XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3102 - 3024 - 3107 - 3108 - 3109 - 3110 - 3111 - 3112 - 3113 - 3114 - 3115 - 3116 - 3117 - 3118 - 3119 - 3120 - 3121 - 3147-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          "Il Comitato per la legislazione,

              esaminata la proposta di legge n. 3102,

                alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 1, capoverso 45, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare l'indicazione dei casi di rimessione procedendo quanto più possibile ad una tipizzazione della nozione di "legittimo sospetto";

              all'articolo 1, comma 5, capoverso 49, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio chiarire il rapporto tra l'obbligo, per il giudice, di non procedere alla sospensione nei casi previsti dai commi 1 e 2 dello stesso capoverso, qualora la richiesta di rimessione costituisca riproposizione di una precedente già respinta e sia fondata sui medesimi motivi, e l'obbligo, previsto dall'articolo 1, comma 3, capoverso 47, comma 1, di procedere comunque alla sospensione prima dello svolgimento della conclusione della discussione, nonché dell'obbligo previsto dalla stessa norma di non pronunciare il decreto che dispone il giudizio o la sentenza fino a che sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione".



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