XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3102 - 3024 - 3107 - 3108 - 3109 - 3110 - 3111 - 3112 - 3113 - 3114 - 3115 - 3116 - 3117 - 3118 - 3119 - 3120 - 3121 - 3147-A




TESTO
della proposta di legge n.
3102,
approvata dal Senato della
Repubblica
TESTO
delle Commissioni


Art. 1.
Art. 1.

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Identico.

"Art. 45. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica sono pregiudicate da situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, ovvero per legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11".

2. L'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 46. - (Richiesta di rimessione). - 1. La richiesta è depositata con i documenti che vi si riferiscono nella cancelleria del giudice ed è notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. Entro i quindici giorni successivi, a pena di decadenza, le altre parti possono aderire alla richiesta o opporvisi, dedurre motivi, presentare documenti, formulare osservazioni ed indicare ulteriori elementi di fatto.
2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.
3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati o presentati dalle altre parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni e i rilievi indicati nel comma 1, oltre alle osservazioni eventualmente formulate dal giudice medesimo.
4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta".
3. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 47. - (Effetti della richiesta). - 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.
2. Si applica l'articolo 159 del codice penale.
3. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi quando la richiesta di rimessione è proposta dall'imputato, dalla presentazione della richiesta fino a che non sia intervenuta la decisione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 304".

4. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 48. - (Decisione). - 1. La Corte di cassazione decide in udienza pubblica in contraddittorio tra le parti.
2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata immediatamente al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato.
3. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
4. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 5.000".
5. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 49. - (Nuova richiesta di rimessione). - 1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la richiesta di rimessione costituisce riproposizione di una precedente già respinta ed è fondata sui medesimi motivi il processo non si sospende".

6. La presente legge si applica anche ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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