XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3061-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3061 recante
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge
comunitaria 2002)";
constatato che il disegno di legge si atteggia secondo
i canoni tipici della legge comunitaria e che, come segnalato
già in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria
per il 2001, in relazione al meccanismo introdotto
all'articolo 1, comma 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
integrare i principi e i criteri direttivi generali della
delega legislativa, al fine di prevedere espressamente - nel
rispetto del nuovo riparto delle competenze legislative tra
Stato e Regioni - che le disposizioni dei decreti legislativi
aventi carattere "sostitutivo" siano chiaramente individuabili
(dal titolo dell'atto o dalle rubriche degli articoli, ad
esempio);
rilevato che il ricorso alla tecnica della novellazione
non è sempre coerente con quanto prescritto dalla Circolare
del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Presidenti di
Camera e Senato dell'aprile 2001;
rilevato che la varietà delle materie trattate nel
disegno di legge discende direttamente dalla natura della
legge comunitaria, individuata come strumento privilegiato per
l'attuazione - con cadenza annuale - della normativa
dell'Unione europea e che - come già segnalato - ciò può in
taluni casi determinare situazioni di difficile conoscibilità
delle norme per i destinatari delle stesse, e che a tale
situazione si può porre rimedio anche attraverso la
predisposizione di testi unici, secondo quanto previsto dalle
apposite clausole generali di riordinamento normativo delle
materie interessate dalle direttive comunitarie, inserite
nelle ultime leggi comunitarie;
rilevato che agli articoli 11 e 15, comma 7, si dispone
l'abrogazione di norme di carattere regolamentare e che tale
fenomeno, per quanto non dia luogo a problemi sotto il profilo
del rapporto tra fonti di rango diverso - altra, sarebbe,
infatti la questione ove si pretendesse di apportare modifiche
testuali ad atti di rango secondario - non corrisponde ad un
uso corretto dello strumento legislativo, con riferimento alla
semplificazione dell'ordinamento, in quanto, anziché ricorrere
alla legge, si sarebbe potuto ottenere l'abrogazione delle
norme attraverso un atto regolamentare; rilevato che, in
ragione della imminente modifica dell'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, dovrebbe valutarsi l'effettiva portata
dei rinvii alla predetta norma, anche in relazione agli
strumenti di riordino normativo da essa prefigurati;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 12, che abroga una norma che disponeva a
sua volta l'abrogazione di una disposizione, si chiarisca se
l'intento della norma è quello di far rivivere la disposizione
già oggetto di abrogazione.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
ribadendo rilievi già formulati in occasione dell'esame
del disegno di legge comunitaria per il 2001, si ribadisce
che:
all'articolo 2, comma 1, lettera b), dovrebbe
chiarirsi se l'inciso che fa salve le materie oggetto di
delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa intenda escludere dal campo di
intervento dei decreti legislativi i settori già disciplinati
da fonti secondarie o comunque a queste affidate da leggi di
delegificazione, al fine di evitare possibili rilegificazioni
di tali settori; se così fosse, occorrerebbe formulare tale
prescrizione in modo più chiaro, alla stregua di un autonomo
criterio direttivo, precisando che, qualora l'attuazione delle
direttive oggetto di delega comporti l'intervento su procedure
per le quali sono state disposte delegificazioni, il Governo
debba procedere attraverso l'adozione di regolamenti;
all'articolo 2, comma 1, lettera c) appare
opportuna una più puntuale definizione dei criteri di delega
in materia di sanzioni, anche al fine di conferire il massimo
di chiarezza e di certezza per quanto riguarda il ricorso alla
norma penale;
all'articolo 2, comma 1, lettera f), ove si
prevede che il Governo tenga conto, nell'esercizio della
delega, anche delle eventuali modificazioni del diritto
comunitario intervenute fino al momento dell'esercizio della
delega, appare opportuno evidenziare che la norma,
autorizzando in sostanza il recepimento di disposizioni
comunitarie ancora non esistenti nell'ordinamento, sembrerebbe
porre la questione della compiuta definizione dell'oggetto
della delega, come richiesto dall'articolo 76 della
Costituzione;
all'articolo 9, comma 1, dovrebbe verificarsi
l'effettiva necessità di procedere alla soppressione della
norma richiamata che risulta già soppressa ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 1^
agosto 2002, n. 166;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 4, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
collocare la disposizione nel capo II, relativo alle
disposizioni particolari di adempimento, piuttosto che nel
capo I, che reca disposizioni di carattere generale;
all'articolo 15, comma 3, capoverso 3, relativo al
riconoscimento di titoli nel settore dell'architettura,
dovrebbe meglio chiarirsi la portata della norma e, in
particolare, se la stessa intenda introdurre l'obbligo di
traduzione in via generale, ovvero se attribuisca al Ministro
la competenza a prevederlo nei casi di effettiva necessità;
all'articolo 18, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
integrare la rubrica dell'articolo al fine di indicare
espressamente che l'articolo è volto a conferire una delega
per il recepimento di una direttiva comunitaria.
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di
legge comunitaria 2002,
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
trasmettendo l'emendamento approvato.
EMENDAMENTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE
Articolo 1.
Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione
della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi
contenute.
RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato, per la parte di propria competenza, il
disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - legge comunitaria 2002";
auspicato il ricorso alla sanzione penale quale
strumento di natura eccezionale e residuale, rispetto ad altri
strumenti di prevenzione e repressione delle condotte
illecite, da applicare solamente qualora gli altri tipi di
sanzione non siano sufficienti ad esplicare la propria
funzione;
sottolineata la necessità, ai sensi degli articoli 25 e
76 della Costituzione, che i principi e criteri direttivi
stabiliti all'articolo 2, lettera c) siano sufficientemente
determinati, al fine di delimitare l'ambito di discrezionalità
attribuito al legislatore delegato in ordine
all'individuazione delle fattispecie sanzionatorie penali ed
amministrative;
rilevato che all'articolo 2, lettera c), nella
parte in cui sono dettati i criteri per l'individuazione dei
beni da tutelare penalmente, è fatto genericamente riferimento
agli interessi generali dell'ordinamento, salvo l'esplicito
richiamo all'ecosistema, rimettendone l'individuazione ad una
eccessiva discrezionalità del legislatore delegato, per cui,
al fine sia di assicurare un sufficiente grado di
determinatezza alla disposizione in esame sia per garantire la
natura sussidiaria del diritto penale, appare necessario
circoscrivere l'area della tutela penale agli interessi
costituzionalmente protetti, tra i quali vi rientra anche
l'ambiente e, quindi, l'ecosistema;
DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con il seguente rilievo:
1) all'articolo 2, comma 1, lettera c), secondo
periodo, sia delimitata la tutela penale alla lesione degli
interessi costituzionalmente protetti.
EMENDAMENTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE
All'articolo 2, comma 1, lettera c), secondo periodo,
sostituire le parole: interessi generali dell'ordinamento
interno, ivi compreso l'ecosistema con le seguenti:
interessi costituzionalmente protetti.
RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il
disegno di legge comunitaria C. 3061: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria
2002";
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
sul disegno di legge.
RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione,
esaminato per la parte di propria competenza il disegno
di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
- Legge comunitaria 2002";
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
sul disegno di legge.
RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il
2002;
1. per quanto riguarda i profili di merito,
delibera di riferire favorevolmente sul disegno di
legge, per le parti di competenza;
2. per quanto riguarda i profili finanziari,
premesso che la clausola di copertura finanziaria
prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera d), che
dispone la destinazione del Fondo di rotazione per le
politiche comunitarie al finanziamento degli oneri recati dal
presente provvedimento per un ammontare non superiore a 50
milioni di euro, appare conforme alle indicazioni contenute
nell'ordine del giorno n. 9/1533-B/2, presentato alla Camera
in occasione dell'approvazione del disegno di legge
comunitaria per l'anno 2001 ed accettato dal Governo nella
seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2002;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
sul disegno di legge.
RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3061, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2002;
sottolineata la significativa importanza delle
disposizioni contenute nelle direttive 2001/107/CE e
2001/108/CE, che intervengono sulla disciplina sugli organismi
di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM),
modificando l'ambito di applicazione della disciplina in
materia ed ampliando l'operatività dei soggetti gestori;
rilevata l'opportunità, con riferimento all'articolo
19, di chiarire che le procedure di mobilità di cui alla legge
n. 223 del 1991 si applicano esclusivamente a tutti i datori
di lavoro di diritto privato;
rilevato che l'allegato A include, tra le altre, la
direttiva 2001/115/CE, la quale introduce la possibilità di
emettere fatture anche mediante supporto elettronico,
adeguando sotto questo aspetto la normativa in materia di
imposta sul valore aggiunto all'internazionalizzazione dei
commerci ed allo sviluppo del commercio elettronico;
sottolineato altresì come il recepimento delle
direttive 2002/12/CE e 2002/13/CE, anch'esse incluse
nell'allegato A, le quali intervengono sulla normativa
relativa al margine di solvibilità delle imprese di
assicurazione operanti nei rami vita e non vita, consentirà di
aumentare il livello di garanzia per gli assicurati,
incrementando la misura del fondo di garanzia;
delibera di
RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE.
EMENDAMENTO APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE
Nell'allegato A inserire, dopo la direttiva
2001/115/CEE, la seguente:
2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che
modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la
direttiva 95/59/CE, per quanto concerne la struttura e le
aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati.
RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il
2002;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
sul disegno di legge.
RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3061, concernente
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2002";
considerato che, con l'articolo 7, comma 1, lettera
i), n. 2) della legge n. 166 del 2002, è già stato
soppresso il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 17
della legge n. 109 del 1994, per cui appare inopportuno il
mantenimento di una analoga previsione nell'articolo 9 del
disegno di legge in esame;
rilevato che l'articolo 10 interviene opportunamente
sul decreto legislativo n. 22 del 1997, sopprimendo
parzialmente il comma 5 dell'articolo 36, allo scopo di
eliminare una norma nazionale che non trova riscontro in
nessuna disposizione comunitaria e che impone alle sole
aziende italiane una marcatura per gli imballaggi per i
liquidi a cui non sono tenuti gli altri produttori europei;
osservato altresì che l'articolo 22 autorizza il
Governo ad adottare un apposito regolamento di
delegificazione, al fine di dare completa attuazione della
raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi
per le ispezioni ambientali;
osservato che all'allegato B del disegno di legge è
riportata la direttiva 2001/81/CE in materia di emissione di
alcuni inquinanti atmosferici, mentre per il recepimento della
direttiva 2001/80/CE (concernente la limitazione delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai
grandi impianti di combustione), strettamente connessa alla
citata direttiva n. 81 del 2001, è prevista la semplice
attuazione in via amministrativa;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con la seguente condizione:
sia soppresso l'articolo 9, che contiene una
disposizione abrogativa già prevista dall'articolo 7, comma 1,
della legge n. 166 del 2002;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
prevedere che l'attuazione della direttiva 2001/80/CE,
concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di
taluni inquinanti originati dai grandi impianti di
combustione, avvenga, anziché in via amministrativa, mediante
apposito decreto legislativo (disponendo l'eventuale
trasferimento della stessa direttiva nell'allegato A del
disegno di legge).
EMENDAMENTO APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE
Articolo 9.
Sopprimerlo.
RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3061, recante
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2002", per le parti di propria competenza;
rilevato che l'articolo 18 del disegno di legge reca
una delega legislativa al Governo per l'attuazione della
direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
in materia di ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi
postali della Comunità;
preso atto che anche per la direttiva 2001/105/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio - riportata nell'allegato A
del disegno di legge e concernente gli organi che effettuano
le ispezioni e le visite di controllo delle navi e le
pertinenti attività delle amministrazioni marittime - è
previsto il conferimento di una delega legislativa al
Governo;
condivisa l'opportunità di introdurre una specifica
disciplina normativa per i velocipedi cui all'articolo 23 e di
dare attuazione, secondo le modalità previste dall'articolo
24, alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee del 19 marzo 2002, in materia di sanzioni
amministrative pecuniarie;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.
EMENDAMENTO APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE
Articolo 18.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la
seguente:
e-bis) assicurare il mantenimento delle
prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e
quantitativi tali da garantire permanentemente servizi
adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti
del territorio nazionale, anche con specifico riferimento alla
particolare situazione dei comuni e delle località montane.
RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3061, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
partecipazione dell'Italia alle Comunità europee (Legge
comunitaria per il 2002);
rilevato che la legge comunitaria si è dimostrata in
questi anni uno strumento adeguato ai fini del recepimento del
diritto comunitario nell'ordinamento nazionale, con
potenzialità che possono essere ulteriormente valorizzate;
osservato che l'articolo 11, prevedendo l'abrogazione
del comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 719 del 1958, oltre a comportare la soppressione
della specifica autorizzazione ministeriale all'introduzione
nelle bibite analcoliche di sostanze diverse da quelle
espressamente indicate nel medesimo decreto, potrebbe
comportare il venir meno della stessa facoltà di introduzione
nelle bevande di tali sostanze, con una inopportuna
penalizzazione dell'attività delle imprese che operano nel
settore;
considerato altresì che, ove permangano profili di
compatibilità rispetto alla normativa comunitaria, sembrerebbe
opportuno prevedere non l'abrogazione del comma 3
dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 719 del 1958, bensì una sua riformulazione che precisi che
il divieto all'aggiunta nelle bibite analcoliche di sostanze
diverse da quelle espressamente indicate nel medesimo decreto
può discendere soltanto da esigenze di tutela della salute
umana;
valutata favorevolmente la scelta di prevedere,
all'articolo 12, l'abrogazione dell'articolo 36 della legge n.
39 del 2002, in materia di produzione e commercializzazione di
sfarinati e paste alimentari, che rappresenta un positivo
segno di attenzione nei confronti delle piccole imprese
artigiane;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con l'emendamento da essa approvato.
EMENDAMENTO APPROVATO DALLA X COMMISSIONE
Articolo 11.
Sopprimerlo.
RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 3061 (legge
comunitaria 2002);
rilevato che l'articolo 8 modifica il disposto del
comma 5 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, riguardante la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori addetti ai videoterminali, in modo da chiarire -
riprendendo con maggiore aderenza il testo dell'articolo 9,
paragrafo 3, della direttiva 90/270 - il significato
dell'espressione "dispositivi speciali di correzione";
considerato che l'articolo 16, per ottemperare a una
sentenza di condanna della Corte di giustizia, modifica
l'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196
(c.d. legge Treu), al fine di esonerare dall'obbligo di
costituzione del deposito cauzionale le società di lavoro
temporaneo che abbiano già provveduto in tal senso, in
ottemperanza a norme vigenti in altri Stati membri dell'UE;
considerato che l'articolo 19 è volto ad adeguare
l'ambito di applicazione soggettivo della legge 23 luglio
1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi, alle
norme comunitarie;
ritenuto che all'articolo 20 sarebbe opportuno
estendere la deroga al divieto di lavoro notturno agli
apprendisti che lavorino presso aziende artigianali con
esigenze similari a quelle di panificazione;
preso atto che tra le direttive da recepire previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema
di decreto legislativo figura la direttiva 2002/14/CE, dell'11
marzo 2002, che istituisce un quadro giuridico generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori
nelle imprese situate nell'Unione Europea;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con la seguente condizione:
all'articolo 20, bisognerebbe estendere la deroga al
lavoro notturno ad altre categorie di apprendisti maggiorenni
operanti in settori con esigenze similari a quelle della
panificazione, per esempio nei settori della pasticceria, del
turismo e dei pubblici esercizi;
e con l'emendamento da essa approvato e
allegato.
EMENDAMENTO APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE
All'articolo 20, comma 2, alinea, dopo le parole:
aziende artigianali di panificazione, aggiungere le
seguenti: e di pasticceria, delle aziende del comparto
turistico e dei pubblici esercizi.
RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato per le parti di competenza il disegno di
legge comunitaria 2002;
considerato che l'articolo 13, nel modificare la
normativa italiana vigente in materia di esercizio della
professione di odontoiatra al fine di adeguarsi alla sentenza
della Corte di Giustizia del 29 novembre 2001 nella causa
C-202/99, non salvaguarda la posizione di coloro che in base
alla legge n. 409 del 1985 hanno esercitato la professione di
odontoiatra;
ritenuto pertanto necessario tutelare i diritti da loro
acquisiti;
rilevato inoltre che, ai sensi dell'articolo 40 della
legge comunitaria 2001, si prevede che i medicinali
prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
devono essere dotati di bollini autoadesivi a lettura
automatica e che, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, tutte le
confezioni di medicinali in commercio dovranno essere dotate
di questi bollini;
ritenuto opportuno che i medicinali non soggetti a
prescrizione medica siano esclusi dall'applicazione della
citata disposizione;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con gli emendamenti riportati in allegato.
EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XII COMMISSIONE
Articolo 13.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano nei confronti dei medici che, immatricolati al Corso
di Laurea in Medicina e Chirurgia tra gli anni accademici
1980/81 e 1984/85, hanno superato la prova attitudinale
prevista dal decreto legislativo del 13 ottobre 1998 n. 386 o
sono in possesso del diploma di specializzazione in
Odontoiatria e Protesi Dentaria o Chirurgia
Odontostomatologica o Odontostomatologia o Ortognatodonzia.
Tali soggetti devono optare, entro 3 mesi dalla conclusione
della prova attitudinale ovvero entro 3 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione
all'albo professionale degli odontoiatri o all'albo dei medici
chirurghi.
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Articolo 13-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della
direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante un codice comunitario
relativo ai medicinali per uso umano).
1. Per l'attuazione della direttiva 2001/83/CE del 6
novembre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, il
Governo si conforma alla necessità di tenere distinte le
disposizioni relative ai bollini farmaceutici per le
confezioni di medicinali erogabili dal Servizio sanitario
nazionale e per le confezioni dei farmaci di automedicazione
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, escludendo
queste ultime dall'obbligo di applicazione dei bollini
autoadesivi a lettura automatica.
RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato, per la parte di propria competenza, il
disegno di legge C. 3061, approvato dal Senato, recante
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2002";
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
trasmettendo, in allegato, gli emendamenti
approvati.
EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XIII COMMISSIONE
Articolo 1.
All'allegato A sopprimere le seguenti parole:
Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente il miele.
Conseguentemente, all'allegato B aggiungere le
seguenti parole: Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del
20 dicembre 2001, concernente il miele.
Articolo 12.
Sostituire l'articolo 12 con il seguente:
Articolo 12.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 187).
1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, l'articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 187 in base ai seguenti criteri
direttivi:
a) prevedere un regime differenziato per le
"paste alimentari fresche" da vendersi sfuse, alle quali
applicare il termine di durabilità non superiore a cinque
giorni dalla data di produzione, e per le "paste alimentari
pastorizzate" da vendersi sfuse, per le quali stabilire un
congruo termine per la commercializzazione;
b) stabilire che le diciture "paste alimentari
fresche" e "paste alimentari pastorizzate" siano esposte in
modo visibile sul banco di vendita, così come il termine per
il consumo.