XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3253 - 3247-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminata la proposta di legge A.C. 3253, approvata dal
Senato, recante interventi per le università di Messina, di
Cassino e Pontina;
rilevato che le disposizioni da essa recate, essendo
esclusivamente di carattere finanziario, appaiono
riconducibili alla materia "sistema contabile dello Stato" che
l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato;
osservato che la materia dell'istruzione è riservata
dalla lettera n) del secondo comma dell'articolo 117
della Costituzione alla potestà esclusiva dello Stato, mentre
il terzo comma del medesimo articolo riserva alla potestà
concorrente tra Stato e Regioni "l'istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e formazione professionale";
preso atto altresì che l'articolo 33 della Costituzione
riconosce alle università il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti da leggi dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della V
Commissione,
esprime
sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 1, siano soppressi i commi 2 e 3;
all'articolo 2, siano soppressi i commi 2 e 3;
all'articolo 3, siano soppressi i commi 2 e 3;
dopo l'articolo 3, sia aggiunto il seguente:
Art. 3-bis.- 1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, pari a 7.500 migliaia di
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede,
per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, e, per gli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.