XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3381-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3381,

              constatato che il provvedimento attiene a questioni di competenza del Ministro della giustizia e che tuttavia, sono riconducibili a diversi ambiti materiali: soppressione del Tribunale superiore, e dei tribunali regionali, delle acque pubbliche (capo I), collocamento fuori ruolo dei magistrati (capo II), indennità ai giudici di pace (capo III), composizione della giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli (capo IV),

              constatato che le disposizioni di cui al capo I rivestono carattere ordinamentale, essendo volte ad abolire una giurisdizione speciale,

              rilevato che gli articoli del decreto-legge risultano sprovvisti di rubrica, mentre i capi dello stesso ne sono corredati, e che, a tal riguardo, la circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio, al punto 5, lettera b), prevede che gli articoli sono di norma corredati anche da una rubrica,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 5, comma 1, che modifica stabilmente il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per quanto attiene collocamento fuori ruolo dei magistrati in vista del prossimo semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, si verifichi l'effettiva necessità di procedere attraverso la novellazione in quanto la disposizione sembra rivestire un carattere transitorio. Qualora la norma fosse effettivamente di carattere temporaneo e derogatoria, sembrerebbe preferibile non ricorrere alla tecnica della novellazione;

                sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

                con riferimento all'articolo 1, ove si dispone la soppressione del Tribunale superiore e dei tribunali regionali delle acque pubbliche decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, all'articolo 2, comma 1, ove si prevede l'instaurazione di determinate controversie davanti al tribunale ordinario a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, all'articolo 4, comma 1, ove sempre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione si sospendono determinati procedimenti pendenti; nonché all'articolo 4, comma 2, ove si stabilisce la riassunzione dei procedimenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, si valuti la coerenza con quanto disposto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 che prevede che "i decreti devono contenere misure di immediata applicazione", procedendo eventualmente alla soppressione delle citate disposizioni;

          Il Comitato osserva altresì che:

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 2, che ripartisce le competenze dei sopprimendi tribunali delle acque pubbliche tra il giudice ordinario e quello amministrativo, dovrebbe procedersi al coordinamento di quanto disposto nei diversi commi, al fine di chiarire se le competenze sinora spettanti ai sopprimendi tribunali vengano trasferite tutte contestualmente ovvero immediatamente alcune (quelle di cui ai commi 2 e 3) e successivamente le altre (quelle di cui al comma 1);

                all'articolo 4, comma 1, che disciplina il deposito dei provvedimenti relativi alle cause assegnate, anche alla luce di quanto detto in relazione al trasferimento delle funzioni, di cui si è detto in relazione all'articolo 2, dovrebbe precisarsi ove debbono essere depositati i provvedimenti nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e i successivi sessanta giorni.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


            La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 3381 di conversione del decreto legge n. 251 del 2002, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia, come risultante dall'approvazione di un emendamento da parte della Commissione di merito;

            rilevato che le disposizioni recate dal decreto legge appaiono riconducibili alla materia "giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa" che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione la congruità delle disposizioni recate dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge, nella parte in cui prevedono la immediata soppressione, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, del posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, mentre differiscono al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione la soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche nonché dei tribunali regionali delle acque pubbliche, anche in riferimento all'utilizzo dello strumento normativo del decreto-legge che, per sua natura, così come delineata dall'articolo 77 della Costituzione, presuppone la definizione di misure di immediata applicazione.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


            Sul testo del provvedimento:

              preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta odierna in merito alla neutralità finanziaria delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 nonché in ordine alle ipotesi poste a base della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6:

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              l'articolo 8 sia sostituito dal seguente:

          "1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del presente decreto, valutati in euro 103.433 euro per l'anno 2002 ed in euro 827.464 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978".
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 3381, recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia",

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione permanente,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3381,

              considerato che sarebbe contrario a logica di sistema e discutibile sotto il profilo giudiziario riservare una competenza per materia, nel caso specifico quella sulle acque pubbliche, solo ai tribunali ordinari aventi sede nei capoluoghi di distretto, non esistendo alcuna sovraordinazione o maggior titolo a conoscere delle medesime materie per alcuni tribunali rispetto ad altri in mera considerazione della loro dislocazione,
              considerato che, inoltre, è assolutamente controindicato, nel momento in cui si sopprimono i tribunali regionali delle acque se pubbliche, caricare degli affari da essi riveniente i soli tribunali aventi sede nei capoluoghi distrettuali, che sono già i più oberati in termini di carichi di lavoro. Difatti ciò comporterebbe effetti negativi sulla distribuzione del lavoro tra i vari tribunali e quindi sull'impiego dei magistrati, del personale ausiliario e delle strutture, che deve anzi essere coerentemente riequilibrato,

              considerato che nello stesso spirito va precisato che la composizione collegiale del tribunale ordinario si intende riferita alla fase della decisione, restando monocratica quella dell'istruttoria,


        esprime


PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:


            all'articolo 2, il comma 1 sia così riformulato: "1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale nella fase della decisione, restando monocratica la fase dell'istruttoria".
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione Europea)


          La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

              esaminato il disegno di legge in oggetto;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

                esprime

PARERE FAVOREVOLE



Frontespizio Testo articoli Testo del decreto legge