XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3071 - 3123 - 310-A
Testo unificato della Commissione
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge disciplina il processo di formazione
della posizione italiana nella fase di predisposizione degli
atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei princìpi di
sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di
trasparenza e di partecipazione democratica.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:
a) all'emanazione di ogni atto comunitario e
dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad
adottare provvedimenti di attuazione;
b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee, della
incompatibilità di norme legislative e regolamentari
dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni
dell'ordinamento comunitario;
c) all'emanazione di decisioni-quadro e di
decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale.
Art. 2.
(Comitato interministeriale per gli affari comunitari
europei).
1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo
nel processo di formazione della posizione italiana nella fase
di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea
e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui
alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli
affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Ministro per le politiche comunitarie ed al quale partecipano
il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari
regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie
oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti
nell'ordine del giorno.
2. Alle riunioni del CIACE partecipano, quando si trattano
questioni che interessano anche le regioni e le province
autonome, il presidente della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un
presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato
e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i
presidenti delle associazioni rappresentative degli enti
locali.
3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle
competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al
Parlamento, al Consiglio dei ministri ed alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si
avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il
Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e
presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un
suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori
generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in
materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo
e, per le materie di competenza delle regioni e delle province
autonome, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i
criteri dalla medesima stabiliti. Il funzionamento del CIACE e
del comitato tecnico permanente sono disciplinati,
rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e con decreto del Ministro per le politiche
comunitarie, sentita la Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 3.
(Partecipazione del Parlamento al processo di formazione
delle decisioni dell'Unione europea).
1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea,
nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e
le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le
politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione,
per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con
l'indicazione della data presunta per la loro discussione o
adozione.
2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono
compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi,
libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione
delle Comunità europee.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie assicura alle Camere
un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli
atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie informa tempestivamente i
competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie
che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni
del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle
riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere,
illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il
Governo riferisce altresì, su loro richiesta, ai competenti
organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei
ministri dell'Unione europea.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie informa i competenti organi
parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei
ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro
quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i
competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni
ed adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A
tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per
le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto
dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni
espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto
sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.
Art. 4.
(Riserva di esame parlamentare).
1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti
o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo
può procedere alle attività di propria competenza per la
formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea
soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il
termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei
ministri dell'Unione europea la riserva di esame
parlamentare.
2. In casi di particolare importanza politica, economica e
sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio
dei ministri dell'Unione europea, una riserva di esame
parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale
caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla
decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi
parlamentari.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche
comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva
di esame parlamentare in sede di Consiglio dei ministri
dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla
predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in
mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette
alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione
europea.
Art. 5.
(Partecipazione delle regioni e delle province autonome
alle decisioni relative alla formazione di atti normativi
comunitari).
1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio
dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie,
contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano ed alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini
dell'inoltro alle Giunte ed ai Consigli regionali e delle
province autonome, indicando la data presunta per la loro
discussione o adozione.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome
un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli
atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle
regioni e delle province autonome, curandone il costante
aggiornamento.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le
regioni e le province autonome, nelle materie di loro
competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento
degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono
trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei
ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il
tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza
dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle
province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo riguardi una
materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome e una o più regioni o province
autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del
raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine
di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di
urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche
in mancanza dell'intesa.
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo
appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri
dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio
dei ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie
comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di
Consiglio dei ministri dell'Unione europea. Decorso il termine
di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può
procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta
Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi
atti comunitari.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le
osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano
pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di
trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno
precedente quello della discussione in sede comunitaria, il
Governo può comunque procedere alle attività dirette alla
formazione dei relativi atti dell'Unione europea e della
Comunità europea.
7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle
province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio
delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli
di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e
delle province autonome, individuati in base a criteri da
stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della
successiva definizione della posizione italiana da sostenere,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i
Ministeri competenti per materia, in sede di Unione
europea.
8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie informa tempestivamente le
regioni e le province autonome, per il tramite della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle
materie di competenza delle regioni e delle province autonome
che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni
del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle
riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione
comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza
delle regioni e delle province autonome che risultano inserite
all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo
intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta
della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio
dei ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in
sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di
competenza delle regioni e delle province autonome che
risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la
posizione che il Governo intende assumere.
11. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie informa le regioni e le province
autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri
dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento
alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo
svolgimento delle stesse.
Art. 6.
(Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative
alla formazione di atti normativi comunitari).
1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza
negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie, li trasmette alla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi,
per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali.
Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le
associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono
trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei
ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono
richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della
Conferenza stessa.
2. Nelle materie che investono le competenze degli enti
locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche comunitarie, convoca alle
riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5, esperti designati
dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano
pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di
trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro
il giorno precedente quello della discussione in sede
comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività
dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea
e delle Comunità europee.
Art. 7.
(Partecipazione delle parti sociali e delle categorie
produttive alle decisioni relative alla formazione di atti
comunitari).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui
al comma 1 dell'articolo 3 riguardanti materie di particolare
interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle
Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene
opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30
dicembre 1986, n. 936. A tal fine, il CNEL può istituire,
secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati
per l'esame degli atti comunitari.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più
ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti
sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite
sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche
le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle
comunità montane ed ogni altro soggetto interessato.
Art. 8.
(Legge comunitaria).
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle
materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva
attuazione alle direttive comunitarie.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie informa con tempestività le
Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli
regionali e delle province autonome, le regioni e le province
autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli
organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione
delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità
dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del
Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne
trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni
quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere
per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari
competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ed alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei
Consigli regionali e delle province autonome, per la
formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di
loro competenza le regioni e le province autonome verificano
lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai
suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.
4. All'esito della verifica e tenuto conto delle
osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio
dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri
Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno,
presenta al Parlamento un disegno di legge recante:
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale
titolo è completato dall'indicazione: "Legge comunitaria"
seguita dall'anno di riferimento.
5. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui
al comma 4 il Governo:
a) riferisce sullo stato di conformità
dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato
delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in
particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e
violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica
italiana;
b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da
attuare in via amministrativa;
c) dà partitamente conto delle ragioni
dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui
termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui
termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in
relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega
legislativa;
d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con
regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione
degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già
adottati;
e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i
quali nelle singole regioni e province autonome si è
provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di
loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di
recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle
province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo
utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.
Art. 9.
(Contenuti della legge comunitaria).
1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale
all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge
comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di
infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee
nei confronti della Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o
assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della
Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere
a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, anche
mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad
attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di
quanto previsto dall'articolo 11;
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
f) disposizioni che individuano i princìpi
fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province
autonome esercitano la propria competenza normativa per dare
attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari
nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione;
g) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e delle
province autonome;
h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei
limiti di cui all'articolo 16, comma 2.
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione
delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria
per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti
interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo
effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con
la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente
periodo sono predeterminate pubbliche.
Art. 10.
(Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti
dall'ordinamento comunitario).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei
ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti,
necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli
organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione
europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo
qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta
entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in
corso.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative
necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei
provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di
adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa
delle regioni e delle province autonome, il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine
per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione
venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere.
In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei
suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei
ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e
120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto
previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma
2, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative
in materia.
4. I decreti legislativi di attuazione di normative
comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle
medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla
legge comunitaria annuale, sono adottati nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa
legge per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze
e con gli altri Ministri interessati.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì,
all'emanazione di testi unici per il riordino e
l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle
competenze delle regioni e delle province autonome.
Art. 11.
(Attuazione in via regolamentare e amministrativa).
1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte
da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere
attuate mediante regolamento se così dispone la legge
comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al
disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per
l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera d).
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi
dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale
prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri
interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere
del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di
regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge
comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai
quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite
relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e
che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione.
Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche
in mancanza di detti pareri.
3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle
seguenti norme generali, nel rispetto dei princìpi e delle
disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
a) individuazione della responsabilità e delle
funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del
principio di sussidiarietà;
b) esercizio dei controlli da parte degli
organismi già operanti nel settore e secondo modalità che
assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
c) esercizio delle opzioni previste dalle
direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche
nazionali e locali e alla normativa di settore;
d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto
dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche
delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria
intervenute sino al momento della loro adozione.
5. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive
possono essere attuate con regolamento ministeriale o
interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo
generale da parte del Ministro con competenza prevalente per
materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con
le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e
integrazioni delle direttive.
6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in
ordine alle modalità della loro attuazione, la legge
comunitaria o altra legge dello Stato detta i princìpi e
criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le
disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o
amministrative od individuare le autorità pubbliche cui
affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione
della nuova disciplina.
7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione
delle direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture
amministrative;
b) la previsione di nuove spese o minori
entrate.
8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome
al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti
enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso,
gli atti normativi statali adottati si applicano, per le
regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in
vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia
dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione
di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e
del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I
predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 12.
(Attuazioni modificative).
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, la legge
comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna
modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai
sensi dell'articolo 11, si provveda con la procedura di cui al
comma 2 del medesimo articolo 11.
Art. 13.
(Adeguamenti tecnici).
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili,
che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale,
è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117,
secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome
al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti
enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i
provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e
le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza
del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva
normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data
di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano
l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere
esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute.
Art. 14.
(Decisioni delle Comunità europee).
1. A seguito della notificazione di decisioni adottate
dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee,
destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare
importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti
oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie,
consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri
interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei
ministri.
2. Il Consiglio dei ministri, se non delibera l'eventuale
impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per
la esecuzione della decisione a cura delle autorità
competenti.
3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze
di una regione o di una provincia autonoma, il presidente
della regione o della provincia autonoma interessata
interviene alla seduta del Consiglio dei ministri, con voto
consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie trasmette il testo delle
decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle
Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali
osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro
esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle
province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì
agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle province autonome, per la
formulazione di eventuali osservazioni.
Art. 15.
(Relazione annuale al Parlamento).
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta
al Parlamento una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione
europea, con particolare riferimento alle attività del
Consiglio europeo e del Consiglio dei ministri dell'Unione
europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne
dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della
giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali
delle politiche dell'Unione;
b) la partecipazione dell'Italia al processo
normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle
linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori
preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi
comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su
ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi
riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che
rivestono rilievo di politica generale;
c) l'attuazione in Italia delle politiche di
coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi
finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con
riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle
Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;
d) i pareri, le osservazioni e gli atti di
indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei
provvedimenti conseguentemente adottati;
e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui
all'articolo 14, comma 2.
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente
distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti
che il Governo intende assumere per l'anno in corso.
Art. 16.
(Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle
regioni e delle province autonome).
1. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle
province autonome per dare attuazione alle direttive
comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa,
devono recare nel titolo il numero identificativo della
direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in
copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche comunitarie.
2. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni adottate dallo Stato per
l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, con esclusione di quelle di cui al comma 3, si
applicano, per le regioni e le province autonome, secondo la
procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.
3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il
Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si
devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del
soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del
perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e
del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi
internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia
esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla
base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti
dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le
modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59.
4. Per le regioni a statuto speciale e le province
autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti
speciali e nelle relative norme di attuazione.
Art. 17.
(Sessione comunitaria della Conferenza
Stato-regioni).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca
almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e
delle province autonome, una sessione speciale della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla
trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di
interesse regionale e provinciale. Il Governo informa
tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale
sessione.
2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:
a) sugli indirizzi generali relativi
all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che
riguardano le competenze regionali;
b) sui criteri e le modalità per conformare
l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e
all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma
1;
c) sullo schema del disegno di legge di cui
all'articolo 8 sulla base di quanto previsto dall'articolo 5,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al
Comitato interministeriale per la programmazione economica per
gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16
aprile 1987, n. 183.
Art. 18.
(Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
per le politiche comunitarie convoca almeno una volta
all'anno, o anche su richiesta delle associazioni
rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali
interessati, una sessione speciale della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione
degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli
enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante
tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per
conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti
locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 1, comma 1.
Art. 19.
(Utilizzo di strumenti informatici).
1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di
informazione di cui alla presente legge, il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche
comunitarie possono avvalersi di strumenti informatici.
Art. 20.
(Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della
legge).
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo
comma, della Costituzione, le disposizioni della presente
legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate
da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione
delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o
abrogare.
Art. 21.
(Abrogazioni).
1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n.
183, sono abrogati.
2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive
modificazioni, è abrogata.