XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3138-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3138,
considerato in via generale che, incidendo il
provvedimento in esame sulla normativa in materia di
contabilità e bilancio dello Stato, caratterizzata da una
natura tipicamente ordinamentale, è opportuno che ogni singola
previsione dello stesso tenga conto di tale carattere, si pone
in particolare la necessità, da un lato, che le tipologie di
intervento delineate siano coordinate con i meccanismi
previsti dalle attuali leggi di spesa, in modo da non
pregiudicarne gli effetti; dall'altro, che si predispongano,
eventualmente, criteri per la redazione delle future leggi di
spesa, in modo da consentire il funzionamento a regime degli
interventi previsti dal provvedimento in esame, anche
attraverso ulteriori modifiche alla disciplina generale della
contabilità dello Stato;
considerato che il provvedimento individua tre distinte
tipologie di intervento: la prima (di cui al comma 1) di
carattere automatico, la seconda (contenuta al comma 2) volta
ad investire il Parlamento anche al fine di eventuali
interventi legislativi, la terza (commi 3 e 4) di natura
propriamente amministrativa;
rilevato che il provvedimento risulta sprovvisto della
relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della scheda
sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui
alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27
marzo 2000;
rilevato che la tecnica della novellazione non risulta
utilizzata in modo conforme a quanto previsto al punto 9 della
circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del
Presidente del Consiglio dell'aprile 2001; ribadita infine la
necessità, già più volte segnalata, di precisare la natura dei
decreti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del
provvedimento in esame, stabilendo che essi siano adottati
sotto forma di regolamento, qualora abbiano natura
normativa;
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo
16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 3, in relazione alle modalità di
intervento del Ministro dell'economia e delle finanze in
presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi,
andrebbe valutata l'opportunità di indicare in modo più
puntuale i criteri in base ai quali il Ministro possa operare
le limitazioni previste dalla norma, eventualmente anche
mediante una novella alla legge 5 agosto 1978, n. 468;
all'articolo 1, comma 3, andrebbe valutata
l'opportunità di chiarire l'ambito applicativo della formula
"sentito in conformità il Consiglio dei Ministri", anche in
considerazione delle disposizioni di cui alla legge 23 agosto
1988, n. 400;
all'articolo 1, comma 7, primo periodo, si valuti la
possibilità di esplicitate le disposizioni legislative
derogatorie dell'articolo 36 del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440, che risulterebbero abrogate dall'entrata in vigore del
decreto-legge, in quanto l'uso della clausola abrogativa
innominata risulta sconsigliato dalla circolare dei Presidenti
della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio
dell'aprile 2001, punto 3), lettera g);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di
precisare l'ambito applicativo della disposizione, in
particolare chiarendo le modalità dell'intervento con
riferimento alle tipologie di spesa e, altresì, il momento a
partire dal quale le disposizioni comportanti spese perdano
efficacia, in caso di superamento dei limiti previsti;
all'articolo 1, comma 3, si valuti l'opportunità di
precisare se la norma si applichi esclusivamente agli enti cd
organismi sottoposti alla vigilanza ministeriale, atteso che
il decreto deve essere adottato dal Ministro dell'economia,
sentito il Ministro vigilante;
all'articolo 1, comma 4, si valuti l'opportunità di
chiarire la portata dell'inciso "con il decreto di cui al
medesimo comma", ed in particolare se, con tale inciso, si
intenda esclusivamente richiamare le modalità per l'adozione
del decreto previsto al comma 3 o se gli interventi di cui ai
commi 3 e 4 debbano avvenire con un unico decreto; al medesimo
comma 4, si valuti altresì la possibilità di chiarire la
portata dell'espressione "spese di funzionamento", non
risultando chiaro se esse possano comprendere anche spese
obbligatorie, quali ad esempio il pagamento degli stipendi.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il nuovo testo del decreto-legge n. 194 del
2002, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza
e il contenimento della spesa pubblica, come risultante dagli
emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede
referente;
rilevato che le disposizioni del decreto-legge incidono
su materie, quali il "sistema contabile dello Stato e
l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali", riservate alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettere e) e g), della Costituzione;
valutate favorevolmente le modifiche apportate al testo
iniziale dalla Commissione di merito, ed in particolare quelle
riguardanti il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n.
194 del 2002, con le quali si è specificato che esclusivamente
le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa
cessano di avere efficacia a seguito dell'accertamento del
raggiungimento dei limiti di spesa;
preso atto, altresì, delle modifiche apportate al comma
3 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, con le quali si
è specificato che è il Documento di programmazione
economico-finanziaria, approvato con risoluzione parlamentare,
ad indicare gli obiettivi dal cui scostamento potrà trarre
origine l'intervento del Ministro dell'economia e delle
finanze e con le quali si è stabilito che la eventuale
limitazione all'assunzione degli impegni di spesa o
all'emissione di titoli di pagamento deve avvenire in misura
uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 1, comma 4 - che attribuisce al
Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di
procedere, per le medesime finalità previste dal comma 3, ad
una riduzione delle spese di funzionamento di enti ed
organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi
bilanci - sia espressamente chiarito l'ambito di applicabilità
della norma, prevedendo che la riduzione non si applica alle
spese di carattere obbligatorio, quali, ad esempio, quelle
relative al personale;
2. all'articolo 1, comma 3, che conferisce ad un atto
amministrativo - il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze - la forza di incidere sull'operatività della
decisione di bilancio assunta con atto legislativo -
disponendo limitazioni degli impegni di spesa e dell'emissione
dei titoli di pagamento entro determinati limiti percentuali
rispetto alle dotazioni di bilancio, in presenza di un
rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica - si
proceda, al fine di garantire il rispetto del principio di
legalità dell'azione amministrativa, a limitare ulteriormente,
rispetto a quanto già opportunamente fatto attraverso le
modifiche apportate durante l'esame in Commissione di merito,
l'ambito di discrezionalità attribuito all'atto di natura
amministrativa con riguardo all'an e al quantum
della limitazione degli impegni di spesa, eventualmente
mediante la specificazione dei parametri per individuare la
rilevanza dello scostamento, che rappresenta il presupposto
dell'intervento in via amministrativa, e la durata e l'entità
massima della limitazione;
3. al medesimo articolo 1, comma 3 - che prevede che la
limitazione all'assunzione degli impegni di spesa o
all'emissione di titoli di pagamento sia disposta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze "sentito in
conformità il Consiglio dei ministri" - si chiariscano le
competenze attribuite, rispettivamente, al Consiglio dei
ministri e al Ministro, specificando, in particolare, se al
Consiglio dei ministri sia attribuita una funzione consultiva,
ancorchè vincolante, che peraltro l'ordinamento non riconosce
in via ordinaria a tale organo, ovvero una funzione
deliberativa su un atto di indirizzo e coordinamento, cui il
Ministro dell'economia e delle finanze sia tenuto a
conformarsi nell'adozione del previsto decreto;
4. all'articolo 1, comma 4, sia espressamente previsto
che la disposizione non si applica agli enti la cui autonomia
finanziaria e contabile ha rilevanza costituzionale, quali, ad
esempio, le università;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, si
segnala l'esigenza di chiarire se l'eventuale individuazione
delle spese da escludere dalla limitazione debba essere
effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze con la
medesima procedura di cui al precedente periodo - vale a dire
con decreto adottato dopo aver "sentito in conformità il
Consiglio dei ministri" - ovvero con una diversa procedura;
b) al medesimo articolo 1, comma 4, si segnala
l'esigenza di individuare con precisione gli enti e organismi
destinatari della disposizione, specificando se l'espressione
utilizzata si riferisce a tutti gli enti compresi nel settore
della pubblica amministrazione, come definito in base alle
regole di contabilità pubblica ai fini della determinazione
dell'indebitamento netto.