XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3071 - 3123 - 310-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge n.
3071 e abbinati,
rilevato che il provvedimento è volto a dettare una
nuova disciplina organica della partecipazione dell'Italia al
processo di formazione e di attuazione della normativa
comunitaria,
constatato che in relazione all'adempimento di diversi
obblighi, nel testo, si fa riferimento al Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per le politiche
comunitarie, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire -
eventualmente anche in via generale - se in favore di
quest'ultimo, qualora nominato, si intenda prevedere una
"riserva di funzioni",
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere
rispettata la seguente condizione,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2, comma 1, ove si prevede che
l'istituendo comitato possa essere "convocato e presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le
politiche comunitarie", si chiarisca se la norma è volta ad
assegnare contestualmente la titolarità dello stesso potere a
due distinti soggetti. Con riferimento al medesimo articolo,
peraltro, dovrebbe valutarsi la compatibilità con la
disciplina recata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, della previsione dell'istituzione e di specifiche
modalità di funzionamento di strutture serventi presso la
Presidenza del Consiglio.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 11, comma 2, ove si prevede il ricorso in
via generale alla fonte regolamentare per l'attuazione delle
direttive comunitarie, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
meglio coordinare tali disposizioni con quelle previste
dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella
disposizione - peraltro - sembra prefigurarsi un peculiare
modello di delegificazione che si differenzia per più versi da
quello di cui all'articolo 17, comma 2, della predetta
legge;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire la portata dell'inciso
"partecipazione democratica", con riferimento alle modalità di
formazione della posizione italiana e di adempimento degli
obblighi comunitari;
all'articolo 2, comma 3, dovrebbe valutarsi l'effettiva
portata della disposizione il cui contenuto non appare
innovativo;
all'articolo 2, comma 4, ove si fa riferimento alle
"amministrazioni del Governo", dovrebbe valutarsi
l'opportunità di fare riferimento ai "ministeri
interessati";
all'articolo 3, comma 1, andrebbe precisato se, come
sembrerebbe, la data di discussione o di adozione cui si fa
riferimento sia quella relativa alla formazione della
decisione comunitaria, ovvero a quella della decisione
nazionale;
all'articolo 3, commi 5, 6, 7, nonché all'articolo 11,
comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare sempre
generico riferimento alle Camere piuttosto che ai competenti
organi parlamentari, in ossequio all'autonomia del Parlamento.
In particolare, al comma 7, andrebbe valutata l'opportunità di
non richiamare direttamente modalità di espressione delle
Camere - come la formulazione di osservazioni e l'adozione di
atti di indirizzo - disciplinate in via esclusiva nei
regolamenti parlamentari;
agli articoli 5 e 6, dovrebbe valutarsi l'opportunità
di integrare le relative rubriche che menzionano "la
formazione di atti normativi", al fine di ricomprendervi anche
i progetti degli stessi;
all'articolo 8, comma 3, dovrebbe sostituirsi la parola
"dicitura" con la seguente: "titolo";
all'articolo 8, comma 4, lettera d), dovrebbe valutarsi
l'opportunità di riformulare la disposizione eliminando il
termine "eventuali", in quanto solo allorquando i regolamenti
sono effettivamente adottati si dà luogo all'attuazione delle
direttive;
all'articolo 11, commi 4 e 9, relativamente alla
copertura degli oneri eventualmente recati dai regolamenti,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare le rispettive
disposizioni in quanto le stesse sembrano disciplinare lo
stesso oggetto in modo non omogeneo;
all'articolo 11, comma 5, ove si prevede una
particolare disciplina per gli oneri derivanti dall'attuazione
in via regolamentare delle direttive, andrebbe valutata
l'opportunità di chiarire se si intenda limitare tale
disciplina ai soli oneri derivanti dall'attuazione in via
amministrativa e regolamentare ovvero se essa sia applicabile
a tutte le diverse modalità di attuazione. In quest'ultima
ipotesi, risulterebbe preferibile collocare la norma in esame
all'interno dell'articolo 9, relativo ai contenuti della legge
comunitaria;
all'articolo 11, comma 8, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire la portata dell'inciso "qualora le
direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro
attuazione";
agli articoli 11, comma 10, 13, comma 2, e 16, comma 4,
che prevedono l'applicazione in modo analogo del potere
sostitutivo da parte dello Stato nelle diverse circostanze
(attuazione in via regolamentare e amministrativa, adeguamenti
tecnici, attuazione delle direttive da parte delle province
autonome), dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere lo
stesso in un'unica disposizione;
all'articolo 12, comma 2, si precisi la portata della
disposizione il cui contenuto normativo non appare chiaro;
all'articolo 19, relativo all'utilizzo di strumenti
informatici, dovrebbe valutarsi l'opportunità di completare la
disposizione con riferimento alle modalità con le quali
l'obbligo di trasmissione si realizza dal momento che tali
modalità interessano anche soggetti terzi (Camere, regioni,
enti locali).
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di
legge A.C. 3071 e abb. recante norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
comunitari,
rilevato che le disposizioni recate dal suddetto nuovo
testo sono riconducibili in parte alla materia "rapporti dello
Stato con l'Unione europea" che l'articolo 117, secondo comma,
lettera a), della Costituzione riserva alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato, e in parte alla materia
"rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni"
che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda
alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le
regioni,
rilevato che le disposizioni recate dal testo unificato
sono altresì volte a dare attuazione al disposto del quinto
comma dell'articolo 117 della Costituzione, che prevede che
"le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni
dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza",
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 5, comma 5, valuti la Commissione
l'esigenza di prevedere espressamente quali effetti si
determinino nel procedimento ivi delineato nell'ipotesi in cui
il Governo, su richiesta della Conferenza Stato-regioni,
apponga in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea
una riserva di esame, in analogia con quanto previsto, per le
ipotesi di riserva di esame parlamentare, dall'articolo 4,
comma 3.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato C. 3071 e abbinati,
esprime
NULLA OSTA
all'ulteriore corso del provvedimento.
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato
dei progetti di legge C. 3071 - C. 3123 - C. 3310, recante
"Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari";
richiamato il contenuto della relazione sul testo
unificato svolta presso la Commissione nella seduta del 27
maggio 2003;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
è necessario sostituire la lettera e)
dell'articolo 9 con la seguente: "e) disposizioni
occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali
stipulati nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione
europea";
è necessario raccogliere in una disposizione unitaria
le disposizioni in materia di potere sostitutivo di cui al
testo unificato in esame, ovvero apportare ad esse le seguenti
modifiche:
a) l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo
10 sia sostituito dal seguente: "In caso di mancato tempestivo
adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie propone al Consiglio dei ministri le opportune
iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di
cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma,
della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11,
comma 10, 13, comma 2, e 16, comma 4, della presente legge e
dalle altre disposizioni legislative in materia";
b) al comma 2 dell'articolo 13:
b.1) le parole: "dell'articolo 117, quinto
comma" siano sostituite con le seguenti: "dell'articolo 120,
secondo comma";
b.2) le parole: "eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie" siano
sostituite dalle seguenti: "eventuale mancato rispetto di
norme comunitarie";
b.3) sia soppresso l'ultimo periodo;
e con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di mantenere le previsioni di
cui all'articolo 16, comma 4, nell'attuale formulazione,
stante quanto previsto nel comma 10 dell'articolo 11,
piuttosto che riformulare tale ultima disposizione nel senso
di riferirla tanto agli atti legislativi quanto agli atti
regolamentari.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la
seguente decisione:
sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 2, dopo il comma 4, sia aggiunto il
seguente: 4-bis. Dall'attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
all'articolo 5, il comma 8 sia sostituito dal
seguente: 8. Dall'attuazione del comma 7 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
all'articolo 6, comma 2, il secondo periodo sia
sostituito dal seguente: Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
all'articolo 11, sia soppresso il comma 4.
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di sostituire
all'articolo 11, comma 5, primo periodo le parole da:
"interessati" fino a "servizio", con le seguenti:
"interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo
effettivo del servizio,".
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
per quanto di competenza, esprime
PARERE FAVOREVOLE
sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, con
le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito le seguenti
possibilità:
all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 6, comma 1,
riferire i relativi precetti all'esercizio di funzioni o alle
competenze degli enti locali piuttosto che alle "materie",
posto che agli enti locali risulta affidata una competenza
generale (e residuale) all'esercizio di funzioni
amministrative, essendo le materie ripartite tra Stato e
Regione;
all'articolo 3, inserire dopo le parole "i competenti
organi parlamentari" le seguenti "inclusa la Commissione
parlamentare per le questioni regionali, nelle ipotesi di cui
all'articolo 5, comma 4, nonché all'articolo 6", e ciò tenuto
conto della previsione di cui all'articolo 11 della legge
costituzionale n. 3 del 2001;
all'articolo 5, precisare il rapporto tra il termine di
cui al comma 3 (venti giorni) e quello di cui al comma 6 (data
indicata o giorno precedente la discussione), possibilmente
utilizzando solo quest'ultimo, anche quale termine per
l'espressione delle osservazioni. Nel primo e terzo comma
dello stesso articolo, evidenziare il ruolo delle singole
Regioni e delle Province autonome interessate, anche
indipendentemente dal tramite delle Conferenze degli organi
regionali;
all'articolo 9, comma 1, inserire due lettere in base
alle quali tra i contenuti tipici della legge comunitaria vi
sono anche i contenuti di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 16,
vale a dire i principi fondamentali nel rispetto dei quali le
Regioni e le Province autonome esercitano la propria
competenza normativa nelle materie di cui all'articolo 117,
comma 3, eliminando così il comma terzo dell'articolo 16, in
considerazione del fatto che altri principi fondamentali non
solo potranno comunque essere inseriti da altre leggi statali,
ma anche che essi potranno trovarsi - nelle materie su cui
incidano provvedimenti comunitari - anche in leggi previgenti;
la delega per le sanzioni penali di supporto agli atti
regionali di recepimento (articolo 16, comma 5, da eliminare
pertanto dall'attuale sede normativa, trattandosi di materia
esclusivamente statale);
all'articolo 10, comma 3, precisare che il termine per
provvedere è lo stesso previsto quale scadenza dell'atto
normativo o della sentenza di cui al comma 1;
all'articolo 11, comma 10, prevedere per l'ipotesi di
cui al comma 7 l'intervento del Consiglio dei ministri, in
considerazione del fatto che un decreto ministeriale potrebbe
essere ritenuto strumento normativo non adeguato al rango
necessario perché lo Stato si possa legittimamente sovrapporre
all'area di competenza propria delle Regioni;
all'articolo 13, analogamente a quanto sopra osservato,
prevedere, per l'ipotesi di cui al comma 2, l'intervento del
Consiglio dei Ministri;
all'articolo 16, riferire anche allo Stato le
prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, prima parte, conformemente
alla par condicio di cui è espressione l'articolo 114
della Costituzione; nel periodo iniziale di cui al comma 4
eliminare il riferimento al comma 5 dell'articolo 117 della
Costituzione. Ciò perché appare preferibile configurare le
disposizioni statali di attuazione come norme eventuali,
limitate nel tempo (perché cedevoli) e nello spazio (perché
efficaci solo nelle Regioni prive di propria normativa),
piuttosto che come esercizio anticipato di un potere
sostitutivo, senza che ricorra un inadempimento regionale, una
notifica statale, un termine a procedere, un reiterato
inadempimento e - infine - un atto sostitutivo adottato da
un'autorità di Governo. L'intervento sostitutivo ex articolo
117, comma quinto, postula il "caso di inadempienza", mentre
il comma 4 prevede l'ipotesi che il termine per il recepimento
possa non essere ancora scaduto; i provvedimenti adottati con
i limiti e i modi di cui al comma 4, potrebbero essere meglio
qualificati come "eventualmente adottati", così come fa il
testo dell'articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2002,
legge 1 marzo 2002, n. 39. Il comma dunque dovrebbe iniziare
con le parole "eventuali disposizioni...";
alla luce dell'eventuale spostamento del contenuto dei
commi 3 e 5 all'interno dell'articolo 9, come in precedenza
ipotizzato, modificare conseguentemente la rubrica
dell'articolo come "attuazione delle direttive da parte dello
Stato, delle Regioni e delle Province autonome";
all'articolo 21 chiarire esplicitamente l'ambito di
vigenza degli articoli 2, comma 3, nonché dell'articolo 5 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla luce delle
disposizioni del testo.