XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3297 - 8 - 1378 - 2219 - 2567-A




PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3297,

              rilevato che il disegno di legge, essendo finalizzato alla riforma ed al riordino del settore energetico, si inserisce nella generale strategia di riassetto normativo avviata dal Governo in vari settori dell'ordinamento,

              rilevato che il Comitato ha più volte sollecitato nei suoi pareri l'individuazione di strategie unitarie di intervento, che risultano tanto più urgenti quanto più complessi e rilevanti sono i settori materiali oggetto di riordino, invitando altresì a vagliare le previsioni relative al riordinamento della normativa vigente alla luce del principio di coerenza e non contraddittorietà delle opzioni e degli strumenti volti a tale scopo, al fine di evitare la proliferazione di strumenti di riassetto non adeguatamente coordinati, rendendo l'accesso alle norme da parte dell'utente più faticoso e difficile,

              rilevato altresì che il provvedimento prevede l'adozione di decreti ministeriali, citati senza l'uso della formula richiesta dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, punto 2, lettera e) e punto 12 lettera o), e senza peraltro indicare ove essi abbiano natura normativa (in particolare, si vedano gli articoli 8, comma 4, 9, commi 3 e 4, 10, comma 2, lettera b), 11, comma 3, 14, comma 3, 16, comma 4, 17, comma 1, 21, comma 2),

              evidenziato, infine, un uso della tecnica della novellazione non conforme a quanto previsto dalla circolare del Presidente del Consiglio, del Presidente del Senato e della Camera dell'aprile 2001, sulla redazione dei testi legislativi (in particolare, si vedano gli articoli 6, comma 5, 10, comma 2, 16, commi 6 e 8, 25 e 26),

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 2, che definisce il regime delle attività del settore energetico (libere, riservate allo Stato, da svolgere in regime di concessione), si coordini tale disposizione con quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 per quanto riguarda la liberalizzazione del mercato elettrico e dagli articolo 1 (liberalizzazione del mercato interno del gas naturale), 4 (disposizioni per l'incremento delle riserve nazionali di gas.) ed 8 (attività di trasporto e dispacciamento del gas) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 per quanto riguarda il mercato del gas;

              all'articolo 6, comma 1, lettera f), nella parte in cui dispone che è esercitata dallo Stato la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate, con legge dello Stato, di interesse nazionale, si coordini la disposizione in esame con l'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, che prevede invece che l'individuazione delle opere di preminente interesse nazionale è operata a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti;


          Il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 3, nella parte in cui si prevede la definizione statale dei criteri generali per l'articolazione a livello territoriale della politica energetica nazionale, si valuti la possibilità di coordinare la disposizione con quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella parte in cui dispone che lo Stato adotta gli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale;

              all'articolo 9, commi 2 e 4, che definiscono le diverse modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo rispetto agli atti normativi e amministrativi dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, si valuti l'opportunità di riformulare tale disciplina alla luce del fatto che i poteri normativi ed amministrativi dell'Autorità non appaiono sempre distinguibili nettamente nella normativa di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 ed ai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 (relativo all'energia elettrica) e 23 maggio 2000, n. 164 (relativo al gas ed agli idrocarburi);

              all'articolo 14, che disciplina gli oneri generali del sistema elettrico, si valuti la possibilità di coordinare la disposizione con quanto previsto dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il quale demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione degli oneri generali del sistema elettrico sulla base dei criteri ivi indicati;

              all'articolo 22, che disciplina le modalità per l'incremento della quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili, si valuti la possibilità di coordinare la disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che disciplina la medesima materia e ne demanda la relativa attuazione ad appositi decreti ministeriali;
              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              agli articoli 10 e 16, nella parte in cui si novella il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione alla luce di quanto previsto dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, la quale raccomanda, al punto 9), che ogni norma contenente novelle ad un medesimo testo costituisca un articolo a sé stante;

              all'articolo 19, comma 2, lettera c), nella parte in cui si prevede l'introduzione di sanzioni "dissuasive", si valuti l'opportunità di chiarire tale riferimento, considerato il carattere afflittivo proprio della sanzione;

              all'articolo 26, comma 4, nella parte in cui si prevede l'invio di documenti da parte dei concessionari di coltivazione di idrocarburi, entro il termine del 31 dicembre 2002, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione in esame in considerazione del fatto che il termine fissato è scaduto.

(Parere espresso il 15 gennaio 2003 sul testo del disegno
di legge)


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3297 e abb., come risultante dalla approvazione di emendamenti,

              rilevato che il disegno di legge è finalizzato alla riforma ed al riordino del settore energetico, prevedendo tuttavia, all'articolo 27-sexies, una delega al Governo per l'adozione di testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia,

              rilevato che il disegno di legge era già stato oggetto di esame da parte del Comitato nella seduta del 15 gennaio 2003,

              rilevato che in quella sede il Comitato aveva espresso l'invito a vagliare le previsioni relative al riordinamento della normativa vigente alla luce del principio di coerenza e non contraddittorietà delle opzioni e degli strumenti volti a tale scopo,

              rilevato altresì che il provvedimento prevede l'adozione di decreti ministeriali, citati senza l'uso della formula richiesta dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, punto 2, lettera e) e punto 12 lettera o), e senza peraltro indicare ove essi abbiano natura normativa (in particolare, si vedano gli articoli 10, comma 2, lettera b), 11, comma 3, 17, comma 1, 21, comma 2, 24 bis, comma 5),

              evidenziato un uso della tecnica della novellazione non conforme a quanto previsto dalla circolare del Presidente del Consiglio, del Presidente del Senato e della Camera dell'aprile 2001, sulla redazione dei testi legislativi (in particolare, si vedano gli articoli 10, comma 2, 16, comma 3, 22, comma 9, 22 bis, comma 2, 27 bis, comma 2),
              ribaditi, infine, i rilievi già formulati relativamente agli articoli 1, comma 3, 2, 6, comma 1, lettera f), 19, comma 2, lettera c), 22 e 26, comma 4,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 1, il quale stabilisce che costituiscono principi fondamentali della materia energetica quelli espressamente determinati dal disegno di legge in esame e quelli desumibili dalla legislazione statale vigente, sino al riassetto della legislazione previsto in materia, si coordini la disposizione in esame con l'articolo 27-sexies, che delega il Governo all'adozione di testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia, assicurandone anche la conformità alle disposizioni del provvedimento in esame, anche alla luce del fatto che tale ultima disposizione sembra conferire al provvedimento in esame la natura di intervento organico di riordino della legislazione in materia di energia;

              all'articolo 19-bis, comma 6, nella parte in cui reca una clausola di abrogazione innominata, si riformuli la disposizione indicando espressamente le norme da abrogare, alla luce di quanto previsto dal punto 3, lettera g), della circolare del Presidente del Consiglio, del Presidente del Senato e della Camera dell'aprile 2001, sulla redazione dei testi legislativi;

              all'articolo 24-bis, comma 3, nella parte in cui si modifica l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1999, si sopprima tale disposizione in quanto volta a novellare un atto di rango regolamentare;

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 13, comma 1, nella parte in cui si attribuisce allo Stato la potestà di autorizzare la costruzione e l'esercizio di elettrodotti, oleodotti e gasdotti, potestà attribuita, nella formulazione precedente, alle regioni, si riformuli la disposizione in esame nonché i commi successivi alla luce della nuova attribuzione di competenze;

          Il Comitato osserva altresì che:

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 2, commi 1 e 2, nella parte in cui si fa riferimento agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente, si valuti l'opportunità di riformulare il testo individuando in maniera più puntuale la normativa cui si intende fare riferimento;

                agli articoli 10, 16, 22-bis e 27-quinquies, nella parte in cui si novella il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione alla luce di quanto previsto dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, la quale raccomanda, al punto 9), che ogni norma contenente novelle ad un medesimo testo costituisca un articolo a sé stante;

                all'articolo 16, comma 11, nella parte in cui si dispone l'abrogazione del comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si valuti l'opportunità di inserire tale disposizione, concernente il settore del gas naturale, nel testo dell'articolo 18".

(Parere espresso il 28 maggio 2003 sul testo del disegno
di legge risultante dagli emendamenti approvati)
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge di legge A.C. 3297 e abb. recante il riordino del settore energetico, come risultante dalla approvazione di emendamenti,

              rilevato che le disposizioni recate dal suddetto nuovo testo sono riconducibili in parte alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia" che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, nell'esercizio della quale spetta allo Stato esclusivamente dettare i principi fondamentali della materia e in parte alle materie "tutela della concorrenza, sicurezza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e tutela dell'ambiente" che l'articolo 117, secondo comma, lettere e), h), m) ed s), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

              rilevato che l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame stabilisce che sono principi fondamentali in materia energetica quelli posti dallo stesso provvedimento "nonché quelli desumibili dalla legislazione statale vigente fino all'esito del riassetto della legislazione previsto in materia" mentre l'articolo 27-sexies, che prevede il conferimento di una delega al Governo per l'adozione di testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia assicurandone tra l'altro la conformità alle disposizioni del presente provvedimento, appare conferire a quest'ultimo la natura di intervento organico di riordino della legislazione in materia di energia,
              ritenuta quindi l'esigenza di coordinare in linea generale le due disposizioni sopracitate nel senso di chiarire, da un lato, se i principi fondamentali contenuti nel provvedimento in esame debbano essere intesi come esclusivi in materia ovvero se gli stessi debbano effettivamente coesistere con quelli desumibili dalla legislazione statale vigente e, da un altro, se il riassetto della legislazione richiamato dall'articolo 1, comma 1, quale termine finale di tale coesistenza di principi fondamentali sia quello previsto dall'articolo 27-sexies,

              rilevato che il contenuto dell'articolo 5, comma 1, in materia di attribuzione delle funzioni amministrative, richiama il disposto del primo comma dell'articolo 118 della Costituzione utilizzando una formulazione letterale diversa che potrebbe quindi comportare dubbi sulla coerenza della disposizione in esame rispetto al dettato costituzionale,

              rilevato, anche alla luce del contenuto dell'articolo 13 del presente provvedimento che demanda allo Stato la funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti nonché per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, in linea generale ed astratta il problema legato all'esercizio della potestà legislativa delle regioni in materie nelle quali la funzione amministrativa viene demandata allo Stato,

              rilevato infine che, alla luce della modifica apportata durante l'esame presso la Commissione al comma 1 del medesimo articolo 13, attraverso la quale la suddetta funzione amministrativa viene demandata allo Stato anziché alla regione competente come era previsto nel disegno di legge originario, vi è la necessità di coordinare con tale modifica il testo del medesimo comma 1 nonché dei commi 3, 4, 5 e 6 dello stesso articolo,

              rilevato inoltre che all'articolo 24, comma 7-bis, si prevede, fermo restando il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel Golfo di Venezia, previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, l'istituzione di una Commissione allo scopo di acquisire ulteriori elementi conoscitivi in merito al suddetto divieto,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente condizione,

              all'articolo 13, qualora si intenda mantenere in capo allo Stato la funzione amministrativa prevista dal comma 1, si apportino le necessarie modifiche di coordinamento al medesimo comma 1 nonché ai commi 3, 4, 5 e 6,

          e con le seguenti osservazioni,

              all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere le parole da "nonché quelli desumibili dalla legislazione vigente fino all'esito del riassetto della legislazione previsto in materia" ovvero di qualificare espressamente la delega legislativa contenuta nell'articolo 27-sexies come intervento di riassetto della legislazione in materia di energia finalizzato anche alla ricognizione dei principi fondamentali in materia secondo il principio di esclusività,

              all'articolo 5, valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere il comma 1 attesi i dubbi interpretativi che potrebbero derivare dalla formulazione del medesimo comma 1 che recepisce i principi contenuti nel primo comma dell'articolo 118 della Costituzione senza utilizzarne la medesima formulazione letterale e tenuto conto del fatto che la possibilità per lo Stato di esercitare il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e delle relative norme di attuazione non risulterebbe comunque preclusa,

              all'articolo 24, per esigenze di chiarezza interpretativa della norma, valuti la Commissione l'esigenza di chiarire le esatte competenze della Commissione prevista dal comma 7-bis atteso che la stessa sembra dover operare in un ambito per il quale lo stesso comma 7-bis conferma il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi già sancito dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 3297, recante il riordino del settore energetico,

              premesso che l'articolo 16 del disegno di legge prevede che, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, gli impianti di produzione di potenza nominale maggiore di 10 MVA siano mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione;

              osservato che la disposizione in esame non prevede una specifica sanzione per l'inosservanza di tale obbligo;

              rilevato, altresì, che non è chiaro quale sia il soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligo in questione in quanto l'articolo 16 indica indistintamente il proprietario degli impianti o il titolare dell'autorizzazione

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:

          1. all'articolo 16, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio il soggetto tenuto al rispetto dell'obbligo previsto da tale norma;

          2. all'articolo 16, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare una specifica sanzione nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere gli impianti di produzione di potenza nominale maggiore di 10 MVA in stato di perfetta efficienza;

          3. all'articolo 16, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare in maniera puntuale il contenuto dell'obbligo previsto da tale disposizione in quanto il riferimento al mantenimento dello stato di perfetta efficienza appare eccessivamente generico.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge C.3297, recante disposizioni per il riordino del settore energetico;

              condiviso l'impianto generale del provvedimento, che si coordina con i principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, al fine di completare il processo di liberalizzazione dei mercati energetici, incrementare l'efficienza del mercato interno e garantire al contempo la tutela della concorrenza, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'ambiente;

              considerato come alla luce del principio comunitario dello sviluppo sostenibile gli Stati membri dell'Unione europea siano chiamati ad integrare il fattore ambientale in tutte le politiche di settore ed, in primis, in quelle attinenti al settore energetico, in virtù del forte impatto ambientale da questo derivante;

              rilevato, per quanto di competenza, come la disciplina dell'accisa sugli oli minerali e, più in generale, il quadro impositivo del settore energetico, soggetto a numerosi vincoli comunitari, debba tenere conto delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, del disegno di legge, volte all'introduzione, ai fini del rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni prevista in ottemperanza agli impegni sottoscritti nel Protocollo di Kyoto, di soglie di emissione di anidride carbonica decrescenti nel periodo 2003-2010, nonché di un sistema sanzionatorio per il loro mancato rispetto, da determinarsi, con apposito decreto interministeriale, sulla base di criteri di progressività rispetto all'entità dello scostamento dalle soglie medesime;
              rilevato altresì come il citato articolo 21, comma 2, lettera a), preveda l'introduzione di un sistema di soglie di emissione di anidride carbonica con esclusivo riferimento ai soggetti produttori esercenti officine di produzione e di trasformazione di energia, senza pertanto includere nel novero dei soggetti vincolati ai limiti di emissione le imprese richiamate nell'Allegato I del Protocollo di Kyoto, operanti nel settore metallurgico, della produzione di vetro, di cemento e di pasta da carta, le quali pertanto non sembra possano accedere, alla luce della formulazione della disposizione, al mercato per il commercio dei diritti di emissione di cui alla lettera b) del medesimo comma 2;

              considerato, infine, come l'articolo 21, comma 2, lettera b), non rechi alcun criterio direttivo in ordine alle modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione, il quale dovrà comunque essere articolato in conformità con la disciplina comunitaria in materia e, segnatamente, con l'istituendo sistema di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità, di cui alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2001)581), nonché coordinato con le disposizioni nazionali, anche di natura tributaria;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

                a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che il sistema di soglie di emissione e il relativo apparato sanzionatorio di cui all'articolo 21, comma 2 del disegno di legge debbono essere in linea con il vigente regime impositivo sugli oli minerali, nonché con i principi e criteri di delega in materia di accisa di cui all'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante la riforma del sistema fiscale statale, posto che l'introduzione di un sistema sanzionatorio per le emissioni eccedenti le soglie ammesse e l'utilizzo di strumenti quali il mercato dei diritti di emissione devono tenere complessivamente conto degli effetti, di natura economico-finanziaria, inerenti anche il profilo della salvaguardia della competitività delle imprese, derivanti dalla coesistenza di strumenti di natura fiscale, quali la carbon tax- la cui vigenza risulterebbe peraltro confermata alla luce della soppressione del comma 1 dell'articolo 21 operata dalla Commissione di merito - con altri strumenti di natura extratributaria operanti, in base al principio comunitario del "chi inquina paga", secondo una logica sanzionatoria e risarcitoria, nell'ambito della responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; in particolare, appare opportuno prevedere un eventuale coordinamento della disciplina sanzionatoria stabilita in base alle disposizioni dell'articolo 21, successivamente all'adozione dei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 7 della citata legge n. 80 del 2003;

                b) con riferimento al medesimo articolo 21, comma 2, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di includere nel novero delle imprese soggette ai limiti di emissione anche quelle richiamate nell'Allegato I al Protocollo di Kyoto, operanti nel settore metallurgico e della produzione di cemento, di vetro e di pasta da carta, estendendo pertanto alle medesime imprese la possibilità di partecipare all'istituendo mercato per il commercio dei diritti di emissione;

                c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio specificare i criteri in base ai quali dovrà essere regolato il mercato dei diritti di emissione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), al fine di coordinarne la disciplina con gli indirizzi adottati in materia dall'Unione europea, e in particolare con l'istituendo sistema di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità, di cui alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2001)581), nonché con le disposizioni interne di natura civilistica e fiscale, prevedendo altresì l'istituzione di un sistema uniforme di monitoraggio e rilevazione delle emissioni di anidride carbonica funzionale ad un corretto funzionamento del mercato medesimo;

                d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre un regime di tutela dei clienti domestici del mercato dell'energia elettrica e del gas che si trovino in condizioni di disagio economico, definendo a tal fine, in conformità con le proposte formulate al riguardo dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, una tariffa sociale da applicare alle famiglie in condizioni di provato disagio economico, verificato sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 3297, recante "Riordino del settore energetico", nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione;
              rilevato in particolare che le disposizioni di cui al Capo V introducono significative misure in materia di diversificazione delle fonti energetiche a tutela dell'ambiente;

              osservato a tal fine che occorre garantire la massima coerenza possibile delle nuove norme con la legislazione vigente e con i provvedimenti legislativi in corso di definizione, salvaguardando altresì i compiti istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che svolge un ruolo primario nel settore delle fonti rinnovabili;

              considerato che, in questo contesto, la legge comunitaria 2001 (legge n. 39 del 2002) ha conferito, all'articolo 43, una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che deve necessariamente essere coordinata con il testo in esame;

              espresso apprezzamento per le disposizioni contenute nell'articolo 27, il quale si pone l'obiettivo di garantire la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;

              ricordato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2003, anche sulla base dei significativi elementi emersi nel corso dell'apposita indagine conoscitiva svolta dalla VIII Commissione, è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati in varie regioni italiane e che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003 il presidente della società di gestione degli impianti nucleari (SOGIN) è stato nominato commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari;

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni:

              a) all'articolo 22, comma 1, si specifichi che le variazioni della quota di energia da fonti rinnovabili, per gli anni successivi fino al 2012, possono essere solo variazioni d'incremento e che i decreti che le fissano devono essere adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

              b) all'articolo 22, comma 7, si specifichi, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE, quali prodotti derivanti dalla trasformazione dei rifiuti - ivi compresa la frazione non biodegradabile - sono assimilati alle fonti rinnovabili, considerato che, in base all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2001/77/CE, sono compresi nella definizione di "fonti energetiche rinnovabili", solo alcuni dei prodotti derivanti dalla trasformazione dei rifiuti (biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);

              c) all'articolo 22, comma 7, si chiarisca che il principio della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti implica il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso le quali si esplicita il principio in questione;

              d) all'articolo 22, si modifichi il comma 8, adeguandolo ai principi della direttiva 77/2001/CE, che - a determinate condizioni - include nella definizione di fonte rinnovabile il combustibile da rifiuti;

              e) al medesimo articolo 22, comma 8, sia previsto che l'ammissione - nella definizione di fonte rinnovabile - del combustibile da rifiuti avvenga nel rispetto delle norme tecniche e dei limiti di accettabilità delle emissioni riportate nei suballegati 1 e 2 dell'allegato 2 del DM 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998;

                f) all'articolo 24-bis, comma 5, si puntualizzi che i limiti di emissione e di rumore ivi previsti devono essere conformi a quelli previsti dalla disciplina generale contenuta nella legge 26 ottobre 1995, n.447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e successive modificazioni;

                g) all'articolo 27-ter, che disciplina gli impianti di produzione ed incenerimento di farine animali, sia modificato il comma 1, nel senso di prevedere, in luogo della dichiarazione automatica di pubblica utilità ed urgenza, il ricorso alle procedure di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di accordi di programma; sia inoltre soppresso il comma 2;

          e con le seguenti osservazioni:

              1. all'articolo 4, comma 1, lettera c), in materia di criteri per la formazione di prezzi e tariffe, si consideri l'eventualità di aggiungere infine le parole "con esclusione di quelli istituiti a tutela dell'ambiente", come previsto nell'originario testo presentato dal Governo;

              2. all'articolo 6, comma 1, si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera g-bis), in quanto i criteri ivi contenuti sono già richiamati dall'articolo 1 comma 1 della legge n. 443 del 2001;

              3. all'articolo 6, comma 4, si verifichi la possibilità di coordinare la lettera d) con l'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, che ha previsto una forma di coordinamento fra Stato e Regioni, da realizzarsi attraverso la stipula di "intese generali quadro";

              4. all'articolo 21, comma 2, si consideri la possibilità di coordinare la disposizione ivi contenuta con la legge di ratifica del Protocollo di Kyoto (legge n. 120 del 2002), che assegna al Ministro dell'ambiente, o a comitati interministeriali comunque presieduti dal Ministro dell'ambiente, la competenza a determinare gli obiettivi generali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo;

              5. all'articolo 22, comma 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riferire la disposizione ivi prevista alla "produzione di energia" anziché alla "produzione di elettricità";
              6. all'articolo 24-bis, comma 3, si consideri la possibilità di riferire la novella ivi contenuta al punto 2 dell'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;

              7. all'articolo 27, si valuti l'opportunità di richiamare i provvedimenti con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati in varie regioni italiane ed è stato nominato il presidente della società di gestione degli impianti nucleari (SOGIN) commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari;

              8. all'articolo 27, comma 3, lettera a), si valuti l'opportunità di invertire l'ordine delle proposizioni di cui si compone la stessa lettera a) e di sostituire al primo periodo le parole "di tutti" con "dei";

              9. all'articolo 27, comma 3, lettera l), si consideri la possibilità di riferire la disposizione ivi contenuta anche ai produttori di rifiuti radioattivi;

              10. all'articolo 27-sexies, al comma 1 si valuti l'opportunità di prevedere che la delega ivi prevista sia esercitata di "concerto con il Ministro dell'ambiente".
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


NULLA OSTA
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge di legge A.C. 3297 e abb. recante il riordino del settore energetico, come risultante dalla approvazione di emendamenti,

              rilevato che il disegno di legge, essendo finalizzato alla riforma ed al riordino del settore energetico, si inserisce nella generale strategia di riassetto normativa avviata dal Governo in vari settori dell'ordinamento;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
          con la seguente condizione:

              all'articolo 24, appare necessario chiarire le competenze della Commissione prevista dal comma 7-bis. Dato che lo stesso comma 7-bis conferma il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi già sancito dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, deve essere chiarito che le funzioni e le competenze specifiche della istituenda commissione, prima fra tutte quella di garanzia e di salvaguardia della città di Venezia, riguardano le conseguenze per Venezia anche della coltivazione di idrocarburi al di fuori della zona già oggetto di divieto. Andrebbe inoltre chiarito il trattamento giuridico ed economico dei componenti della istituenda Commissione, specificando l'imputazione dei relativi oneri;

          e la seguente osservazione:

              all'articolo 27-quinquies, laddove si impone all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, il compito di costituire - con oneri a suo carico - una segreteria operativa presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, parrebbe più opportuno rimettere all'autonomia dell'Ente il compito di scegliere quali uffici operativi costituire e come finanziarli.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3297 ed abbinate "Riordino del settore energetico";

              considerato che nel corso dell'esame in sede referente, la X Commissione ha introdotto alcune modifiche al provvedimento in esame, che pongono in primo piano il rispetto degli interessi sanitari e sociali del paese nel processo di riordino del settore energetico;

              rilevato altresì che, grazie a tali interventi correttivi, il provvedimento in esame risulta complessivamente soddisfacente sotto il profilo delle tematiche di rilevanza sanitaria e sociale;

              ritenuto tuttavia che un esplicito richiamo ad alcune ulteriori questioni sanitarie e sociali potrebbe essere introdotto in altri punti significativi del disegno di legge in esame;

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE
          con le seguenti osservazioni:

              a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre tra gli obiettivi generali della politica energetica del paese di cui all'articolo 3 anche un richiamo all'introduzione di un sistema tariffario energetico agevolato a favore degli organismi non lucrativi di utilità sociale;

              b) valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire, tra i compiti e le funzioni riservate allo Stato dall'articolo 6, anche la tutela della salute della popolazione residente;

              c) all'articolo 27, comma 3, relativo alla delega per la gestione dei rifiuti radioattivi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre un richiamo alla tutela della salute collettiva come obiettivo prioritario dell'intera operazione di sistemazione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La XIII Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3297 Governo e abb., recante "Riordino del settore energetico";

              valutato favorevolmente il contenuto dell'articolo 27-ter, che contiene misure utili ad assicurare l'utilizzo delle farine animali per la produzione di energia elettrica,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di includere, all'articolo 27-sexies, comma 1, il Ministro delle politiche agricole e forestali tra i soggetti che il Ministro delle attività produttive deve sentire ai fini dell'emanazione dei decreti legislativi recanti testi unici che accorpino, anche in un codice dell'energia, le disposizioni legislative in materia di energia.



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il provvedimento in oggetto,

              tenuto conto che la normativa comunitaria relativa ai settori dell'energia elettrica e del gas risulta attualmente disciplinata dalle direttive 96/92/CE e 98/30/CE recepite, rispettivamente, con decreto legislativo n. 79 del 1999 e con decreto legislativo n. 164 del 2000,

              sottolineato come la Commissione europea ha presentato, il 13 marzo 2001, una proposta di direttiva che modifica entrambe le precitate direttive e che in pari data la Commissione ha altresì presentato una proposta di regolamento relativa alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica,

              rilevata pertanto la necessità di tenere conto, nella definizione del provvedimento in esame, anche dei contenuti delle proposte normative relative al completamento del mercato interno dell'energia, attualmente all'esame delle istituzioni europee, soprattutto per quanto riguarda quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del testo in esame, dove si prevede la facoltà, per i soggetti che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati, di chiedere l'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, in considerazione del fatto che la citata proposta di direttiva imporrebbe agli Stati membri di garantire un sistema di accesso dei terzi applicabile obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete,

              sottolineato altresì che l'articolo 15-bis del provvedimento in esame prevede che il Governo possa definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese nell'ipotesi in cui a processi di concentrazione di imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas partecipino imprese o enti di Stati dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, mentre la comunicazione della Commissione europea 97/C-220/06, relativa ad alcuni aspetti giuridici attinenti agli investimenti intracomunitari, stabilisce che le restrizioni alla libera circolazione dei capitali ed al diritto di stabilimento devono applicarsi in maniera non discriminatoria, essere giustificate da motivi imperiosi di interesse pubblico ed idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito,

              rilevato, infine, che l'articolo 43 della legge 1^ marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) ha conferito un'apposita delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, materia sulla quale incidono gli articoli 22 e 27-ter del provvedimento in esame,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
          con le seguenti osservazioni:

              a) appare opportuno valutare attentamente il contenuto dell'articolo 15-bis rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria - anche alla luce della lettera di richiesta di chiarimenti inviata all'Italia il 16 ottobre 2002 con riferimento alle previsioni del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito con modificazioni con legge 20 luglio 2001, n. 301, che reca disposizioni di contenuto analogo - soprattutto per quanto attiene alla definizione dei presupposti per l'adozione di misure vincolistiche da parte del Governo;

              b) occorre valutare attentamente le previsioni di cui ai commi 5-bis, 7 e 8 dell'articolo 22 e dell'articolo 27-ter alla luce di quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento alla possibilità di ricomprendere tra le fonti di energia rinnovabile anche l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano, i rifiuti ed i combustibili da rifiuti (CDR), in considerazione del fatto che la citata direttiva, all'articolo 2, paragrafo primo, definisce "fonti energetiche rinnovabili" le fonti energetiche rinnovabili non fossili (lettera a), aventi tra l'altro ad oggetto la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui (lettera b), e "elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili" l'elettricità prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, nonché la quota di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nelle centrali ibride che usano anche fonti di energia convenzionale (lettera c).



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