XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3185-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione


Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.


Art. 1.
Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.
1. Il decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Identico.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

              All'articolo 1:

          al comma 1, lettera a), le parole: "approvato con" sono sostituite con le seguenti: "di cui al";

                al comma 2, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";

                al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di riqualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Tutte le procedure di riqualificazione previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro sono automaticamente adeguate ai criteri di cui alla citata sentenza n. 194 del 2002";

                al comma 5, primo periodo, dopo la parola: "versamento" è inserita la seguente: "facoltativo";

              dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

              "5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo la parola: "calda", sono inserite le seguenti: "della pesca e dell'acquacoltura", e dopo le parole: "Ai fini dell'individuazione dei predetti settori" sono inserite le seguenti: ", salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura,"".


          All'articolo 2:

                al comma 1, ultimo periodo, la parola: "costanti" è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti d'imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002".
              All'articolo 3:

                al comma 1, lettera c), le parole da: "Per garantire" fino alla fine della lettera sono soppresse;

                dopo il comma 1, è inserito il seguente:

          "1-bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

                al comma 2, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";

                dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

          "2-bis. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale".


              All'articolo 4:

                al comma 2, alla lettera a), è premessa la seguente:

            "Oa.) nel comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fino all'anno 2004 ed anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1^ luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2"";

                al comma 2, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

            "b-bis) nella rubrica del Capo II, le parole: "Diritti ed obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Principi generali dei diritti e degli obblighi";

                b-ter) all'articolo 20, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "ˆâ14. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti"";
            dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

          "2-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse;

                b) all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.

          2-ter. All'articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la lettera d) è abrogata.
          2-quater. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse.
          2-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

              "7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002";

                b) al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento".

          2-sexies. All'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

          "10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:

                a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;

                b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.

          10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso"";

                dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

          "3-bis. All'articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002" e: "16 novembre 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2002" e: "16 dicembre 2002".
          3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicità delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinché gli avvisi di vendita dei beni stessi ed ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso".


          All'articolo 5:

                dopo il comma 1, è inserito il seguente:

          "1-bis. L'articolo 11 della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, è abrogato a decorrere dal 10 gennaio 2002";

                dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

          "2-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali, società di persone ed imprese individuali"".

DECRETO LEGGE 24 SETTEMBRE 2002, N. 209




Frontespizio Testo del decreto legge Pareri