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DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI |
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI |
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1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro il termine
di un anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme
occorrenti per dare
attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B. |
1. Identico. |
|
2. I decreti
legislativi sono adottati,
nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988,
n.400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per
le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per
la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri,
della giustizia,
dell'economia e delle finanze
e con gli altri Ministri
interessati in relazione
all'oggetto della
direttiva. |
2. Identico. |
|
3. Gli schemi dei
decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonché,
qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi
all'attuazione delle
direttive elencate
nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica
perché su di essi sia
espresso, entro quaranta
giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei
competenti organi
parlamentari. Decorso tale
termine, i decreti sono
emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine
previsto per il parere dei
competenti organi
parlamentari scada nei trenta
giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti
ai commi 1 e 4 o
successivamente, questi
ultimi sono prorogati di
novanta giorni. |
3. Identico. |
|
4. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei princìpi
e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il
Governo può emanare, con la
procedura indicata nei commi
2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei
decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1. |
4. Identico. |
|
5. In relazione a
quanto disposto dall'articolo
117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti
legislativi eventualmente
adottati nelle materie di
competenza legislativa delle
regioni e delle province
autonome di Trento e di
Bolzano, entrano in vigore,
per le regioni e le province
autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria
normativa di attuazione, alla
data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione
della normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia a
decorrere dalla data di
entrata in vigore della
normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione
e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento
comunitario e, nelle materie
di competenza concorrente,
dei princìpi fondamentali
stabiliti dalla legislazione
dello Stato. |
5. In relazione a
quanto disposto dall'articolo
117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti
legislativi eventualmente
adottati nelle materie di
competenza legislativa delle
regioni e delle province
autonome di Trento e di
Bolzano, entrano in vigore,
per le regioni e le province
autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria
normativa di attuazione, alla
data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione
della normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia a
decorrere dalla data di
entrata in vigore della
normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione
e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento
comunitario e, nelle materie
di competenza concorrente,
dei princìpi fondamentali
stabiliti dalla legislazione
dello Stato. A tale fine i
decreti legislativi recano
l'esplicita indicazione della
natura sostitutiva e cedevole
delle disposizioni in essi
contenute. |
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1. Salvi gli specifici
princìpi e criteri direttivi
stabiliti dalle disposizioni
di cui al capo II ed in
aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare
nonché a quelli, per quanto
compatibili, contenuti
nell'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, i
decreti legislativi di cui
all'articolo 1 sono informati
ai seguenti princìpi e
criteri direttivi
generali: |
1. Identico: |
|
a) le
amministrazioni direttamente
interessate provvedono
all'attuazione dei decreti
legislativi con le ordinarie
strutture amministrative; |
a) identica; |
|
b) per evitare
disarmonie con le discipline
vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa
da attuare, sono introdotte
le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline
stesse, fatte salve le
materie oggetto di
delegificazione ovvero i
procedimenti oggetto di
semplificazione
amministrativa; |
b) identica; |
|
c) salva
l'applicazione delle norme
penali vigenti, ove
necessario per assicurare
l'osservanza delle
disposizioni contenute nei
decreti legislativi, sono
previste sanzioni
amministrative e penali per
le infrazioni alle
disposizioni dei decreti
stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente,
dell'ammenda fino a 103.291
euro e dell'arresto fino a
tre anni, sono previste, in
via alternativa o congiunta,
solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano
a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno, ivi
compreso l'ecosistema. In
tali casi sono previste: la
pena dell'ammenda alternativa
all'arresto per le infrazioni
che espongano a pericolo o
danneggino l'interesse
protetto; la pena
dell'arresto congiunta a
quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un
danno di particolare gravità.
La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro
è prevista per le infrazioni
che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da
quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi
e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate sono
determinate nella loro
entità, tenendo conto della
diversa potenzialità lesiva
dell'interesse protetto che
ciascuna infrazione presenta
in astratto, di specifiche
qualità personali del
colpevole, comprese quelle
che impongono particolari
doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonché
del vantaggio patrimoniale
che l'infrazione può recare
al colpevole o alla persona o
ente nel cui interesse egli
agisce. In ogni caso sono
previste sanzioni identiche a
quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti
per le violazioni omogenee e
di pari offensività rispetto
alle infrazioni alle
disposizioni dei decreti
legislativi; |
c) salva
l'applicazione delle norme
penali vigenti, ove
necessario per assicurare
l'osservanza delle
disposizioni contenute nei
decreti legislativi, sono
previste sanzioni
amministrative e penali per
le infrazioni alle
disposizioni dei decreti
stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente,
dell'ammenda fino a 103.291
euro e dell'arresto fino a
tre anni, sono previste, in
via alternativa o congiunta,
solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano
a pericolo interessi
costituzionalmente
protetti. In tali casi
sono previste: la pena
dell'ammenda alternativa
all'arresto per le infrazioni
che espongano a pericolo o
danneggino l'interesse
protetto; la pena
dell'arresto congiunta a
quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un
danno di particolare gravità.
La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro
è prevista per le infrazioni
che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da
quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi
e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate sono
determinate nella loro
entità, tenendo conto della
diversa potenzialità lesiva
dell'interesse protetto che
ciascuna infrazione presenta
in astratto, di specifiche
qualità personali del
colpevole, comprese quelle
che impongono particolari
doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonché
del vantaggio patrimoniale
che l'infrazione può recare
al colpevole o alla persona o
ente nel cui interesse egli
agisce. In ogni caso sono
previste sanzioni identiche a
quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti
per le violazioni omogenee e
di pari offensività rispetto
alle infrazioni alle
disposizioni dei decreti
legislativi; |
| d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano |
d) identica; |
|
l'attività ordinaria
delle amministrazioni statali
o regionali possono essere
previste nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento
degli obblighi di attuazione
delle direttive; alla
relativa copertura, nonché
alla copertura delle minori
entrate eventualmente
derivanti dall'attuazione
delle direttive, in quanto
non sia possibile fare fronte
con i fondi già assegnati
alle competenti
amministrazioni, si provvede
a carico del fondo di
rotazione di cui all'articolo
5 della legge 16 aprile 1987,
n.183, per un ammontare non
superiore a 50 milioni di
euro; |
|
e) all'attuazione
di direttive che modificano
precedenti direttive già
attuate con legge o decreto
legislativo si procede, se la
modificazione non comporta
ampliamento della materia
regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla
legge o al decreto
legislativo di attuazione
della direttiva
modificata; |
e) identica; |
|
f) i decreti
legislativi assicurano in
ogni caso che, nelle materie
oggetto delle direttive da
attuare, la disciplina sia
pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive
medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni
comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della
delega; |
f) identica; |
|
g) quando si
verifichino sovrapposizioni
di competenze fra
amministrazioni diverse o
comunque siano coinvolte le
competenze di più
amministrazioni statali, i
decreti legislativi
individuano, attraverso le
più opportune forme di
coordinamento, rispettando i
princìpi di sussidiarietà,
differenziazione e
adeguatezza e le competenze
delle regioni e degli altri
enti territoriali, le
procedure per salvaguardare
l'unitarietà dei processi
decisionali, la trasparenza,
la celerità, l'efficacia e
l'economicità nell'azione
amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti
responsabili. |
g) identica. |
|
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| 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie |
Identico. |
|
nell'ordinamento nazionale,
il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, è
delegato ad adottare, entro
due anni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, disposizioni
recanti sanzioni penali o
amministrative per le
violazioni di direttive
comunitarie attuate in via
regolamentare o
amministrativa ai sensi della
legge 22 febbraio 1994,
n.146, della legge 24 aprile
1998, n.128, e della presente
legge, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data
di entrata in vigore della
presente legge, per i quali
non siano già previste
sanzioni penali o
amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). 3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. |
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| 1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al decreto | 1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per |
|
legislativo 17 marzo
1995, n.194, e al regolamento
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290,
concernenti l'attuazione
della suddetta direttiva. |
violazioni al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.
194, e al regolamento di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290, concernenti
l'attuazione della suddetta
direttiva. |
|
2. Nell'esercizio
della delega di cui al comma
1, il Governo si atterrà ai
princìpi e criteri direttivi
generali indicati
dall'articolo 2. |
2. Identico. |
|
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1. Nell'attuazione delle
normative comunitarie, gli
oneri derivanti da
prestazioni e controlli a
carico degli uffici pubblici
ricadono sui soggetti
interessati in relazione al
costo effettivo del servizio,
ove ciò non risulti in
contrasto con la disciplina
comunitaria. Le suddette
tariffe sono predeterminate e
pubbliche. |
Identico. |
|
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1. Il Governo è delegato
ad adottare, con le modalità
di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, entro
diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, testi unici
delle disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe
conferite per il recepimento
di direttive comunitarie, al
fine di coordinare le
medesime con le norme
legislative vigenti nelle
stesse materie, apportando le
sole integrazioni e
modificazioni necessarie a
garantire la semplificazione
e la coerenza logica,
sistematica e lessicale della
normativa, applicando, per
quanto compatibili, i
princìpi ed i criteri
direttivi contenuti
nell'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni. |
Identico. |
| 2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in |
|
modo esplicito, mediante
l'indicazione puntuale delle
disposizioni da abrogare,
derogare, sospendere o
modificare. 3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1. 4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro. |
|
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA |
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA |
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1. All'articolo
1469-sexies, primo
comma, del codice civile,
dopo le parole: "che
utilizzano" sono inserite le
seguenti: "o che raccomandano
l'utilizzo di". |
Identico. |
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1. Il comma 5
dell'articolo 55 del decreto
legislativo 19 settembre
1994, n.626, è sostituito dal
seguente: |
Identico. |
|
"5. Il datore di
lavoro fornisce, a sue spese,
ai lavoratori i dispositivi
speciali di correzione, in
funzione dell'attività
svolta, qualora i risultati
degli esami di cui ai commi
1, 3-ter e 4 ne
evidenzino la necessità e non
sia possibile utilizzare i
dispositivi normali di
correzione". |
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1. All'articolo 17,
comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n.109, il
secondo periodo è
soppresso. |
|
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|
1. All'articolo 36, comma
5, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n.22, e
successive modificazioni, il
secondo periodo è
soppresso. |
Identico. |
|
(Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo 1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, le parole: "la lettera a), punto 1), del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "la lettera b), punto 1), del comma 1". |
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|
1. Il terzo comma
dell'articolo 15 del
regolamento per la disciplina
igienica della produzione e
del commercio delle acque
gassate e delle bibite
analcooliche gassate e non
gassate confezionate in
recipienti chiusi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1958,
n.719, è abrogato. |
1. Il Governo è
autorizzato a modificare,
entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, il
terzo comma dell'articolo 15
del regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1958, n.
719, in base ai seguenti
criteri direttivi: a) prevedere che l'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate nel citato regolamento possa avvenire solo se si tratta di ingredienti comunque idonei all'alimentazione umana, ivi compresi gli additivi; b) prevedere che l'idoneità all'alimentazione umana delle sostanze di cui |
|
alla lettera a)
debba essere confermata da
dati scientifici
universalmente accettati; c) prevedere che l'aggiunta delle sostanze di cui alla lettera a) sia consentita previa comunicazione da parte del produttore all'autorità sanitaria competente. |
|
|
|
|
1. L'articolo 36 della
legge 1^ marzo 2002, n.39,
recante modifica all'articolo
9 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 febbraio
2001, n.187, in materia di
produzione e
commercializzazione di
sfarinati e paste alimentari,
è abrogato. |
1. Il Governo è
autorizzato a modificare,
entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge,
l'articolo 9 del regolamento
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, in
base ai seguenti criteri
direttivi: a) prevedere un regime differenziato per le "paste alimentari fresche" da vendersi sfuse, alle quali applicare termini di durabilità non superiori a cinque giorni dalla data di produzione, e per le "paste alimentari fresche pastorizzate" da vendersi sfuse, per le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione; b) stabilire che le diciture "paste alimentari fresche" e "paste alimentari fresche pastorizzate" siano esposte in modo visibile sul banco di vendita, così come il termine per il consumo. |
|
|
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|
1. All'articolo 1 della
legge 24 luglio 1985, n.409,
dopo la parola: "Stato" sono
soppresse le seguenti parole:
", nonché dai laureati in
medicina e chirurgia che
siano in possesso della
relativa abilitazione
all'esercizio professionale e
di un diploma di
specializzazione in campo
odontoiatrico". |
Identico. |
|
2. All'articolo 4,
secondo comma, della legge 24
luglio 1985, n.409, dopo la
parola: "iscrizione" sono
soppresse le seguenti: "i
laureati in medicina e
chirurgia abilitati
all'esercizio professionale
in possesso di un diploma di
specializzazione in campo
odontoiatrico, nonché". 3. L'articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n.409, è abrogato. |
|
(Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso 1. Per l'attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, il Governo si conforma alla necessità di tenere distinte le disposizioni relative ai bollini farmaceutici per le confezioni di medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e per le confezioni dei farmaci non soggetti a prescrizione medica di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, escludendo queste ultime dall'obbligo di applicazione dei bollini autoadesivi a lettura automatica, di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, introdotto dall'articolo 40, comma 1, della legge 1^ marzo 2002, n. 39. |
|
|
|
| 1. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione alla pubblicità dei presìdi medico-chirurgici disciplinati dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.392, prevista dall'articolo 201 del testo |
1. Identico. |
|
unico delle leggi
sanitarie, di cui al regio
decreto 27 luglio 1934,
n.1265, e successive
modificazioni, ovvero dei
dispositivi medici di cui al
comma 2 dell'articolo 21 del
decreto legislativo 24
febbraio 1997, n.46, la
mancata comunicazione
all'interessato del
provvedimento di accoglimento
o di reiezione della domanda
medesima equivale a tutti gli
effetti al rilascio
dell'autorizzazione
richiesta. In detta ipotesi,
nel messaggio pubblicitario
dovranno essere indicati gli
estremi della domanda di
autorizzazione. |
|
2. Il termine di cui
al comma 1 può essere
interrotto non più di una
volta per richiesta di
integrazione della
documentazione presentata. Il
periodo di sospensione, che
non può essere superiore a
quindici giorni, inizia a
decorrere dalla data di
presentazione da parte
dell'azienda della
documentazione integrativa
richiesta. |
2. Identico. |
|
3. Colui che
effettua pubblicità di
dispositivi medici in
violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 21, commi
1 e 2, del decreto
legislativo 24 febbraio 1997,
n. 46, è soggetto alle
sanzioni amministrative
pecuniarie previste
dall'articolo 201 del testo
unico delle leggi sanitarie,
di cui al regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e
successive
modificazioni. |
|
3. Il comma 2
dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo n.46 del
1997 è abrogato. |
4.
Identico. |
|
|
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|
1. L'articolo 1 del
decreto legislativo 27
gennaio 1992, n.129, è
sostituito dal seguente: |
1. Identico. |
| "Art. 1. - (Ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno degli altri |
|
Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio
economico europeo per
l'accesso o l'esercizio in
Italia dell'attività di
architetto a titolo
permanente o con carattere di
temporaneità". |
|
2. All'articolo 2 del
decreto legislativo 27
gennaio 1992, n.129, sono
aggiunti, in fine, i seguenti
commi: |
2. Identico. |
|
"2-bis. I diplomi,
certificati e altri titoli,
di cui ai commi 1 e 2,
rilasciati dagli altri Stati
membri dell'Unione europea,
sono elencati nella
comunicazione della
Commissione europea
2001/C333/02 del 28 novembre
2001, e successive
modificazioni, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, ai
sensi dell'articolo 7,
paragrafo 2, della direttiva
85/384/CEE. 2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, è riconosciuta la formazione delle "Fachhochschulen" nella Repubblica Federale di Germania, purché sia impartita in tre anni, esista al 10 maggio 1985, corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 4 e dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all'attività di architetto con il titolo professionale di architetto e purché detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto. 2-quater. Sono, altresì, ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui all'articolo 1, qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A. 2-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica alla Commissione europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico |
|
europeo, i diplomi, i
certificati e gli altri
titoli rilasciati in Italia e
che rispondono ai requisiti
di cui ai commi 1 e 2, con
l'indicazione delle
Università che li
rilasciano". |
|
3. L'articolo 4 del
decreto legislativo 27
gennaio 1992, n.129, è
sostituito dal seguente: |
3. Identico: |
|
"Art. 4. - (Competenze
e procedimento) - 1. I
soggetti di cui all'articolo
1 devono presentare al
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca domanda per il
riconoscimento del proprio
titolo ai fini
dell'ammissione all'esercizio
dell'attività di architetto
nel territorio della
Repubblica italiana. |
"Art. 4. - 1.
Identico. |
|
2. La domanda,
redatta in lingua italiana ed
in carta da bollo, deve
indicare la provincia nella
quale l'interessato ha
intenzione di stabilirsi o di
operare, ed essere corredata
dei seguenti documenti: |
2. Identico: |
|
a) il diploma,
certificato, o titolo o
insieme di titoli di cui si
chiede il riconoscimento, in
copia autenticata; o per
mezzo di un attestato
rilasciato dalla stessa
autorità che ha conferito il
diploma, certificato o altri
titoli, che, riportando gli
stessi dati, ne conferma la
veridicità; |
a) il diploma,
certificato, o titolo o
insieme di titoli di cui si
chiede il riconoscimento, in
copia autenticata, o un
attestato rilasciato dalla
stessa autorità che ha
conferito il diploma,
certificato o altri titoli,
che, riportando gli stessi
dati, ne conferma la
veridicità; |
| b) un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività di architetto. Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro d'origine o di provenienza, deve essere presentato un attestato che faccia fede che l'interessato ha reso una dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad |
b) identica; |
|
un notaio o ad un
organismo professionale
qualificato dello Stato
membro d'origine o di
provenienza. Dai documenti
sopra indicati deve altresì
risultare che l'interessato
non è stato in precedenza
dichiarato fallito o, se lo è
stato, che sono decorsi
almeno cinque anni dalla
pronunzia della dichiarazione
di fallimento o, se è decorso
un termine più breve, che nei
confronti dell'interessato è
stato adottato provvedimento
con effetti di riabilitazione
civile; |
|
c) un certificato
di cittadinanza o copia di
altro documento dalla quale
si evinca la cittadinanza
dell'interessato. |
c) identica. |
|
3. I documenti, se
redatti in lingua diversa
dall'italiano, devono essere
accompagnati da una
traduzione ufficiale in
lingua italiana del testo
originale. L'obbligo di
traduzione è stabilito dal
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca qualora sia
impossibile acquisire,
attraverso altri canali, le
necessarie informazioni dai
documenti prodotti. |
3. Il Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca può richiedere che i
documenti, se redatti in
lingua diversa dall'italiano,
siano accompagnati da una
traduzione ufficiale in
lingua italiana del testo
originale qualora sia
impossibile acquisire,
attraverso altri canali, le
necessarie informazioni dai
documenti prodotti. |
|
4. Al momento
della loro presentazione i
documenti di cui alle lettere
b) e c) del comma
2 non devono essere di data
anteriore a tre mesi. |
4. Identico. |
|
5. Entro trenta
giorni dalla data di
presentazione della
documentazione, il Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca accerta la
completezza e la regolarità
della domanda e della
relativa documentazione,
comunicando all'interessato
le eventuali integrazioni. |
5. Entro trenta
giorni dalla data di
presentazione della
documentazione, il Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca accerta la
completezza e la regolarità
della domanda e della
relativa documentazione,
richiedendo
all'interessato le
eventuali integrazioni. |
|
6. Per la
valutazione dei titoli di cui
al comma 2, il Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca indìce, previa
consultazione del Consiglio
universitario nazionale, una
conferenza di servizi ai
sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, alla quale
partecipano: |
6. Identico. |
|
a) il
Dipartimento per le politiche
comunitarie; b) il Ministero degli affari esteri; c) il Ministero della giustizia; d) il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. |
|
7. In relazione
a casi specifici, la
conferenza di servizi di cui
al comma 6 può essere
integrata da un
rappresentante del Consiglio
nazionale degli ingegneri. |
7. Identico. |
|
8. Il
procedimento si conclude con
l'adozione, da parte del
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, del decreto di
riconoscimento o del
provvedimento di rifiuto
entro tre mesi dalla
presentazione della domanda o
della sua integrazione. |
8. Identico. |
|
9. Il decreto di
riconoscimento o il
provvedimento di rifiuto sono
comunicati all'interessato.
Il decreto è altresì
trasmesso al Consiglio degli
architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori
territorialmente competente
per l'iscrizione nell'albo ai
sensi dell'articolo 5. |
9. Identico. |
|
10. Se i titoli
di cui all'articolo 2, comma
2-quater, attestano una
formazione non conforme ai
requisiti di cui al medesimo
articolo, commi 1 e 2, il
riconoscimento può essere
condizionato al superamento
di una prova attitudinale ai
sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 27
gennaio 1992, n.115, tenuto
conto anche dell'esperienza
professionale acquisita nello
Stato membro che ha
riconosciuto detto
titolo". |
10.
Identico". |
|
4. L'articolo 9 del
decreto legislativo 27
gennaio 1992, n.129, è
sostituito dal seguente: |
4. Identico. |
|
"Art. 9 - (Ammissione
alla prestazione di servizi)
- 1. Sono ammessi
all'esercizio dell'attività
disciplinata dal presente
decreto, con carattere di
temporaneità, previa
dichiarazione al Consiglio
nazionale degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e
conservatori, i cittadini di
cui all'articolo 1 che: a) sono in possesso di uno dei titoli di cui all'allegato A o contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 2-bis, o si trovano nella situazione prevista dall'articolo 6; b) esercitano legalmente l'attività relativa al settore dell'architettura nello Stato membro in cui sono stabiliti. |
|
2. La
prestazione di servizi, di
cui al comma 1, comporta
l'iscrizione in appositi
registri, istituiti e tenuti
presso i Consigli provinciali
ed il Consiglio nazionale
degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e
conservatori, con oneri a
carico degli ordini. 3. Ai cittadini di cui all'articolo 1, iscritti nel registro, si applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in quanto compatibili". |
|
5. Dopo l'articolo 9 del
decreto legislativo 27
gennaio 1992, n.129, è
inserito il seguente: |
5. Identico: |
|
"Art. 9-bis. -
(Esercizio della professione
di architetto in altri Stati
membri) - 1. Ai fini del
riconoscimento in altri Paesi
dell'Unione europea o negli
altri Paesi aderenti
all'Accordo sullo spazio
economico europeo, il
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca certifica il valore
abilitante all'esercizio
della professione dei titoli
conseguiti in Italia". |
"Art. 9-bis. -
(Esercizio della professione
di architetto in altri Stati
membri) - 1. Ai fini del
riconoscimento in altri
Stati dell'Unione
europea o negli altri
Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio
economico europeo, il
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca certifica il valore
abilitante all'esercizio
della professione dei titoli
conseguiti in Italia". |
|
6. L'articolo 11 del
decreto legislativo 27
gennaio 1992, n.129, è
sostituito dal seguente: |
6. Identico. |
|
"Art. 11. - (Norme
transitorie) - 1. Sono
riconosciuti, ai fini
dell'accesso alle attività
disciplinate dal presente
decreto e del loro
esercizio: a) i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea fino al 5 agosto 1985 ed elencati nell'allegato A; b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli elencati nell'allegato A e rilasciati dai rispettivi Stati membri dell'Unione europea a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al massimo durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985; c) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni anteriori al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare è stato |
|
autorizzato, prima del 5
agosto 1987, a far uso del
titolo di architetto ed ha
effettivamente svolto, per
almeno tre anni consecutivi,
nel corso dei cinque anni
precedenti il rilascio
dell'attestato, le attività
relative; d) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni emanate nel periodo tra il 5 agosto 1985 e il 5 agosto 1987, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, entro tale ultima data, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative; e) gli attestati rilasciati dalle autorità competenti della Repubblica Federale di Germania che sanzionano la relativa equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall'8 maggio 1945, dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca, con i titoli elencati all'allegato A". |
|
7. Sono abrogati gli
articoli 8 e 11 del
regolamento contenente norme
ed integrazione della
disciplina dei procedimenti
di riconoscimento ed
iscrizione all'albo degli
architetti di cui al decreto
del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e
tecnologica 10 giugno 1994,
n.776. |
7. Identico. |
|
|
|
|
1. All'articolo 2, comma
2, della legge 24 giugno
1997, n.196, e successive
modificazioni, alla lettera
c) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:
"Sono esonerate dalla
prestazione delle garanzie di
cui alla presente lettera le
società che abbiano assolto
ad obblighi analoghi fissati
per le stesse finalità dalla
legislazione di altro Stato
membro dell'Unione
europea". |
Identico. |
|
|
|
|
1. L'articolo 2, secondo
comma, della legge 9 febbraio
1982, n.31, in materia di
libera prestazione di servizi
da parte di avvocati
cittadini degli Stati membri
delle Comunità europee, è
abrogato. |
Identico. |
|
2. All'articolo 17,
primo comma, numero 7, del
regio decreto-legge 27
novembre 1933, n.1578,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n.36, e
successive modificazioni,
dopo la parola: "residenza"
sono inserite le seguenti: "o
il proprio domicilio
professionale". |
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro il termine
di un anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, con le
modalità di cui ai commi 2 e
3 dell'articolo 1, un decreto
legislativo per dare
attuazione alla direttiva
2002/39/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva
97/67/CE per quanto riguarda
l'ulteriore apertura alla
concorrenza dei servizi
postali della Comunità in
conformità dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro il termine
di un anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, con le
modalità di cui ai commi 2 e
3 dell'articolo 1, un decreto
legislativo per dare
attuazione alla direttiva
2002/39/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio,
del 10 giugno 2002, che
modifica la direttiva
97/67/CE per quanto riguarda
l'ulteriore apertura alla
concorrenza dei servizi
postali della Comunità in
conformità dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
|
a) determinare
l'ambito dei servizi postali
riservati dal 1^ gennaio 2003
e dal 1^gennaio 2006, ivi
compresa la corrispondenza
transfrontaliera e la
pubblicità diretta per
corrispondenza, nella misura
necessaria per assicurare la
fornitura del servizio
universale entro i limiti di
peso e di prezzo indicati
nella direttiva; |
a) identica; |
|
b) garantire
l'applicazione dei princìpi
di trasparenza e di non
discriminazione
nell'applicazione delle
condizioni economiche
speciali e di quelle
associate; |
b) identica; |
|
c) fissare regole
tassative per il
trasferimento di sovvenzioni
dall'area riservata a quella
del servizio universale; |
c) identica; |
|
d) assicurare
procedure trasparenti,
semplici e poco onerose per
la gestione dei reclami degli
utenti nei riguardi del
fornitore del servizio
universale degli operatori
privati; |
d) assicurare
procedure trasparenti,
semplici e poco onerose per
la gestione dei reclami degli
utenti nei riguardi del
fornitore del servizio
universale e degli
operatori privati; |
|
e) garantire il
rispetto dei servizi
riservati. |
e) identica. |
|
2. Dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma
1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica. |
2. Identico. |
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad adottare, su proposta del
Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro
del lavoro e delle politiche
sociali, entro dodici mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
un decreto legislativo per la
completa attuazione della
direttiva 98/59/CE del
Consiglio, del 20 luglio
1998, concernente il
ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati
membri in materia di
licenziamenti collettivi,
apportando alla legge 23
luglio 1991, n. 223, le
modifiche necessarie per
adeguarne l'ambito soggettivo
di applicazione ai vincoli
comunitari. |
Identico. |
|
2. Il decreto
legislativo di cui al comma 1
è emanato con le modalità di
cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1 e nel
rispetto dei princìpi e
criteri generali stabiliti
nell'articolo 2. |
|
|
|
|
1. All'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 26
novembre 1999, n.532, è
aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "E' fatto
salvo quanto previsto
dall'articolo 10 della legge
19 gennaio 1955, n.25". |
1. Identico. |
|
2. Il quarto comma
dell'articolo 10 della legge
19 gennaio 1955, n.25, è
sostituito dal seguente: |
2. Identico: |
|
"E' in ogni caso vietato
il lavoro fra le ore 22 e le
ore 6 ad eccezione di quello
svolto dagli apprendisti di
età superiore ai 18 anni
nell'ambito delle aziende
artigianali di
panificazione". |
"E' in ogni caso vietato
il lavoro fra le ore 22 e le
ore 6 ad eccezione di quello
svolto dagli apprendisti di
età superiore ai 18 anni
nell'ambito delle aziende
artigianali di panificazione
e di pasticceria, delle
aziende del comparto
turistico e dei pubblici
esercizi". |
|
|
|
|
1. Il Governo, su
proposta del Ministro
dell'economia e delle
finanze, è delegato ad
adottare, entro il 13 agosto
2003, un decreto legislativo
recante le norme per
l'attuazione delle direttive
2001/107/CE e 2001/108/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 gennaio
2002, che modificano la
direttiva 85/611/CEE del
Consiglio, concernente il
coordinamento delle
disposizioni legislative,
regolamentari ed
amministrative in materia di
taluni organismi di
investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM), al
fine di regolamentare le
società di gestione, i
prospetti semplificati e gli
investimenti di OICVM. |
1. Identico. |
|
2. L'attuazione delle
direttive sarà informata ai
seguenti princìpi e criteri
direttivi specifici: |
2. L'attuazione delle
direttive sarà informata ai
seguenti princìpi e criteri
direttivi specifici: |
|
a) prevedere che
le società di gestione
autorizzate in conformità
alla direttiva 85/611/CEE,
come modificata dalla
direttiva 2001/107/CE,
possano esercitare in Italia
le attività di gestione
collettiva del risparmio in
regime di libera prestazione
del servizio ovvero per il
tramite di succursali; |
a) prevedere che
le società di gestione
autorizzate in conformità
alla direttiva 85/611/CEE,
come modificata dalla
direttiva 2001/107/CE,
possano esercitare in Italia
le attività previste dalla
direttiva stessa e per le
quali sono autorizzate nel
Paese di origine in regime
di libera prestazione del
servizio ovvero per il
tramite di succursali; |
|
b) stabilire che
la vigilanza sulle imprese
autorizzate sia esercitata
dall'autorità che ha
rilasciato l'autorizzazione,
mentre restano ferme le
attribuzioni delle autorità
italiane in materia di
elaborazione e applicazione
delle norme di
comportamento; |
b) identica; |
|
c) indicare quali
servizi accessori possano
essere prestati dalle società
di gestione del risparmio tra
quelli consentiti dalla
direttiva 2001/107/CE; |
c) identica; |
|
d) disciplinare,
per le società di gestione e
le società di investimento a
capitale variabile (SICAV),
la delega a terzi
dell'esercizio di una o più
funzioni prevedendo modalità
della stessa che evitino lo
svuotamento delle funzioni e
assicurino il permanere della
responsabilità in capo alla
società delegante; |
d) identica; |
|
e) stabilire, in
armonia con la disciplina
contenuta nella direttiva
2001/107/CE, condizioni di
accesso all'attività e
criteri per l'esercizio della
vigilanza prudenziale per
le SICAV e le società di
gestione del risparmio che
designano in via permanente
una società di gestione del
risparmio per la gestione del
proprio patrimonio; |
e) stabilire, in
armonia con la disciplina
contenuta nella direttiva
2001/107/CE, condizioni di
accesso all'attività per le
SICAV e le società di
gestione del risparmio che
designano in via permanente
una società di gestione del
risparmio per la gestione del
proprio patrimonio; |
| f) prevedere che le società di gestione siano tenute a pubblicare, in aggiunta agli altri documenti informativi, un prospetto semplificato da consegnare gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del contratto e prevedere che il prospetto completo, l'ultima relazione annuale e |
f) identica; |
|
l'ultima relazione semestral
pubblicate siano messi
gratuitamente a disposizione
del sottoscrittore che ne
faccia richiesta; |
|
g) indicare quali
deroghe alle norme vigenti in
tema di ripartizione dei
rischi siano consentite per
le società di gestione e le
SICAV appena costituite in
conformità a quanto stabilito
nella direttiva
2001/108/CE; |
soppressa; |
|
h) concedere un
periodo massimo di sessanta
mesi dalla data del 13
febbraio 2002 alle società di
gestione e alle SICAV
esistenti a tale data per
adeguarsi alla nuova
disciplina nazionale posta in
essere in attuazione della
citata direttiva
comunitaria. |
g)
identica. |
|
3. Il Governo, al fine di
garantire il corretto e
integrale recepimento delle
direttive di cui al presente
articolo, potrà apportare
modifiche e integrazioni al
testo unico delle
disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n.58,
eventualmente adattando le
norme vigenti nella stessa
materia al fine del loro
coordinamento con le nuove
disposizioni. |
3. Identico. |
|
4. Dall'attuazione
delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza
pubblica. |
4. Identico. |
|
|
|
|
1. Per dare completa
attuazione alla
raccomandazione 2001/331/CE
che stabilisce i criteri
minimi per le ispezioni
ambientali, il Governo è
autorizzato ad adottare
apposito regolamento, ai
sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, che preveda in
particolare: |
1. Per dare completa
attuazione alla
raccomandazione
2001/331/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, che
stabilisce i criteri minimi
per le ispezioni ambientali,
il Governo è autorizzato ad
adottare apposito
regolamento, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, che preveda in
particolare: |
|
a) la definizione
dei criteri specifici
relativi all'organizzazione
ed esecuzione delle ispezioni
ambientali; |
a) identica; |
|
b) la definizione
dei criteri per la
predisposizione di un piano
delle ispezioni ambientali da
parte delle Amministrazioni
competenti a livello
nazionale, regionale o
locale; |
b) identica; |
|
c)
l'individuazione dei criteri
per disciplinare le visite in
sito; |
c) identica; |
|
d) l'introduzione
di una banca dati relativa
alle ispezioni effettuate
facilmente accessibile al
pubblico. |
d) identica. |
|
2. Dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma
1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica. |
2. Identica. |
|
|
|
|
1. All'articolo 50 del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, il comma 1 è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
|
"1. I velocipedi
sono i veicoli con due ruote
o più ruote funzionanti a
propulsione esclusivamente
muscolare, per mezzo di
pedali o di analoghi
dispositivi, azionati dalle
persone che si trovano sul
veicolo; sono altresì
considerati velocipedi le
biciclette a pedalata
assistita, dotate di un
motore ausiliario elettrico
avente potenza nominale
continua massima di 0,25 KW
la cui alimentazione è
progressivamente ridotta ed
infine interrotta quando il
veicolo raggiunge i 25 km/h o
prima se il ciclista smette
di pedalare". 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
|
|
|
|
1. Dopo il comma 2
dell'articolo 207 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,
n.285, è inserito il
seguente: |
Identico. |
|
"2-bis. Qualora il
veicolo sia immatricolato in
uno Stato membro dell'Unione
europea, la somma da versare
a titolo di cauzione, di cui
al comma 2, è pari alla somma
richiesta per il pagamento in
misura ridotta previsto
dall'articolo 202". |
|
|
|
|
1. All'articolo 13, comma
1, del decreto legislativo 2
maggio 1994, n. 319, dopo la
lettera f) è inserita
la seguente: |
Identico. |
|
"f-bis) il
Ministero per i beni e le
attività culturali, per le
attività afferenti il settore
del restauro e manutenzione
dei beni culturali e per le
attività che riguardano il
settore sportivo e in
particolare quelle esercitate
con la qualifica di
professionista sportivo;". |
|
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione 1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 1, le parole: "non compresi nell'allegato 1" sono soppresse; b) all'articolo 7, i commi 9 e 10 sono abrogati; |
|
c)
all'articolo 8, i commi 1,
2 e 3 sono abrogati; d) all'articolo 15, il comma 3 è abrogato. (Attuazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti 1. Ai fini del recepimento della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge l^ marzo 2002, n. 39, è prorogato di un anno. 2. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine stabilito dal comma 1, anche apportando integrazioni o modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/24/CE nel rispetto altresì dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) prevedere che i provvedimenti e le procedure che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/24/CE debbano essere individuati tra quelli previsti dal titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385; b) prevedere il riconoscimento delle procedure di risanamento e di liquidazione adottate in altro Stato membro nonché delle misure adottate dai competenti organi, secondo la normativa dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, con le eccezioni tassativamente indicate dalla direttiva 2001/24/CE; c) prevedere la disciplina degli obblighi informativi e dell'attività di coordinamento tra le autorità degli Stati membri, attribuendo le relative competenze alla Banca d'Italia e consentendo a tali fini anche il ricorso ad accordi con le altre autorità di vigilanza; |
|
d) prevedere che
vengano fornite adeguate
informazioni e forme di
assistenza ai terzi residenti
in altri Stati membri, per
agevolare la tutela dei loro
diritti in relazione ai
provvedimenti di risanamento
e di liquidazione adottati in
Italia, in conformità al
principio dell'uguaglianza
del trattamento dei terzi
ovunque residenti. 3. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nel medesimo termine stabilito dal comma 1, disposizioni integrative e modificative della disciplina delle crisi, contenuta nel titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e nella parte II, titolo IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 per finalità interpretative e ai fini del coordinamento con: a) le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210; b) le disposizioni in materia di adempimenti pubblicitari contenute nella legge 24 novembre 2000, n. 340; c) le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, assicurando le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità del sistema bancario e finanziario e di tutela dei diritti dei depositanti e degli investitori, sottoposti alla disciplina del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e stabilendo in particolare che, nelle ipotesi previste dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001, in luogo dei provvedimenti interdittivi e di nomina di un commissario siano adottati i provvedimenti contemplati dai citati testi unici di cui ai decreti legislativi n. 385 del 1993 e n. 58 del 1998 da parte delle autorità amministrative competenti. 4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
|
(Attuazione della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre 1. Il termine per il recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, previsto all'articolo 1, comma 1, della legge 1^ marzo 2002, n. 39, è prorogato di sei mesi. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria. 2. L'attuazione della direttiva 2002/47/CE sarà informata ai princìpi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alla definizione e al regime giuridico dei contratti di garanzia finanziaria, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a) prevedere che possano essere parti dei contratti anche i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della medesima direttiva e che ne possano formare oggetto anche gli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera b); |
|
b) individuare le
modalità mediante le quali il
beneficiario della garanzia
su strumenti finanziari possa
realizzarla mediante
appropriazione, ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 2,
della medesima direttiva. 3. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della citata direttiva, potrà coordinare le suddette disposizioni con le norme previste dall'ordinamento interno in materia di prestazione di garanzie e di realizzazione delle stesse, eventualmente adattando le norme vigenti nelle stesse materie in vista del perseguimento delle finalità della direttiva medesima. 4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
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Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
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2001/82/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre
2001, recante un codice
comunitario relativo ai
medicinali veterinari; |
Identica; |
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2001/83/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre
2001, recante un codice
comunitario relativo ai
medicinali per uso umano; |
identica; |
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2001/89/CE del
Consiglio, del 23 ottobre
2001, relativa a misure
comunitarie di lotta contro
la peste suina classica; |
identica; |
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2001/105/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 dicembre
2001, che modifica la
direttiva 94/57/CE del
Consiglio relativa alle
disposizioni e alle norme
comuni per gli organi che
effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle
navi e per le pertinenti
attività delle
amministrazioni marittime; |
identica; |
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2001/107/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 gennaio
2002, che modifica la
direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il
coordinamento delle
disposizioni legislative,
regolamentari ed
amministrative in materia di
taluni organismi di
investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM) al
fine di regolamentare le
società di gestione ed i
prospetti semplificati; |
identica; |
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2001/108/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 gennaio
2002, che modifica la
direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il
coordinamento delle
disposizioni legislative,
regolamentari ed
amministrative in materia di
taluni organismi di
investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM), con
riguardo agli investimenti
OICVM; |
identica; |
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2001/110/CE del
Consiglio, del 20 dicembre
2001, concernente il
miele; |
soppressa (v.
allegato B); |
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2001/111/CE del
Consiglio, del 20 dicembre
2001, relativa a determinati
tipi di zucchero destinati
all'alimentazione umana; |
identica; |
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2001/113/CE del
Consiglio, del 20 dicembre
2001, relativa alle
confetture, gelatine e
marmellate di frutta e alla
crema di marroni destinate
all'alimentazione umana; |
identica; |
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2001/114/CE del
Consiglio, del 20 dicembre
2001, relativa a taluni tipi
di latte conservato
parzialmente o totalmente
disidratato destinato
all'alimentazione umana; |
identica; |
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2001/115/CE del
Consiglio, del 20 dicembre
2001, che modifica la
direttiva 77/388/CEE al fine
di semplificare, modernizzare
e armonizzare le modalità di
fatturazione previste in
materia di IVA; |
identica; |
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2002/10/CE del
Consiglio, del 12 febbraio
2002, che modifica la
direttiva 92/79/CEE, la
direttiva 92/80/CEE e la
direttiva 95/59/CE per quanto
concerne la struttura e le
aliquote delle accise che
gravano sui tabacchi
lavorati; |
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2002/12/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 marzo 2002,
che modifica la direttiva
79/267/CEE del Consiglio per
quanto riguarda il margine di
solvibilità delle imprese di
assicurazione sulla vita; |
identica; |
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2002/13/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 marzo 2002,
che modifica la direttiva
73/239/CEE del Consiglio per
quanto riguarda il margine di
solvibilità delle imprese di
assicurazione nei rami
diversi dall'assicurazione
sulla vita. |
identica; |
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2002/32/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 maggio 2002,
relativa alle sostanze
indesiderabili
nell'alimentazione degli
animali; 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici; 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari; 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole; 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole; 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi; 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate; 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra; 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana; |
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2002/68/CE del
Consiglio, del 19 luglio
2002, che modifica la
direttiva 2002/57/CE relativa
alla commercializzazione
delle sementi di piante
oleaginose e da fibra; |
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2002/70/CE della
Commissione, del 26 luglio
2002, che stabilisce i
requisiti per la
determinazione dei livelli di
diossine e PCB
diossina-simili nei
mangimi. |
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Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
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Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
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2001/81/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre
2001, relativa ai limiti
nazionali di emissione di
alcuni inquinanti
atmosferici; |
Identica; |
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2001/88/CE del
Consiglio, del 23 ottobre
2001, recante modifica della
direttiva 91/630/CEE che
stabilisce le norme minime
per la protezione dei
suini; |
identica; |
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2001/93/CE della
Commissione, del 9 novembre
2001, recante modifica della
direttiva 91/630/CEE che
stabilisce le norme minime
per la protezione dei
suini; |
identica; |
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2001/95/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 dicembre
2001, relativa alla sicurezza
generale dei prodotti; |
identica; |
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2001/97/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 dicembre
2001, recante modifica della
direttiva 91/308/CEE del
Consiglio relativa alla
prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi
di attività illecite; |
identica; |
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2001/110/CE del
Consiglio, del 20 dicembre
2001, concernente il
miele; |
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2001/112/CE del
Consiglio, del 20 dicembre
2001, concernente i succhi di
frutta e altri prodotti
analoghi destinati
all'alimentazione umana; |
identica; |
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2002/14/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo
2002, che istituisce un
quadro generale relativo
all'informazione e alla
consultazione dei
lavoratori; |
identica; |
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2002/39/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 giugno
2002, che modifica la
direttiva 97/67/CE per quanto
riguarda l'ulteriore apertura
alla concorrenza dei servizi
postali della Comunità. |
identica; |
|
2002/47/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 giugno 2002,
relativa ai contratti di
garanzia finanziaria. |
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