XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3071 - 3123 - 310-A
Onorevoli Colleghi! - Il testo unificato che si
sottopone all'Assemblea, elaborato dalla XIV Commissione nel
corso di un ampio esame svolto in sede referente, ha lo scopo
di definire una nuova cornice normativa relativa, da una
parte, alla partecipazione del Parlamento, delle regioni,
degli enti locali e delle parti sociali al processo
decisionale dell'Unione europea e, dall'altra, alla fase di
recepimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione. Il provvedimento si propone, in
particolare, di adeguare la normativa vigente sia al nuovo
assetto costituzionale conseguente all'approvazione del nuovo
Titolo V sia al processo tuttora in atto in sede comunitaria
volto alla definizione di una nuova architettura europea in
un'Europa a venticinque Stati, anche con riferimento alla
necessità di attribuire ai Parlamenti nazionali un ruolo
effettivamente più concreto e compartecipe in tale contesto.
Di seguito, anche ripercorrendo la relazione introduttiva
svolta presso la XIV Commissione, sono individuati
specificamente il contesto normativo in cui si inserisce il
provvedimento, l'istruttoria legislativa svolta in Commissione
anche con riferimento alla legislazione vigente negli altri
Stati membri dell'Unione europea ed il contenuto dei progetti
di legge e del testo unificato proposto all'Assemblea.
1. Ambito di intervento normativo.
La XIV Commissione ha avviato, il 6 novembre scorso,
l'esame, in sede referente, degli abbinati progetti di legge
(C. 3071 Stucchi, C. 3123 Governo, C. 3310 Bova) di modifica
della legge 9 marzo 1989, n. 86 (cosiddetta legge La
Pergola).
Com'è noto, la legge "La Pergola" disciplina la
partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e
le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Essa ha
rappresentato un'importante legge organizzatrice di
procedimenti complessi che ha dato buoni frutti nel corso
della sua attuazione, soprattutto per quanto riguarda lo
strumento della legge comunitaria annuale con il quale è stato
possibile ridurre il gap di recepimento delle direttive
comunitarie. Al tempo stesso, la legge n. 86 del 1989 ha
consentito di creare un ciclo continuo dentro una disciplina
di carattere legislativo e parlamentare e di avere una regia
complessiva della produzione normativa di attuazione della
normativa comunitaria, rappresentando un importante strumento
per distribuire poteri e funzioni tra le diverse fonti
normative e tra lo Stato (Governo e Parlamento), le regioni e
gli altri soggetti responsabili dell'attuazione del diritto
comunitario (come, ad esempio, le parti sociali).
L'esigenza di apportare modifiche alla legge La Pergola,
che ha costituito una "pietra angolare" del sistema di
partecipazione del Parlamento e delle regioni alle politiche
dell'Unione europea, era emersa già nella scorsa legislatura
anche a seguito dell'ampio lavoro di indagine svolto dalla XIV
Commissione in ordine alla questione della qualità e dei
modelli di recepimento delle direttive comunitarie. Nel
documento conclusivo di quell'indagine conoscitiva
esplicitamente si riconosceva "l'esigenza di valutare
l'opportunità di aggiustamenti dei meccanismi di trasposizione
del diritto comunitario e di una regolamentazione dei rapporti
tra i diversi soggetti che partecipano alla definizione e
all'attuazione del diritto comunitario che trovi una qualche
forma di stabilizzazione costituzionale (...)". Le difficoltà
incontrate nell'esame delle diverse leggi comunitarie annuali
avevano tra l'altro messo in evidenza alcuni limiti propri
dello strumento, troppo spesso utilizzato come corsia
preferenziale per la discussione di materie ed argomenti solo
incidentalmente ricollegabili con l'obiettivo dell'adeguamento
dell'ordinamento interno a quello comunitario, con le
conseguenze inevitabili in ordine alla tempestività del
recepimento delle direttive comunitarie. Per di più la
crescente esigenza di partecipazione anche del Parlamento e
delle regioni alla formazione delle decisioni assunte in
ambito comunitario (nella cosiddetta "fase ascendente") ha
mostrato l'esigenza di creare nuovi strumenti e nuove
procedure in assenza delle quali si è dovuto fare ricorso a
procedimenti complessi ma non pienamente in linea con
l'obiettivo finale. Gli spazi offerti dalla legislazione
vigente non appaiono infatti del tutto adeguati e necessitano
di interventi di riforma significativi in coerenza con la
nuova fase di costruzione europea.
Si è mostrata anche l'opportunità di adeguamento degli
altri strumenti previsti dalla legge La Pergola. Così è, ad
esempio, per la Relazione annuale sulla partecipazione
dell'Italia all'Unione europea che è stata più volte oggetto
di osservazioni critiche in ragione della discrasia temporale
con la quale viene presentata ed esaminata rispetto
all'attualità dell'agenda politica comunitaria. Come si
ricorderà nelle risoluzioni che sono state approvate al
termine dell'esame delle Relazioni annuali per il 2000 ed il
2001 (Rossi ed altri n. 6-0008 e Di Teodoro ed altri n.
6-00039), è stata sottolineata l'esigenza di creare procedure
che consentano l'analisi e l'approvazione della Relazione
sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea in tempi
certi e brevi e di riservare una sempre maggiore attenzione
alle risoluzioni adottate dal Parlamento, così da rendere
possibile il confronto tra intendimenti e indirizzi, da un
lato, e risultati conseguiti, dall'altro.
Inoltre, l'esigenza di interventi di modifica della legge
La Pergola è divenuta oramai indilazionabile a seguito del
cambiamento del contesto istituzionale conseguente alle
modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione.
Tali modifiche, introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del
2001, hanno infatti inciso per più di un profilo su principi,
regole e procedure inerenti l'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea.
In primo luogo, infatti, il nuovo articolo 117, al primo
comma, stabilisce che lo Stato e le regioni esercitano la
potestà legislativa "nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali". Inoltre, ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera a), rientra nella potestà
legislativa esclusiva dello Stato la competenza in merito ai
rapporti con l'Unione europea, mentre viene inserita
nell'ambito della competenza legislativa concorrente la
materia relativa ai rapporti con l'Unione europea delle
regioni (articolo 117, terzo comma). Il quinto comma
dell'articolo 117, infine, opera il riconoscimento di un ruolo
attivo delle regioni sia nella "fase ascendente" di formazione
del diritto comunitario che in quella "discendente". Ai sensi
della citata disposizione, infatti, le regioni e le province
autonome, nelle materie di loro competenza, sono chiamate a
partecipare alle decisioni per la formazione degli atti
comunitari ed all'attuazione dei medesimi, nel rispetto delle
norme procedurali stabilite da leggi statali, che disciplinano
altresì le modalità di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza. A tal proposito, anche in base al
disposto dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
il mancato rispetto della normativa comunitaria costituisce
una delle fattispecie in cui il Governo è autorizzato ad
esercitare il potere sostitutivo nei confronti di organi delle
regioni, disciplinato dal medesimo articolo 120.
Lungo i confini tracciati dalla Costituzione e per meglio
rispondere al dettato delle predette disposizioni
costituzionali la XIV Commissione si è mossa per giungere alla
definizione del testo unificato che si sottopone all'esame
dell'Assemblea.
Al contempo, si è tenuto conto di quei meccanismi e di
quelle procedure che, per soddisfare il nuovo dettato
costituzionale, hanno inaugurato i disegni di legge
comunitaria successivi all'entrata in vigore della legge
costituzionale n. 3 del 2001 per adeguarsi alle sopravvenute
esigenze ordinamentali. All'interno delle leggi comunitarie
per il 2001, per il 2002 (n. 39/2002 e n. 14/2003), infatti,
così come nella legge n. 180 del 2002 e nel disegno di legge
comunitaria per il 2003 (C. 3618), si rinviene una "soluzione
procedurale" finalizzata ad evitare l'inadempimento
nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle
regioni, consentendo, al contempo, di salvaguardare le
competenze regionali nella cosiddetta fase discendente, ormai
garantite a livello costituzionale.
Proseguendo lungo tale direzione, nel testo unificato
definito dalla XIV Commissione, si "istituzionalizza" da una
parte tale meccanismo in via generale e, dall'altra, si
prevede la possibilità di una sua applicazione anche nei casi
di attuazione statale tramite lo strumento regolamentare.
Nell'introdurre tale previsione, infatti, si è tenuta in
considerazione la duplice esigenza di assicurare il pieno
rispetto del dettato costituzionale sia sotto il profilo del
ruolo attribuito alle regioni per l'attuazione delle normativa
comunitaria sia sotto il profilo della necessità di garantire
il pieno e tempestivo adeguamento alla normativa comunitaria,
anche alla luce degli eventuali sanzioni che ne deriverebbero
per lo Stato italiano nel suo complesso nel caso di tardivo
recepimento.
Giova quindi ricordare come l'esame in sede referente dei
progetti di legge si è svolto anche tenendo conto dell'iter
parlamentare di esame del disegno di legge di iniziativa
governativa (A.S. 1545-B) recante "Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", così detto "disegno di
legge La Loggia". Tale provvedimento - approvato in via
definitiva dal Senato il 27 maggio scorso ed in attesa di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - persegue infatti la
duplice finalità di conformare l'ordinamento vigente alle
nuove norme costituzionali immediatamente applicative a
seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale di
riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione e
di garantire la piena operatività della riforma mediante
l'adozione delle disposizioni consequenziali da essa richieste
o comunque implicate. Il rapporto dell'ordinamento italiano
con il sistema normativo comunitario è affrontato dal disegno
di legge in più punti; tuttavia la relazione illustrativa
rinvia espressamente al disegno di legge di riforma della
"legge La Pergola" per ulteriori disposizioni attuative che
soddisfino compiutamente la lettera del nuovo dettato
costituzionale sul ruolo delle regioni nelle c.d. fasi
"ascendente" e "discendente" del diritto comunitario. La
stretta interconnessione tra i due provvedimenti è pertanto
particolarmente evidente e questo andrà tenuto in
considerazione anche nel prosieguo dell'iter
parlamentare dei due provvedimenti al fine di pervenire
alla definizione di un quadro normativo quanto più possibile
organico e coerente dell'attuazione del dettato
costituzionale.
Inoltre, nel disciplinare la partecipazione del
Parlamento, delle regioni, degli enti locali e delle parti
sociali al "sistema comunitario" la Commissione ha posto una
particolare attenzione a tutto il processo di riforma
dell'Unione europea avviato con la Dichiarazione sul futuro
dell'Unione europea di Nizza del novembre 2000 e reso concreto
dai lavori della Convenzione europea per la riforma dei
Trattati, in seguito ai quali dovrebbe essere presentata la
proposta del futuro trattato costituzionale europeo al
Consiglio europeo di Salonicco del 20-21 giugno 2003. In
particolare, l'impostazione seguita nei nuovi articoli del
progetto di trattato va nella direzione di una semplificazione
degli strumenti giuridici dell'Unione - introducendo la
distinzione tra atti legislativi (legge, legge quadro) atti
non legislativi (regolamento, decisione) atti non vincolanti
(raccomandazioni e pareri) e regolamenti delegati - in modo da
rendere l'Unione stessa molto più vicina ed "intelligibile" ai
cittadini. Inoltre, si prevede che i medesimi strumenti siano
applicati a tutti i settori di azione dell'Unione, con
l'obiettivo di superare l'attuale struttura in pilastri, pur
mantenendo specifiche modalità nei settori della politica
estera e di difesa e della cooperazione giudiziaria e di
polizia. Al contempo, si assiste ad un'evoluzione verso un
ruolo più definito ed effettivo dei Parlamenti nazionali, come
delineato nei protocolli sui Parlamenti nazionali e sulla
sussidiarietà, presentati dal Presidium, accanto al
riconoscimento esplicito del ruolo delle regioni e delle
autonomie locali nella futura architettura europea, sempre
salvaguardando l'autonomia dei singoli Stati membri
nell'organizzazione territoriale interna. Negli stessi
protocolli è altresì prevista la trasmissione diretta ai
Parlamenti nazionali di tutte le proposte ed i documenti della
Commissione; peraltro, in seno alla Convenzione è anche emersa
l'importanza di prevedere che tutti i Parlamenti nazionali
esaminino nello stesso periodo il programma legislativo
annuale della Commissione europea. A questo riguardo si può
anche richiamare il lavoro svolto in seno alla COSAC
sull'opportunità che tutti i Parlamenti seguano orientamenti
comuni nell'esercizio di controllo sull'attività dei
rispettivi Governi nelle sedi comunitarie; tali orientamenti
sono stati delineati nelle c.d. "guidelines di
Copenaghen", approvate nel corso della XXVIII COSAC
straordinaria di Bruxelles.
In conclusione, nel procedere all'adeguamento della legge
n. 86 del 1989 si è tenuto conto di numerosi fattori tra cui,
in particolare, il processo di riforma dell'Unione europea, le
trasformazioni istituzionali conseguenti alla modifica del
Titolo V della Costituzione, le attuali previsioni dei
Regolamenti della Camera e del Senato sulla partecipazione del
Parlamento alle politiche dell'Unione europea, la prassi
maturata fino ad oggi.
2. Istruttoria legislativa svolta anche con riferimento
alla legislazione vigente negli altri Paesi dell'Unione
europea.
La Commissione ha avviato l'esame dei progetti di legge
nel mese di novembre scorso deliberando, nella seduta del 27
novembre, di costituire un Comitato ristretto per
l'elaborazione di un testo unificato, che ha iniziato i propri
lavori a partire dal mese di dicembre. Al tempo stesso si è
convenuto di deliberare lo svolgimento di un'indagine
conoscitiva sulle "questioni inerenti al processo di
formazione e di attuazione delle politiche dell'Unione
europea" proprio per accompagnare la definizione di un testo
unificato ad un adeguato approfondimento istruttorio delle
problematiche affrontate, che prevedesse un coinvolgimento dei
soggetti maggiormente interessati dalle tematiche in esame.
In particolare, nel corso dell'indagine, deliberata nella
seduta del 22 dicembre 2002, la Commissione ha svolto le
seguenti audizioni: Presidente della Commissione per gli
Affari costituzionali del Parlamento europeo, Giorgio
Napolitano (il 19 febbraio 2003); Ministro per gli affari
regionali, Enrico La Loggia (il 5 marzo 2003); Rappresentante
permanente dell'Italia presso l'Unione europea, Umberto
Vattani (il 20 febbraio 2003); rappresentanti della Conferenza
dei Presidenti delle regioni e delle province autonome (il 16
gennaio 2003) e della Conferenza dei Presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome (l'11 febbraio 2003); rappresentanti di UPI, ANCI,
UNCEM (il 29 gennaio 2003). L'indagine conoscitiva ha quindi
rappresentato un fondamentale momento di approfondimento e di
riflessione che ha accompagnato il lavoro di elaborazione del
testo unificato svolto dal Comitato ristretto e che ha
consentito alla Commissione di "fare il punto" sulle questioni
aperte e sul funzionamento del sistema delineato in questi
anni per consentire al Parlamento di svolgere un ruolo
pienamente attivo nell'ambito delle politiche e della
normativa comunitaria, dal punto di vista sia della fase
ascendente sia discendente, nonché sotto il profilo della
situazione del contenzioso in sede comunitaria.
Giova inoltre ricordare come, nel corso dell'esame svolto
dalla XIV Commissione, sia nell'ambito del Comitato ristretto
sia in sede referente, sia stata posta una specifica
attenzione anche alle procedure ed ai meccanismi adottati
negli altri Paesi membri dell'Unione europea in modo da trarre
spunti di riflessione per la definizione del nostro "sistema
di partecipazione" con particolare riferimento alle best
practices adottate.
Dall'analisi comparatistica svolta emerge, in particolare,
che i meccanismi di informazione e di partecipazione nella
fase ascendente risultano attualmente imperniati su due assi
portanti: una informazione tempestiva e adeguata da parte del
Governo sia sugli atti presentati in sede comunitaria - anche
tramite la trasmissione di schede riassuntive dei contenuti,
delle posizioni assunte dagli altri Stati membri, dei riflessi
sulla normativa vigente - sia sulle materie inserite
all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei
Ministri dell'Unione europea in modo da poter seguire
costantemente il loro iter e di poter così intervenire
efficacemente nelle fasi di maggiore rilievo. Al tempo stesso,
la valutazione comparatistica ha consentito anche di fare il
punto sulla regolamentazione attualmente prevista in altri
paesi come la Germania, la Gran Bretagna e la Spagna.
In particolare, nella legislazione britannica, si prevede
che, in relazione all'agenda dei lavori di ciascun Consiglio,
i competenti dipartimenti governativi trasmettono al
Parlamento una lista di punti di cui si prevede l'esame (c.d.
annotated agenda) corredata da una nota riassuntiva
degli utili sviluppi della posizione della Gran Bretagna su
ciascun punto. Sulla base di tale documentazione la
Commissione di controllo per gli affari europei valuta
l'opportunità di invitare il Ministro competente a riferire o
di ascoltare funzionari o richiedere la presentazione di
relazioni e documenti su particolare aspetti. Inoltre, con la
trasmissione al Parlamento dei documenti comunitari, il
Governo deve provvedere all'invio di un memorandum
esplicativo (c.d. explanatory memorandum) che avvia
formalmente il procedimento parlamentare. Analogamente, in
Germania, il Governo federale è tenuto a trasmettere alla
Commissione per gli affari europei del Bundestag
l'ordine del giorno dei Consigli dei Ministri europei
illustrando, per ciascun punto all'ordine del giorno, il
contenuto sostanziale ed il significato giuridico e politico
oltre alla posizione ufficiale governativa ed ad un prospetto
indicativo sui tempi previsti per la relativa trattazione. In
tali paesi, inoltre, e in particolare in Gran Bretagna, è
ormai ampiamente diffuso ed utilizzato lo strumento
procedurale della "riserva di esame parlamentare", che
consente ai Parlamenti nazionali di orientare la posizione dei
rispettivi Governi su determinate tematiche.
Quanto alle forme ed alle modalità di partecipazione
regionale nel processo di formazione delle decisioni
comunitarie, giova ricordare come la legislazione tedesca
preveda - come più alto grado di partecipazione nelle materie
di competenza esclusiva delle regioni - il meccanismo della
"codecisione diretta" attraverso la presenza a Bruxelles di un
rappresentante dei Lander con il rango di ministro e
nominato dal Bundesrat al quale è affidata la conduzione
delle trattative presso le sedi consultive della Commissione
europea e del Consiglio e nelle sedute del Consiglio.
L'attribuzione della qualifica di "ministro" è infatti
richiesta come requisito essenziale dall'articolo 203 del
Trattato istitutivo delle Comunità europee e per l'ordinamento
tedesco - diversamente da quello italiano - può essere
riferito anche a rappresentanti regionali. In Gran Bretagna,
le forme e le modalità di partecipazione delle regioni - e, in
particolare, della Scozia cui è attribuita una particolare
autonomia in materie quali l'agricoltura, l'ambiente o la
pesca - sono imperniate essenzialmente su meccanismi di
raccordo tra Stato e regioni sia tramite la conclusione di
appositi accordi tra Esecutivo centrale ed Esecutivi regionali
sia demandando al Ministro competente la promozione del previo
concerto delle regioni per la generale riserva al Governo
centrale nella conduzione della politica estera. Inoltre, in
occasione di specifiche riunioni del Consiglio dei Ministri
dell'Unione in cui si discutano questioni di rilevante
interesse locale la delegazione britannica comprende anche i
responsabili del corrispondente Office regionale del
Governo. Nell'ordinamento spagnolo, infine, si prevede che -
sulla base di quanto stabilito dall'Accordo sulla
partecipazione interna delle Comunità autonome negli affari
comunitari europei attraverso le conferenze settoriali - per
le materie di competenza esclusiva regionale lo Stato debba
tenere conto in maniera determinante, in sede di negoziazione
presso il Consiglio dell'Unione, della posizione comune
raggiunta dalle regioni. Tuttavia, nel caso in cui
l'orientamento concordato ed inizialmente sostenuto dallo
Stato sia soggetto a variazioni improvvise in conseguenza del
processo di negoziazione comunitaria in atto il Governo è
tenuto - sempre che i tempi lo permettano - ad informare le
regioni in sede di conferenza settoriale per il raggiungimento
di una nuova posizione comune, dovendo comunque riferire nel
caso in cui i tempi non abbiano consentito tale passaggio
preventivo.
Di tutti questi elementi la Commissione ha pertanto tenuto
conto nel corso dell'ampia ed approfondita istruttoria
legislativa svolta nel corso dell'esame dei provvedimenti che
ha portato all'elaborazione del testo unificato che si
sottopone all'attenzione dell'Assemblea.
3. Il contenuto dei progetti di legge ed il testo proposto
dalla Commissione.
Le modifiche alla legge La Pergola previste dai progetti
di legge in esame investono principalmente tre profili: la
partecipazione parlamentare e degli altri soggetti interessati
alla cosiddetta fase "ascendente" della formazione del diritto
comunitario; la previsione di nuove modalità per il
recepimento del diritto comunitario nella cosiddetta fase
"discendente"; la "procedimentalizzazione" della
partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle parti
sociali a tutto il processo di integrazione del nostro
ordinamento con quello dell'Unione europea.
3.1 La fase ascendente.
Per quanto riguarda il primo aspetto, ovvero la
partecipazione parlamentare e degli altri soggetti interessati
alla cosiddetta fase "ascendente", il testo unificato
elaborato dalla Commissione prevede, preliminarmente, che
oltre alla trasmissione - già contemplata dalle disposizioni
vigenti - dei progetti di atti normativi comunitari e di
indirizzo e delle loro modificazioni, nonché dei progetti e
atti relativi alle misure previste dai titoli V e VI del
Trattato sull'Unione europea (rispettivamente politica estera
e di sicurezza comune e cooperazione di polizia e giudiziaria
in materia penale), siano trasmessi alle Camere, alle regioni
ed agli enti locali anche i documenti di consultazione della
Commissione europea quali i libri bianchi, libri verdi, e
comunicazioni e sia assicurata un'informazione qualificata e
tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il
costante aggiornamento. Tale previsione è volta ad integrare
l'obbligo posto a carico del Governo - già contenuto
nell'articolo 1-bis della legge La Pergola - di
informare, al momento della trasmissione degli atti in
questione, circa la data presunta della discussione degli atti
comunitari e della loro adozione.
Accanto a tali previsioni, nell'ambito del lavoro svolto
dal Comitato ristretto, si è convenuto di introdurre una
specifica procedura che consenta - sia al Parlamento sia alle
regioni - di essere tempestivamente informati sulle proposte e
sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno
delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.
Tale meccanismo è completato dalla previsione in base alla
quale il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del
Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la
posizione che il Governo intende assumere nonché, su loro
richiesta, ai competenti organi parlamentari prima delle
riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.
Infine, si prevede che entro quindici giorni dallo svolgimento
di tali riunioni il Governo informi i competenti organi
parlamentari sulle risultanze delle stesse. La procedura
delineata, che ricalca quella già utilizzata con successo in
alcuni paesi dell'Unione europea, quale in particolare la
Danimarca, dovrebbe consentire di poter disporre delle
informazioni necessarie nell'ambito di un quadro temporale di
riferimento e di poter così intervenire tempestivamente in
tale fase, evitando il rischio di dispersione della
documentazione e delle informazioni.
Come già attualmente previsto dalla legge La Pergola si
prevede che sui progetti e sugli atti comunitari e dell'Unione
europea i competenti organi parlamentari possono formulare
osservazioni ed adottare ogni opportuno atto di indirizzo al
Governo (chiaramente, sulla base della disciplina recata dai
regolamenti parlamentari). Tale previsione è stata inoltre
rafforzata stabilendo che, su richiesta delle Commissioni
parlamentari, il Governo trasmetta una relazione tecnica che
dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali
osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché
dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e
delle imprese, come era stato previsto nella risoluzione
Riccardo Conti n. 8-00006, approvata dalla XIV Commissione, e
sulla scorta di un meccanismo ormai ampiamente utilizzato
negli altri Parlamenti degli Stati membri. Si tratta, infatti,
di informazioni di primaria importanza per poter disporre di
un quadro informativo ampio e completo che consenta al
Parlamento di elaborare osservazioni ed indirizzi tenendo
conto di tutti gli elementi necessari.
Al tempo stesso, all'articolo 2, si prevede l'istituzione
del Comitato interministeriale per gli affari comunitari
europei (CIACE) che è chiamato a svolgere un ruolo di vera e
propria "cabina di regia e di monitoraggio" di tutte le fasi
comunitarie, seguendo i dossier comunitari durante tutto
l'iter del processo decisionale comunitario ed operando
sulla base dei principi di efficienza e snellezza.
L'istituzione di tale organismo - come precisato al comma 3 -
non è comunque in nessun modo volta a sostituirsi ai compiti
ed alle competenze attribuite alla Conferenza Stato-regioni
per le materie di competenza regionale ma risponde solo alla
necessità di assicurare forme di coordinamento più stringenti
a livello governativo che evitino dispersioni e appesantimenti
burocratici. Come si evidenziava anche nel documento
conclusivo della precitata indagine svolta nel corso della
scorsa legislatura "il vero nodo da sciogliere per migliorare
la partecipazione dell'Italia alla fase ascendente del
processo normativo comunitario appare quello
dell'individuazione di un centro governativo che sia in grado
di coordinare le indicazioni di tutti gli attori interessati
(Parlamento, amministrazioni centrali, amministrazioni locali,
parti economiche e sociali), per arrivare a definire una
posizione comune del sistema Paese".
Il testo unificato introduce altresì - come previsto da
tutti e tre i progetti di legge - un istituto nuovo e di
rilevante importanza nell'ordinamento italiano: la riserva di
esame dei progetti di atti comunitari. Si tratta di un
istituto noto in altre esperienze parlamentari che se ben
utilizzato conferisce un significativo potere di indirizzo da
parte dei Parlamenti nazionali. In particolare, il testo
unificato prevede che qualora il Parlamento abbia avviato
l'esame di un progetto di atto comunitario il Governo non
possa procedere alle relative decisioni in sede comunitarie
sino a che il Parlamento non ne abbia concluso l'esame. Ad
ogni modo, sarà opportuno accompagnare tale previsione ad una
maggiore sensibilità verso le tematiche comunitarie, con la
consapevolezza dell'importanza che esse vanno sempre più
assumendo anche rispetto alla legislazione nazionale. Come
evidenziato anche dal Presidente Napolitano nel corso
dell'audizione svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva,
infatti, una volta stabilite garanzie e meccanismi
procedurali, è in larga misura l'iniziativa del Parlamento a
produrre il tempestivo "incontro e confronto" con il
rappresentante del Governo ed è proprio tale capacità di
stimolo a svolgere un ruolo fondamentale, come emerge dalle
esperienze di altri paesi, quale in particolare la Gran
Bretagna, dove è presente una vera e propria tradizione di
"scrutiny", termine che non significa controllo ma
piuttosto esame penetrante dei provvedimenti in tempo utile
per influenzare l'orientamento e la posizione che il Governo
si propone di assumere in sede di Consiglio in tutte le fasi
del procedimento legislativo. Rispetto agli altri ordinamenti,
inoltre, il testo prevede l'applicazione di tale strumento non
solo nel caso di iniziativa parlamentare e su richiesta del
Governo ma anche qualora uno o più regioni lo richiedano
nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, nelle materie di
loro competenza. Si tratta pertanto di una disposizione di
portata particolarmente innovativa che tiene conto in modo
molto ampio della ripartizione di competenze delineata dal
nuovo Titolo V della Costituzione.
Nell'ambito delle procedure individuate dal testo
unificato il ruolo delle regioni è stato infatti definito in
corrispondenza con quello parlamentare, sia per quanto
riguarda le procedure di informazione, sia per le modalità di
intervento, sia per l'applicazione dello strumento della
riserva di esame. Al tempo stesso, nelle materie di competenza
regionale, in considerazione dei poteri che la Costituzione
attribuisce alle regioni nella fase ascendente e discendente
del diritto comunitario, sono previsti meccanismi e modalità
di intervento che consentono alle regioni ed alle province
autonome di svolgere la propria attività sempre nel rispetto
del principio dell'unitarietà della responsabilità dello Stato
italiano di fronte alle decisioni comunitarie. Inoltre, come è
stato evidenziato anche nel corso delle audizioni svolte, si è
tenuto conto della tendenza, che sta emergendo sempre di più
in seno alla Commissione europea, di fare un uso più ampio
della possibilità offerta dall'articolo 228 del Trattato
istitutivo delle Comunità europee di chiedere alla Corte di
giustizia di condannare lo Stato inadempiente ad una
precedente sentenza di condanna a pene pecuniarie molto
consistenti e che, pertanto, come evidenziato anche dal
Ministro La Loggia nel corso dell'audizione svolta "non si può
avallare l'impotenza dello Stato di fronte all'inadempienza di
una regione".
Il filo conduttore seguito nell'elaborazione del testo
unificato è stato quindi quello di prevedere un
contemperamento degli interessi nazionali, regionali e locali
con quelli europei alla ricerca del giusto punto di
equilibrio. Lungo tale direzione sono state così delineate
diverse articolazioni della disciplina del potere sostitutivo
dello Stato nel caso di inadempienza e di mancato rispetto
della normativa comunitaria da parte delle regioni, sulla base
di quanto previsto dagli articoli 117, quinto comma e 120,
secondo comma della Costituzione. Al tempo stesso, si è
proceduto ad "istituzionalizzare" quel meccanismo
dell'intervento "anticipato e cedevole" già adottato nelle
precedenti leggi comunitarie e condiviso dalla più recente
giurisprudenza del Consiglio di Stato (in particolare, con il
parere dell'Adunanza generale del 25 febbraio 2002, n. 2) e
dalla dottrina dominante, estendendo tale previsione anche
all'ipotesi di norme regolamentari statali - con la previsione
del parere preventivo della Conferenza Stato-regioni - proprio
per superare la situazione di "stallo" verificatasi negli
ultimi anni che ha rappresentato una della cause dei risultati
non positivi registrati nello scoreboard di recepimento
e di coordinare le diverse sfere normative che in tale ambito
si vengono a sovrapporre.
Ad ogni modo, giova sottolineare come dal combinato
disposto di quanto previsto dal presente testo unificato e dal
precitato disegno di legge "La Loggia" emerge una disciplina
ampia e articolata su diversi livelli in ordine al ruolo
attribuito alle regioni ed alle province autonome, nelle
materie di propria competenza, nell'ambito del "sistema
comunitario". Si tratta, in particolare, della disciplina
relativa alla partecipazione delle regioni alle attività dei
gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della
Commissione europea nell'ambito delle delegazioni del Governo,
alla possibilità di ricorrere alla Corte di giustizia avverso
atti normativi comunitari che ledano gli interessi delle
regioni e delle province autonome, alla definizione della
posizione italiana nelle materie di competenza regionale
tramite intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla
possibilità di richiedere al Governo di apporre una riserva di
esame, alla partecipazione di rappresentanti delle regioni ai
tavoli di coordinamento nazionali per definire la posizione
italiana da sostenere d'intesa con i Ministri competenti
nonché alla partecipazione alle riunioni del CIACE per le
materie che interessano le regioni.
Inoltre, giova ricordare come il Comitato ristretto abbia
convenuto sull'importanza di prevedere un esplicito
coinvolgimento dei Consigli regionali nella fase di
informazione e trasmissione dei documenti comunitari alla
stregua di quanto previsto per il Parlamento nazionale nonché,
come evidenziato anche dai rappresentanti della Conferenza dei
Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle
province autonome, di stabilire in tale contesto forme di
cooperazione stabili tra Parlamento nazionale e Consigli
regionali.
Proprio per tenere conto di tali esigenze mantenendo pur
sempre la necessaria unitarietà delle procedure e degli
interlocutori per il Governo, il testo unificato prevede che
la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei
Consigli regionali e delle province autonome svolgano un ruolo
di sintesi, di "cabina di compensazione" delle esigenze delle
regioni nel loro complesso sia per quanto riguarda le
procedure informative sia per la trasmissione di osservazioni
e rilievi all'Esecutivo.
Il testo unificato prevede inoltre forme e procedure di
intervento degli enti locali nelle materie di loro competenza
e di partecipazione del CNEL. In particolare, in ordine alla
partecipazione degli enti locali alla fase ascendente del
diritto comunitario, si stabilisce che a tali soggetti siano
garantite adeguate forme di informazione sui progetti e sugli
atti comunitari e che sui progetti di loro interesse gli enti
locali trasmettano osservazioni al Governo e che possano
richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Inoltre, si
prevede la possibilità che alcuni esperti, da designare
secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza unificata,
siano chiamati a partecipare a titolo consultivo ai singoli
tavoli di coordinamento nazionali allo scopo di definire la
posizione italiana da sostenere e che i Presidenti delle
associazioni rappresentativi degli enti locali prendano parte
alle riunioni del CIACE.
Nell'ambito del testo unificato si è, infatti, cercato di
individuare meccanismi che consentano, da una parte, agli enti
locali di essere "compartecipi" nella fase ascendente del
diritto comunitario in merito agli atti che investono gli
ambiti di loro competenza definendo, al tempo stesso, una
procedura snella ed efficace per la definizione della
posizione italiana da assumere in sede comunitaria.
Infine, giova sottolineare come per rendere più efficaci
le disposizioni relative alla partecipazione del Parlamento
alla "fase ascendente" occorrerà altresì prevedere
l'armonizzazione delle previsioni legislative con quelle
contenute nel Regolamento della Camera (soprattutto nel caso
dell'introduzione della riserva di esame parlamentare), anche
introducendo una previsione analoga a quella attualmente
prevista dal Regolamento del Senato al comma 5 dell'articolo
144, dove si contempla la facoltà per la Giunta di richiedere
che il proprio parere - o le osservazioni e le proposte
eventualmente espresse - siano trasmessi al Governo tramite la
Presidenza del Senato qualora la Commissione competente non si
sia pronunciata entro 15 giorni dalla trasmissione del parere.
Tale previsione consentirebbe infatti di rendere edotto
l'Esecutivo dei rilievi espressi in sede parlamentare - anche
se eventualmente della sola XIV Commissione - in modo da
garantire comunque una partecipazione parlamentare nella fase
di definizione delle politiche comunitarie.
Per quanto riguarda, infine, la Relazione annuale sulla
partecipazione dell'Italia all'Unione europea il testo
unificato ne prevede integrazioni relativamente al contenuto
richiedendo, in particolare, che in essa siano specificamente
indicati anche i pareri, le osservazioni e gli atti di
indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e dei Consigli
regionali, in linea con quanto più volte evidenziato anche
nell'ambito della XIV Commissione. Si prevede inoltre che
debbano anche indicarsi le iniziative assunte ed i
provvedimenti conseguentemente adottati nonché l'elenco e le
motivazione dei ricorsi presentati presso la Corte di
Giustizia delle Comunità europee avverso decisioni del
Consiglio o della Commissione delle Comunità europee. Tali
modifiche sono volte a superare i rilievi più volte
evidenziati nel corso del relativo esame, in ordine alla
necessità che in tale documento sia posta un'attenzione
prevalente alla fase ascendente del diritto comunitario e,
quindi, agli atti ed alle politiche in corso di definizione
nell'ambito dell'Unione - con particolare riferimento al
seguito dato agli atti di indirizzo formulati dal Parlamento -
nonché alla situazione del contenzioso in atto con
un'indicazione puntuale delle procedure che interessano o che
hanno interessato, per l'anno di riferimento, l'Italia.
Diversamente, infatti, il rischio - più volte evidenziato - è
quello che un'illustrazione "a consuntivo" delle attività
svolte nell'ambito dell'Unione produca un documento in gran
parte superato dai successivi eventi (considerata la discrasia
temporale con cui viene esaminata dalle Camere soprattutto
quando questo avviene "in seconda lettura") e, quindi, di
dubbia utilità per il Parlamento.
3.2 La fase discendente
Per quanto riguarda la fase discendente di recepimento
della normativa comunitaria, la Commissione ha esaminato i
progetti di legge tenendo conto della necessità di adeguare le
vigenti disposizioni al dettato del nuovo Titolo V della
Costituzione ma anche del fatto che, soprattutto grazie allo
strumento della legge comunitaria annuale introdotto dalla
legge n. 86 del 1989, il gap di recepimento delle
direttive comunitarie da parte dell'Italia si è sensibilmente
ridotto. Lo strumento della legge comunitaria ha infatti
consentito di creare un ciclo continuo nell'ambito di una
disciplina di carattere legislativo e parlamentare e di avere
una regia complessiva della produzione normativa di attuazione
della normativa comunitaria.
Tuttavia, nel corso della sua applicazione, sono emersi
alcuni aspetti che potrebbero rendere necessari interventi sia
di carattere normativo sia regolamentare al fine di rendere
tale strumento ancor più rispondente alle sue finalità. Non
può infatti non sottolinearsi come l'Italia si trovi tuttora
al penultimo posto nella graduatoria per i casi di infrazione
della legislazione del mercato interno. Inoltre, per quanto
riguarda la situazione del contenzioso, vi è l'esigenza per il
Parlamento - più volte evidenziata da questa Commissione - di
poter disporre con cadenza periodica di informazioni organiche
ed aggiornate sulle varie fasi delle procedure avviate e sugli
interventi a tal fine assunti dal Governo italiano: solo in
tale modo, infatti, sarebbe in grado di intervenire, per
quanto di propria competenza, per sanare le situazioni di
incompatibilità rilevate in sede comunitaria.
Fondamentale appare infatti - soprattutto per i vantaggi
che ne derivano in termini di competitività per il nostro
paese - riuscire ad individuare meccanismi rapidi ed
efficienti sia nella definizione della posizione italiana da
sostenere in sede comunitaria sia nella fase di attuazione e
di recepimento della normativa comunitaria cercando di evitare
in tutti i modi che il nuovo riparto di competenze comporti un
aggravio rispetto alla situazione attuale e facendo invece in
modo di individuare meccanismi efficaci di coordinamento tra
tutte le amministrazioni interessate.
Quanto al nuovo articolo 117 della Costituzione esso
prevede, com'è noto, che lo Stato e le regioni esercitano la
potestà legislativa "nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali" stabilendo altresì che rientra nella
potestà legislativa esclusiva dello Stato "la competenza in
merito ai rapporti con l'Unione europea" mentre è inserita
nella competenza legislativa concorrente la materia relativa
ai "rapporti con l'Unione europea delle regioni". Al contempo,
si prevede che le regioni e le province autonome, nelle
materie di loro competenza, provvedono all'attuazione degli
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
Con il testo unificato in esame si provvede quindi, da una
parte ad apportare talune modifiche alla disciplina
legislativa della fase discendente (contenuto della legge
comunitaria, procedure urgenti per l'adeguamento degli
obblighi comunitari, attuazione regolamentare ed
amministrativa delle direttive comunitari) e, dall'altra, ad
adeguare il contenuto dell'articolo 9 della legge n. 86 del
1989 che reca la attuale disciplina dell'attuazione delle
direttive da parte delle regioni e le province autonome, nelle
materie di competenza concorrente ed esclusiva.
Quanto al primo aspetto, nel testo unificato si prevede
una razionalizzazione del contenuto della legge comunitaria
annuale definendo una sorta di "contenuto proprio", alla
stregua di quanto avviene per la legge finanziaria, così da
circoscrivere l'intervento normativo di tale legge e fornire
un'adeguata base normativa di riferimento per l'ammissibilità
degli emendamenti che risulti conforme presso i due rami del
Parlamento.
Nel testo si introduce altresì una procedura di urgenza
per l'adeguamento dell'ordinamento ad obblighi comunitari,
attivabile al di fuori delle procedure della legge comunitaria
annuale nel caso di scadenze che risultino anteriori alla data
presunta di entrata in vigore della legge comunitaria annuale.
Occorre tuttavia sottolineare come l'applicazione di tale
procedura - che potremmo definire come "legge comunitaria
complementare" - dovrà essere prevista per i soli casi di
assoluta ed indifferibile urgenza rimanendo in ogni caso la
legge comunitaria lo strumento cardine per il recepimento e
l'adeguamento agli obblighi comunitari.
Tale procedura dovrà infatti consentire di superare
eventuali ritardi nella fase attuativa senza che questo dia
però luogo ad una frammentazione della procedura vigente per
la trasposizione delle direttive comunitarie il cui elemento
principale è proprio quello dell'omogeneità e dell'unitarietà
della disciplina.
Come già evidenziato in precedenza, nel testo unificato si
disciplina poi l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato,
in attuazione di quanto previsto dall'articolo 117, quinto
comma, della Costituzione. La disposizione prevede un
intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello
Stato, in caso di inerzia delle Regioni nell'attuazione delle
direttive: le disposizioni aventi ad oggetto le materie
rimesse alla competenza legislativa - concorrente o residuale
generale - delle regioni o delle province autonome si
applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali
non sia ancora in vigore la prima normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della normativa comunitaria e fino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da
ciascuna regione e provincia autonoma. Tale previsione viene
in tale modo "istituzionalizzata" ed estesa anche ai casi di
attuazione regolamentare da parte dello Stato, richiedendo, in
tal caso, che sugli schemi si esprima la Conferenza
Stato-regioni.
Il testo unificato prevede, inoltre, la convocazione ogni
sei mesi, anche su richiesta delle regioni e delle province
autonome, della sessione comunitaria della Conferenza
Stato-regioni nonché, almeno una volta all'anno o anche su
richiesta degli enti locali interessati, di una sessione
speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche
comunitarie di rispettivo interesse. E' previsto inoltre che
il Governo informi le Camere e la Conferenza dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
sui risultati emersi durante tale sessione.
Infine, una particolare attenzione è stata altresì posta
con riferimento al ruolo attribuito alle regioni a statuto
speciale prevedendo che resta comunque fermo quanto previsto
nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di
attuazione per quanto riguarda la disciplina e le modalità di
attuazione della normativa comunitaria. Difficilmente
percorribile è invece apparsa la possibilità di introdurre,
ricorrendo ad una fonte diversa dall'ordinaria legge dello
Stato, specifiche (e differenziate) forme di partecipazione
alla formazione degli atti ed agli organi comunitari per le
regioni a statuto speciale e le province autonome. Dagli
statuti speciali, infatti, non emerge la previsione di forme
particolari di autonomia direttamente collegabili alla "fase
ascendente" degli atti normativi comunitari; le attribuzioni
costituzionali in materia appaiono pertanto riconducibili,
così come per tutte le regioni, al quinto comma dell'articolo
117 Cost., la cui formulazione testuale ("Le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano"), include
espressamente gli enti territoriali ad autonomia speciale e in
tale comma la definizione delle norme di procedura (e le
modalità di esercizio del potere sostitutivo) sono rimesse a
una legge dello Stato.
4. I pareri espressi dalle Commissioni in sede
consultiva.
Sul testo unificato elaborato dalla XIV Commissione sono
stati espressi i pareri di competenza da parte delle
Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III
(Affari esteri) e V (Bilancio) i cui rilievi sono stati
recepiti dalla Commissione nel corso dell'esame svolto in sede
referente. Sul testo unificato si è altresì espressa la
Commissione parlamentare per le questioni regionali formulando
un parere con osservazioni che la XIV Commissione ha in parte
recepito e, in altra parte, si è riservata di approfondirne
maggiormente i contenuti ai fini dell'esame in Assemblea.
Tutte le Commissioni hanno, in ogni modo, espresso una
valutazione favorevole sul testo unificato elaborato dalla
Commissione.
Si è inoltre ritenuto opportuno richiedere - si sensi
dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento - che
anche il Comitato per la legislazione esaminasse il testo
unificato, in considerazione dell'importanza della materia
trattata e della necessità di pervenire alla definizione di un
testo quanto più possibile organico e ben elaborato. Le
osservazioni del Comitato hanno infatti rappresentato preziose
raccomandazioni di cui la Commissione ha ampiamente tenuto
conto nel seguito dell'esame in sede referente. Si è invece
convenuto sulla necessità di procedere ad ulteriori
approfondimenti su alcune delle questioni evidenziate dal
Comitato in vista dell'esame in Assemblea proprio per
consentirne un recepimento quanto più possibile approfondito e
ragionato. In particolare, la condizione formulata dal
Comitato riguarda la necessità di chiarire se la disposizione
di cui al comma 1, dell'articolo 2 del testo unificato - che
prevedere che il Comitato per gli affari comunitari (CIACE)
sia presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Ministro per le politiche comunitarie - sia volta ad assegnare
contestualmente la titolarità dello stesso potere a due
distinti soggetti. Al riguardo si segnala che tale previsione
è in realtà in linea con la normativa vigente in materia di
politiche comunitarie e dell'Unione europea che vede in capo
al Presidente del Consiglio o al Ministro per le politiche
comunitarie la titolarità della materia. Giova in particolare
richiamare sia l'attuale formulazione dell'articolo 1-bis
della legge 9 marzo 1989, n. 86, che attribuisce al
"Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro
competente per le politiche comunitarie" il compito di
trasmettere gli atti comunitari al Parlamento ed alle regioni,
sia quanto previsto dall'articolo 4 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (cosiddetta legge Fabbri) che - in analogia con
la disposizione del testo unificato relativa al CIACE -
prevede l'istituzione un comitato consultivo "presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato
per il coordinamento delle politiche comunitarie". In
considerazioni di tali ragioni si è pertanto convenuto di
mantenere l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo
2.
5. Considerazioni conclusive
Ritengo doveroso, in conclusione, ricordare come il testo
che si sottopone all'Assemblea è il frutto del lavoro intenso
svolto in questi mesi dalla XIV Commissione che ha visto tutti
i gruppi partecipi in maniera attiva e propositiva in un clima
di serena collaborazione. L'obiettivo comune è infatti quello
di rafforzare la capacità del nostro paese di partecipare in
maniera efficace nell'ambito del processo decisionale
dell'Unione europea con interventi che siano il risultato di
una sintesi delle esigenze di tutti i soggetti istituzionali
coinvolti. Ciò nella convinzione che solo in tale modo sarà
possibile pervenire ad un effettivo incremento del livello di
efficienza e di "compartecipazione" rispetto alle politiche
dell'Unione europea - che sempre più sono destinate ad
assumere un ruolo di primo piano - e, soprattutto, ad un
concreto aumento della democraticità delle decisioni assunte
in tale sede.
A tal fine è stata particolarmente utile la lunga
esperienza maturata su queste tematiche con il lavoro
quotidiano svolto presso la Commissione Politiche dell'Unione
europea. Il lavoro di aggiornamento della "legge La Pergola"
dovrà infatti anche servire a definire in modo più puntuale il
ruolo e le funzioni della XIV Commissione che ha, nello stesso
tempo, una competenza di carattere generale ed una finalità di
carattere specialistico che poi è quella di seguire con
continuità il processo di integrazione europea. Certamente i
piani normativi sui quali agire sono diversi: legge, da una
parte, e Regolamento della Camera, dall'altra. Tuttavia non vi
è dubbio che quanto più saranno definiti con precisione ed
efficacia gli strumenti normativi per consentire la
partecipazione del Parlamento al processo di decisione
comunitario, tanto maggiore sarà l'urgenza di affinare gli
strumenti parlamentari per indirizzare, seguire e attuare tali
decisioni. L'esempio più evidente sarà rappresentato sia
dall'attuazione da dare al meccanismo della "riserva
parlamentare" sia - una volta approvato il nuovo trattato
costituzionale europeo - alla procedura di "allerta precoce"
delineata in questi mesi dalla Convenzione europea: come è già
avvenuto per il passato le decisioni legislative possono
spingere verso procedure e metodi parlamentari che ne
completino il disegno e, anzi, risultino ad esso
complementari. L'invito è quindi quello di rivedere, per il
futuro, la ripartizione di competenze tra la III Commissione
(Affari esteri e comunitari) e la XIV Commissione (Politiche
dell'Unione europea) nel senso di prevedere in capo a
quest'ultima - in maniera più omogenea ed organica - tutte le
competenze che attengono agli affari comunitari ed alle
relazioni tra gli Stati membri e con le istituzioni
europee.
L'auspicio è che si possa procedere alla riforma della
legge n. 86 del 1989 secondo principi di semplicità e di
coordinamento evitando quindi i rischi di sovrapposizioni e di
moltiplicazione dei procedimenti. Dobbiamo avere strumenti
agili e chiari in grado di favorire la partecipazione
responsabile ai processi comunitari, sia nella fase ascendente
che discendente; nel contempo dobbiamo creare le condizioni
per avere un quadro di comando complessivo dei procedimenti
per evitare il rischio della loro dispersione e della pratica
impossibilità di un loro controllo. La finalità principale è
quella di consentire un effettivo e concreto coinvolgimento di
tutti i soggetti coinvolti - pur sempre nella consapevolezza
che la responsabilità finale è in capo allo Stato - coniugato
alla necessità di assicurare una capacità incisiva e
tempestiva di rappresentazione degli interessi e delle
esigenze nazionali in sede comunitaria, così valorizzando
efficacemente la competitività del sistema Italia:
fondamentale sarà il raggiungimento di un punto di equilibrio
tra queste esigenze.
In tal senso, nel ribadire una valutazione positiva sul
testo in esame, se ne auspica una rapida approvazione da parte
della Camera.
Giacomo STUCCHI, Relatore.