XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3185-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3185;
rilevato che il provvedimento contiene disposizioni
che, come precisato nella relazione di accompagnamento,
"interessano diversi settori dell'ordinamento tributario";
rilevato, altresì, che la tecnica della novellazione
non risulta utilizzata in modo conforme rispetto a quanto
previsto dalla circolare del Presidente del Consiglio, del
Presidente della Camera e del Presidente del Senato
dell'aprile 2001;
constatato che l'assenza delle relazioni sull'analisi
tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della
regolamentazione (AIR) non aiuta la comprensione di una
normativa particolarmente complessa e nella quale vi sono
frequenti innovazioni normative;
rilevato che numerose disposizioni contenute nel
provvedimento sono dettate espressamente in deroga rispetto
alla legge 27 luglio 2000, n. 212, Disposizioni in materia di
statuto del contribuente, che detta in via generale le regole
per la predisposizione di nuove normative tributarie;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto
segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e
c), e al comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di
riformulare le predette norme come novelle rispettivamente
all'articolo 61, comma 3, lettera b) e all'articolo 66,
comma 1-bis, del TUIR (Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi), all'articolo. 1, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, nonché
all'articolo 103, comma 1, del TUIR;
agli articoli 1, commi 1 e 3, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di individuare espressamente le norme che si
intende derogare o di cui si richiama l'applicazione;
all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, dovrebbe procedersi ad
una valutazione della coerenza delle previsioni ivi contenute
con quanto disposto dal citato Statuto del contribuente in
merito all'irretroattività delle norme tributarie (articolo 3,
comma 1): disposizione alla quale intende derogare
espressamente il comma 1, implicitamente gli altri. A
quest'ultimo riguardo, andrebbe altresì valutata la coerenza
delle citate norme anche in riferimento all'articolo 1, comma
1 del medesimo Statuto, in base al quale le norme in esso
contenute possono essere derogate solo espressamente;
all'articolo 2, anche al fine di adeguare il tenore
della disposizione alla ratio della stessa, così come
essa è illustrata nella relazione di accompagnamento, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di integrare la disposizione
chiarendone il rapporto con la previgente disciplina ai sensi
della quale è stato emanato il decreto ministeriale 1^ agosto
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto
2002;
all'articolo 5, al fine di evitare incertezze
applicative della norma, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
abrogare l'articolo 11 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, così come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 20
agosto 1992;
all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi la
correttezza della scelta di procedere alla novellazione
dell'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140 nel senso previsto dalla disposizione: dovrebbe, in
particolare, valutarsi l'effettiva necessità di far venir meno
il richiamo alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 3,
della legge n. 400 del 1988, con le implicazioni che tale
scelta comporta con riferimento all'iter di formazione
dell'atto, anche alla luce del fatto che il decreto
ministeriale previsto nella norma da novellare è destinato a
contenere disposizioni relative alla modalità di versamento,
nonché ogni altra disposizione "attuativa" del predetto
articolo;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 3, comma 1, lettera c), dovrebbe
valutarsi l'opportunità di precisare la natura del decreto
ministeriale ivi previsto, anche ai sensi di quanto previsto
ai punti 2, lettera e) e 12, lettera o) della
circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del
Presidente del Consiglio dell'aprile 2001;
sotto il profilo dei limiti di contenuto del
decreto-legge:
all'articolo 1, comma 4, ove si prevede l'adozione di
un provvedimento entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del decreto-legge, dovrebbe valutarsi l'effettiva conformità
della disposizione con la previsione di cui all'articolo 15,
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo la quale i
decreti devono contenere misure di immediata applicazione.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 3185
concernente interventi urgenti in materia di fiscalità di
impresa, di crediti di imposte per le assunzioni, di
detassazione dell'autotrasporto, di adempimenti per i
concessionari della riscossione e di imposta di bollo,
rilevato che le disposizioni recate dalle proposte di
legge sono riconducibili alle materie "sistema tributario
dello Stato" che l'articolo 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione riserva alla potestà legislativa
concorrente tra lo Stato e le regioni,
rilevato che all'articolo 3, comma 1, lettera c),
del decreto legge si prevede, per quanto riguarda il minor
gettito derivante dalle modifiche alla disciplina in tema di
imposta regionale sulle attività produttive, la garanzia della
invarianza delle entrate delle regioni attraverso modalità da
individuarsi con decreto del ministero dell'economia sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge recante: "Conversione in
legge del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante
disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della
base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti
di imposta per le assunzioni, di detassazione per
l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della
riscossione e di imposta di bollo", come modificato dalla
Commissione di merito (C. 3185);
ravvisata la necessità di definire una politica fiscale
tesa a sostenere la crescita ed il recupero di competitività
del comparto dell'autotrasporto, nonché di individuare
provvedimenti atti a sostenere l'economia marittima,
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 3185, di conversione
del decreto-legge 209 del 2002, recante interventi urgenti in
materia di fiscalità di impresa, di crediti di imposta per le
assunzioni, di detassazione dell'autotrasporto, di adempimenti
per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo,
nel testo risultante dagli emendamenti approvati,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
prevede l'indeducibilità delle svalutazioni di partecipazioni
in società non quotate, che derivino da diminuzioni del
patrimonio netto a seguito della distribuzione di utili ovvero
di costi ed oneri di qualsiasi natura indeducibili, anche
parzialmente, per la stessa società partecipata, nonché la
distribuzione in cinque esercizi della deducibilità delle
minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
l'articolo 1, comma 1, lettera c), dispone una
revisione delle modalità di applicazione della dual income
tax, tale da ridurre la misura dell'agevolazione;
l'articolo 1, comma 2, limita la deducibilità degli
accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie delle
imprese di assicurazione;
tali disposizioni, che si applicano dal periodo
d'imposta in corso, fanno riferimento a presupposti che si
sono già realizzati, almeno parzialmente, alla data di entrata
in vigore del decreto-legge, derogando alla previsione dello
Statuto del contribuente in base alla quale le modifiche ai
contributi periodici dovrebbero applicarsi solo a partire dal
successivo periodo di imposta;
le medesime disposizioni appaiono suscettibili di
determinare effetti di maggiori entrate sensibilmente
superiori a quelli stimati dal Governo;
tenuto conto delle non facili condizioni nelle quali si
trova il sistema produttivo nazionale;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) appare necessaria una revisione delle
disposizioni richiamate in premessa, al fine di evitare una
penalizzazione delle imprese interessate, che hanno visto
modificata in senso sfavorevole la disciplina impositiva a
decorrere dal periodo di imposta in corso, anche alla luce
della probabile sottostima degli effetti finanziari delle
disposizioni medesime; tale revisione è resa particolarmente
urgente in relazione alle obiettive difficoltà che
l'applicazione al periodo di imposta in corso di talune delle
disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge porrebbe
alle imprese interessate in termini di oneri finanziari ed
aggravi procedurali;
b) in relazione alla disposizione recata
dall'articolo 1, comma 2, ed ai diversi andamenti che si
registrano relativamente alla raccolta di premi fra i diversi
rami, si valuti la possibilità di modificare il testo al fine
di evitare l'adozione di disposizioni suscettibili di
determinare discriminazioni tra le diverse imprese interessate
ed, in ultima analisi, penalizzanti per i consumatori.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3185,
di conversione del decreto-legge n. 209 del 2002;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3185,
di conversione in legge del decreto-legge n. 209 del 2002;
considerato che l'articolo 3, comma 1, lettere a)
e b), del decreto-legge in oggetto modifica la data di
decorrenza della soppressione dell'imposta di consumo sugli
oli lubrificanti e della conseguente istituzione di un
contributo ecologico a carico dei soggetti che immettono in
consumo oli lubrificanti,
rilevato che in data 26 luglio 2001 la Commissione
europea ha inoltrato un ricorso contro l'Italia davanti alla
Corte di giustizia nel quale chiede di constatare che
l'Italia, mantenendo in vigore la predetta imposta sugli oli
lubrificanti, ha violato gli obblighi che le incombono in
virtù dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 92/12/CEE
ed all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) della
direttiva 92/81/CEE,
tenuto conto che all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge in oggetto si prevede l'esclusione dalla base
imponibile IRAP dei crediti d'imposta riconosciuti agli
autotrasportatori a fronte dell'incremento delle aliquote di
accisa per il gasolio utilizzato come carburante, così
introducendo un'agevolazione fiscale che va valutata avendo
riguardo alla normativa comunitaria in materia di aiuti di
Stato (articoli 87 e 88 del trattato CE),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento a quanto previsto all'articolo
3, comma 1, lettere a) e b), appare opportuno fare
in modo che sia adottato entro tempi brevi il regolamento di
disciplina del contributo di riciclaggio e risanamento
ambientale, previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, considerato che alla sua adozione consegue - in
base a quanto disposto dal decreto-legge in esame - la
soppressione dell'imposta di consumo sugli oli
lubrificanti;
b) con riferimento a quanto previsto all'articolo
3, comma 2 - dove si prevede l'esclusione dalla base
imponibile IRAP dei crediti d'imposta riconosciuti agli
autotrasportatori - sia valutata l'opportunità di modificare
tale disposizione alla luce di quanto previsto dalla normativa
comunitaria sugli aiuti di Stato (articoli 87 e 88 del
trattato CE) e tenuto conto delle procedure di infrazione in
atto in sede europea in merito ai crediti d'imposta disposti
dall'Italia in favore degli autotrasportatori.