XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3102 - 3024 - 3107 - 3108 - 3109 - 3110 - 3111 - 3112 - 3113 - 3114 - 3115 - 3116 - 3117 - 3118 - 3119 - 3120 - 3121 - 3147-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
"Il Comitato per la legislazione,
esaminata la proposta di legge n. 3102,
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo
16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 1, capoverso 45, comma 1,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare l'indicazione
dei casi di rimessione procedendo quanto più possibile ad una
tipizzazione della nozione di "legittimo sospetto";
all'articolo 1, comma 5, capoverso 49, comma 3,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio chiarire il
rapporto tra l'obbligo, per il giudice, di non procedere alla
sospensione nei casi previsti dai commi 1 e 2 dello stesso
capoverso, qualora la richiesta di rimessione costituisca
riproposizione di una precedente già respinta e sia fondata
sui medesimi motivi, e l'obbligo, previsto dall'articolo 1,
comma 3, capoverso 47, comma 1, di procedere comunque alla
sospensione prima dello svolgimento della conclusione della
discussione, nonché dell'obbligo previsto dalla stessa norma
di non pronunciare il decreto che dispone il giudizio o la
sentenza fino a che sia intervenuta l'ordinanza che dichiara
inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione".