XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3061-A




        Onorevoli Colleghi!

1. Ambito di intervento normativo.

        Il disegno di legge comunitaria per il 2002 si componeva, nel testo approvato dal Senato, di 25 articoli e due allegati (A e B) con i quali si prevede il recepimento di 21 direttive (13 con l'allegato A e 8 con l'allegato B). Il disegno di legge prevede, come di consueto, al Capo I le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari e al Capo II le disposizioni particolari di adempimento ed i criteri specifici di delega legislativa.
        Rispetto al testo originario del disegno di legge comunitaria per il 2002, presentato dal Governo, il Senato ha aggiunto ulteriori 10 articoli e disposto il recepimento di ulteriori 3 direttive. Per quanto riguarda il rapporto con la struttura delle precedenti leggi comunitarie si registra quest'anno l'aumento delle disposizioni dirette a dare esecuzione a sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee (gli articoli 7, 13, 15, 16, 17 e 24), nonché delle disposizioni con le quali si intende chiudere un contenzioso esistente in sede comunitaria o prevenirlo (articoli 10, 11, 19 e 25), ovvero dirette ad eliminare norme giudicate dalla giurisprudenza interna in contrasto con i Trattati (articolo 9).
        Per quanto attiene ai criteri specifici di delega, questi sono presenti con riferimento all'articolo 18, per il recepimento della direttiva 2002/39/CE relativa ai servizi postali, nonché per l'articolo 21 per il recepimento delle direttive 2001/107 e 2001/108 sugli OICVM e per i nuovi articoli 28 e 30 in materia bancaria e finanziaria.
        Alcuni altri dati e informazioni essenziali di carattere generale sono contenuti poi nella relazione illustrativa del disegno di legge comunitaria per il 2002. Essa infatti - sulla base degli obblighi derivanti dall'articolo 2, comma 3, della legge La Pergola - contiene innanzitutto i dati sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario. La relazione riporta i totali delle procedure di infrazione distinte per fase alla data del 21 febbraio 2002. Vengono indicate un totale di 182 procedure di cui 128 procedure di infrazione delle quali 93 sono lettere di costituzione in mora (primo stadio del contenzioso comunitario), e 35 pareri motivati emessi dalla Commissione europea per infrazioni al diritto comunitario; 54 ricorsi promossi davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee. A queste si aggiungono 10 sentenze di inadempimento e 8 procedure di cui all'articolo 228 del Trattato CE in base al quale la Commissione europea, in caso di inesecuzione del giudicato, può adire la Corte di Giustizia per chiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per lo Stato membro inadempiente.
        Essa contiene inoltre l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome. Si tratta di 48 direttive, alla cui attuazione provvede lo Stato ovvero le regioni o le province autonome nell'ambito del riparto costituzionale di competenze e fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato previsti dalla legge La Pergola (articolo 10 e seguenti) e dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 112/1998.
        Occorre sottolineare come, rispetto agli anni precedenti, si rileva un aumento delle direttive da recepire in via amministrativa: 48 direttive a fronte delle 20 dello scorso anno e delle 21 previste con delega legislativa nel presente disegno di legge.
        La relazione contiene inoltre l'elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione, in quanto evidentemente di diretta applicazione, in virtù del loro contenuto sufficientemente specifico, ovvero in quanto l'ordinamento interno risulta già conforme ad esse. La relazione riporta un elenco di 45 direttive già attuate negli anni 2000 e 2001.
        Nella relazione governativa dovrebbero infine essere contenute indicazioni relative alla legislazione regionale attuativa delle direttive comunitarie, come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge "La Pergola", dopo la novella apportata dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999). Tuttavia, nella relazione al disegno di legge comunitaria per il 2002 si fa presente che tali dati non risultano disponibili.
        Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge, i primi sei articoli, ad eccezione dell'articolo 4 introdotto con un emendamento in Assemblea al Senato che reca una delega per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di prodotti fitosanitari, contengono - come di consueto - disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari: tra questi, gli articoli 1 e 2 individuano i principi di delega legislativa per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B. Non è previsto invece il recepimento di direttive con regolamento delegificato.
        In particolare, l'articolo 3 reca la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa. L'articolo 5 stabilisce il principio in base al quale gli oneri per le prestazioni ed i controlli da eseguire da parte delle pubbliche amministrazioni in applicazione di normative comunitarie sono in generale a carico dei soggetti interessati sulla base di tariffe predeterminate. L'articolo 6, reca disposizioni per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.
        In proposito, giova soffermarsi su quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame il quale prevede - come già nella precedente legge comunitaria per il 2001 - un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive: i decreti legislativi aventi ad oggetto le materie rimesse alla competenza legislativa - concorrente o residuale generale - delle Regioni o delle province autonome entrano in vigore, per le Regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la prima normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria; esse perdono comunque efficacia a decorrere dalla data in entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge statale. La norma, così formulata, persegue la duplice finalità di rispettare, da un lato, il riparto di competenze legislative delineato dal nuovo articolo 117 della Costituzione, nonché le competenze in materia di attuazione degli atti comunitari attribuite alle Regioni dal quinto comma dell'articolo 117 medesimo; dall'altro, di garantire allo Stato - attraverso l'esercizio del potere sostitutivo previsto espressamente dal medesimo quinto comma - uno strumento per evitare l'insorgere di una responsabilità nei confronti dell'Unione europea a seguito dell'eventuale mancata attuazione delle direttive da parte delle regioni e conseguentemente del verificarsi di ritardi tali da esporre l'Italia a procedure di infrazione.
        L'eventuale adozione di decreti legislativi nelle materie di competenza regionale viene configurata come uno strumento dall'operatività eventuale, in quanto le norme dei decreti sono destinate ad entrare in vigore solo nell'eventualità che alcune regioni non adottino proprie discipline attuative delle direttive e a produrre effetti solo per le Regioni che, appunto, non abbiano adottato le necessarie leggi. In caso, cioè, di inadempienza legislativa delle regioni, lo Stato, con l'adozione dei decreti legislativi in parola, evita di incorrere in una responsabilità che solo allo Stato può essere imputata dall'Unione europea. La natura cedevole delle norme dei decreti medesimi consente in ogni caso alle Regioni di esercitare la propria potestà legislativa. La relazione illustrativa al disegno di legge dà notizia della circostanza che l'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stata favorevolmente considerata dalla Conferenza Stato-Regioni in occasione dell'esame di molteplici schemi di decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dall'ultima legge comunitaria (n. 39 del 2002).
        Occorre infine ricordare come il disegno di legge comunitaria per l'anno 2002 arrivi alla XIV Commissione dopo la prima lettura del Senato in tempo utile per essere approvato entro l'anno. Si tratta di un traguardo certamente auspicabile che consentirebbe al nostro paese di ridurre ulteriormente lo scarto nel recepimento del diritto comunitario - già ora considerevolmente abbassato nell'ordine dell'1,7 per cento - fino all'obiettivo considerato ottimale dell'1,5 per cento.
        Ma al di là di ogni percentuale, ritengo che l'utilità di uno strumento come la legge comunitaria annuale consista proprio nella capacità del Governo e del Parlamento di dare seguito agli obblighi assunti in ambito comunitario nei tempi richiesti. Come già per la precedente legge, l'approvazione della legge comunitaria annuale costituisce dunque un impegno rilevante per la XIV Commissione da portare a compimento nei termini previsti ed in cooperazione con tutte le altre Commissioni di settore. Allo stesso tempo, ritengo sia determinante una tempestiva calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge comunitaria, così da consentirne l'approvazione in tempi coerenti con la funzione propria di tale provvedimento, che è quella di assicurare l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.


2. Il contenuto delle direttive.

        Gli articoli da 7 a 25 contengono disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega per alcune direttive il cui recepimento è previsto negli allegati.
        In particolare, il disegno di legge comunitaria per il 2002 interviene su una vasta serie di settori, quali la tutela dell'ambiente (ispezioni ambientali, emissione di inquinanti atmosferici, limiti di benzene nell'aria); rifiuti; sanità (accesso alla professione di dentista, pubblicità dei presidi medico chirurgici, additivi ed edulcoranti alimentari, codice dei medicinali veterinari e umani); libero esercizio delle professioni e libera prestazione dei servizi (esercizio della professione di avvocato, accesso alla professione di dentista, riconoscimento dei titoli in architettura, restauratori e sportivi professionisti); disciplina del lavoro (sicurezza sui luoghi di lavoro, prestazioni di lavoro temporaneo, disciplina dei licenziamenti collettivi, informazione e consultazione dei lavoratori, orario di lavoro della gente di mare); tutela dei consumatori e commercializzazione dei prodotti (sicurezza generale dei prodotti, etichettatura e immissione in commercio delle sostanze pericolose, etichettatura dei prodotti alimentari, paste alimentari, disciplina delle acque gassate e delle bibite analcoliche); trasporti e comunicazioni (concorrenza nei servizi postali, modifiche al codice della strada, controllo e sicurezza dei veicoli a motore, ispezioni e controlli sulle navi); finanza, assicurazioni e tributi (disciplina degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, cosiddetti "OICVM", norme antiriciclaggio, solvibilità delle imprese di assicurazione, fatturazioni IVA); agricoltura e prodotti alimentari (zuccheri, latte conservato, marmellate, miele, succhi di frutta, mangimi, prodotti fitosanitari, antiparassitari, additivi per l'alimentazione animale).
        Alcune di queste materie sono molto rilevanti dal punto di vista dei contenuti. Si può richiamare, in particolare, la nuova disciplina sulla sicurezza generale di prodotti che dovrà essere realizzata per dare attuazione alla direttiva 2001/95 che sostituisce integralmente la precedente, introducendo nuove disposizioni che ne costituiscono un aggiornamento ed un rafforzamento. Altrettanto rilevanti risultano gli interventi per l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali (articolo 18) e quelli in materia di riconoscimento dei diplomi e dei titoli degli architetti (articolo 15) che cerca di rimediare alla non felice trasposizione nel diritto interno della normativa comunitaria in materia. Altrettanto rilevanti sono tutti gli interventi che ricadono nel settore dell'intermediazione finanziaria, delle assicurazione e dell'IVA che cercano di migliorare il grado di armonizzazione comunitaria.
        Infine, non possono non richiamarsi alcune tematiche che sono state oggetto di un approfondito esame da parte del Senato e sulle quali è stata posta una particolare attenzione anche nei lavori della Camera. Si tratta, in particolare, delle questioni relative alle paste alimentari fresche, alla disciplina delle bevande analcoliche gassate ed al cioccolato.


3. Il testo della Commissione.

        Nel corso dell'esame degli emendamenti in Commissione sono state apportate al disegno di legge originario talune modifiche. In particolare, è stato introdotto il recepimento di 13 nuove direttive (di cui 12 nell'Allegato A ed 1 nell'Allegato B), mentre è stata trasferita dall'Allegato A all'Allegato B la direttiva 2001/110/CE, concernente il miele, per la quale sarà pertanto necessario acquisire il parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di recepimento.
        Per quanto riguarda le modifiche apportate al testo, va segnalata, in primo luogo, la modifica al comma 5 dell'articolo 1, inserendo, con un emendamento approvato dalla I Commissione, l'esplicita previsione della necessità che i decreti legislativi adottati dallo Stato in via preventiva su materie di competenza delle regioni rechino l'espressa indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute. Tale previsione - d'altronde già contenuta nella legge n. 180 del 2002, di recepimento di talune direttive comunitarie - consente di evidenziare con maggiore chiarezza il particolare tipo di intervento normativo che lo Stato effettua su materie di competenza regionale. La Commissione ha quindi proceduto alla soppressione dell'articolo 9 del testo approvato dal Senato, in considerazione del fatto che la medesima disposizione è già contenuta all'articolo 7, comma 1, lettera i), n. 2), della legge 1^ agosto 2002, n. 166, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002 in materia di infrastrutture e trasporti.
        Per quanto riguarda l'articolo 11 del disegno di legge, anche tenendo conto dei rilievi formulati dalla X Commissione nella propria relazione, si è proceduto ad individuare una nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958 al fine di superare i rilievi mossi in sede europea in seguito alla presentazione di un ricorso da parte della Commissione delle Comunità europee nella causa 420/01. Nel testo approvato dal Senato si prevedeva l'abrogazione del predetto terzo comma dell'articolo 15, il quale contempla la possibilità di aggiungere nelle bevande analcoliche sostanze diverse da quelle indicate dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica, previa specifica autorizzazione, di volta in volta, da parte Ministero della salute, su proposta dell'autorità sanitaria provinciale nel cui territorio abbia sede la fabbrica, senza però stabilire il contenuto minimo delle suddette sostanze. Con la nuova formulazione si è pertanto inteso precisare che il divieto all'aggiunta nelle bibite analcoliche di sostanze diverse da quelle espressamente indicate nel predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958 possa discendere unicamente dall'esigenza di tutela della salute umana e sulla base di dati scientifici riconosciuti.
        L'originario articolo 12 del disegno di legge affrontava poi l'annosa questione del termine di durabilità delle paste fresche da vendersi sfuse, reintroducendo il termine di 5 giorni quale indicatore della definizione di una pasta alimentare fresca. Questo termine era stato soppresso dall'articolo 36 della legge comunitaria 2001; tuttavia presso la Camera, in sede di discussione in Assemblea degli ordini del giorno, era stato accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/1533-B/9 che lo impegnava ad adottare iniziative finalizzate ad introdurre un termine di durabilità delle paste fresche da vendersi sfuse non superiore a cinque giorni dalla data di produzione.
        Con la nuova formulazione approvata oggi dalla Commissione si intende risolvere una volta per tutte tale questione, venendo incontro - nello stesso tempo - alle esigenze degli operatori del settore ed alla necessità di garantire ai consumatori una informazione corretta e completa sui prodotti alimentari. In particolare, con il nuovo articolo 12, si autorizza il Governo a modificare l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001 prevedendo un regime differenziato per le "paste alimentari fresche" da vendersi sfuse - alle quali applicare termini di durabilità non superiori ai cinque giorni dalla data di produzione - e per le "paste alimentari fresche pastorizzate" da vendersi sfuse, per le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione. Nello stesso tempo si sottolinea la necessità che le predette diciture ed i termini di scadenza siano esposti in maniera visibile sul banco di vendita.
        Il nuovo articolo 14, approvato nel corso dell'esame in sede referente, introduce uno specifico criterio di delega per l'attuazione della direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. La finalità della disposizione è quella di assicurare che l'obbligo di applicazione dei bollini autoadesivi a lettura automatica non sia applicabile alle confezioni di medicinali non soggetti a prescrizione medica e, quindi, non erogabili dal Servizio sanitario nazionale.
        All'articolo 21 del testo definito dalla Commissione è stata estesa la deroga al divieto di lavoro notturno tra le ore 22 e le ore 6 - già prevista nel testo trasmesso dal Senato per gli apprendisti che lavorano presso le aziende artigianali di panificazione - anche ai settori della pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi. In ogni modo, su tale tematica - già oggetto di approfondita discussione nel corso dell'esame in Commissione - occorrerà procedere ad una ulteriore riflessione per valutare se estendere in maniera più organica e complessiva la predetta deroga, lasciando però questa importante valutazione alla Commissione di merito, non ritenendosi il provvedimento in esame la sede più idonea per procedere ad ulteriori integrazioni di tale disciplina.
        Con il nuovo articolo 27, che introduce talune modifiche al decreto legislativo n. 111 del 1992 concernente i prodotti di alimentazione particolare, si è inteso porre rimedio ai rilievi formulati in sede europea in relazione alla causa C. 270-02.
Infine, mentre l'articolo 30 introduce criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2001/65/CE, con i nuovi articoli 28 e 29 si introduce la proroga di un anno per il recepimento di due direttive già contenute nella legge comunitaria per il 2001 (n. 39 del 2002). Si tratta, in particolare, della direttiva 2001/24/CE, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, della quale si individuano anche specifici criteri di delega, e della direttiva 2001/65/CE concernente le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.


4. Istruttoria legislativa svolta.

        La XIV Commissione ha dedicato numerose sedute all'esame del disegno di legge comunitaria per il 2002. In particolare, dopo lo svolgimento di un'ampia ed articolata discussione di carattere generale, la Commissione ha proceduto - come previsto dall'articolo 126-ter del Regolamento - all'esame delle proposte emendative presentate direttamente presso la Commissione nonché degli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore.
        In primo luogo, si ricorda che la XIV Commissione ha svolto, congiuntamente alle Commissioni competenti per materia, talune audizioni informali con i rappresentanti delle associazioni operanti nei settori interessati da talune disposizioni affrontate dal disegno di legge comunitaria per il 2002. Le audizioni hanno costituito un momento di serio approfondimento delle problematiche rappresentate ed hanno consentito al Parlamento di prendere atto delle osservazioni e dei rilievi espressi dagli operatori del settore sull'attuazione di alcune normative comunitarie. Ciò in linea con quanto evidenziato anche nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla qualità e modelli di recepimento delle direttive comunitarie, approvato dalla XIV Commissione al termine della scorsa legislatura, dove si faceva proprio riferimento all'importanza di assicurare il coinvolgimento dei soggetti sui quali impattano le normative comunitarie, in modo da creare un costante circuito informativo che consenta di avvicinare e rendere compartecipi della attuazione della normativa comunitaria anche gli stessi soggetti destinatari delle norme.
        Per quanto riguarda le relazioni approvate dalle singole Commissioni di settore, ritengo utile segnalare, tra le altre, le relazioni delle Commissioni affari costituzionali, giustizia e ambiente che contenevano emendamenti tutti approvati dalla XIV Commissione.
        Del pari significativi sono stati gli emendamenti inclusi nelle relazioni trasmesse, rispettivamente, dalle Commissioni trasporti, lavoro, agricoltura ed affari sociali - sui quali ha avuto luogo un ampio ed articolato dibattito presso la XIV Commissione - nonché le considerazioni contenute nella relazione della X Commissione che hanno consentito di approfondire le questioni poste dall'articolo 11 e di apportarvi un'adeguata soluzione.
        Per quanto concerne il parere espresso dal Comitato per la legislazione, si ricorda che l'unica condizione in esso contenuta è risultata, di fatto, superata dall'approvazione dell'emendamento 12.3 che, sostituendo l'iniziale testo del disegno di legge che abrogava l'articolo 36 della legge comunitaria per il 2001 con una nuova formulazione, non rende più necessario intervenire al fine di chiarire se l'intento della norma sia quello di far rivivere la disposizione già oggetto di abrogazione, come opportunamente evidenziato dal Comitato.
        La Commissione ha quindi recepito gran parte dei rilievi formulati dal Comitato, riservandosi in ogni modo di approfondire le ulteriori questioni nel prosieguo dell'iter in Assemblea. In particolare, si è tempestivamente proceduto alla soppressione della disposizione di cui all'articolo 9, in considerazione del fatto che la stessa era già contenuta nella legge n. 166 del 2002. Nel contempo, con la presentazione di un emendamento del relatore, è stata superata la discrasia testuale contenuta nell'articolo 15, comma 3, capoverso 3, in merito al riconoscimento di titoli nel settore dell'architettura. E' emersa invece la necessità di ulteriori approfondimenti con riguardo all'osservazione riferita all'articolo 2, comma 1, lettera b), dal momento che - come d'altronde già evidenziato in precedenti occasioni - la trasformazione in autonomo criterio di delega della previsione secondo cui sono sottratti dal campo di intervento dei decreti legislativi i settori disciplinati da fonti secondarie o comunque a queste affidati da leggi di delegificazione, sarebbe parsa in contraddizione con la natura stessa dei criteri di delega, volti ad orientare in senso positivo l'attività legislativa del Governo e non a precluderne del tutto l'esercizio in termini negativi.
        In conclusione, nel raccomandare all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge comunitaria 2002, al fine di consentire al nostro Paese di tenersi al passo con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea, si ribadisce, in questa sede, l'opportunità di procedere quanto prima ad una compiuta riflessione in merito ad una razionalizzazione della procedura di esame del disegno di legge comunitaria che, pur salvaguardando le prerogative delle Commissioni di merito, ridefinisca con maggiore chiarezza gli ambiti di emendabilità del disegno di legge riconosciuti alla XIV Commissione e alle Commissioni di settore, pervenendo alla definizione di una procedura nel complesso più organica e lineare.
        Nel contempo, non può non rilevarsi come lo strumento della legge comunitaria annuale necessiti di aggiustamenti e di aggiornamenti in connessione con il mutato contesto istituzionale e normativo sia comunitario che interno.
        Innanzitutto, è evidente che il processo di riforma dell'Unione europea in atto in seno alla Convenzione potrà avere - solo per limitarsi ad un aspetto - un diretto riflesso anche sulle fonti stesse del diritto comunitario. Come è noto, infatti, tra le proposte in discussione vi è anche quella di riordinare i diversi strumenti normativi comunitari: regolamenti, direttive, decisioni, eccetera, secondo una precisa gerarchia e distinguerli a seconda che abbiano o meno valore legislativo: tutto ciò avrà, di conseguenza, un impatto anche sulle modalità della trasposizione del diritto comunitario nell'ordinamento interno degli Stati membri. Allo stesso modo, la ricerca di un nuovo equilibrio di poteri tra le istituzioni comunitarie ed il coinvolgimento più o meno diretto dei Parlamenti nazionali nelle procedure per la formazione stessa del diritto comunitario dovranno essere accuratamente tenute in considerazione anche per i riflessi sulle procedure decisionali interne. In secondo luogo, se si prende in considerazione anche un secondo aspetto, quello cioè dei cambiamenti istituzionali interni, ci si deve immediatamente confrontare con il nuovo ruolo attribuito alle Regioni ed alle province autonome dalla riforma del titolo V della Costituzione. Non è superfluo ricordare che in base alle disposizioni contenute nel nuovo articolo 117, quinto comma, viene espressamente regolamentata con fonte costituzionale la partecipazione delle Regioni e delle province autonome, nell'attuazione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che dovrà disciplinare anche le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
        Su questi temi si dovrà quindi ritornare in tempi brevi riprendendo la riflessione avviata già nella scorsa legislatura: l'occasione sarà l'esame del disegno di legge del Governo di riforma della legge La Pergola (A.C. 3123) presentato proprio in questi giorni e della proposta di legge sulla stessa materia (A.C. 3071) presentata dal Presidente della XIV Commissione e sottoscritta da molti componenti della Commissione. Ad oggi, serve solo sottolineare come una risposta a queste tematiche abbia già trovato una sua definizione provvisoria: quella costituita dal precitato comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge comunitaria 2002 il quale prevede un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive.

Marco AIRAGHI, Relatore.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE




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