XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3061-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3061 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2002)";

              constatato che il disegno di legge si atteggia secondo i canoni tipici della legge comunitaria e che, come segnalato già in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2001, in relazione al meccanismo introdotto all'articolo 1, comma 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare i principi e i criteri direttivi generali della delega legislativa, al fine di prevedere espressamente - nel rispetto del nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni - che le disposizioni dei decreti legislativi aventi carattere "sostitutivo" siano chiaramente individuabili (dal titolo dell'atto o dalle rubriche degli articoli, ad esempio);

              rilevato che il ricorso alla tecnica della novellazione non è sempre coerente con quanto prescritto dalla Circolare del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Presidenti di Camera e Senato dell'aprile 2001;

              rilevato che la varietà delle materie trattate nel disegno di legge discende direttamente dalla natura della legge comunitaria, individuata come strumento privilegiato per l'attuazione - con cadenza annuale - della normativa dell'Unione europea e che - come già segnalato - ciò può in taluni casi determinare situazioni di difficile conoscibilità delle norme per i destinatari delle stesse, e che a tale situazione si può porre rimedio anche attraverso la predisposizione di testi unici, secondo quanto previsto dalle apposite clausole generali di riordinamento normativo delle materie interessate dalle direttive comunitarie, inserite nelle ultime leggi comunitarie;

              rilevato che agli articoli 11 e 15, comma 7, si dispone l'abrogazione di norme di carattere regolamentare e che tale fenomeno, per quanto non dia luogo a problemi sotto il profilo del rapporto tra fonti di rango diverso - altra, sarebbe, infatti la questione ove si pretendesse di apportare modifiche testuali ad atti di rango secondario - non corrisponde ad un uso corretto dello strumento legislativo, con riferimento alla semplificazione dell'ordinamento, in quanto, anziché ricorrere alla legge, si sarebbe potuto ottenere l'abrogazione delle norme attraverso un atto regolamentare; rilevato che, in ragione della imminente modifica dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dovrebbe valutarsi l'effettiva portata dei rinvii alla predetta norma, anche in relazione agli strumenti di riordino normativo da essa prefigurati;
              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 12, che abroga una norma che disponeva a sua volta l'abrogazione di una disposizione, si chiarisca se l'intento della norma è quello di far rivivere la disposizione già oggetto di abrogazione.

          Il Comitato osserva altresì che:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              ribadendo rilievi già formulati in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria per il 2001, si ribadisce che:

              all'articolo 2, comma 1, lettera b), dovrebbe chiarirsi se l'inciso che fa salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa intenda escludere dal campo di intervento dei decreti legislativi i settori già disciplinati da fonti secondarie o comunque a queste affidate da leggi di delegificazione, al fine di evitare possibili rilegificazioni di tali settori; se così fosse, occorrerebbe formulare tale prescrizione in modo più chiaro, alla stregua di un autonomo criterio direttivo, precisando che, qualora l'attuazione delle direttive oggetto di delega comporti l'intervento su procedure per le quali sono state disposte delegificazioni, il Governo debba procedere attraverso l'adozione di regolamenti;

              all'articolo 2, comma 1, lettera c) appare opportuna una più puntuale definizione dei criteri di delega in materia di sanzioni, anche al fine di conferire il massimo di chiarezza e di certezza per quanto riguarda il ricorso alla norma penale;

              all'articolo 2, comma 1, lettera f), ove si prevede che il Governo tenga conto, nell'esercizio della delega, anche delle eventuali modificazioni del diritto comunitario intervenute fino al momento dell'esercizio della delega, appare opportuno evidenziare che la norma, autorizzando in sostanza il recepimento di disposizioni comunitarie ancora non esistenti nell'ordinamento, sembrerebbe porre la questione della compiuta definizione dell'oggetto della delega, come richiesto dall'articolo 76 della Costituzione;

              all'articolo 9, comma 1, dovrebbe verificarsi l'effettiva necessità di procedere alla soppressione della norma richiamata che risulta già soppressa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 1^ agosto 2002, n. 166;

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 4, dovrebbe valutarsi l'opportunità di collocare la disposizione nel capo II, relativo alle disposizioni particolari di adempimento, piuttosto che nel capo I, che reca disposizioni di carattere generale;

              all'articolo 15, comma 3, capoverso 3, relativo al riconoscimento di titoli nel settore dell'architettura, dovrebbe meglio chiarirsi la portata della norma e, in particolare, se la stessa intenda introdurre l'obbligo di traduzione in via generale, ovvero se attribuisca al Ministro la competenza a prevederlo nei casi di effettiva necessità;

              all'articolo 18, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo al fine di indicare espressamente che l'articolo è volto a conferire una delega per il recepimento di una direttiva comunitaria.

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge comunitaria 2002,

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

          trasmettendo l'emendamento approvato.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE

Articolo 1.

              Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.


RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2002";

              auspicato il ricorso alla sanzione penale quale strumento di natura eccezionale e residuale, rispetto ad altri strumenti di prevenzione e repressione delle condotte illecite, da applicare solamente qualora gli altri tipi di sanzione non siano sufficienti ad esplicare la propria funzione;

              sottolineata la necessità, ai sensi degli articoli 25 e 76 della Costituzione, che i principi e criteri direttivi stabiliti all'articolo 2, lettera c) siano sufficientemente determinati, al fine di delimitare l'ambito di discrezionalità attribuito al legislatore delegato in ordine all'individuazione delle fattispecie sanzionatorie penali ed amministrative;
              rilevato che all'articolo 2, lettera c), nella parte in cui sono dettati i criteri per l'individuazione dei beni da tutelare penalmente, è fatto genericamente riferimento agli interessi generali dell'ordinamento, salvo l'esplicito richiamo all'ecosistema, rimettendone l'individuazione ad una eccessiva discrezionalità del legislatore delegato, per cui, al fine sia di assicurare un sufficiente grado di determinatezza alla disposizione in esame sia per garantire la natura sussidiaria del diritto penale, appare necessario circoscrivere l'area della tutela penale agli interessi costituzionalmente protetti, tra i quali vi rientra anche l'ambiente e, quindi, l'ecosistema;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

              con il seguente rilievo:

              1) all'articolo 2, comma 1, lettera c), secondo periodo, sia delimitata la tutela penale alla lesione degli interessi costituzionalmente protetti.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE

          All'articolo 2, comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema con le seguenti: interessi costituzionalmente protetti.


RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)


          La III Commissione,

              esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge comunitaria C. 3061: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2002";

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

          sul disegno di legge.

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


          La IV Commissione,

              esaminato per la parte di propria competenza il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2002";

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

          
sul disegno di legge.


RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione,

              esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2002;

          1. per quanto riguarda i profili di merito,

              delibera di riferire favorevolmente sul disegno di legge, per le parti di competenza;

          2. per quanto riguarda i profili finanziari,

              premesso che la clausola di copertura finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera d), che dispone la destinazione del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie al finanziamento degli oneri recati dal presente provvedimento per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro, appare conforme alle indicazioni contenute nell'ordine del giorno n. 9/1533-B/2, presentato alla Camera in occasione dell'approvazione del disegno di legge comunitaria per l'anno 2001 ed accettato dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2002;

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

          sul disegno di legge.

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 3061, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2002;

              sottolineata la significativa importanza delle disposizioni contenute nelle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, che intervengono sulla disciplina sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), modificando l'ambito di applicazione della disciplina in materia ed ampliando l'operatività dei soggetti gestori;

              rilevata l'opportunità, con riferimento all'articolo 19, di chiarire che le procedure di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991 si applicano esclusivamente a tutti i datori di lavoro di diritto privato;

              rilevato che l'allegato A include, tra le altre, la direttiva 2001/115/CE, la quale introduce la possibilità di emettere fatture anche mediante supporto elettronico, adeguando sotto questo aspetto la normativa in materia di imposta sul valore aggiunto all'internazionalizzazione dei commerci ed allo sviluppo del commercio elettronico;

              sottolineato altresì come il recepimento delle direttive 2002/12/CE e 2002/13/CE, anch'esse incluse nell'allegato A, le quali intervengono sulla normativa relativa al margine di solvibilità delle imprese di assicurazione operanti nei rami vita e non vita, consentirà di aumentare il livello di garanzia per gli assicurati, incrementando la misura del fondo di garanzia;

          delibera di

RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE

              Nell'allegato A inserire, dopo la direttiva 2001/115/CEE, la seguente:

              2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE, per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati.

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2002;

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

          
sul disegno di legge.


RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 3061, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002";

              considerato che, con l'articolo 7, comma 1, lettera i), n. 2) della legge n. 166 del 2002, è già stato soppresso il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 17 della legge n. 109 del 1994, per cui appare inopportuno il mantenimento di una analoga previsione nell'articolo 9 del disegno di legge in esame;

              rilevato che l'articolo 10 interviene opportunamente sul decreto legislativo n. 22 del 1997, sopprimendo parzialmente il comma 5 dell'articolo 36, allo scopo di eliminare una norma nazionale che non trova riscontro in nessuna disposizione comunitaria e che impone alle sole aziende italiane una marcatura per gli imballaggi per i liquidi a cui non sono tenuti gli altri produttori europei;

              osservato altresì che l'articolo 22 autorizza il Governo ad adottare un apposito regolamento di delegificazione, al fine di dare completa attuazione della raccomandazione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali;

              osservato che all'allegato B del disegno di legge è riportata la direttiva 2001/81/CE in materia di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, mentre per il recepimento della direttiva 2001/80/CE (concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione), strettamente connessa alla citata direttiva n. 81 del 2001, è prevista la semplice attuazione in via amministrativa;

          
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

              con la seguente condizione:

              sia soppresso l'articolo 9, che contiene una disposizione abrogativa già prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 166 del 2002;

              e con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'attuazione della direttiva 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, avvenga, anziché in via amministrativa, mediante apposito decreto legislativo (disponendo l'eventuale trasferimento della stessa direttiva nell'allegato A del disegno di legge).

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE

Articolo 9.

              
Sopprimerlo.


RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 3061, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2002", per le parti di propria competenza;

              rilevato che l'articolo 18 del disegno di legge reca una delega legislativa al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

              preso atto che anche per la direttiva 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - riportata nell'allegato A del disegno di legge e concernente gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e le pertinenti attività delle amministrazioni marittime - è previsto il conferimento di una delega legislativa al Governo;

              condivisa l'opportunità di introdurre una specifica disciplina normativa per i velocipedi cui all'articolo 23 e di dare attuazione, secondo le modalità previste dall'articolo 24, alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie;

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE

Articolo 18.

              Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

              e-bis) assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, anche con specifico riferimento alla particolare situazione dei comuni e delle località montane.


RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 3061, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 2002);

              rilevato che la legge comunitaria si è dimostrata in questi anni uno strumento adeguato ai fini del recepimento del diritto comunitario nell'ordinamento nazionale, con potenzialità che possono essere ulteriormente valorizzate;

              osservato che l'articolo 11, prevedendo l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, oltre a comportare la soppressione della specifica autorizzazione ministeriale all'introduzione nelle bibite analcoliche di sostanze diverse da quelle espressamente indicate nel medesimo decreto, potrebbe comportare il venir meno della stessa facoltà di introduzione nelle bevande di tali sostanze, con una inopportuna penalizzazione dell'attività delle imprese che operano nel settore;

              considerato altresì che, ove permangano profili di compatibilità rispetto alla normativa comunitaria, sembrerebbe opportuno prevedere non l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, bensì una sua riformulazione che precisi che il divieto all'aggiunta nelle bibite analcoliche di sostanze diverse da quelle espressamente indicate nel medesimo decreto può discendere soltanto da esigenze di tutela della salute umana;

              valutata favorevolmente la scelta di prevedere, all'articolo 12, l'abrogazione dell'articolo 36 della legge n. 39 del 2002, in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, che rappresenta un positivo segno di attenzione nei confronti delle piccole imprese artigiane;

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

              
con l'emendamento da essa approvato.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA X COMMISSIONE

Articolo 11.

              
Sopprimerlo.


RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 3061 (legge comunitaria 2002);

              rilevato che l'articolo 8 modifica il disposto del comma 5 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante la sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti ai videoterminali, in modo da chiarire - riprendendo con maggiore aderenza il testo dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270 - il significato dell'espressione "dispositivi speciali di correzione";

              considerato che l'articolo 16, per ottemperare a una sentenza di condanna della Corte di giustizia, modifica l'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (c.d. legge Treu), al fine di esonerare dall'obbligo di costituzione del deposito cauzionale le società di lavoro temporaneo che abbiano già provveduto in tal senso, in ottemperanza a norme vigenti in altri Stati membri dell'UE;

              considerato che l'articolo 19 è volto ad adeguare l'ambito di applicazione soggettivo della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi, alle norme comunitarie;

              ritenuto che all'articolo 20 sarebbe opportuno estendere la deroga al divieto di lavoro notturno agli apprendisti che lavorino presso aziende artigianali con esigenze similari a quelle di panificazione;

              preso atto che tra le direttive da recepire previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo figura la direttiva 2002/14/CE, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro giuridico generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese situate nell'Unione Europea;

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

              con la seguente condizione:

              all'articolo 20, bisognerebbe estendere la deroga al lavoro notturno ad altre categorie di apprendisti maggiorenni operanti in settori con esigenze similari a quelle della panificazione, per esempio nei settori della pasticceria, del turismo e dei pubblici esercizi;

              e con l'emendamento da essa approvato e allegato.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE

              All'articolo 20, comma 2, alinea, dopo le parole: aziende artigianali di panificazione, aggiungere le seguenti: e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi.


RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato per le parti di competenza il disegno di legge comunitaria 2002;

              considerato che l'articolo 13, nel modificare la normativa italiana vigente in materia di esercizio della professione di odontoiatra al fine di adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia del 29 novembre 2001 nella causa C-202/99, non salvaguarda la posizione di coloro che in base alla legge n. 409 del 1985 hanno esercitato la professione di odontoiatra;

              ritenuto pertanto necessario tutelare i diritti da loro acquisiti;

              rilevato inoltre che, ai sensi dell'articolo 40 della legge comunitaria 2001, si prevede che i medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale devono essere dotati di bollini autoadesivi a lettura automatica e che, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, tutte le confezioni di medicinali in commercio dovranno essere dotate di questi bollini;

              ritenuto opportuno che i medicinali non soggetti a prescrizione medica siano esclusi dall'applicazione della citata disposizione;

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

              
con gli emendamenti riportati in allegato.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XII COMMISSIONE

Articolo 13.

              Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei confronti dei medici che, immatricolati al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia tra gli anni accademici 1980/81 e 1984/85, hanno superato la prova attitudinale prevista dal decreto legislativo del 13 ottobre 1998 n. 386 o sono in possesso del diploma di specializzazione in Odontoiatria e Protesi Dentaria o Chirurgia Odontostomatologica o Odontostomatologia o Ortognatodonzia. Tali soggetti devono optare, entro 3 mesi dalla conclusione della prova attitudinale ovvero entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione all'albo professionale degli odontoiatri o all'albo dei medici chirurghi.

              Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Articolo 13-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un codice comunitario
relativo ai medicinali per uso umano).

          1. Per l'attuazione della direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, il Governo si conforma alla necessità di tenere distinte le disposizioni relative ai bollini farmaceutici per le confezioni di medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e per le confezioni dei farmaci di automedicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, escludendo queste ultime dall'obbligo di applicazione dei bollini autoadesivi a lettura automatica.

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La XIII Commissione,

              esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge C. 3061, approvato dal Senato, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2002";

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

              trasmettendo, in allegato, gli emendamenti approvati.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XIII COMMISSIONE

Articolo 1.

              All'allegato A sopprimere le seguenti parole: Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele.

              Conseguentemente, all'allegato B aggiungere le seguenti parole: Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele.

Articolo 12.

              
Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Articolo 12.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 187).

          1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 in base ai seguenti criteri direttivi:

                a) prevedere un regime differenziato per le "paste alimentari fresche" da vendersi sfuse, alle quali applicare il termine di durabilità non superiore a cinque giorni dalla data di produzione, e per le "paste alimentari pastorizzate" da vendersi sfuse, per le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione;

                b) stabilire che le diciture "paste alimentari fresche" e "paste alimentari pastorizzate" siano esposte in modo visibile sul banco di vendita, così come il termine per il consumo.



Frontespizio Relazione Testo articoli