XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3138-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3138,

              considerato in via generale che, incidendo il provvedimento in esame sulla normativa in materia di contabilità e bilancio dello Stato, caratterizzata da una natura tipicamente ordinamentale, è opportuno che ogni singola previsione dello stesso tenga conto di tale carattere, si pone in particolare la necessità, da un lato, che le tipologie di intervento delineate siano coordinate con i meccanismi previsti dalle attuali leggi di spesa, in modo da non pregiudicarne gli effetti; dall'altro, che si predispongano, eventualmente, criteri per la redazione delle future leggi di spesa, in modo da consentire il funzionamento a regime degli interventi previsti dal provvedimento in esame, anche attraverso ulteriori modifiche alla disciplina generale della contabilità dello Stato;

              considerato che il provvedimento individua tre distinte tipologie di intervento: la prima (di cui al comma 1) di carattere automatico, la seconda (contenuta al comma 2) volta ad investire il Parlamento anche al fine di eventuali interventi legislativi, la terza (commi 3 e 4) di natura propriamente amministrativa;

              rilevato che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000;

              rilevato che la tecnica della novellazione non risulta utilizzata in modo conforme a quanto previsto al punto 9 della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001; ribadita infine la necessità, già più volte segnalata, di precisare la natura dei decreti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, stabilendo che essi siano adottati sotto forma di regolamento, qualora abbiano natura normativa;

              alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 3, in relazione alle modalità di intervento del Ministro dell'economia e delle finanze in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi, andrebbe valutata l'opportunità di indicare in modo più puntuale i criteri in base ai quali il Ministro possa operare le limitazioni previste dalla norma, eventualmente anche mediante una novella alla legge 5 agosto 1978, n. 468;
              all'articolo 1, comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire l'ambito applicativo della formula "sentito in conformità il Consiglio dei Ministri", anche in considerazione delle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400;

              all'articolo 1, comma 7, primo periodo, si valuti la possibilità di esplicitate le disposizioni legislative derogatorie dell'articolo 36 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, che risulterebbero abrogate dall'entrata in vigore del decreto-legge, in quanto l'uso della clausola abrogativa innominata risulta sconsigliato dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, punto 3), lettera g);

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di precisare l'ambito applicativo della disposizione, in particolare chiarendo le modalità dell'intervento con riferimento alle tipologie di spesa e, altresì, il momento a partire dal quale le disposizioni comportanti spese perdano efficacia, in caso di superamento dei limiti previsti;

              all'articolo 1, comma 3, si valuti l'opportunità di precisare se la norma si applichi esclusivamente agli enti cd organismi sottoposti alla vigilanza ministeriale, atteso che il decreto deve essere adottato dal Ministro dell'economia, sentito il Ministro vigilante;

              all'articolo 1, comma 4, si valuti l'opportunità di chiarire la portata dell'inciso "con il decreto di cui al medesimo comma", ed in particolare se, con tale inciso, si intenda esclusivamente richiamare le modalità per l'adozione del decreto previsto al comma 3 o se gli interventi di cui ai commi 3 e 4 debbano avvenire con un unico decreto; al medesimo comma 4, si valuti altresì la possibilità di chiarire la portata dell'espressione "spese di funzionamento", non risultando chiaro se esse possano comprendere anche spese obbligatorie, quali ad esempio il pagamento degli stipendi.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il nuovo testo del decreto-legge n. 194 del 2002, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza e il contenimento della spesa pubblica, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

              rilevato che le disposizioni del decreto-legge incidono su materie, quali il "sistema contabile dello Stato e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e g), della Costituzione;

              valutate favorevolmente le modifiche apportate al testo iniziale dalla Commissione di merito, ed in particolare quelle riguardanti il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194 del 2002, con le quali si è specificato che esclusivamente le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a seguito dell'accertamento del raggiungimento dei limiti di spesa;

              preso atto, altresì, delle modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, con le quali si è specificato che è il Documento di programmazione economico-finanziaria, approvato con risoluzione parlamentare, ad indicare gli obiettivi dal cui scostamento potrà trarre origine l'intervento del Ministro dell'economia e delle finanze e con le quali si è stabilito che la eventuale limitazione all'assunzione degli impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento deve avvenire in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

              1. all'articolo 1, comma 4 - che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di procedere, per le medesime finalità previste dal comma 3, ad una riduzione delle spese di funzionamento di enti ed organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci - sia espressamente chiarito l'ambito di applicabilità della norma, prevedendo che la riduzione non si applica alle spese di carattere obbligatorio, quali, ad esempio, quelle relative al personale;

              2. all'articolo 1, comma 3, che conferisce ad un atto amministrativo - il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - la forza di incidere sull'operatività della decisione di bilancio assunta con atto legislativo - disponendo limitazioni degli impegni di spesa e dell'emissione dei titoli di pagamento entro determinati limiti percentuali rispetto alle dotazioni di bilancio, in presenza di un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica - si proceda, al fine di garantire il rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa, a limitare ulteriormente, rispetto a quanto già opportunamente fatto attraverso le modifiche apportate durante l'esame in Commissione di merito, l'ambito di discrezionalità attribuito all'atto di natura amministrativa con riguardo all'an e al quantum della limitazione degli impegni di spesa, eventualmente mediante la specificazione dei parametri per individuare la rilevanza dello scostamento, che rappresenta il presupposto dell'intervento in via amministrativa, e la durata e l'entità massima della limitazione;
              3. al medesimo articolo 1, comma 3 - che prevede che la limitazione all'assunzione degli impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento sia disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze "sentito in conformità il Consiglio dei ministri" - si chiariscano le competenze attribuite, rispettivamente, al Consiglio dei ministri e al Ministro, specificando, in particolare, se al Consiglio dei ministri sia attribuita una funzione consultiva, ancorchè vincolante, che peraltro l'ordinamento non riconosce in via ordinaria a tale organo, ovvero una funzione deliberativa su un atto di indirizzo e coordinamento, cui il Ministro dell'economia e delle finanze sia tenuto a conformarsi nell'adozione del previsto decreto;

              4. all'articolo 1, comma 4, sia espressamente previsto che la disposizione non si applica agli enti la cui autonomia finanziaria e contabile ha rilevanza costituzionale, quali, ad esempio, le università;

e con le seguenti osservazioni:

              a) all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, si segnala l'esigenza di chiarire se l'eventuale individuazione delle spese da escludere dalla limitazione debba essere effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze con la medesima procedura di cui al precedente periodo - vale a dire con decreto adottato dopo aver "sentito in conformità il Consiglio dei ministri" - ovvero con una diversa procedura;

              b) al medesimo articolo 1, comma 4, si segnala l'esigenza di individuare con precisione gli enti e organismi destinatari della disposizione, specificando se l'espressione utilizzata si riferisce a tutti gli enti compresi nel settore della pubblica amministrazione, come definito in base alle regole di contabilità pubblica ai fini della determinazione dell'indebitamento netto.



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