XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3061-A
Onorevoli Colleghi!
1. Ambito di intervento normativo.
Il disegno di legge comunitaria per il 2002 si componeva,
nel testo approvato dal Senato, di 25 articoli e due allegati
(A e B) con i quali si prevede il recepimento di 21 direttive
(13 con l'allegato A e 8 con l'allegato B). Il disegno
di legge prevede, come di consueto, al Capo I le disposizioni
generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi
comunitari e al Capo II le disposizioni particolari di
adempimento ed i criteri specifici di delega legislativa.
Rispetto al testo originario del disegno di legge
comunitaria per il 2002, presentato dal Governo, il Senato ha
aggiunto ulteriori 10 articoli e disposto il recepimento di
ulteriori 3 direttive. Per quanto riguarda il rapporto con la
struttura delle precedenti leggi comunitarie si registra
quest'anno l'aumento delle disposizioni dirette a dare
esecuzione a sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità
europee (gli articoli 7, 13, 15, 16, 17 e 24), nonché delle
disposizioni con le quali si intende chiudere un contenzioso
esistente in sede comunitaria o prevenirlo (articoli 10, 11,
19 e 25), ovvero dirette ad eliminare norme giudicate dalla
giurisprudenza interna in contrasto con i Trattati (articolo
9).
Per quanto attiene ai criteri specifici di delega, questi
sono presenti con riferimento all'articolo 18, per il
recepimento della direttiva 2002/39/CE relativa ai servizi
postali, nonché per l'articolo 21 per il recepimento delle
direttive 2001/107 e 2001/108 sugli OICVM e per i nuovi
articoli 28 e 30 in materia bancaria e finanziaria.
Alcuni altri dati e informazioni essenziali di carattere
generale sono contenuti poi nella relazione illustrativa del
disegno di legge comunitaria per il 2002. Essa infatti - sulla
base degli obblighi derivanti dall'articolo 2, comma 3, della
legge La Pergola - contiene innanzitutto i dati sullo stato di
conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario. La
relazione riporta i totali delle procedure di infrazione
distinte per fase alla data del 21 febbraio 2002. Vengono
indicate un totale di 182 procedure di cui 128 procedure di
infrazione delle quali 93 sono lettere di costituzione in mora
(primo stadio del contenzioso comunitario), e 35 pareri
motivati emessi dalla Commissione europea per infrazioni al
diritto comunitario; 54 ricorsi promossi davanti alla Corte di
Giustizia delle Comunità europee. A queste si aggiungono 10
sentenze di inadempimento e 8 procedure di cui all'articolo
228 del Trattato CE in base al quale la Commissione europea,
in caso di inesecuzione del giudicato, può adire la Corte di
Giustizia per chiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie
per lo Stato membro inadempiente.
Essa contiene inoltre l'elenco delle direttive da attuare
in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e
delle province autonome. Si tratta di 48 direttive, alla cui
attuazione provvede lo Stato ovvero le regioni o le province
autonome nell'ambito del riparto costituzionale di competenze
e fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato previsti
dalla legge La Pergola (articolo 10 e seguenti) e
dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 112/1998.
Occorre sottolineare come, rispetto agli anni precedenti,
si rileva un aumento delle direttive da recepire in via
amministrativa: 48 direttive a fronte delle 20 dello scorso
anno e delle 21 previste con delega legislativa nel presente
disegno di legge.
La relazione contiene inoltre l'elenco delle direttive che
non necessitano di provvedimento di attuazione, in quanto
evidentemente di diretta applicazione, in virtù del loro
contenuto sufficientemente specifico, ovvero in quanto
l'ordinamento interno risulta già conforme ad esse. La
relazione riporta un elenco di 45 direttive già attuate negli
anni 2000 e 2001.
Nella relazione governativa dovrebbero infine essere
contenute indicazioni relative alla legislazione regionale
attuativa delle direttive comunitarie, come previsto
dall'articolo 2, comma 3, della legge "La Pergola", dopo la
novella apportata dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge
comunitaria 1999). Tuttavia, nella relazione al disegno di
legge comunitaria per il 2002 si fa presente che tali dati non
risultano disponibili.
Per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge, i
primi sei articoli, ad eccezione dell'articolo 4 introdotto
con un emendamento in Assemblea al Senato che reca una delega
per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia
di prodotti fitosanitari, contengono - come di consueto -
disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli
obblighi comunitari: tra questi, gli articoli 1 e 2
individuano i principi di delega legislativa per l'attuazione
delle direttive contenute negli allegati A e B. Non è previsto
invece il recepimento di direttive con regolamento
delegificato.
In particolare, l'articolo 3 reca la delega al Governo per
la disciplina sanzionatoria di violazione di disposizioni
comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa.
L'articolo 5 stabilisce il principio in base al quale gli
oneri per le prestazioni ed i controlli da eseguire da parte
delle pubbliche amministrazioni in applicazione di normative
comunitarie sono in generale a carico dei soggetti interessati
sulla base di tariffe predeterminate. L'articolo 6, reca
disposizioni per il riordino normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie.
In proposito, giova soffermarsi su quanto previsto dal
comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame il quale
prevede - come già nella precedente legge comunitaria per il
2001 - un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte
dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni
nell'attuazione delle direttive: i decreti legislativi aventi
ad oggetto le materie rimesse alla competenza legislativa -
concorrente o residuale generale - delle Regioni o delle
province autonome entrano in vigore, per le Regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
prima normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria; esse perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data in entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna Regione e provincia autonoma nel rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle
materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali
stabiliti dalla legge statale. La norma, così formulata,
persegue la duplice finalità di rispettare, da un lato, il
riparto di competenze legislative delineato dal nuovo articolo
117 della Costituzione, nonché le competenze in materia di
attuazione degli atti comunitari attribuite alle Regioni dal
quinto comma dell'articolo 117 medesimo; dall'altro, di
garantire allo Stato - attraverso l'esercizio del potere
sostitutivo previsto espressamente dal medesimo quinto comma -
uno strumento per evitare l'insorgere di una responsabilità
nei confronti dell'Unione europea a seguito dell'eventuale
mancata attuazione delle direttive da parte delle regioni e
conseguentemente del verificarsi di ritardi tali da esporre
l'Italia a procedure di infrazione.
L'eventuale adozione di decreti legislativi nelle materie
di competenza regionale viene configurata come uno strumento
dall'operatività eventuale, in quanto le norme dei decreti
sono destinate ad entrare in vigore solo nell'eventualità che
alcune regioni non adottino proprie discipline attuative delle
direttive e a produrre effetti solo per le Regioni che,
appunto, non abbiano adottato le necessarie leggi. In caso,
cioè, di inadempienza legislativa delle regioni, lo Stato, con
l'adozione dei decreti legislativi in parola, evita di
incorrere in una responsabilità che solo allo Stato può essere
imputata dall'Unione europea. La natura cedevole delle norme
dei decreti medesimi consente in ogni caso alle Regioni di
esercitare la propria potestà legislativa. La relazione
illustrativa al disegno di legge dà notizia della circostanza
che l'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è
stata favorevolmente considerata dalla Conferenza
Stato-Regioni in occasione dell'esame di molteplici schemi di
decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite
dall'ultima legge comunitaria (n. 39 del 2002).
Occorre infine ricordare come il disegno di legge
comunitaria per l'anno 2002 arrivi alla XIV Commissione dopo
la prima lettura del Senato in tempo utile per essere
approvato entro l'anno. Si tratta di un traguardo certamente
auspicabile che consentirebbe al nostro paese di ridurre
ulteriormente lo scarto nel recepimento del diritto
comunitario - già ora considerevolmente abbassato nell'ordine
dell'1,7 per cento - fino all'obiettivo considerato ottimale
dell'1,5 per cento.
Ma al di là di ogni percentuale, ritengo che l'utilità di
uno strumento come la legge comunitaria annuale consista
proprio nella capacità del Governo e del Parlamento di dare
seguito agli obblighi assunti in ambito comunitario nei tempi
richiesti. Come già per la precedente legge, l'approvazione
della legge comunitaria annuale costituisce dunque un impegno
rilevante per la XIV Commissione da portare a compimento nei
termini previsti ed in cooperazione con tutte le altre
Commissioni di settore. Allo stesso tempo, ritengo sia
determinante una tempestiva calendarizzazione in Assemblea del
disegno di legge comunitaria, così da consentirne
l'approvazione in tempi coerenti con la funzione propria di
tale provvedimento, che è quella di assicurare l'adeguamento
periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.
2. Il contenuto delle direttive.
Gli articoli da 7 a 25 contengono disposizioni particolari
di adempimento e criteri specifici di delega per alcune
direttive il cui recepimento è previsto negli allegati.
In particolare, il disegno di legge comunitaria per il
2002 interviene su una vasta serie di settori, quali la tutela
dell'ambiente (ispezioni ambientali, emissione di inquinanti
atmosferici, limiti di benzene nell'aria); rifiuti; sanità
(accesso alla professione di dentista, pubblicità dei presidi
medico chirurgici, additivi ed edulcoranti alimentari, codice
dei medicinali veterinari e umani); libero esercizio delle
professioni e libera prestazione dei servizi (esercizio della
professione di avvocato, accesso alla professione di dentista,
riconoscimento dei titoli in architettura, restauratori e
sportivi professionisti); disciplina del lavoro (sicurezza sui
luoghi di lavoro, prestazioni di lavoro temporaneo, disciplina
dei licenziamenti collettivi, informazione e consultazione dei
lavoratori, orario di lavoro della gente di mare); tutela dei
consumatori e commercializzazione dei prodotti (sicurezza
generale dei prodotti, etichettatura e immissione in commercio
delle sostanze pericolose, etichettatura dei prodotti
alimentari, paste alimentari, disciplina delle acque gassate e
delle bibite analcoliche); trasporti e comunicazioni
(concorrenza nei servizi postali, modifiche al codice della
strada, controllo e sicurezza dei veicoli a motore, ispezioni
e controlli sulle navi); finanza, assicurazioni e tributi
(disciplina degli organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari, cosiddetti "OICVM", norme antiriciclaggio,
solvibilità delle imprese di assicurazione, fatturazioni IVA);
agricoltura e prodotti alimentari (zuccheri, latte conservato,
marmellate, miele, succhi di frutta, mangimi, prodotti
fitosanitari, antiparassitari, additivi per l'alimentazione
animale).
Alcune di queste materie sono molto rilevanti dal punto di
vista dei contenuti. Si può richiamare, in particolare, la
nuova disciplina sulla sicurezza generale di prodotti che
dovrà essere realizzata per dare attuazione alla direttiva
2001/95 che sostituisce integralmente la precedente,
introducendo nuove disposizioni che ne costituiscono un
aggiornamento ed un rafforzamento. Altrettanto rilevanti
risultano gli interventi per l'ulteriore apertura alla
concorrenza dei servizi postali (articolo 18) e quelli in
materia di riconoscimento dei diplomi e dei titoli degli
architetti (articolo 15) che cerca di rimediare alla non
felice trasposizione nel diritto interno della normativa
comunitaria in materia. Altrettanto rilevanti sono tutti gli
interventi che ricadono nel settore dell'intermediazione
finanziaria, delle assicurazione e dell'IVA che cercano di
migliorare il grado di armonizzazione comunitaria.
Infine, non possono non richiamarsi alcune tematiche che
sono state oggetto di un approfondito esame da parte del
Senato e sulle quali è stata posta una particolare attenzione
anche nei lavori della Camera. Si tratta, in particolare,
delle questioni relative alle paste alimentari fresche, alla
disciplina delle bevande analcoliche gassate ed al
cioccolato.
3. Il testo della Commissione.
Nel corso dell'esame degli emendamenti in Commissione sono
state apportate al disegno di legge originario talune
modifiche. In particolare, è stato introdotto il recepimento
di 13 nuove direttive (di cui 12 nell'Allegato A ed 1
nell'Allegato B), mentre è stata trasferita dall'Allegato
A all'Allegato B la direttiva 2001/110/CE, concernente
il miele, per la quale sarà pertanto necessario acquisire il
parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di
recepimento.
Per quanto riguarda le modifiche apportate al testo, va
segnalata, in primo luogo, la modifica al comma 5
dell'articolo 1, inserendo, con un emendamento approvato dalla
I Commissione, l'esplicita previsione della necessità che i
decreti legislativi adottati dallo Stato in via preventiva su
materie di competenza delle regioni rechino l'espressa
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute. Tale previsione - d'altronde
già contenuta nella legge n. 180 del 2002, di recepimento di
talune direttive comunitarie - consente di evidenziare con
maggiore chiarezza il particolare tipo di intervento normativo
che lo Stato effettua su materie di competenza regionale. La
Commissione ha quindi proceduto alla soppressione
dell'articolo 9 del testo approvato dal Senato, in
considerazione del fatto che la medesima disposizione è già
contenuta all'articolo 7, comma 1, lettera i), n. 2),
della legge 1^ agosto 2002, n. 166, collegato alla manovra di
finanza pubblica per il 2002 in materia di infrastrutture e
trasporti.
Per quanto riguarda l'articolo 11 del disegno di legge,
anche tenendo conto dei rilievi formulati dalla X Commissione
nella propria relazione, si è proceduto ad individuare una
nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958 al
fine di superare i rilievi mossi in sede europea in seguito
alla presentazione di un ricorso da parte della Commissione
delle Comunità europee nella causa 420/01. Nel testo approvato
dal Senato si prevedeva l'abrogazione del predetto terzo comma
dell'articolo 15, il quale contempla la possibilità di
aggiungere nelle bevande analcoliche sostanze diverse da
quelle indicate dallo stesso decreto del Presidente della
Repubblica, previa specifica autorizzazione, di volta in
volta, da parte Ministero della salute, su proposta
dell'autorità sanitaria provinciale nel cui territorio abbia
sede la fabbrica, senza però stabilire il contenuto minimo
delle suddette sostanze. Con la nuova formulazione si è
pertanto inteso precisare che il divieto all'aggiunta nelle
bibite analcoliche di sostanze diverse da quelle espressamente
indicate nel predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 719 del 1958 possa discendere unicamente dall'esigenza di
tutela della salute umana e sulla base di dati scientifici
riconosciuti.
L'originario articolo 12 del disegno di legge affrontava
poi l'annosa questione del termine di durabilità delle paste
fresche da vendersi sfuse, reintroducendo il termine di 5
giorni quale indicatore della definizione di una pasta
alimentare fresca. Questo termine era stato soppresso
dall'articolo 36 della legge comunitaria 2001; tuttavia presso
la Camera, in sede di discussione in Assemblea degli ordini
del giorno, era stato accolto dal Governo l'ordine del giorno
9/1533-B/9 che lo impegnava ad adottare iniziative finalizzate
ad introdurre un termine di durabilità delle paste fresche da
vendersi sfuse non superiore a cinque giorni dalla data di
produzione.
Con la nuova formulazione approvata oggi dalla Commissione
si intende risolvere una volta per tutte tale questione,
venendo incontro - nello stesso tempo - alle esigenze degli
operatori del settore ed alla necessità di garantire ai
consumatori una informazione corretta e completa sui prodotti
alimentari. In particolare, con il nuovo articolo 12, si
autorizza il Governo a modificare l'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 187 del 2001 prevedendo un
regime differenziato per le "paste alimentari fresche" da
vendersi sfuse - alle quali applicare termini di durabilità
non superiori ai cinque giorni dalla data di produzione - e
per le "paste alimentari fresche pastorizzate" da vendersi
sfuse, per le quali stabilire un congruo termine per la
commercializzazione. Nello stesso tempo si sottolinea la
necessità che le predette diciture ed i termini di scadenza
siano esposti in maniera visibile sul banco di vendita.
Il nuovo articolo 14, approvato nel corso dell'esame in
sede referente, introduce uno specifico criterio di delega per
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano. La finalità
della disposizione è quella di assicurare che l'obbligo di
applicazione dei bollini autoadesivi a lettura automatica non
sia applicabile alle confezioni di medicinali non soggetti a
prescrizione medica e, quindi, non erogabili dal Servizio
sanitario nazionale.
All'articolo 21 del testo definito dalla Commissione è
stata estesa la deroga al divieto di lavoro notturno tra le
ore 22 e le ore 6 - già prevista nel testo trasmesso dal
Senato per gli apprendisti che lavorano presso le aziende
artigianali di panificazione - anche ai settori della
pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei
pubblici esercizi. In ogni modo, su tale tematica - già
oggetto di approfondita discussione nel corso dell'esame in
Commissione - occorrerà procedere ad una ulteriore riflessione
per valutare se estendere in maniera più organica e
complessiva la predetta deroga, lasciando però questa
importante valutazione alla Commissione di merito, non
ritenendosi il provvedimento in esame la sede più idonea per
procedere ad ulteriori integrazioni di tale disciplina.
Con il nuovo articolo 27, che introduce talune modifiche
al decreto legislativo n. 111 del 1992 concernente i prodotti
di alimentazione particolare, si è inteso porre rimedio ai
rilievi formulati in sede europea in relazione alla causa C.
270-02.
Infine, mentre l'articolo 30 introduce criteri specifici di
delega per l'attuazione della direttiva 2001/65/CE, con i
nuovi articoli 28 e 29 si introduce la proroga di un anno per
il recepimento di due direttive già contenute nella legge
comunitaria per il 2001 (n. 39 del 2002). Si tratta, in
particolare, della direttiva 2001/24/CE, in materia di
risanamento e liquidazione degli enti creditizi, della quale
si individuano anche specifici criteri di delega, e della
direttiva 2001/65/CE concernente le regole di valutazione per
i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché
di banche e di altre istituzioni finanziarie.
4. Istruttoria legislativa svolta.
La XIV Commissione ha dedicato numerose sedute all'esame
del disegno di legge comunitaria per il 2002. In particolare,
dopo lo svolgimento di un'ampia ed articolata discussione di
carattere generale, la Commissione ha proceduto - come
previsto dall'articolo 126-ter del Regolamento - all'esame
delle proposte emendative presentate direttamente presso la
Commissione nonché degli emendamenti approvati dalle
Commissioni di settore.
In primo luogo, si ricorda che la XIV Commissione ha
svolto, congiuntamente alle Commissioni competenti per
materia, talune audizioni informali con i rappresentanti delle
associazioni operanti nei settori interessati da talune
disposizioni affrontate dal disegno di legge comunitaria per
il 2002. Le audizioni hanno costituito un momento di serio
approfondimento delle problematiche rappresentate ed hanno
consentito al Parlamento di prendere atto delle osservazioni e
dei rilievi espressi dagli operatori del settore
sull'attuazione di alcune normative comunitarie. Ciò in linea
con quanto evidenziato anche nel documento conclusivo
dell'indagine conoscitiva sulla qualità e modelli di
recepimento delle direttive comunitarie, approvato dalla XIV
Commissione al termine della scorsa legislatura, dove si
faceva proprio riferimento all'importanza di assicurare il
coinvolgimento dei soggetti sui quali impattano le normative
comunitarie, in modo da creare un costante circuito
informativo che consenta di avvicinare e rendere compartecipi
della attuazione della normativa comunitaria anche gli stessi
soggetti destinatari delle norme.
Per quanto riguarda le relazioni approvate dalle singole
Commissioni di settore, ritengo utile segnalare, tra le altre,
le relazioni delle Commissioni affari costituzionali,
giustizia e ambiente che contenevano emendamenti tutti
approvati dalla XIV Commissione.
Del pari significativi sono stati gli emendamenti inclusi
nelle relazioni trasmesse, rispettivamente, dalle Commissioni
trasporti, lavoro, agricoltura ed affari sociali - sui quali
ha avuto luogo un ampio ed articolato dibattito presso la XIV
Commissione - nonché le considerazioni contenute nella
relazione della X Commissione che hanno consentito di
approfondire le questioni poste dall'articolo 11 e di
apportarvi un'adeguata soluzione.
Per quanto concerne il parere espresso dal Comitato per la
legislazione, si ricorda che l'unica condizione in esso
contenuta è risultata, di fatto, superata dall'approvazione
dell'emendamento 12.3 che, sostituendo l'iniziale testo del
disegno di legge che abrogava l'articolo 36 della legge
comunitaria per il 2001 con una nuova formulazione, non rende
più necessario intervenire al fine di chiarire se l'intento
della norma sia quello di far rivivere la disposizione già
oggetto di abrogazione, come opportunamente evidenziato dal
Comitato.
La Commissione ha quindi recepito gran parte dei rilievi
formulati dal Comitato, riservandosi in ogni modo di
approfondire le ulteriori questioni nel prosieguo
dell'iter in Assemblea. In particolare, si è
tempestivamente proceduto alla soppressione della disposizione
di cui all'articolo 9, in considerazione del fatto che la
stessa era già contenuta nella legge n. 166 del 2002. Nel
contempo, con la presentazione di un emendamento del relatore,
è stata superata la discrasia testuale contenuta nell'articolo
15, comma 3, capoverso 3, in merito al riconoscimento di
titoli nel settore dell'architettura. E' emersa invece la
necessità di ulteriori approfondimenti con riguardo
all'osservazione riferita all'articolo 2, comma 1, lettera
b), dal momento che - come d'altronde già evidenziato in
precedenti occasioni - la trasformazione in autonomo criterio
di delega della previsione secondo cui sono sottratti dal
campo di intervento dei decreti legislativi i settori
disciplinati da fonti secondarie o comunque a queste affidati
da leggi di delegificazione, sarebbe parsa in contraddizione
con la natura stessa dei criteri di delega, volti ad orientare
in senso positivo l'attività legislativa del Governo e non a
precluderne del tutto l'esercizio in termini negativi.
In conclusione, nel raccomandare all'Assemblea la
sollecita approvazione del disegno di legge comunitaria 2002,
al fine di consentire al nostro Paese di tenersi al passo con
gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione
europea, si ribadisce, in questa sede, l'opportunità di
procedere quanto prima ad una compiuta riflessione in merito
ad una razionalizzazione della procedura di esame del disegno
di legge comunitaria che, pur salvaguardando le prerogative
delle Commissioni di merito, ridefinisca con maggiore
chiarezza gli ambiti di emendabilità del disegno di legge
riconosciuti alla XIV Commissione e alle Commissioni di
settore, pervenendo alla definizione di una procedura nel
complesso più organica e lineare.
Nel contempo, non può non rilevarsi come lo strumento
della legge comunitaria annuale necessiti di aggiustamenti e
di aggiornamenti in connessione con il mutato contesto
istituzionale e normativo sia comunitario che interno.
Innanzitutto, è evidente che il processo di riforma
dell'Unione europea in atto in seno alla Convenzione potrà
avere - solo per limitarsi ad un aspetto - un diretto riflesso
anche sulle fonti stesse del diritto comunitario. Come è noto,
infatti, tra le proposte in discussione vi è anche quella di
riordinare i diversi strumenti normativi comunitari:
regolamenti, direttive, decisioni, eccetera, secondo una
precisa gerarchia e distinguerli a seconda che abbiano o meno
valore legislativo: tutto ciò avrà, di conseguenza, un impatto
anche sulle modalità della trasposizione del diritto
comunitario nell'ordinamento interno degli Stati membri. Allo
stesso modo, la ricerca di un nuovo equilibrio di poteri tra
le istituzioni comunitarie ed il coinvolgimento più o meno
diretto dei Parlamenti nazionali nelle procedure per la
formazione stessa del diritto comunitario dovranno essere
accuratamente tenute in considerazione anche per i riflessi
sulle procedure decisionali interne. In secondo luogo, se si
prende in considerazione anche un secondo aspetto, quello cioè
dei cambiamenti istituzionali interni, ci si deve
immediatamente confrontare con il nuovo ruolo attribuito alle
Regioni ed alle province autonome dalla riforma del titolo V
della Costituzione. Non è superfluo ricordare che in base alle
disposizioni contenute nel nuovo articolo 117, quinto comma,
viene espressamente regolamentata con fonte costituzionale la
partecipazione delle Regioni e delle province autonome,
nell'attuazione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato,
che dovrà disciplinare anche le modalità di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza.
Su questi temi si dovrà quindi ritornare in tempi brevi
riprendendo la riflessione avviata già nella scorsa
legislatura: l'occasione sarà l'esame del disegno di legge del
Governo di riforma della legge La Pergola (A.C. 3123)
presentato proprio in questi giorni e della proposta di legge
sulla stessa materia (A.C. 3071) presentata dal Presidente
della XIV Commissione e sottoscritta da molti componenti della
Commissione. Ad oggi, serve solo sottolineare come una
risposta a queste tematiche abbia già trovato una sua
definizione provvisoria: quella costituita dal precitato comma
5 dell'articolo 1 del disegno di legge comunitaria 2002 il
quale prevede un intervento suppletivo anticipato e cedevole
da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni
nell'attuazione delle direttive.
Marco AIRAGHI, Relatore.
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE