XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3253 - 3247-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminata la proposta di legge A.C. 3253, approvata dal Senato, recante interventi per le università di Messina, di Cassino e Pontina;

              rilevato che le disposizioni da essa recate, essendo esclusivamente di carattere finanziario, appaiono riconducibili alla materia "sistema contabile dello Stato" che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

              osservato che la materia dell'istruzione è riservata dalla lettera n) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla potestà esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma del medesimo articolo riserva alla potestà concorrente tra Stato e Regioni "l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale";

              preso atto altresì che l'articolo 33 della Costituzione riconosce alle università il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti da leggi dello Stato;

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

            esprime

          sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE
          con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              all'articolo 1, siano soppressi i commi 2 e 3;

              all'articolo 2, siano soppressi i commi 2 e 3;

              all'articolo 3, siano soppressi i commi 2 e 3;

              dopo l'articolo 3, sia aggiunto il seguente:

                Art. 3-bis.- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, per gli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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