XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3071 - 3123 - 310-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 3071 e abbinati,

              rilevato che il provvedimento è volto a dettare una nuova disciplina organica della partecipazione dell'Italia al processo di formazione e di attuazione della normativa comunitaria,

              constatato che in relazione all'adempimento di diversi obblighi, nel testo, si fa riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per le politiche comunitarie, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire - eventualmente anche in via generale - se in favore di quest'ultimo, qualora nominato, si intenda prevedere una "riserva di funzioni",

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 2, comma 1, ove si prevede che l'istituendo comitato possa essere "convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie", si chiarisca se la norma è volta ad assegnare contestualmente la titolarità dello stesso potere a due distinti soggetti. Con riferimento al medesimo articolo, peraltro, dovrebbe valutarsi la compatibilità con la disciplina recata dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, della previsione dell'istituzione e di specifiche modalità di funzionamento di strutture serventi presso la Presidenza del Consiglio.

          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 11, comma 2, ove si prevede il ricorso in via generale alla fonte regolamentare per l'attuazione delle direttive comunitarie, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio coordinare tali disposizioni con quelle previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella disposizione - peraltro - sembra prefigurarsi un peculiare modello di delegificazione che si differenzia per più versi da quello di cui all'articolo 17, comma 2, della predetta legge;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata dell'inciso "partecipazione democratica", con riferimento alle modalità di formazione della posizione italiana e di adempimento degli obblighi comunitari;

              all'articolo 2, comma 3, dovrebbe valutarsi l'effettiva portata della disposizione il cui contenuto non appare innovativo;

              all'articolo 2, comma 4, ove si fa riferimento alle "amministrazioni del Governo", dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento ai "ministeri interessati";

              all'articolo 3, comma 1, andrebbe precisato se, come sembrerebbe, la data di discussione o di adozione cui si fa riferimento sia quella relativa alla formazione della decisione comunitaria, ovvero a quella della decisione nazionale;

              all'articolo 3, commi 5, 6, 7, nonché all'articolo 11, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare sempre generico riferimento alle Camere piuttosto che ai competenti organi parlamentari, in ossequio all'autonomia del Parlamento. In particolare, al comma 7, andrebbe valutata l'opportunità di non richiamare direttamente modalità di espressione delle Camere - come la formulazione di osservazioni e l'adozione di atti di indirizzo - disciplinate in via esclusiva nei regolamenti parlamentari;

              agli articoli 5 e 6, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare le relative rubriche che menzionano "la formazione di atti normativi", al fine di ricomprendervi anche i progetti degli stessi;

              all'articolo 8, comma 3, dovrebbe sostituirsi la parola "dicitura" con la seguente: "titolo";

              all'articolo 8, comma 4, lettera d), dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione eliminando il termine "eventuali", in quanto solo allorquando i regolamenti sono effettivamente adottati si dà luogo all'attuazione delle direttive;

              all'articolo 11, commi 4 e 9, relativamente alla copertura degli oneri eventualmente recati dai regolamenti, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare le rispettive disposizioni in quanto le stesse sembrano disciplinare lo stesso oggetto in modo non omogeneo;

              all'articolo 11, comma 5, ove si prevede una particolare disciplina per gli oneri derivanti dall'attuazione in via regolamentare delle direttive, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire se si intenda limitare tale disciplina ai soli oneri derivanti dall'attuazione in via amministrativa e regolamentare ovvero se essa sia applicabile a tutte le diverse modalità di attuazione. In quest'ultima ipotesi, risulterebbe preferibile collocare la norma in esame all'interno dell'articolo 9, relativo ai contenuti della legge comunitaria;
              all'articolo 11, comma 8, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata dell'inciso "qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione";

              agli articoli 11, comma 10, 13, comma 2, e 16, comma 4, che prevedono l'applicazione in modo analogo del potere sostitutivo da parte dello Stato nelle diverse circostanze (attuazione in via regolamentare e amministrativa, adeguamenti tecnici, attuazione delle direttive da parte delle province autonome), dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere lo stesso in un'unica disposizione;

              all'articolo 12, comma 2, si precisi la portata della disposizione il cui contenuto normativo non appare chiaro;

              all'articolo 19, relativo all'utilizzo di strumenti informatici, dovrebbe valutarsi l'opportunità di completare la disposizione con riferimento alle modalità con le quali l'obbligo di trasmissione si realizza dal momento che tali modalità interessano anche soggetti terzi (Camere, regioni, enti locali).
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri,

          esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 3071 e abb. recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari,

          rilevato che le disposizioni recate dal suddetto nuovo testo sono riconducibili in parte alla materia "rapporti dello Stato con l'Unione europea" che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e in parte alla materia "rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni" che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

          rilevato che le disposizioni recate dal testo unificato sono altresì volte a dare attuazione al disposto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, che prevede che "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza",

          ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

              all'articolo 5, comma 5, valuti la Commissione l'esigenza di prevedere espressamente quali effetti si determinino nel procedimento ivi delineato nell'ipotesi in cui il Governo, su richiesta della Conferenza Stato-regioni, apponga in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea una riserva di esame, in analogia con quanto previsto, per le ipotesi di riserva di esame parlamentare, dall'articolo 4, comma 3.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La Commissione Giustizia,

              esaminato il testo unificato C. 3071 e abbinati,

              esprime

NULLA OSTA

          
all'ulteriore corso del provvedimento.
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)


          La III Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato dei progetti di legge C. 3071 - C. 3123 - C. 3310, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";
          richiamato il contenuto della relazione sul testo unificato svolta presso la Commissione nella seduta del 27 maggio 2003;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

              è necessario sostituire la lettera e) dell'articolo 9 con la seguente: "e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali stipulati nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea";

              è necessario raccogliere in una disposizione unitaria le disposizioni in materia di potere sostitutivo di cui al testo unificato in esame, ovvero apportare ad esse le seguenti modifiche:

                a) l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 sia sostituito dal seguente: "In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 10, 13, comma 2, e 16, comma 4, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia";

                b) al comma 2 dell'articolo 13:

                b.1) le parole: "dell'articolo 117, quinto comma" siano sostituite con le seguenti: "dell'articolo 120, secondo comma";

                b.2) le parole: "eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie" siano sostituite dalle seguenti: "eventuale mancato rispetto di norme comunitarie";

                b.3) sia soppresso l'ultimo periodo;

e con la seguente osservazione:

                si valuti l'opportunità di mantenere le previsioni di cui all'articolo 16, comma 4, nell'attuale formulazione, stante quanto previsto nel comma 10 dell'articolo 11, piuttosto che riformulare tale ultima disposizione nel senso di riferirla tanto agli atti legislativi quanto agli atti regolamentari.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE
              con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

                all'articolo 2, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente: 4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

                all'articolo 5, il comma 8 sia sostituito dal seguente: 8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

                all'articolo 6, comma 2, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

                all'articolo 11, sia soppresso il comma 4.

                e con la seguente osservazione:

                valuti la Commissione l'opportunità di sostituire all'articolo 11, comma 5, primo periodo le parole da: "interessati" fino a "servizio", con le seguenti: "interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio,".
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI


          La Commissione parlamentare per le questioni regionali, per quanto di competenza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

          sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, con le seguenti osservazioni:

          valuti la Commissione di merito le seguenti possibilità:

              all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 6, comma 1, riferire i relativi precetti all'esercizio di funzioni o alle competenze degli enti locali piuttosto che alle "materie", posto che agli enti locali risulta affidata una competenza generale (e residuale) all'esercizio di funzioni amministrative, essendo le materie ripartite tra Stato e Regione;

              all'articolo 3, inserire dopo le parole "i competenti organi parlamentari" le seguenti "inclusa la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 4, nonché all'articolo 6", e ciò tenuto conto della previsione di cui all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001;
              all'articolo 5, precisare il rapporto tra il termine di cui al comma 3 (venti giorni) e quello di cui al comma 6 (data indicata o giorno precedente la discussione), possibilmente utilizzando solo quest'ultimo, anche quale termine per l'espressione delle osservazioni. Nel primo e terzo comma dello stesso articolo, evidenziare il ruolo delle singole Regioni e delle Province autonome interessate, anche indipendentemente dal tramite delle Conferenze degli organi regionali;

              all'articolo 9, comma 1, inserire due lettere in base alle quali tra i contenuti tipici della legge comunitaria vi sono anche i contenuti di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 16, vale a dire i principi fondamentali nel rispetto dei quali le Regioni e le Province autonome esercitano la propria competenza normativa nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, eliminando così il comma terzo dell'articolo 16, in considerazione del fatto che altri principi fondamentali non solo potranno comunque essere inseriti da altre leggi statali, ma anche che essi potranno trovarsi - nelle materie su cui incidano provvedimenti comunitari - anche in leggi previgenti; la delega per le sanzioni penali di supporto agli atti regionali di recepimento (articolo 16, comma 5, da eliminare pertanto dall'attuale sede normativa, trattandosi di materia esclusivamente statale);

              all'articolo 10, comma 3, precisare che il termine per provvedere è lo stesso previsto quale scadenza dell'atto normativo o della sentenza di cui al comma 1;

              all'articolo 11, comma 10, prevedere per l'ipotesi di cui al comma 7 l'intervento del Consiglio dei ministri, in considerazione del fatto che un decreto ministeriale potrebbe essere ritenuto strumento normativo non adeguato al rango necessario perché lo Stato si possa legittimamente sovrapporre all'area di competenza propria delle Regioni;

              all'articolo 13, analogamente a quanto sopra osservato, prevedere, per l'ipotesi di cui al comma 2, l'intervento del Consiglio dei Ministri;

              all'articolo 16, riferire anche allo Stato le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, prima parte, conformemente alla par condicio di cui è espressione l'articolo 114 della Costituzione; nel periodo iniziale di cui al comma 4 eliminare il riferimento al comma 5 dell'articolo 117 della Costituzione. Ciò perché appare preferibile configurare le disposizioni statali di attuazione come norme eventuali, limitate nel tempo (perché cedevoli) e nello spazio (perché efficaci solo nelle Regioni prive di propria normativa), piuttosto che come esercizio anticipato di un potere sostitutivo, senza che ricorra un inadempimento regionale, una notifica statale, un termine a procedere, un reiterato inadempimento e - infine - un atto sostitutivo adottato da un'autorità di Governo. L'intervento sostitutivo ex articolo 117, comma quinto, postula il "caso di inadempienza", mentre il comma 4 prevede l'ipotesi che il termine per il recepimento possa non essere ancora scaduto; i provvedimenti adottati con i limiti e i modi di cui al comma 4, potrebbero essere meglio qualificati come "eventualmente adottati", così come fa il testo dell'articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2002, legge 1 marzo 2002, n. 39. Il comma dunque dovrebbe iniziare con le parole "eventuali disposizioni...";

              alla luce dell'eventuale spostamento del contenuto dei commi 3 e 5 all'interno dell'articolo 9, come in precedenza ipotizzato, modificare conseguentemente la rubrica dell'articolo come "attuazione delle direttive da parte dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome";

              all'articolo 21 chiarire esplicitamente l'ambito di vigenza degli articoli 2, comma 3, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla luce delle disposizioni del testo.




Frontespizio Relazione Testo articoli