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01. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo la lettera i-ter), è aggiunta la seguente: "i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7;"; b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. In allegato al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater". |
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1. All'articolo
11-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni,
sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1, all'alinea, le parole: "In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la" sono sostituite dalle seguenti: "In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La"; |
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1. Dopo il comma 6
dell'articolo 11-ter
della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive
modificazioni, è inserito il
seguente: "6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è comunicato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa, anche al fine dell'applicazione del disposto di cui al comma 7. |
b) dopo il
comma 6, sono inseriti i
seguenti: "6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. |
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Per le Amministrazioni dello
Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della
Ragioneria generale dello
Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio
e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla
corretta applicazione della
disposizione di cui al
presente comma. Per gli enti
ed organismi pubblici non
territoriali provvedono agli
analoghi adempimenti di
vigilanza e segnalazione gli
organi interni di revisione e
di controllo". Per la
legislazione vigente alla
data di entrata in vigore del
presente decreto, i limiti di
spesa sono individuati nei
rispettivi stanziamenti
iscritti nel bilancio di
previsione dello Stato, ai
sensi della normativa di
riferimento. |
Negli altri casi, il
Ministro dell'economia e
delle finanze autorizza con
proprio decreto, ove
possibile, il rifinanziamento
dei corrispondenti capitoli
di bilancio attraverso il
ricorso ai fondi di riserva
di cui agli articoli 7 e 9
della presente legge e
riferisce contestualmente al
Parlamento ai sensi del comma
7 del presente articolo. Le
corrispondenti disposizioni
sono efficaci fino alla data
di entrata in vigore delle
misure correttive
conseguentemente adottate ai
sensi del comma 7 del
presente articolo o
dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater, della
presente legge. 6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze". 1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato. |
| 2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è sostituito dal | 2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è sostituito dai |
|
seguente: "Qualora nel
corso dell' attuazione di
leggi si verifichino o siano
in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle
previsioni di spesa o di
entrata indicate dalle
medesime leggi al fine della
copertura finanziaria, il
Ministro competente ne dà
notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e
delle finanze, il quale,
anche ove manchi la predetta
segnalazione, riferisce al
Parlamento con propria
relazione e assume le
conseguenti iniziative
legislative". |
seguenti:"Qualora
nel corso dell' attuazione di
leggi si verifichino o siano
in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle
previsioni di spesa o di
entrata indicate dalle
medesime leggi al fine della
copertura finanziaria, il
Ministro competente ne dà
notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e
delle finanze, il quale,
anche ove manchi la predetta
segnalazione, riferisce al
Parlamento con propria
relazione e assume le
conseguenti iniziative
legislative. La relazione
individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti,
anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi
utilizzati per la
quantificazione degli oneri
autorizzati dalle predette
leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
può altresì promuovere la
procedura di cui al presente
comma allorché riscontri che
l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza
pubblica indicati dal
Documento di programmazione
economico-finanziaria e da
eventuali aggiornamenti, come
approvati dalle relative
risoluzioni
parlamentari". |
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3. Ai fini di un
efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti
di finanza pubblica, in
presenza di uno scostamento
rilevante dagli obiettivi, il
Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta
del Dipartimento della
Ragioneria generale dello
Stato, può disporre, con
proprio decreto, sentito in
conformità il Consiglio dei
Ministri, la limitazione
all'assunzione di impegni di
spesa o all'emissione di
titoli di pagamento a carico
del bilancio dello Stato,
entro limiti percentuali
riferiti alle dotazioni di
bilancio, con esclusione
delle spese relative agli
stipendi, assegni, pensioni e
altre spese fisse o aventi
natura obbligatoria, agli
interessi, alle poste
correttive e compensative
delle entrate, comprese le
regolazioni contabili, alle
spese relative ad accordi
internazionali, ad obblighi
derivanti dalla normativa
comunitaria, alle annualità
relative ai limiti di impegno
decorrenti da esercizi
precedenti e alle rate di
ammortamento mutui. Per
effettive, motivate e
documentate esigenze, il
Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta
dei Ministri interessati, può
escludere altre spese dalla
predetta limitazione. |
3. In presenza di
uno scostamento rilevante
dagli obiettivi indicati per
l'anno considerato dal
Documento di programmazione
economico-finanziaria e da
eventuali aggiornamenti, come
approvati dalle relative
risoluzioni parlamentari, il
Ministro dell'economia e
delle finanze riferisce al
Consiglio dei ministri con
propria relazione. Con
apposito atto di indirizzo,
emanato con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri previa deliberazione
del Consiglio dei ministri,
sono definiti criteri di
carattere generale per il
coordinamento dell'azione
amministrativa del Governo
intesi all'efficace controllo
e monitoraggio degli
andamenti di finanza
pubblica. Sulla base
dell'atto di indirizzo di cui
al secondo periodo, il
Ministro dell'economia e
delle finanze può disporre
con proprio decreto, da
pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, la limitazione
all'assunzione di impegni di
spesa o all'emissione di
titoli di pagamento a carico
del bilancio dello Stato,
entro limiti percentuali
determinati in misura
uniforme rispetto a tutte le
dotazioni di bilancio, con
esclusione delle spese
relative agli stipendi,
assegni, pensioni e di altre
spese fisse o aventi natura
obbligatoria, nonché delle
spese relative agli
interessi, alle poste
correttive e compensative
delle entrate, comprese le
regolazioni contabili, ad
accordi internazionali, ad
obblighi derivanti dalla
normativa comunitaria, alle
annualità relative ai limiti
di impegno decorrenti da
esercizi precedenti e alle
rate di ammortamento mutui.
Per effettive, motivate e
documentate esigenze ed in
conformità alle indicazioni
contenute nel citato atto di
indirizzo, con il medesimo
decreto di cui al terzo
periodo il Ministro
dell'economia e delle finanze
può escludere altre spese
dalla predetta limitazione.
Contestualmente alla loro
adozione, i decreti di cui al
secondo ed al terzo periodo,
corredati da apposite
relazioni, sono trasmessi
alle Camere. |
| 4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di |
4. Identico. |
|
controllo vigilano
sull'applicazione di tale
decreto, assicurando la
congruità delle conseguenti
variazioni di bilancio. Il
maggiore avanzo derivante da
tali riduzioni è reso
indisponibile fino a diversa
determinazione del Ministero
dell'economia e delle
finanze. |
|
5. All'articolo 20
della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche ed
integrazioni: |
5. Identico: |
|
a) all'ottavo
comma le parole: "del
precedente articolo 18" sono
sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo
11-quater, comma 2"; |
a) all'ottavo
comma le parole: "di cui
al terzo comma del
precedente articolo 18" sono
sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo
11-quater, comma 2"; |
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b) è aggiunto,
in fine, il seguente
comma: "Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessuno impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel mese di dicembre". |
b) identica: |
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6. Il secondo comma
dell'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive
modificazioni, è sostituito
dal seguente: |
6. Identico. |
|
"Le somme stanziate
per spese in conto capitale
non impegnate alla chiusura
dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali
residui, non oltre
l'esercizio successivo a
quello cui si riferiscono,
salvo che si tratti di
stanziamenti iscritti in
forza di disposizioni
legislative entrate in vigore
nell'ultimo quadrimestre
nell'esercizio precedente. In
tale caso il periodo di
conservazione è protratto di
un anno". |
|
7. Sono abrogate tutte
le disposizioni legislative
che derogano all'articolo 36
del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440. Nell'articolo
54, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le
parole: "entro il terzo
esercizio finanziario
successivo" sono sostituite
dalle seguenti: "entro
l'esercizio finanziario
successivo". |
7. Identico. |
| 8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137,ˆâ4 e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma la competenza del capo del dipartimento provinciale del predetto Ministero in materia di dotazioni strumentali e logistiche, nonché di rapporti sindacali, le attività di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attività di competenza degli altri dipartimenti del |
8. Identico. |
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Ministero sono svolte
dagli altri uffici delle
direzioni provinciali dei
servizi vari, che dipendono
funzionalmente dai predetti
dipartimenti. |
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