XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3185-A




Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002.


Testo del decreto-legge


Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della
riscossione e di imposta di bollo.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


          Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto alla elusione fiscale, di crediti d'imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia
di fiscalità
d'impresa).
Articolo 1.

(Disposizioni in materia
di fiscalità
d'impresa).

1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
1. Identico:

a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
a) ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili, nonché delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, per la società partecipata. Per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale è determinata applicando le disposizioni dell'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili, nonché delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, per la società partecipata. Per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale è determinata applicando le disposizioni dell'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi;
b) identica;

c) ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto dell'incremento percentuale previsto dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito di cui alla medesima disposizione è pari al saggio degli interessi legali.
c) identica.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accantonamenti di cui all'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore al novantotto per cento della media di quelli dedotti nei tre periodi d'imposta precedenti. L'ammontare complessivo degli accantonamenti che supera il predetto limite è deducibile in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.
2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accantonamenti di cui all'articolo 103, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore al novantotto per cento della media di quelli dedotti nei tre periodi d'imposta precedenti. L'ammontare complessivo degli accantonamenti che supera il predetto limite è deducibile in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.
3. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.
3. Identico.
4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a dieci milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonché le
4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a dieci milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonché le
procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.
procedure e i termini della stessa. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile. Al fine di assicurare l'efficace realizzazione dell'attività prevista ai sensi del presente comma e di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono state attribuite, anteriormente alla predetta data, qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di qualificazione espletate in diretta applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico in godimento e gli stessi continuano ad esplicare relative funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le esigenze di qualificazione del personale anche a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Tutte le procedure di riqualificazione previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro sono automaticamente adeguate ai criteri di cui alla citata sentenza n. 194 del 2002.
5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6, con il versamento di una somma pari al quattro per cento dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002. 5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6, con il versamento facoltativo di una somma pari al quattro per cento dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.

5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo la parola: "calda" sono inserite le seguenti: "della pesca e dell'acquacoltura", e dopo le parole: "Ai fini dell'individuazione dei predetti settori" sono inserite le seguenti: ", salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura,".


Articolo 2.

(Disposizioni in materia
di agevolazioni fiscali per
le assunzioni).
Articolo 2.

(Disposizioni in materia
di agevolazioni fiscali per
le assunzioni).

1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalità dell'articolo 7 della legge
1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalità dell'articolo 7 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1^ luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1^ luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1^ gennaio 2003 in quote costanti non superiori a un terzo del totale.
23 dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il periodo dal 1^ luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1^ luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal 1^ gennaio 2003 in quote non superiori a un terzo del totale. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei crediti di imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia
di accisa).
Articolo 3.

(Disposizioni in materia
di accisa).

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:

a) nel comma 3 dell'articolo 6 le parole: "dal 1^ ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis";
a) identica;

b) nel comma 1 dell'articolo 7 le parole: "dal 1^ ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis";
b) identica;

c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446". Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dalla presente lettera è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
c) nel comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

1-bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è rimborsato alle regioni stesse con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: "di pagamento dell'accisa" sono inserite le seguenti: ", anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto,".
2. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni dopo le parole: "di pagamento dell'accisa" sono inserite le seguenti: ", anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto,".
2-bis. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 la disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, si applica anche ai contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia
di concessionari della
riscossione e
di proroga di
termini).
Articolo 4.

(Disposizioni in materia
di concessionari della
riscossione e
di proroga di
termini).

1. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: "15 dicembre" e le parole: "20 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 dicembre" e: "23,5 per cento" e nel comma 2 del medesimo articolo le parole: "del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato annualmente".
1. Identico.
2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Identico:

"Oa. nel comma 1 dell'articolo 57, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fino all'anno 2004 ed anche in deroga all'articolo 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1^ luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo articolo 12, commi 1 e 2";

a) nell'articolo 59, dopo il comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:
a) identica;

"4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 1^ ottobre 2004";
b) l'articolo 59-bis è sostituito dal seguente:
b) identica;

"Art. 59-bis (Termini di notificazione della cartella di pagamento). 1. In deroga all'articolo 19, comma 2, lettera a), costituisce causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella di pagamento, se imputabile al concessionario:
a) entro il 31 dicembre 2003, per i ruoli di cui all'articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002".

b-bis) nella rubrica del Capo II, le parole: "Diritti ed obblighi", sono sostituite dalle seguenti: "Principi generali dei diritti e degli obblighi";

b-ter) all'articolo 20, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti".
2-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse;

b) all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.

2-ter. All'articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la lettera d) è abrogata.

2-quater. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse.

2-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b) , per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002";

b) al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento".
2-sexies. All'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:

a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione;

b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.

10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso".
3. Negli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002".
3. Identico.

3-bis. All'articolo 3, commi 7 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 settembre 2002" e: "16 novembre 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2002" e: "16 dicembre 2002".
3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicità delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinché gli avvisi di vendita dei beni stessi ed ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso.


Articolo 5.

(Disposizioni in materia
di imposta di bollo).
Articolo 5.

(Disposizioni in materia
di imposta di bollo).

1. All'articolo 10, comma 2, della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente
1. Identico.
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Banco di Sicilia" sono inserite le seguenti: ", nonché vaglia cambiari della Banca d'Italia";

b) dopo la nota 3 è aggiunta la seguente: "4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato".

1-bis. L'articolo 11 della tariffa recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, è abrogato a decorrere dal 1^ gennaio 2002.
2. L'imposta relativa ai vaglia cambiari della Banca d'Italia dovuta per i trimestri solari dell'anno 2002 anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è versata entro la fine del mese successivo a tale data.
2. Identico.

2-bis. All'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "prevedendo diverse misure per società di capitali, società di persone ed imprese individuali".

Articolo 6.

(Copertura
finanziaria).
Articolo 6.

(Copertura
finanziaria).

1. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in 254 milioni di euro per l'anno 2002, 575 milioni di euro per l'anno 2003 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Identico.


Articolo 7.

(Entrata in
vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 24 settembre 2002.


CIAMPI


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.



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