XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3185-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3185;

              rilevato che il provvedimento contiene disposizioni che, come precisato nella relazione di accompagnamento, "interessano diversi settori dell'ordinamento tributario";

              rilevato, altresì, che la tecnica della novellazione non risulta utilizzata in modo conforme rispetto a quanto previsto dalla circolare del Presidente del Consiglio, del Presidente della Camera e del Presidente del Senato dell'aprile 2001;

              constatato che l'assenza delle relazioni sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) non aiuta la comprensione di una normativa particolarmente complessa e nella quale vi sono frequenti innovazioni normative;

              rilevato che numerose disposizioni contenute nel provvedimento sono dettate espressamente in deroga rispetto alla legge 27 luglio 2000, n. 212, Disposizioni in materia di statuto del contribuente, che detta in via generale le regole per la predisposizione di nuove normative tributarie;

          alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), e al comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare le predette norme come novelle rispettivamente all'articolo 61, comma 3, lettera b) e all'articolo 66, comma 1-bis, del TUIR (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), all'articolo. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, nonché all'articolo 103, comma 1, del TUIR;

              agli articoli 1, commi 1 e 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di individuare espressamente le norme che si intende derogare o di cui si richiama l'applicazione;

              all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, dovrebbe procedersi ad una valutazione della coerenza delle previsioni ivi contenute con quanto disposto dal citato Statuto del contribuente in merito all'irretroattività delle norme tributarie (articolo 3, comma 1): disposizione alla quale intende derogare espressamente il comma 1, implicitamente gli altri. A quest'ultimo riguardo, andrebbe altresì valutata la coerenza delle citate norme anche in riferimento all'articolo 1, comma 1 del medesimo Statuto, in base al quale le norme in esso contenute possono essere derogate solo espressamente;
              all'articolo 2, anche al fine di adeguare il tenore della disposizione alla ratio della stessa, così come essa è illustrata nella relazione di accompagnamento, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la disposizione chiarendone il rapporto con la previgente disciplina ai sensi della quale è stato emanato il decreto ministeriale 1^ agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2002;

              all'articolo 5, al fine di evitare incertezze applicative della norma, dovrebbe valutarsi l'opportunità di abrogare l'articolo 11 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, così come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992;

              all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi la correttezza della scelta di procedere alla novellazione dell'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 nel senso previsto dalla disposizione: dovrebbe, in particolare, valutarsi l'effettiva necessità di far venir meno il richiamo alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con le implicazioni che tale scelta comporta con riferimento all'iter di formazione dell'atto, anche alla luce del fatto che il decreto ministeriale previsto nella norma da novellare è destinato a contenere disposizioni relative alla modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione "attuativa" del predetto articolo;

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 3, comma 1, lettera c), dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la natura del decreto ministeriale ivi previsto, anche ai sensi di quanto previsto ai punti 2, lettera e) e 12, lettera o) della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001;

              sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

              all'articolo 1, comma 4, ove si prevede l'adozione di un provvedimento entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, dovrebbe valutarsi l'effettiva conformità della disposizione con la previsione di cui all'articolo 15, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo la quale i decreti devono contenere misure di immediata applicazione.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 3185 concernente interventi urgenti in materia di fiscalità di impresa, di crediti di imposte per le assunzioni, di detassazione dell'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo,
              rilevato che le disposizioni recate dalle proposte di legge sono riconducibili alle materie "sistema tributario dello Stato" che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione riserva alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

              rilevato che all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legge si prevede, per quanto riguarda il minor gettito derivante dalle modifiche alla disciplina in tema di imposta regionale sulle attività produttive, la garanzia della invarianza delle entrate delle regioni attraverso modalità da individuarsi con decreto del ministero dell'economia sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,

              esaminato il disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo", come modificato dalla Commissione di merito (C. 3185);

              ravvisata la necessità di definire una politica fiscale tesa a sostenere la crescita ed il recupero di competitività del comparto dell'autotrasporto, nonché di individuare provvedimenti atti a sostenere l'economia marittima,

              delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 3185, di conversione del decreto-legge 209 del 2002, recante interventi urgenti in materia di fiscalità di impresa, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione dell'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, nel testo risultante dagli emendamenti approvati,

              premesso che:

              l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), prevede l'indeducibilità delle svalutazioni di partecipazioni in società non quotate, che derivino da diminuzioni del patrimonio netto a seguito della distribuzione di utili ovvero di costi ed oneri di qualsiasi natura indeducibili, anche parzialmente, per la stessa società partecipata, nonché la distribuzione in cinque esercizi della deducibilità delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie;

              l'articolo 1, comma 1, lettera c), dispone una revisione delle modalità di applicazione della dual income tax, tale da ridurre la misura dell'agevolazione;

              l'articolo 1, comma 2, limita la deducibilità degli accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie delle imprese di assicurazione;

              tali disposizioni, che si applicano dal periodo d'imposta in corso, fanno riferimento a presupposti che si sono già realizzati, almeno parzialmente, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, derogando alla previsione dello Statuto del contribuente in base alla quale le modifiche ai contributi periodici dovrebbero applicarsi solo a partire dal successivo periodo di imposta;

              le medesime disposizioni appaiono suscettibili di determinare effetti di maggiori entrate sensibilmente superiori a quelli stimati dal Governo;

              tenuto conto delle non facili condizioni nelle quali si trova il sistema produttivo nazionale;

              delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

                a) appare necessaria una revisione delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di evitare una penalizzazione delle imprese interessate, che hanno visto modificata in senso sfavorevole la disciplina impositiva a decorrere dal periodo di imposta in corso, anche alla luce della probabile sottostima degli effetti finanziari delle disposizioni medesime; tale revisione è resa particolarmente urgente in relazione alle obiettive difficoltà che l'applicazione al periodo di imposta in corso di talune delle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge porrebbe alle imprese interessate in termini di oneri finanziari ed aggravi procedurali;

                b) in relazione alla disposizione recata dall'articolo 1, comma 2, ed ai diversi andamenti che si registrano relativamente alla raccolta di premi fra i diversi rami, si valuti la possibilità di modificare il testo al fine di evitare l'adozione di disposizioni suscettibili di determinare discriminazioni tra le diverse imprese interessate ed, in ultima analisi, penalizzanti per i consumatori.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3185, di conversione del decreto-legge n. 209 del 2002;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3185, di conversione in legge del decreto-legge n. 209 del 2002;

              considerato che l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge in oggetto modifica la data di decorrenza della soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e della conseguente istituzione di un contributo ecologico a carico dei soggetti che immettono in consumo oli lubrificanti,

              rilevato che in data 26 luglio 2001 la Commissione europea ha inoltrato un ricorso contro l'Italia davanti alla Corte di giustizia nel quale chiede di constatare che l'Italia, mantenendo in vigore la predetta imposta sugli oli lubrificanti, ha violato gli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 92/12/CEE ed all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/81/CEE,

              tenuto conto che all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge in oggetto si prevede l'esclusione dalla base imponibile IRAP dei crediti d'imposta riconosciuti agli autotrasportatori a fronte dell'incremento delle aliquote di accisa per il gasolio utilizzato come carburante, così introducendo un'agevolazione fiscale che va valutata avendo riguardo alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (articoli 87 e 88 del trattato CE),

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

              a) con riferimento a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), appare opportuno fare in modo che sia adottato entro tempi brevi il regolamento di disciplina del contributo di riciclaggio e risanamento ambientale, previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, considerato che alla sua adozione consegue - in base a quanto disposto dal decreto-legge in esame - la soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti;

              b) con riferimento a quanto previsto all'articolo 3, comma 2 - dove si prevede l'esclusione dalla base imponibile IRAP dei crediti d'imposta riconosciuti agli autotrasportatori - sia valutata l'opportunità di modificare tale disposizione alla luce di quanto previsto dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato (articoli 87 e 88 del trattato CE) e tenuto conto delle procedure di infrazione in atto in sede europea in merito ai crediti d'imposta disposti dall'Italia in favore degli autotrasportatori.



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