XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3381-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3381,
constatato che il provvedimento attiene a questioni di
competenza del Ministro della giustizia e che tuttavia, sono
riconducibili a diversi ambiti materiali: soppressione del
Tribunale superiore, e dei tribunali regionali, delle acque
pubbliche (capo I), collocamento fuori ruolo dei magistrati
(capo II), indennità ai giudici di pace (capo III),
composizione della giunta speciale per le espropriazioni
presso la Corte di appello di Napoli (capo IV),
constatato che le disposizioni di cui al capo I
rivestono carattere ordinamentale, essendo volte ad abolire
una giurisdizione speciale,
rilevato che gli articoli del decreto-legge risultano
sprovvisti di rubrica, mentre i capi dello stesso ne sono
corredati, e
che, a tal riguardo, la circolare dei Presidenti della Camera
e del Senato e del Presidente del Consiglio, al punto 5,
lettera b), prevede che gli articoli sono di norma corredati
anche da una rubrica,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 5, comma 1, che modifica stabilmente il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per quanto attiene
collocamento fuori ruolo dei magistrati in vista del prossimo
semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, si
verifichi l'effettiva necessità di procedere attraverso la
novellazione in quanto la disposizione sembra rivestire un
carattere transitorio. Qualora la norma fosse effettivamente
di carattere temporaneo e derogatoria, sembrerebbe preferibile
non ricorrere alla tecnica della novellazione;
sotto il profilo dei limiti di contenuto del
decreto-legge:
con riferimento all'articolo 1, ove si dispone la
soppressione del Tribunale superiore e dei tribunali regionali
delle acque pubbliche decorsi sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione, all'articolo 2,
comma 1, ove si prevede l'instaurazione di determinate
controversie davanti al tribunale ordinario a partire dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione,
all'articolo 4, comma 1, ove sempre dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione si sospendono determinati
procedimenti pendenti; nonché all'articolo 4, comma 2, ove si
stabilisce la riassunzione dei procedimenti entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione, si valuti la coerenza con quanto disposto
dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
che prevede che "i decreti devono contenere misure di
immediata applicazione", procedendo eventualmente alla
soppressione delle citate disposizioni;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 2, che ripartisce le competenze dei
sopprimendi tribunali delle acque pubbliche tra il giudice
ordinario e quello amministrativo, dovrebbe procedersi al
coordinamento di quanto disposto nei diversi commi, al fine di
chiarire se le competenze sinora spettanti ai sopprimendi
tribunali vengano trasferite tutte contestualmente ovvero
immediatamente alcune (quelle di cui ai commi 2 e 3) e
successivamente le altre (quelle di cui al comma 1);
all'articolo 4, comma 1, che disciplina il deposito
dei provvedimenti relativi alle cause assegnate, anche alla
luce di quanto detto in relazione al trasferimento delle
funzioni, di cui si è detto in relazione all'articolo 2,
dovrebbe precisarsi ove debbono essere depositati i
provvedimenti nel periodo intercorrente tra la data di entrata
in vigore della legge di conversione e i successivi sessanta
giorni.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 3381
di conversione del decreto legge n. 251 del 2002, recante
misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia,
come risultante dall'approvazione di un emendamento da parte
della Commissione di merito;
rilevato che le disposizioni recate dal decreto legge
appaiono riconducibili alla materia "giurisdizione e norme
processuali, ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa" che l'articolo 117, secondo comma, lettera
l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione la congruità delle disposizioni
recate dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge, nella parte
in cui prevedono la immediata soppressione, dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legge, del posto di
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche,
mentre differiscono al sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione la
soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche
nonché dei tribunali regionali delle acque pubbliche, anche in
riferimento all'utilizzo dello strumento normativo del
decreto-legge che, per sua natura, così come delineata
dall'articolo 77 della Costituzione, presuppone la definizione
di misure di immediata applicazione.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante
del Governo nella seduta odierna in merito alla neutralità
finanziaria delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a
4 nonché in ordine alle ipotesi poste a base della
quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 6:
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
l'articolo 8 sia sostituito dal seguente:
"1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6
del presente decreto, valutati in euro 103.433 euro per l'anno
2002 ed in euro 827.464 annui a decorrere dall'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i
decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla
legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati
nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della
citata legge n. 468 del 1978".
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 3381, recante
"Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2002, n.
251, recante misure urgenti in materia di amministrazione
della giustizia",
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione permanente,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
3381,
considerato che sarebbe contrario a logica di sistema e
discutibile sotto il profilo giudiziario riservare una
competenza per materia, nel caso specifico quella sulle acque
pubbliche, solo ai tribunali ordinari aventi sede nei
capoluoghi di distretto, non esistendo alcuna sovraordinazione
o maggior titolo a conoscere delle medesime materie per alcuni
tribunali rispetto ad altri in mera considerazione della loro
dislocazione,
considerato che, inoltre, è assolutamente
controindicato, nel momento in cui si sopprimono i tribunali
regionali delle acque se pubbliche, caricare degli affari da
essi riveniente i soli tribunali aventi sede nei capoluoghi
distrettuali, che sono già i più oberati in termini di carichi
di lavoro. Difatti ciò comporterebbe effetti negativi sulla
distribuzione del lavoro tra i vari tribunali e quindi
sull'impiego dei magistrati, del personale ausiliario e delle
strutture, che deve anzi essere coerentemente
riequilibrato,
considerato che nello stesso spirito va precisato che
la composizione collegiale del tribunale ordinario si intende
riferita alla fase della decisione, restando monocratica
quella dell'istruttoria,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 2, il comma 1 sia così riformulato: "1.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le controversie concernenti le materie di
cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, già di competenza dei tribunali regionali delle acque
pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario
territorialmente competente, il quale giudica in composizione
collegiale nella fase della decisione, restando monocratica la
fase dell'istruttoria".
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione Europea)
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge in oggetto;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE