XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3297 - 8 - 1378 - 2219 - 2567-A
PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3297,
rilevato che il disegno di legge, essendo finalizzato
alla riforma ed al riordino del settore energetico, si
inserisce nella generale strategia di riassetto normativo
avviata dal Governo in vari settori dell'ordinamento,
rilevato che il Comitato ha più volte sollecitato nei
suoi pareri l'individuazione di strategie unitarie di
intervento, che risultano tanto più urgenti quanto più
complessi e rilevanti sono i settori materiali oggetto di
riordino, invitando altresì a vagliare le previsioni relative
al riordinamento della normativa vigente alla luce del
principio di coerenza e non contraddittorietà delle opzioni e
degli strumenti volti a tale scopo, al fine di evitare la
proliferazione di strumenti di riassetto non adeguatamente
coordinati, rendendo l'accesso alle norme da parte dell'utente
più faticoso e difficile,
rilevato altresì che il provvedimento prevede
l'adozione di decreti ministeriali, citati senza l'uso della
formula richiesta dalla circolare dei Presidenti della Camera
e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001,
punto 2, lettera e) e punto 12 lettera o), e senza
peraltro indicare ove essi abbiano natura normativa (in
particolare, si vedano gli articoli 8, comma 4, 9, commi 3 e
4, 10, comma 2, lettera b), 11, comma 3, 14, comma 3,
16, comma 4, 17, comma 1, 21, comma 2),
evidenziato, infine, un uso della tecnica della
novellazione non conforme a quanto previsto dalla circolare
del Presidente del Consiglio, del Presidente del Senato e
della Camera dell'aprile 2001, sulla redazione dei testi
legislativi (in particolare, si vedano gli articoli 6, comma
5, 10, comma 2, 16, commi 6 e 8, 25 e 26),
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2, che definisce il regime delle attività
del settore energetico (libere, riservate allo Stato, da
svolgere in regime di concessione), si coordini tale
disposizione con quanto previsto, rispettivamente,
dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
per quanto riguarda la liberalizzazione del mercato elettrico
e dagli articolo 1 (liberalizzazione del mercato interno del
gas naturale), 4 (disposizioni per l'incremento delle riserve
nazionali di gas.) ed 8 (attività di trasporto e
dispacciamento del gas) del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164 per quanto riguarda il mercato del gas;
all'articolo 6, comma 1, lettera f), nella parte
in cui dispone che è esercitata dallo Stato la programmazione
di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate, con
legge dello Stato, di interesse nazionale, si coordini la
disposizione in esame con l'articolo 1, comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443, che prevede invece che
l'individuazione delle opere di preminente interesse nazionale
è operata a mezzo di un programma predisposto dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri
competenti e le regioni o province autonome interessate e
inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della
Conferenza unificata, nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi
stanziamenti;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 3, nella parte in cui si prevede
la definizione statale dei criteri generali per
l'articolazione a livello territoriale della politica
energetica nazionale, si valuti la possibilità di coordinare
la disposizione con quanto disposto dall'articolo 29, comma 1,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella parte in
cui dispone che lo Stato adotta gli atti di indirizzo e
coordinamento per una articolata programmazione energetica a
livello regionale;
all'articolo 9, commi 2 e 4, che definiscono le diverse
modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo
rispetto agli atti normativi e amministrativi dell'Autorità
per l'energia elettrica ed il gas, si valuti l'opportunità di
riformulare tale disciplina alla luce del fatto che i poteri
normativi ed amministrativi dell'Autorità non appaiono sempre
distinguibili nettamente nella normativa di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481 ed ai decreti legislativi 16 marzo 1999,
n. 79 (relativo all'energia elettrica) e 23 maggio 2000, n.
164 (relativo al gas ed agli idrocarburi);
all'articolo 14, che disciplina gli oneri generali del
sistema elettrico, si valuti la possibilità di coordinare la
disposizione con quanto previsto dall'articolo 3, comma 11,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il quale demanda
ad apposito decreto ministeriale l'individuazione degli oneri
generali del sistema elettrico sulla base dei criteri ivi
indicati;
all'articolo 22, che disciplina le modalità per
l'incremento della quota obbligatoria di energia elettrica da
fonti rinnovabili, si valuti la possibilità di coordinare la
disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che disciplina la medesima
materia e ne demanda la relativa attuazione ad appositi
decreti ministeriali;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
agli articoli 10 e 16, nella parte in cui si novella il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si valuti
l'opportunità di riformulare la disposizione alla luce di
quanto previsto dalla circolare dei Presidenti della Camera e
del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, la
quale raccomanda, al punto 9), che ogni norma contenente
novelle ad un medesimo testo costituisca un articolo a sé
stante;
all'articolo 19, comma 2, lettera c), nella parte
in cui si prevede l'introduzione di sanzioni "dissuasive", si
valuti l'opportunità di chiarire tale riferimento, considerato
il carattere afflittivo proprio della sanzione;
all'articolo 26, comma 4, nella parte in cui si prevede
l'invio di documenti da parte dei concessionari di
coltivazione di idrocarburi, entro il termine del 31 dicembre
2002, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione
in esame in considerazione del fatto che il termine fissato è
scaduto.
(Parere espresso il 15 gennaio 2003 sul testo del disegno
di legge)
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3297 e
abb., come risultante dalla approvazione di emendamenti,
rilevato che il disegno di legge è finalizzato alla
riforma ed al riordino del settore energetico, prevedendo
tuttavia, all'articolo 27-sexies, una delega al Governo
per l'adozione di testi unici che accorpino le disposizioni
legislative in materia di energia,
rilevato che il disegno di legge era già stato oggetto
di esame da parte del Comitato nella seduta del 15 gennaio
2003,
rilevato che in quella sede il Comitato aveva espresso
l'invito a vagliare le previsioni relative al riordinamento
della normativa vigente alla luce del principio di coerenza e
non contraddittorietà delle opzioni e degli strumenti volti a
tale scopo,
rilevato altresì che il provvedimento prevede
l'adozione di decreti ministeriali, citati senza l'uso della
formula richiesta dalla circolare dei Presidenti della Camera
e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001,
punto 2, lettera e) e punto 12 lettera o), e senza
peraltro indicare ove essi abbiano natura normativa (in
particolare, si vedano gli articoli 10, comma 2, lettera
b), 11, comma 3, 17, comma 1, 21, comma 2, 24 bis, comma
5),
evidenziato un uso della tecnica della novellazione non
conforme a quanto previsto dalla circolare del Presidente del
Consiglio, del Presidente del Senato e della Camera
dell'aprile 2001, sulla redazione dei testi legislativi (in
particolare, si vedano gli articoli 10, comma 2, 16, comma 3,
22, comma 9, 22 bis, comma 2, 27 bis, comma 2),
ribaditi, infine, i rilievi già formulati relativamente
agli articoli 1, comma 3, 2, 6, comma 1, lettera f), 19,
comma 2, lettera c), 22 e 26, comma 4,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, il quale stabilisce che
costituiscono principi fondamentali della materia energetica
quelli espressamente determinati dal disegno di legge in esame
e quelli desumibili dalla legislazione statale vigente, sino
al riassetto della legislazione previsto in materia, si
coordini la disposizione in esame con l'articolo
27-sexies, che delega il Governo all'adozione di testi
unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di
energia, assicurandone anche la conformità alle disposizioni
del provvedimento in esame, anche alla luce del fatto che tale
ultima disposizione sembra conferire al provvedimento in esame
la natura di intervento organico di riordino della
legislazione in materia di energia;
all'articolo 19-bis, comma 6, nella parte in cui
reca una clausola di abrogazione innominata, si riformuli la
disposizione indicando espressamente le norme da abrogare,
alla luce di quanto previsto dal punto 3, lettera g),
della circolare del Presidente del Consiglio, del Presidente
del Senato e della Camera dell'aprile 2001, sulla redazione
dei testi legislativi;
all'articolo 24-bis, comma 3, nella parte in cui
si modifica l'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 settembre 1999, si sopprima tale disposizione in
quanto volta a novellare un atto di rango regolamentare;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 13, comma 1, nella parte in cui si
attribuisce allo Stato la potestà di autorizzare la
costruzione e l'esercizio di elettrodotti, oleodotti e
gasdotti, potestà attribuita, nella formulazione precedente,
alle regioni, si riformuli la disposizione in esame nonché i
commi successivi alla luce della nuova attribuzione di
competenze;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 2, commi 1 e 2, nella parte in cui si fa
riferimento agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla
normativa comunitaria e dalla legislazione vigente, si valuti
l'opportunità di riformulare il testo individuando in maniera
più puntuale la normativa cui si intende fare riferimento;
agli articoli 10, 16, 22-bis e
27-quinquies, nella parte in cui si novella il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si valuti l'opportunità di
riformulare la disposizione alla luce di quanto previsto dalla
circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del
Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, la quale
raccomanda, al punto 9), che ogni norma contenente novelle ad
un medesimo testo costituisca un articolo a sé stante;
all'articolo 16, comma 11, nella parte in cui si
dispone l'abrogazione del comma 5 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, si valuti l'opportunità di inserire tale
disposizione, concernente il settore del gas naturale, nel
testo dell'articolo 18".
(Parere espresso il 28 maggio 2003 sul testo del disegno
di legge risultante dagli emendamenti approvati)
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge di legge
A.C. 3297 e abb. recante il riordino del settore energetico,
come risultante dalla approvazione di emendamenti,
rilevato che le disposizioni recate dal suddetto nuovo
testo sono riconducibili in parte alla materia "produzione,
trasporto e distribuzione nazionale di energia" che l'articolo
117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza
legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,
nell'esercizio della quale spetta allo Stato esclusivamente
dettare i principi fondamentali della materia e in parte alle
materie "tutela della concorrenza, sicurezza, determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale e tutela dell'ambiente" che l'articolo
117, secondo comma, lettere e), h), m) ed
s), della Costituzione riserva alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato,
rilevato che l'articolo 1, comma 1, del provvedimento
in esame stabilisce che sono principi fondamentali in materia
energetica quelli posti dallo stesso provvedimento "nonché
quelli desumibili dalla legislazione statale vigente fino
all'esito del riassetto della legislazione previsto in
materia" mentre l'articolo 27-sexies, che prevede il
conferimento di una delega al Governo per l'adozione di testi
unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di
energia assicurandone tra l'altro la conformità alle
disposizioni del presente provvedimento, appare conferire a
quest'ultimo la natura di intervento organico di riordino
della legislazione in materia di energia,
ritenuta quindi l'esigenza di coordinare in linea
generale le due disposizioni sopracitate nel senso di
chiarire, da un lato, se i principi fondamentali contenuti nel
provvedimento in esame debbano essere intesi come esclusivi in
materia ovvero se gli stessi debbano effettivamente coesistere
con quelli desumibili dalla legislazione statale vigente e, da
un altro, se il riassetto della legislazione richiamato
dall'articolo 1, comma 1, quale termine finale di tale
coesistenza di principi fondamentali sia quello previsto
dall'articolo 27-sexies,
rilevato che il contenuto dell'articolo 5, comma 1, in
materia di attribuzione delle funzioni amministrative,
richiama il disposto del primo comma dell'articolo 118 della
Costituzione utilizzando una formulazione letterale diversa
che potrebbe quindi comportare dubbi sulla coerenza della
disposizione in esame rispetto al dettato costituzionale,
rilevato, anche alla luce del contenuto dell'articolo
13 del presente provvedimento che demanda allo Stato la
funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli
oleodotti e dei gasdotti nonché per la costruzione e
l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza
superiore ai 300 MW termici, in linea generale ed astratta il
problema legato all'esercizio della potestà legislativa delle
regioni in materie nelle quali la funzione amministrativa
viene demandata allo Stato,
rilevato infine che, alla luce della modifica apportata
durante l'esame presso la Commissione al comma 1 del medesimo
articolo 13, attraverso la quale la suddetta funzione
amministrativa viene demandata allo Stato anziché alla regione
competente come era previsto nel disegno di legge originario,
vi è la necessità di coordinare con tale modifica il testo del
medesimo comma 1 nonché dei commi 3, 4, 5 e 6 dello stesso
articolo,
rilevato inoltre che all'articolo 24, comma
7-bis, si prevede, fermo restando il divieto di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel Golfo
di Venezia, previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio
1991, n. 9, come modificato dall'articolo 26 della legge 31
luglio 2002, n. 179, l'istituzione di una Commissione allo
scopo di acquisire ulteriori elementi conoscitivi in merito al
suddetto divieto,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione,
all'articolo 13, qualora si intenda mantenere in capo
allo Stato la funzione amministrativa prevista dal comma 1, si
apportino le necessarie modifiche di coordinamento al medesimo
comma 1 nonché ai commi 3, 4, 5 e 6,
e con le seguenti osservazioni,
all'articolo 1, comma 1, valuti la Commissione
l'opportunità di sopprimere le parole da "nonché quelli
desumibili dalla legislazione vigente fino all'esito del
riassetto della legislazione previsto in materia" ovvero di
qualificare espressamente la delega legislativa contenuta
nell'articolo 27-sexies come intervento di riassetto
della legislazione in materia di energia finalizzato anche
alla ricognizione dei principi fondamentali in materia secondo
il principio di esclusività,
all'articolo 5, valuti la Commissione l'opportunità di
sopprimere il comma 1 attesi i dubbi interpretativi che
potrebbero derivare dalla formulazione del medesimo comma 1
che recepisce i principi contenuti nel primo comma
dell'articolo 118 della Costituzione senza utilizzarne la
medesima formulazione letterale e tenuto conto del fatto che
la possibilità per lo Stato di esercitare il potere
sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e
delle relative norme di attuazione non risulterebbe comunque
preclusa,
all'articolo 24, per esigenze di chiarezza
interpretativa della norma, valuti la Commissione l'esigenza
di chiarire le esatte competenze della Commissione prevista
dal comma 7-bis atteso che la stessa sembra dover
operare in un ambito per il quale lo stesso comma 7-bis
conferma il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi già sancito dall'articolo 4 della legge 9 gennaio
1991, n. 9, come modificato dall'articolo 26 della legge 31
luglio 2002, n. 179.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3297, recante il
riordino del settore energetico,
premesso che l'articolo 16 del disegno di legge prevede
che, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale, gli impianti di produzione di potenza nominale
maggiore di 10 MVA siano mantenuti in stato di perfetta
efficienza dai proprietari o dai titolari
dell'autorizzazione;
osservato che la disposizione in esame non prevede una
specifica sanzione per l'inosservanza di tale obbligo;
rilevato, altresì, che non è chiaro quale sia il
soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligo in questione in
quanto l'articolo 16 indica indistintamente il proprietario
degli impianti o il titolare dell'autorizzazione
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1. all'articolo 16, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di chiarire meglio il soggetto tenuto al
rispetto dell'obbligo previsto da tale norma;
2. all'articolo 16, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di individuare una specifica sanzione nel caso
di violazione dell'obbligo di mantenere gli impianti di
produzione di potenza nominale maggiore di 10 MVA in stato di
perfetta efficienza;
3. all'articolo 16, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di specificare in maniera puntuale il contenuto
dell'obbligo previsto da tale disposizione in quanto il
riferimento al mantenimento dello stato di perfetta efficienza
appare eccessivamente generico.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C.3297, recante
disposizioni per il riordino del settore energetico;
condiviso l'impianto generale del provvedimento, che si
coordina con i principi derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali, al fine di completare il
processo di liberalizzazione dei mercati energetici,
incrementare l'efficienza del mercato interno e garantire al
contempo la tutela della concorrenza, dei livelli essenziali
delle prestazioni e dell'ambiente;
considerato come alla luce del principio comunitario
dello sviluppo sostenibile gli Stati membri dell'Unione
europea siano chiamati ad integrare il fattore ambientale in
tutte le politiche di settore ed, in primis, in quelle
attinenti al settore energetico, in virtù del forte impatto
ambientale da questo derivante;
rilevato, per quanto di competenza, come la disciplina
dell'accisa sugli oli minerali e, più in generale, il quadro
impositivo del settore energetico, soggetto a numerosi vincoli
comunitari, debba tenere conto delle disposizioni di cui
all'articolo 21, comma 2, del disegno di legge, volte
all'introduzione, ai fini del rispetto della percentuale di
riduzione delle emissioni prevista in ottemperanza agli
impegni sottoscritti nel Protocollo di Kyoto, di soglie di
emissione di anidride carbonica decrescenti nel periodo
2003-2010, nonché di un sistema sanzionatorio per il loro
mancato rispetto, da determinarsi, con apposito decreto
interministeriale, sulla base di criteri di progressività
rispetto all'entità dello scostamento dalle soglie
medesime;
rilevato altresì come il citato articolo 21, comma 2,
lettera a), preveda l'introduzione di un sistema di
soglie di emissione di anidride carbonica con esclusivo
riferimento ai soggetti produttori esercenti officine di
produzione e di trasformazione di energia, senza pertanto
includere nel novero dei soggetti vincolati ai limiti di
emissione le imprese richiamate nell'Allegato I del Protocollo
di Kyoto, operanti nel settore metallurgico, della produzione
di vetro, di cemento e di pasta da carta, le quali pertanto
non sembra possano accedere, alla luce della formulazione
della disposizione, al mercato per il commercio dei diritti di
emissione di cui alla lettera b) del medesimo comma
2;
considerato, infine, come l'articolo 21, comma 2,
lettera b), non rechi alcun criterio direttivo in ordine
alle modalità per l'organizzazione di un mercato per il
commercio dei diritti di emissione, il quale dovrà comunque
essere articolato in conformità con la disciplina comunitaria
in materia e, segnatamente, con l'istituendo sistema di
scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella
Comunità, di cui alla proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio (COM(2001)581), nonché coordinato con
le disposizioni nazionali, anche di natura tributaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di specificare che il sistema di soglie di emissione e il
relativo apparato sanzionatorio di cui all'articolo 21, comma
2 del disegno di legge debbono essere in linea con il vigente
regime impositivo sugli oli minerali, nonché con i principi e
criteri di delega in materia di accisa di cui all'articolo 7
della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante la riforma del
sistema fiscale statale, posto che l'introduzione di un
sistema sanzionatorio per le emissioni eccedenti le soglie
ammesse e l'utilizzo di strumenti quali il mercato dei diritti
di emissione devono tenere complessivamente conto degli
effetti, di natura economico-finanziaria, inerenti anche il
profilo della salvaguardia della competitività delle imprese,
derivanti dalla coesistenza di strumenti di natura fiscale,
quali la carbon tax- la cui vigenza risulterebbe
peraltro confermata alla luce della soppressione del comma 1
dell'articolo 21 operata dalla Commissione di merito - con
altri strumenti di natura extratributaria operanti, in base al
principio comunitario del "chi inquina paga", secondo una
logica sanzionatoria e risarcitoria, nell'ambito della
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale; in particolare, appare
opportuno prevedere un eventuale coordinamento della
disciplina sanzionatoria stabilita in base alle disposizioni
dell'articolo 21, successivamente all'adozione dei decreti
legislativi di attuazione dell'articolo 7 della citata legge
n. 80 del 2003;
b) con riferimento al medesimo articolo 21, comma
2, lettera a), valuti la Commissione di merito
l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di
includere nel novero delle imprese soggette ai limiti di
emissione anche quelle richiamate nell'Allegato I al
Protocollo di Kyoto, operanti nel settore metallurgico e della
produzione di cemento, di vetro e di pasta da carta,
estendendo pertanto alle medesime imprese la possibilità di
partecipare all'istituendo mercato per il commercio dei
diritti di emissione;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di meglio specificare i criteri in base ai quali dovrà essere
regolato il mercato dei diritti di emissione di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera b), al fine di
coordinarne la disciplina con gli indirizzi adottati in
materia dall'Unione europea, e in particolare con l'istituendo
sistema di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto
serra nella Comunità, di cui alla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2001)581), nonché con
le disposizioni interne di natura civilistica e fiscale,
prevedendo altresì l'istituzione di un sistema uniforme di
monitoraggio e rilevazione delle emissioni di anidride
carbonica funzionale ad un corretto funzionamento del mercato
medesimo;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di introdurre un regime di tutela dei clienti domestici del
mercato dell'energia elettrica e del gas che si trovino in
condizioni di disagio economico, definendo a tal fine, in
conformità con le proposte formulate al riguardo dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, una tariffa sociale da
applicare alle famiglie in condizioni di provato disagio
economico, verificato sulla base dell'Indicatore della
situazione economica equivalente.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 3297, recante
"Riordino del settore energetico", nel testo risultante dagli
emendamenti approvati dalla X Commissione;
rilevato in particolare che le disposizioni di cui al
Capo V introducono significative misure in materia di
diversificazione delle fonti energetiche a tutela
dell'ambiente;
osservato a tal fine che occorre garantire la massima
coerenza possibile delle nuove norme con la legislazione
vigente e con i provvedimenti legislativi in corso di
definizione, salvaguardando altresì i compiti istituzionali
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che
svolge un ruolo primario nel settore delle fonti
rinnovabili;
considerato che, in questo contesto, la legge
comunitaria 2001 (legge n. 39 del 2002) ha conferito,
all'articolo 43, una delega al Governo per il recepimento
della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che deve
necessariamente essere coordinata con il testo in esame;
espresso apprezzamento per le disposizioni contenute
nell'articolo 27, il quale si pone l'obiettivo di garantire la
messa in sicurezza dei materiali radioattivi;
ricordato che con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 febbraio 2003, anche sulla base dei
significativi elementi emersi nel corso dell'apposita indagine
conoscitiva svolta dalla VIII Commissione, è stato dichiarato
lo stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento
dei rifiuti radioattivi dislocati in varie regioni italiane e
che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 7 marzo 2003 il presidente della società di gestione degli
impianti nucleari (SOGIN) è stato nominato commissario
delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 22, comma 1, si specifichi che le
variazioni della quota di energia da fonti rinnovabili, per
gli anni successivi fino al 2012, possono essere solo
variazioni d'incremento e che i decreti che le fissano devono
essere adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio;
b) all'articolo 22, comma 7, si specifichi,
conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE,
quali prodotti derivanti dalla trasformazione dei rifiuti -
ivi compresa la frazione non biodegradabile - sono assimilati
alle fonti rinnovabili, considerato che, in base all'articolo
2, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2001/77/CE,
sono compresi nella definizione di "fonti energetiche
rinnovabili", solo alcuni dei prodotti derivanti dalla
trasformazione dei rifiuti (biomasse, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas);
c) all'articolo 22, comma 7, si chiarisca che il
principio della gerarchia comunitaria di trattamento dei
rifiuti implica il rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso le quali si
esplicita il principio in questione;
d) all'articolo 22, si modifichi il comma 8,
adeguandolo ai principi della direttiva 77/2001/CE, che - a
determinate condizioni - include nella definizione di fonte
rinnovabile il combustibile da rifiuti;
e) al medesimo articolo 22, comma 8, sia previsto
che l'ammissione - nella definizione di fonte rinnovabile -
del combustibile da rifiuti avvenga nel rispetto delle norme
tecniche e dei limiti di accettabilità delle emissioni
riportate nei suballegati 1 e 2 dell'allegato 2 del DM 5
febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
del 16 aprile 1998;
f) all'articolo 24-bis, comma 5, si puntualizzi
che i limiti di emissione e di rumore ivi previsti devono
essere conformi a quelli previsti dalla disciplina generale
contenuta nella legge 26 ottobre 1995, n.447 (legge quadro
sull'inquinamento acustico) e successive modificazioni;
g) all'articolo 27-ter, che disciplina gli
impianti di produzione ed incenerimento di farine animali, sia
modificato il comma 1, nel senso di prevedere, in luogo della
dichiarazione automatica di pubblica utilità ed urgenza, il
ricorso alle procedure di cui all'articolo 34 del decreto
legislativo n. 267 del 2000, in materia di accordi di
programma; sia inoltre soppresso il comma 2;
e con le seguenti osservazioni:
1. all'articolo 4, comma 1, lettera c), in materia di
criteri per la formazione di prezzi e tariffe, si consideri
l'eventualità di aggiungere infine le parole "con esclusione
di quelli istituiti a tutela dell'ambiente", come previsto
nell'originario testo presentato dal Governo;
2. all'articolo 6, comma 1, si valuti l'opportunità di
sopprimere la lettera g-bis), in quanto i criteri ivi
contenuti sono già richiamati dall'articolo 1 comma 1 della
legge n. 443 del 2001;
3. all'articolo 6, comma 4, si verifichi la possibilità
di coordinare la lettera d) con l'articolo 1, comma 1, della
legge n. 443 del 2001, che ha previsto una forma di
coordinamento fra Stato e Regioni, da realizzarsi attraverso
la stipula di "intese generali quadro";
4. all'articolo 21, comma 2, si consideri la
possibilità di coordinare la disposizione ivi contenuta con la
legge di ratifica del Protocollo di Kyoto (legge n. 120 del
2002), che assegna al Ministro dell'ambiente, o a comitati
interministeriali comunque presieduti dal Ministro
dell'ambiente, la competenza a determinare gli obiettivi
generali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi
previsti dal protocollo;
5. all'articolo 22, comma 8, valuti la Commissione di
merito l'opportunità di riferire la disposizione ivi prevista
alla "produzione di energia" anziché alla "produzione di
elettricità";
6. all'articolo 24-bis, comma 3, si consideri la
possibilità di riferire la novella ivi contenuta al punto 2
dell'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12
aprile 1996;
7. all'articolo 27, si valuti l'opportunità di
richiamare i provvedimenti con i quali è stato dichiarato lo
stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento
dei rifiuti radioattivi dislocati in varie regioni italiane ed
è stato nominato il presidente della società di gestione degli
impianti nucleari (SOGIN) commissario delegato per la messa in
sicurezza dei materiali nucleari;
8. all'articolo 27, comma 3, lettera a), si
valuti l'opportunità di invertire l'ordine delle proposizioni
di cui si compone la stessa lettera a) e di sostituire al
primo periodo le parole "di tutti" con "dei";
9. all'articolo 27, comma 3, lettera l), si consideri
la possibilità di riferire la disposizione ivi contenuta anche
ai produttori di rifiuti radioattivi;
10. all'articolo 27-sexies, al comma 1 si valuti
l'opportunità di prevedere che la delega ivi prevista sia
esercitata di "concerto con il Ministro dell'ambiente".
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
NULLA OSTA
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge di legge
A.C. 3297 e abb. recante il riordino del settore energetico,
come risultante dalla approvazione di emendamenti,
rilevato che il disegno di legge, essendo finalizzato
alla riforma ed al riordino del settore energetico, si
inserisce nella generale strategia di riassetto normativa
avviata dal Governo in vari settori dell'ordinamento;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 24, appare necessario chiarire le
competenze della Commissione prevista dal comma 7-bis.
Dato che lo stesso comma 7-bis conferma il divieto di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi già sancito
dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come
modificato dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n.
179, deve essere chiarito che le funzioni e le competenze
specifiche della istituenda commissione, prima fra tutte
quella di garanzia e di salvaguardia della città di Venezia,
riguardano le conseguenze per Venezia anche della coltivazione
di idrocarburi al di fuori della zona già oggetto di divieto.
Andrebbe inoltre chiarito il trattamento giuridico ed
economico dei componenti della istituenda Commissione,
specificando l'imputazione dei relativi oneri;
e la seguente osservazione:
all'articolo 27-quinquies, laddove si impone
all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente,
nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, il compito di
costituire - con oneri a suo carico - una segreteria operativa
presso la Direzione generale per l'energia e le risorse
minerarie del Ministero delle attività produttive, parrebbe
più opportuno rimettere all'autonomia dell'Ente il compito di
scegliere quali uffici operativi costituire e come
finanziarli.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3297
ed abbinate "Riordino del settore energetico";
considerato che nel corso dell'esame in sede referente,
la X Commissione ha introdotto alcune modifiche al
provvedimento in esame, che pongono in primo piano il rispetto
degli interessi sanitari e sociali del paese nel processo di
riordino del settore energetico;
rilevato altresì che, grazie a tali interventi
correttivi, il provvedimento in esame risulta complessivamente
soddisfacente sotto il profilo delle tematiche di rilevanza
sanitaria e sociale;
ritenuto tuttavia che un esplicito richiamo ad alcune
ulteriori questioni sanitarie e sociali potrebbe essere
introdotto in altri punti significativi del disegno di legge
in esame;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di introdurre tra gli obiettivi generali della politica
energetica del paese di cui all'articolo 3 anche un richiamo
all'introduzione di un sistema tariffario energetico agevolato
a favore degli organismi non lucrativi di utilità sociale;
b) valuti la Commissione di merito la possibilità
di inserire, tra i compiti e le funzioni riservate allo Stato
dall'articolo 6, anche la tutela della salute della
popolazione residente;
c) all'articolo 27, comma 3, relativo alla delega
per la gestione dei rifiuti radioattivi, valuti la Commissione
di merito l'opportunità di introdurre un richiamo alla tutela
della salute collettiva come obiettivo prioritario dell'intera
operazione di sistemazione in sicurezza dei rifiuti nucleari
italiani.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3297
Governo e abb., recante "Riordino del settore energetico";
valutato favorevolmente il contenuto dell'articolo
27-ter, che contiene misure utili ad assicurare
l'utilizzo delle farine animali per la produzione di energia
elettrica,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
includere, all'articolo 27-sexies, comma 1, il Ministro
delle politiche agricole e forestali tra i soggetti che il
Ministro delle attività produttive deve sentire ai fini
dell'emanazione dei decreti legislativi recanti testi unici
che accorpino, anche in un codice dell'energia, le
disposizioni legislative in materia di energia.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto,
tenuto conto che la normativa comunitaria relativa ai
settori dell'energia elettrica e del gas risulta attualmente
disciplinata dalle direttive 96/92/CE e 98/30/CE recepite,
rispettivamente, con decreto legislativo n. 79 del 1999 e con
decreto legislativo n. 164 del 2000,
sottolineato come la Commissione europea ha presentato,
il 13 marzo 2001, una proposta di direttiva che modifica
entrambe le precitate direttive e che in pari data la
Commissione ha altresì presentato una proposta di regolamento
relativa alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi
transfrontalieri di energia elettrica,
rilevata pertanto la necessità di tenere conto, nella
definizione del provvedimento in esame, anche dei contenuti
delle proposte normative relative al completamento del mercato
interno dell'energia, attualmente all'esame delle istituzioni
europee, soprattutto per quanto riguarda quanto previsto
dall'articolo 10, comma 3, del testo in esame, dove si prevede
la facoltà, per i soggetti che realizzano a proprio carico
nuove linee elettriche interconnesse con i sistemi elettrici
di altri Stati, di chiedere l'esenzione dalla disciplina che
prevede il diritto di accesso dei terzi, in considerazione del
fatto che la citata proposta di direttiva imporrebbe agli
Stati membri di garantire un sistema di accesso dei terzi
applicabile obiettivamente e senza discriminazioni tra gli
utenti della rete,
sottolineato altresì che l'articolo 15-bis del
provvedimento in esame prevede che il Governo possa definire
condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese
nell'ipotesi in cui a processi di concentrazione di imprese
operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas
partecipino imprese o enti di Stati dell'Unione europea ove
non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, mentre la
comunicazione della Commissione europea 97/C-220/06, relativa
ad alcuni aspetti giuridici attinenti agli investimenti
intracomunitari, stabilisce che le restrizioni alla libera
circolazione dei capitali ed al diritto di stabilimento devono
applicarsi in maniera non discriminatoria, essere giustificate
da motivi imperiosi di interesse pubblico ed idonee a
garantire il conseguimento dello scopo perseguito,
rilevato, infine, che l'articolo 43 della legge 1^
marzo 2002, n. 39 (Legge comunitaria 2001) ha conferito
un'apposita delega al Governo per il recepimento della
direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili, materia sulla quale
incidono gli articoli 22 e 27-ter del provvedimento in
esame,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) appare opportuno valutare attentamente il
contenuto dell'articolo 15-bis rispetto a quanto
previsto dalla normativa comunitaria - anche alla luce della
lettera di richiesta di chiarimenti inviata all'Italia
il 16 ottobre 2002 con riferimento alle previsioni del
decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito con
modificazioni con legge 20 luglio 2001, n. 301, che reca
disposizioni di contenuto analogo - soprattutto per quanto
attiene alla definizione dei presupposti per l'adozione di
misure vincolistiche da parte del Governo;
b) occorre valutare attentamente le previsioni di
cui ai commi 5-bis, 7 e 8 dell'articolo 22 e
dell'articolo 27-ter alla luce di quanto previsto dalla
direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento alla
possibilità di ricomprendere tra le fonti di energia
rinnovabile anche l'energia prodotta da impianti di
cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano, i rifiuti
ed i combustibili da rifiuti (CDR), in considerazione del
fatto che la citata direttiva, all'articolo 2, paragrafo
primo, definisce "fonti energetiche rinnovabili" le fonti
energetiche rinnovabili non fossili (lettera a), aventi
tra l'altro ad oggetto la parte biodegradabile dei prodotti,
rifiuti e residui (lettera b), e "elettricità prodotta
da fonti energetiche rinnovabili" l'elettricità prodotta da
impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche
rinnovabili, nonché la quota di elettricità prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nelle centrali ibride che usano anche
fonti di energia convenzionale (lettera c).