XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3138-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione


Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.


Art. 1.
Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.
1. Il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Identico.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE ALLA COMMISSIONE


              All'articolo 1:

              al comma 1, è premesso il seguente:

                "01. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 3, dopo la lettera i-ter), è aggiunta la seguente:

                "i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7";

                b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

              "6-bis. In allegato al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater)"";


              il comma 1 è sostituito dai seguenti:

              "1. All'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, all'alinea, le parole: "In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la" sono sostituite dalle seguenti: "In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La";

                b) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

                "6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. Negli altri casi, il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza con proprio decreto, ove possibile, il rifinanziamento dei corrispondenti capitoli di bilancio attraverso il ricorso ai fondi di riserva di cui agli articoli 7 e 9 della presente legge e riferisce contestualmente al Parlamento ai sensi del comma 7 del presente articolo. Le corrispondenti disposizioni sono efficaci fino alla data di entrata in vigore delle misure correttive conseguentemente adottate ai sensi del comma 7 del presente articolo o dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della presente legge.

                6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze".

                1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato";

              al comma 2, le parole: "dal seguente" sono sostituite dalle seguenti: "dai seguenti" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari";

              il comma 3 è sostituito dal seguente:

          
"3. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri con propria relazione. Con apposito atto di indirizzo, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze ed in conformità alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo, con il medesimo decreto di cui al terzo periodo il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al secondo ed al terzo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere";

              al comma 5, alla lettera a), le parole: "del precedente articolo 18" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al terzo comma del precedente articolo 18".




Frontespizio Testo del decreto legge Pareri