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il seguente |
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Abolizione dei tribunali
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Abolizione dei tribunali
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1. Decorsi sessanta
giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, sono abrogati il
titolo quarto del regio
decreto 11 dicembre 1933,
n.1775, e l'articolo 64 del
regio decreto 30 gennaio
1941, n.12. Dalla stessa data
sono soppressi i tribunali
regionali delle acque
pubbliche ed il Tribunale
superiore delle acque
pubbliche. |
Identico. |
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1. Dalla data di
entrata in vigore
della legge di
conversione del presente
decreto, le controversie
concernenti le materie di cui
all'articolo 140 del regio
decreto 11 dicembre 1933,
n.1775, già di competenza dei
tribunali regionali delle
acque pubbliche, sono
instaurate davanti al
tribunale ordinario che ha
sede nel capoluogo del
distretto territorialmente
competente, il quale giudica
in composizione
collegiale. |
Identico. |
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2. Le controversie
nelle materie di cui
all'articolo 143 del regio
decreto 11 dicembre 1933,
n.1775, sono attribuite alla
giurisdizione del giudice
amministrativo. Il ricorso
per Cassazione avverso la
pronuncia resa in grado di
appello dal Consiglio di
Stato è limitato ai motivi di
cui all'articolo 362 del
codice di procedura civile ed
è deciso ai sensi
dell'articolo 374, primo
comma, dello stesso
codice. 3. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione. |
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1. Dalla data di
entrata in vigore
del presente
decreto è soppresso il posto
di Presidente del Tribunale
superiore delle acque
pubbliche, con contemporaneo
aumento della pianta organica
della magistratura di un
posto di presidente aggiunto
della Corte di cassazione.
Conseguentemente la tabella B
allegata alla legge 9 agosto
1993, n.295, e successive
modificazioni, è sostituita
dalla tabella di cui
all'allegato A. |
Identico. |
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2. Fino alla data di
soppressione del Tribunale
superiore delle acque
pubbliche le funzioni di
presidente sono esercitate da
uno dei presidenti aggiunti
della Corte di cassazione. 3. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto. |
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1. Dalla data di
entrata in vigore
della legge di
conversione del presente
decreto, sono sospesi di
diritto tutti i procedimenti
pendenti avanti ai tribunali
regionali delle acque
pubbliche ed al Tribunale
superiore delle acque
pubbliche. Resta fermo
l'obbligo di depositare i
provvedimenti per le cause
assegnate in decisione
anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto. Il deposito di
provvedimenti,
successivamente alla scadenza
del termine di cui
all'articolo 1, è effettuato
presso la cancelleria della
Corte di appello
relativamente ai
provvedimenti del tribunale
regionale delle acque
pubbliche e presso la
cancelleria della prima
sezione civile della Corte di
cassazione per i
provvedimenti del Tribunale
superiore delle acque
pubbliche. Le cancellerie
provvedono agli adempimenti
di competenza conseguenti al
deposito delle sentenze e
delle ordinanze in materia
civile previsti dal codice di
procedura civile. |
1. Identico. |
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2. Entro il termine
perentorio di centoventi
giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, gli interessati
riassumono le cause pendenti
presso i tribunali regionali
delle acque pubbliche ed il
Tribunale superiore delle
acque pubbliche avanti al
giudice individuato secondo i
criteri specificati
all'articolo 2. La mancata
riassunzione nel termine
determina l'estinzione del
procedimento. Le controversie
pendenti in secondo grado
avanti al Tribunale superiore
delle acque pubbliche sono
riassunte avanti alla Corte
di appello territorialmente
competente; quelle pendenti
avanti al Tribunale superiore
delle acque pubbliche in
unico grado sono riassunte
dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale
competente, che decide con
sentenza appellabile al
Consiglio di Stato. |
2. Entro il termine
perentorio di
centottanta giorni
dalla data di entrata in
vigore della legge di
conversione del presente
decreto, gli interessati
riassumono le cause pendenti
presso i tribunali regionali
delle acque pubbliche ed il
Tribunale superiore delle
acque pubbliche avanti al
giudice individuato secondo i
criteri specificati
all'articolo 2. La mancata
riassunzione nel termine
determina l'estinzione del
procedimento. Le controversie
pendenti in secondo grado
avanti al Tribunale superiore
delle acque pubbliche sono
riassunte avanti alla Corte
di appello territorialmente
competente; quelle pendenti
avanti al Tribunale superiore
delle acque pubbliche in
unico grado sono riassunte
dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale
competente, che decide con
sentenza appellabile al
Consiglio di Stato. |
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3. Gli atti
processuali compiuti presso i
tribunali regionali delle
acque pubbliche ed il
Tribunale superiore
conservano la loro validità e
la loro efficacia anche dopo
la riassunzione. |
3. Identico. |
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4. Contro i
provvedimenti per i quali non
sia decorso il termine di
impugnazione, pronunciati dal
tribunale regionale delle
acque pubbliche nelle materie
comprese nell'articolo 2,
comma 1, è ammesso l'appello
alla Corte d'appello
competente per territorio;
contro i provvedimenti
pronunciati dal Tribunale
superiore delle acque
pubbliche in unico grado
nelle materie di cui
all'articolo 2, comma 2, e,
in grado di appello,
all'articolo 2, comma 1, è
ammesso il ricorso per
Cassazione nei casi e nelle
forme previsti dagli articoli
360 e seguenti del codice di
procedura civile. |
4. Identico. |
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5. Nei soli casi di
cui al comma 4 l'impugnazione
è proposta, a pena di
inammissibilità, entro
novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge
di conversione del presente
decreto, ovvero dalla data di
deposito della sentenza,
fatta salva la sospensione
dei termini processuali di
cui all'articolo 1 della
legge 7 ottobre 1969, n.
742. |
5. Identico. |
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6. Per i giudizi di
revocazione, nei casi
previsti dagli articoli 395 e
seguenti del codice di
procedura civile, di
opposizione di terzo, nei
casi previsti dagli articoli
404 e seguenti del codice di
procedura civile, di
correzione delle ordinanze e
delle sentenze, nei casi
previsti dall'articolo 287
del codice di procedura
civile, è competente, nelle
materie di cui all'articolo
2, comma 1, il tribunale
ordinario e, nelle materie di
cui al comma 2, il tribunale
amministrativo regionale. |
6. Identico. |
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Modifiche al decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, con riguardo alle
norme in tema di magistrati
collocati fuori dal ruolo
organico della
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Modifiche al decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, con riguardo alle
norme in tema di magistrati
collocati fuori dal ruolo
organico della
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1. All'articolo 19
del decreto legislativo 30
luglio 1999, n.300, e
successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il
seguente comma: "1-bis. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia è elevato a 62 unità, fino al 30 giugno 2004". |
1. Al fine di
assicurare il
necessario supporto
tecnico all'attività del
Governo in occasione del
semestre di Presidenza
italiana dell'Unione europea,
il numero massimo dei
magistrati che possono essere
collocati fuori dal ruolo
organico della magistratura
per essere destinati al
Ministero della giustizia,
ai sensi dell'articolo 19,
comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive
modificazioni, è elevato da
50 a 62 unità fino al
30 giugno 2004. |
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2. I posti che si
renderanno disponibili per
effetto del temporaneo
collocamento fuori ruolo ai
sensi del comma 1 potranno
essere coperti
nell'invarianza dell'attuale
organico della
magistratura. |
2. Identico. |
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Modifiche alla legge 21
novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, con
riguardo ai criteri di
corresponsione delle
indennità ai giudici di pace
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Modifiche alla legge 21
novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, con
riguardo ai criteri di
corresponsione delle
indennità ai giudici di pace
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1. All'articolo 11
della legge
21 novembre 1991,
n.374, e successive
modificazioni, dopo il comma
3-bis è aggiunto il
seguente: |
1. Identico: |
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"3-ter. In
materia penale al giudice di
pace è corrisposta una
indennità di euro 10,33 per
l'emissione di ognuno dei
seguenti provvedimenti: |
"3-ter.
Identico: |
|
a) decreto di
archiviazione, di cui agli
articoli 17, comma 4, e 34,
comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 2000,
n.274, e successive
modificazioni; |
a) identica; |
|
b) ordinanza che
dichiara l'incompetenza, di
cui all'articolo 26, commi 3
e 4, del decreto legislativo
n.274 del 2000, e successive
modificazioni; |
b) identica; |
|
c) provvedimento
con il quale il giudice di
pace dichiara il ricorso
inammissibile o
manifestamente infondato,
disponendone la trasmissione
al pubblico ministero per
l'ulteriore corso del
procedimento, di cui
all'articolo 26, comma 2, del
decreto legislativo n.274 del
2000, e successive
modificazioni; |
c) identica; |
|
d) decreto ed
ordinanza nel procedimento di
esecuzione, di cui
all'articolo 41, comma 2, del
decreto legislativo n.274 del
2000, e successive
modificazioni; |
d) identica; |
|
e) provvedimento
di modifica delle modalità di
esecuzione della permanenza
domiciliare e del lavoro di
pubblica utilità, di cui
all'articolo 44, comma 1, del
decreto legislativo n.274 del
2000, e successive
modificazioni; |
e) identica; |
|
f) decreto di
rinvio degli atti al pubblico
ministero per ulteriori
indagini, di cui all'articolo
17, comma 4, del decreto
legislativo n.274 del 2000, e
successive modificazioni; |
f)
ordinanza di rinvio
degli atti al pubblico
ministero per ulteriori
indagini, di cui all'articolo
17, comma 4, del decreto
legislativo n.274 del 2000, e
successive modificazioni; |
|
g) decreto di
sequestro preventivo e
conservativo, di cui
all'articolo 19 del decreto
legislativo n.274 del 2000, e
successive modificazioni, e
provvedimento motivato di
rigetto della richiesta di
emissione del decreto di
sequestro preventivo e
conservativo; |
g) identica; |
|
h) decisione
sull'opposizione al decreto
del pubblico ministero che
dispone la restituzione delle
cose sequestrate o respinge
la relativa richiesta, di cui
all'articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo n.274 del
2000, e successive
modificazioni; |
h) identica; |
|
i) decisione
sulla richiesta di riapertura
delle indagini, di cui
all'articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo n.274 del
2000, e successive
modificazioni; |
i) identica; |
|
l)
autorizzazione a disporre
le operazioni di
intercettazione di
conversazioni telefoniche, di
comunicazioni informatiche o
telematiche, ovvero altre
forme di telecomunicazione,
di cui all'articolo 19, comma
2, del decreto legislativo
n.274 del 2000, e successive
modificazioni, o rigetto
motivato
dell'autorizzazione". |
l) identica". |
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Modifiche urgenti per
garantire il funzionamento
della giunta speciale per le
espropriazioni presso la
|
Modifiche urgenti per
garantire il funzionamento
della giunta speciale per le
espropriazioni presso la
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1. L'articolo 17 del
decreto-legge luogotenenziale
27 febbraio 1919, n.219,
convertito dalla legge 24
agosto 1921, n.1290, come
modificato dall'articolo 1
della legge 6 giugno 1935,
n.1131, è sostituito dal
seguente: |
Identico. |
|
"Art. 17. - 1. Per
la esecuzione delle opere
contemplate nel presente
decreto e nella legge 11
luglio 1918, n.913, e per
tutte quelle da eseguirsi nel
comune di Napoli con i
benefici degli articoli 12 e
13 della legge 15 gennaio
1885, n.2892, quando fra il
proprietario o l'espropriante
non si sia amichevolmente
concordata l'indennità di
espropriazione, la
determinazione della
indennità stessa è devoluta
ad una Giunta speciale da
costituirsi presso la Corte
di appello di Napoli,
composta da un magistrato
della medesima Corte di
appello, presidente, e da due
ingegneri, particolarmente
esperti in materia, nominati
dal Presidente della Corte di
appello di Napoli. |
|
2. Sono
nominati, con le modalità di
cui al comma 1, un presidente
e due membri supplenti che
surrogano i titolari in caso
di assenza o di
impedimento. 3. I componenti durano in carico un biennio e possono essere riconfermati". |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
decreto, valutato in euro
68.955 per l'anno 2002 ed in
euro 827.464 a decorrere
dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002/2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia. |
1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione
dell'articolo 6 del presente
decreto, valutati in 103.433
euro per l'anno 2002 ed in
827.464 euro annui a
decorrere dall'anno 2003, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
delle proiezioni dello
stanziamanento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero della
giustizia. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
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3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio
dell'attuazione del presente
decreto, anche ai fini
dell'applicazione
dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette
alle Camere, corredati da
apposite relazioni, i decreti
che, in presenza dei
presupposti richiesti dalla
legge, dispongano l'utilizzo
del Fondo di cui all'articolo
7 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive
modificazioni. I decreti di
cui al precedente periodo
sono altresì elencati
nell'allegato di cui
all'articolo 11, comma
6-bis, della citata
legge n. 468 del 1978, e
successive
modificazioni. |
|
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
|
Il presente decreto,
munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 novembre 2002. Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Castelli, Ministro della giustizia. Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze. Visto, il Guardasigilli:Castelli. |
|
Allegato A
|
Allegato A
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|
(Previsto
dall'articolo 3, comma
1)
|
(Previsto
dall'articolo 3, comma
1)
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TABELLA B DELLA LEGGE 9
|
TABELLA B DELLA LEGGE 9
|
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Primo presidente .............
Procuratore generale presso la Presidenti aggiunti alla Corte Presidenti di sezione della Co equiparati ................... |
identica. |
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Consiglieri della Corte di c
Magistrati di corte d'appello, equiparati ................... Uditori giudiziari ........... Magistrati di merito e di legi esclusi gli uditori giudiziari giudiziarie .................. Totale ....................... |
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