|
|
|
|
1. A decorrere dal
periodo d'imposta avente
inizio successivamente al 31
dicembre 2001 e chiuso
successivamente al 31 agosto
2002, in deroga alle
disposizioni di cui alla
legge 27 luglio 2000, n.
212: |
1. Identico: |
|
a) ai fini della
determinazione del valore
minimo delle partecipazioni
in società non negoziate in
mercati regolamentati di cui
agli articoli 61, comma 3, e
66, comma 1-bis, del
testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 22 |
a) ai fini della
determinazione del valore
minimo delle partecipazioni
in società non negoziate in
mercati regolamentati di cui
agli articoli 61, comma 3, e
66, comma 1-bis, del
testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 22 |
|
dicembre 1986, n. 917,
non si tiene conto delle
diminuzioni patrimoniali
derivanti dalla distribuzione
di utili, nonché delle
diminuzioni patrimoniali
derivanti da costi ed oneri
di qualsiasi natura non
fiscalmente deducibili, in
tutto o in parte, per la
società partecipata. Per le
partecipazioni in società non
residenti la deducibilità
fiscale è determinata
applicando le disposizioni
dell'articolo 127-bis,
comma 6, secondo periodo, del
predetto testo unico,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986; |
dicembre 1986, n. 917,
non si tiene conto delle
diminuzioni patrimoniali
derivanti dalla distribuzione
di utili, nonché delle
diminuzioni patrimoniali
derivanti da costi ed oneri
di qualsiasi natura non
fiscalmente deducibili, in
tutto o in parte, per la
società partecipata. Per le
partecipazioni in società non
residenti la deducibilità
fiscale è determinata
applicando le disposizioni
dell'articolo 127-bis,
comma 6, secondo periodo, del
predetto testo unico,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986; |
|
b) ai soli fini
fiscali, le minusvalenze non
realizzate relative a
partecipazioni che
costituiscono
immobilizzazioni finanziarie
sono deducibili in quote
costanti nell'esercizio in
cui sono state iscritte e nei
quattro successivi; |
b) identica; |
|
c) ai fini
dell'applicazione del decreto
legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466, non si tiene conto
dell'incremento percentuale
previsto dalla disposizione
di cui all'articolo 1, comma
1, dello stesso decreto e la
remunerazione ordinaria della
variazione in aumento del
capitale investito di cui
alla medesima disposizione è
pari al saggio degli
interessi legali. |
c) identica. |
|
2. A decorrere dal
periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in
vigore del presente decreto,
gli accantonamenti di cui
all'articolo 103, comma 1,
del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato
con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono deducibili
in misura non superiore al
novantotto per cento della
media di quelli dedotti nei
tre periodi d'imposta
precedenti. L'ammontare
complessivo degli
accantonamenti che supera il
predetto limite è deducibile
in quote costanti nei nove
periodi d'imposta
successivi. |
2. A decorrere dal
periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in
vigore del presente decreto,
gli accantonamenti di cui
all'articolo 103, comma 1,
del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono deducibili
in misura non superiore al
novantotto per cento della
media di quelli dedotti nei
tre periodi d'imposta
precedenti. L'ammontare
complessivo degli
accantonamenti che supera il
predetto limite è deducibile
in quote costanti nei nove
periodi d'imposta
successivi. |
|
3. In funzione delle
disposizioni di cui ai commi
1 e 2, l'acconto dell'imposta
sul reddito delle persone
giuridiche per il periodo
d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del
presente decreto è calcolato,
in base alle disposizioni
della legge 23 marzo 1977, n.
97, assumendo come imposta
del periodo precedente quella
che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni
dei commi 1 e 2. |
3. Identico. |
|
4. Relativamente alle
minusvalenze di ammontare
complessivo superiore a dieci
milioni di euro, derivanti da
cessioni di partecipazioni
che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie
realizzate, anche a seguito
di più atti di disposizione,
a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del
presente decreto, il
contribuente comunica
all'Agenzia delle entrate i
dati e le notizie necessari
al fine di consentire
l'accertamento della
conformità dell'operazione di
cessione con le disposizioni
dell'articolo 37-bis
del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Con
provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate,
emanato entro trenta giorni
dalla data di entrata in
vigore del presente decreto,
sono stabiliti i dati e le
notizie oggetto di
comunicazione, nonché le |
4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a dieci milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le notizie oggetto di comunicazione, nonché le |
|
procedure e i termini
della stessa. In caso di
comunicazione omessa,
incompleta o infedele, la
minusvalenza realizzata è
fiscalmente indeducibile. |
procedure e i termini
della stessa. In caso di
comunicazione omessa,
incompleta o infedele, la
minusvalenza realizzata è
fiscalmente indeducibile.
Al fine di assicurare
l'efficace realizzazione
dell'attività prevista ai
sensi del presente comma e di
evitare un pregiudizio alla
continuità dell'azione
amministrativa, in attuazione
della sentenza della Corte
costituzionale n. 194 del 9
maggio 2002, ai dipendenti
pubblici ai quali sono state
attribuite, anteriormente
alla predetta data,
qualifiche funzionali
superiori in esito alle
procedure di qualificazione
espletate in diretta
applicazione delle
disposizioni dichiarate
illegittime dalla predetta
sentenza, continua ad essere
corrisposto, a titolo
individuale ed in via
provvisoria, sino ad una
specifica disciplina
contrattuale, il trattamento
economico in godimento e gli
stessi continuano ad
esplicare relative funzioni.
Resta ferma l'applicazione
dell'articolo 2 della legge
13 agosto 1984, n. 476, come
modificato dall'articolo 52,
comma 57, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, per le
esigenze di qualificazione
del personale anche a tempo
determinato delle pubbliche
amministrazioni. Tutte le
procedure di riqualificazione
previste dai contratti
collettivi nazionali di
lavoro sono automaticamente
adeguate ai criteri di cui
alla citata sentenza n. 194
del 2002. |
| 5. Fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6, con il versamento di una somma pari al quattro per cento dei predetti maggiori valori. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002. |
5. Fatti salvi i casi di
specifica contestazione in
ordine alle fattispecie di
cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 8 ottobre
1997, n. 358, di cui il
contribuente abbia avuto
formale conoscenza, è
precluso ogni accertamento
tributario, relativamente ai
maggiori valori iscritti in
bilancio per effetto della
imputazione dei disavanzi da
annullamento nei limiti ed
alle condizioni stabiliti dai
commi 2, 3 e 4 del predetto
articolo 6, con il versamento
facoltativo di una
somma pari al quattro per
cento dei predetti maggiori
valori. Resta fermo il potere
dell'amministrazione
finanziaria di verificare la
sussistenza delle condizioni
ed il rispetto dei limiti di
cui al citato articolo 6. La
somma non è deducibile ai
fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta
regionale sulle attività
produttive ed è versata in
un'unica soluzione entro la
data del 30 novembre 2002. 5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo la parola: "calda" sono inserite le seguenti: "della pesca e dell'acquacoltura", e dopo le parole: "Ai fini dell'individuazione dei predetti settori" sono inserite le seguenti: ", salvo per il settore della pesca e dell'acquacoltura,". |
|
|
|
|
1. L'incremento del
numero dei lavoratori
dipendenti rilevato alla data
del 7 luglio 2002 secondo le
modalità dell'articolo 7
della legge |
1. L'incremento del
numero dei lavoratori
dipendenti rilevato alla data
del 7 luglio 2002 secondo le
modalità dell'articolo 7
della legge |
|
23 dicembre 2000, n. 388,
costituisce la misura massima
di incremento occupazionale
entro la quale può maturare
mensilmente il diritto al
credito d'imposta di cui al
predetto articolo, per il
periodo dal 1^ luglio al 31
dicembre 2002. Le assunzioni
effettuate dall'8 luglio al
31 dicembre 2002 rilevano
solo se l'incremento mensile
del numero dei lavoratori
dipendenti non supera la
misura massima di cui al
periodo precedente. I crediti
di imposta maturati tra il 1^
luglio e il 31 dicembre 2002
ai sensi del presente
articolo possono essere
utilizzati a decorrere dal 1^
gennaio 2003 in quote
costanti non superiori
a un terzo del totale. |
23 dicembre 2000, n. 388,
costituisce la misura massima
di incremento occupazionale
entro la quale può maturare
mensilmente il diritto al
credito d'imposta di cui al
predetto articolo, per il
periodo dal 1^ luglio al 31
dicembre 2002. Le assunzioni
effettuate dall'8 luglio al
31 dicembre 2002 rilevano
solo se l'incremento mensile
del numero dei lavoratori
dipendenti non supera la
misura massima di cui al
periodo precedente. I crediti
di imposta maturati tra il 1^
luglio e il 31 dicembre 2002
ai sensi del presente
articolo possono essere
utilizzati a decorrere dal 1^
gennaio 2003 in quote non
superiori a un terzo del
totale. In ogni caso non
si fa luogo alla restituzione
dei crediti di imposta
relativi agli incrementi del
numero dei lavoratori
effettuati a tutto il 7
luglio 2002. |
|
|
|
|
1. Al decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
1. Identico: |
|
a) nel comma 3
dell'articolo 6 le parole:
"dal 1^ ottobre 2002" sono
sostituite dalle seguenti:
"dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui
all'articolo 7, comma
5-bis"; |
a) identica; |
|
b) nel comma 1
dell'articolo 7 le parole:
"dal 1^ ottobre 2002" sono
sostituite dalle seguenti:
"dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui
al comma 5-bis"; |
b) identica; |
|
c) nel comma 4
dell'articolo 5 è aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
"Tali effetti, anche per
l'agevolazione fiscale di cui
al predetto decreto del
Presidente della Repubblica
n. 277 del 2000, rilevano
altresì ai fini delle
disposizioni di cui al Titolo
I del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446".
Per garantire l'invarianza
delle entrate delle regioni,
il minor gettito derivante
dall'attuazione di quanto
previsto dalla presente
lettera è rimborsato alle
regioni stesse con le
modalità individuate con
decreto del Ministero
dell'economia e delle
finanze, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. |
c) nel comma 4
dell'articolo 5 è aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
"Tali effetti, anche per
l'agevolazione fiscale di cui
al predetto decreto del
Presidente della Repubblica
n. 277 del 2000, rilevano
altresì ai fini delle
disposizioni di cui al Titolo
I del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446". |
|
1-bis. Per
garantire l'invarianza delle
entrate delle regioni, il
minor gettito derivante
dall'attuazione di quanto
previsto dal comma 1, lettera
c), è rimborsato alle
regioni stesse con le
modalità individuate con
decreto del Ministero
dell'economia e delle
finanze, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. |
|
2. Nel primo periodo
del comma 4 dell'articolo 3
del testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con
decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni,
dopo le parole: "di pagamento
dell'accisa" sono inserite le
seguenti: ", anche relative
ai parametri utili per
garantire la competenza
economica di eventuali
versamenti in acconto,". |
2. Nel primo periodo
del comma 4 dell'articolo 3
del testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al
decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni dopo
le parole: "di pagamento
dell'accisa" sono inserite le
seguenti: ", anche relative
ai parametri utili per
garantire la competenza
economica di eventuali
versamenti in acconto,". |
|
2-bis. A decorrere
dal 1^ gennaio 2003 la
disposizione contenuta
nell'articolo 11, comma 3,
del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446,
secondo cui i contributi
erogati a norma di legge
concorrono alla
determinazione della base
imponibile dell'imposta
regionale sulle attività
produttive, fatta eccezione
per quelli correlati a
componenti negativi non
ammessi in deduzione, si
applica anche ai contributi
per i quali sia prevista
l'esclusione dalla base
imponibile delle imposte sui
redditi, sempreché
l'esclusione dalla base
imponibile dell'imposta
regionale sulle attività
produttive non sia prevista
dalle leggi istitutive dei
singoli contributi ovvero da
altre disposizioni di
carattere speciale. |
|
|
|
|
1. Nel comma 1
dell'articolo 9 del
decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, le
parole: "15 dicembre" e le
parole: "20 per cento" sono
sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "30 dicembre"
e: "23,5 per cento" e nel
comma 2 del medesimo articolo
le parole: "del Ministro
delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro,
da emanare annualmente ai
sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto
1988, n. 400" sono sostituite
dalle seguenti: "del Ministro
dell'economia e delle
finanze, emanato
annualmente". |
1. Identico. |
|
2. Al decreto
legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
2. Identico: |
|
"Oa. nel
comma 1 dell'articolo 57, il
primo periodo è sostituito
dal seguente: "Fino all'anno
2004 ed anche in deroga
all'articolo 12, comma 3,
primo periodo, il servizio di
riscossione resta affidato,
nei singoli ambiti, ai
soggetti che, alla data del
1^ luglio 1999, lo gestivano
a titolo di concessionari o
di commissari governativi e,
nei casi di recesso,
decadenza e revoca successivi
a tale data, il servizio
resta affidato al commissario
governativo nominato ai sensi
del medesimo articolo 12,
commi 1 e 2"; |
|
a)
nell'articolo 59, dopo il
comma 4-ter, è
aggiunto, in fine, il
seguente: |
a) identica; |
|
"4-quater. Per
i ruoli consegnati ai
concessionari fino al 30
settembre 2001, la
comunicazione di cui
all'articolo 19, comma 2,
lettera c), è
presentata entro il 1^
ottobre 2004"; |
|
b) l'articolo
59-bis è sostituito dal
seguente: |
b) identica; |
|
"Art. 59-bis
(Termini di notificazione
della cartella di pagamento).
1. In deroga all'articolo
19, comma 2, lettera
a), costituisce causa
di perdita del diritto al
discarico la mancata
notificazione della cartella
di pagamento, se imputabile
al concessionario: |
|
a) entro il 31
dicembre 2003, per i ruoli di
cui all'articolo 25, comma
3-quater, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472; b) entro il 31 dicembre 2002, per i ruoli diversi da quelli di cui alla lettera a), consegnati ai concessionari fino al 31 luglio 2002". |
|
b-bis) nella
rubrica del Capo II, le
parole: "Diritti ed
obblighi", sono sostituite
dalle seguenti: "Principi
generali dei diritti e degli
obblighi"; b-ter) all'articolo 20, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti". |
|
2-bis. Al
decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 237, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse; b) all'articolo 4-bis, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati. 2-ter. All'articolo 77, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la lettera d) è abrogata. 2-quater. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse. 2-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b) , per la quota corrispondente alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, può essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002"; b) al comma 8, le parole da: "nel rispetto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in misura percentuale pari a quella di scostamento dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento". |
|
2-sexies.
All'articolo 36 del
decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, dopo il
comma 10, sono aggiunti i
seguenti: "10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2001: a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti di sospensione; b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la presentazione, da parte del concessionario, delle domande di rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli. 10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario le somme dallo stesso anticipate in adempimento dell'obbligo del non riscosso come riscosso". |
|
3. Negli articoli 5 e 7
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: "30
settembre 2002", ovunque
ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "30 novembre
2002". |
3. Identico. |
|
3-bis.
All'articolo 3, commi 7 e
10, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le parole:
"30 settembre 2002" e:
"16 novembre 2002" sono
sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: "30
novembre 2002" e: "16
dicembre 2002". 3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite norme intese a introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile. Con i medesimi decreti, al fine di accrescere la pubblicità delle procedure di vendita, saranno emanate disposizioni affinché gli avvisi di vendita dei beni stessi ed ogni altra notizia ritenuta utile vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze in apposita pagina convenientemente posta in rilievo nel sito stesso. |
|
|
|
|
1. All'articolo 10,
comma 2, della tariffa
recante l'indicazione degli
atti soggetti all'imposta di
bollo, annessa al decreto del
Presidente |
1. Identico. |
|
della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze in
data 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21
agosto 1992, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
|
a) dopo le
parole: "Banco di Sicilia"
sono inserite le seguenti: ",
nonché vaglia cambiari della
Banca d'Italia"; b) dopo la nota 3 è aggiunta la seguente: "4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato". |
|
1-bis.
L'articolo 11 della
tariffa recante l'indicazione
degli atti soggetti
all'imposta di bollo, annessa
al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro
delle finanze in data 20
agosto 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.
196 del 21 agosto 1992, è
abrogato a decorrere dal 1^
gennaio 2002. |
|
2. L'imposta relativa ai
vaglia cambiari della Banca
d'Italia dovuta per i
trimestri solari dell'anno
2002 anteriori a quello in
corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto è
versata entro la fine del
mese successivo a tale
data. |
2. Identico. |
|
2-bis.
All'articolo 3, comma 13,
della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:
"prevedendo diverse misure
per società di capitali,
società di persone ed imprese
individuali". |
|
|
|
|
1. Agli oneri recati dal
presente decreto, valutati in
254 milioni di euro per
l'anno 2002, 575 milioni di
euro per l'anno 2003 e 18
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede
con quota parte delle
maggiori entrate derivanti
dal presente decreto. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
Identico. |
|
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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Testo articoli |
Pareri |