XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3381-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione


Art. 1.
Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 11 novembre 2002, n.251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia.
1. Il decreto-legge 11 novembre 2002, n.251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Identico.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE


            All'articolo 4:

                Al comma 2, primo periodo, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".


              All'articolo 5:

              il comma 1 è sostituito dal seguente:

                "1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è elevato da 50 a 62 unità fino al 30 giugno 2004".


              All'articolo 6:

              al comma 1, capoverso 3-ter, lettera f), la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "ordinanza".


              L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

              "Art. 8. - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del presente decreto, valutati in 103.433 euro per l'anno 2002 ed in 827.464 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni".




Frontespizio Testo del decreto legge Pareri