle reti di
distribuzione e trasporto con
potenze inseribili su
richiesta, secondo modalità
definite dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas,
previo parere del Gestore
della rete di trasmissione
nazionale Spa. |
|
(Impianti integrati di produzione e incenerimento di |
| 1. Gli impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali con recupero energetico di tipo elettrico, con capacità di incenerimento minima pari a 100.000 tonnellate l'anno, sono dichiarati opere di pubblica utilità e urgenza. Pertanto, |
|
la deliberazione del
consiglio comunale di
approvazione dei relativi
progetti preliminari e la
deliberazione della giunta
comunale di approvazione del
relativo progetto definitivo
ed esecutivo costituiscono
adozione di variante degli
strumenti urbanistici, ai
sensi della legislazione
vigente. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, e successive modificazioni, che utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione, farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del predetto decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1^ aprile 1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non può essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno. |
|
(Funzionamento degli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle |
| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004 le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche |
|
di competenza statale
il cui valore sia di
entità superiore a 5 milioni
di euro, salvo esclusione
disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del
Ministro delle attività
produttive, per le relative
istruttorie tecniche e
amministrative e per le
conseguenti necessità
logistiche e operative, sono
poste a carico del soggetto
richiedente tramite il
versamento di una somma pari
allo 0,5 per mille del valore
delle opere da realizzare.
L'obbligo di versamento non
si applica agli impianti o
alle infrastrutture per i
quali alla data di entrata in
vigore della presente legge
si sia già conclusa
l'istruttoria. 2. Le somme di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere utilizzate esclusivamente ai fini delle istruttorie di cui al comma 1, ivi comprese le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la citata Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini delle istruttorie di cui al medesimo comma 1. 3. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia mineraria, nonché per i controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti. |
|
(Disposizioni |
| 1. Ai fini degli adempimenti previsti dalla presente legge, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede a costituire con oneri a suo carico una segreteria operativa presso la Direzione generale per l'energia e le risorse |
|
minerarie del Ministero
delle attività produttive,
composta da non più di 20
esperti e da non più 5 di
unità di supporto. 2. All'articolo 3, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "due volte" sono soppresse. 3. Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti assegnati al Ministero delle attività produttive nel settore energetico, nonché per avviare la progressiva riduzione dello scostamento economico del trattamento del personale già appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispetto al personale già appartenente al Ministero del commercio con l'estero, sia delle aree, sia di quello dirigente, è stanziata, a decorrere dall'anno 2003, la somma di 1.000.000 di euro. Quota parte della predetta somma, pari a 750.000 euro, è assegnata al Fondo unico di amministrazione; la restante parte, pari a 250.000 euro, è assegnata al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. 5. A decorrere dall'anno 2006, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 1.000.000 di euro annui, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. |
|
(Delega al Governo per l'emanazione di testi unici |
| 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il |
|
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
uno o più decreti legislativi
recanti testi unici che
accorpino le disposizioni
legislative in materia di
energia, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri
direttivi: a) coordinamento delle norme statali vigenti, prevedendo integrazioni, modificazioni e abrogazioni delle medesime al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della presente legge e nei limiti necessari al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione in relazione alla esigenza di conformare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e di rispettare le competenze conferite alle regioni; b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione. 2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle Camere per il parere definitivo, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso |
|
tale termine, i decreti
sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora
il termine previsto per il
parere definitivo delle
competenti Commissioni
parlamentari scada nei trenta
giorni che precedono la
scadenza del termine per
l'esercizio della delega,
quest'ultimo è prorogato di
novanta giorni. |
Frontespizio |
Relazione |
Pareri |