XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3089 - 1407-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il testo del disegno di legge A.C. 3089 concernente la tutela della bufala italiana;

              rilevato che le disposizioni recate dalle proposte di legge sono riconducibili alle materie "tutela della salute" e "alimentazione" che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione riserva alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

              preso atto che le disposizioni in esame prevedono la determinazione di principi fondamentali tesi ad introdurre una disciplina a tutela della bufala mediterranea italiana,

              ricordato che il principio della competenza regionale nell'attuazione ed esecuzione degli atti comunitari (articolo 117 Cost., 5^ comma) è soggetto al rispetto di norme di procedura stabilite da una legge dello Stato,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

              in riferimento all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare in modo più puntuale le norme sottoposte a deroga, nel rispetto della normativa comunitaria.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La Commissione Giustizia,

              esaminato il disegno di legge in oggetto, come modificato dall'esame degli emendamenti,

              esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

                sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento entri definitivamente in vigore entro il 31 dicembre 2002.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

              esaminato il disegno di legge C. 3089 ed abbinata recante "Interventi urgenti per la tut ela della bufala mediterranea italiana", approvato dal Senato,

              delibera di esprimere

NULLA OSTA
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato il disegno di legge concernente "Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana" (approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (C. 3089);

              esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

          all'articolo 1, comma 2, siano soppresse le seguenti parole: "anche in deroga, fino ad un massimo di sei anni, alle normative vigenti di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico".



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La Commissione politiche dell'Unione europea,

              esaminato il disegno di legge C. 3089 Governo, recante "Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana";

              rilevato che il provvedimento in oggetto prevede interventi per la tutela della bufala mediterranea italiana quale patrimonio zootecnico nazionale;

              tenuto conto che all'articolo 1, comma 2, si prevede che, ai fini del risanamento delle malattie infettive ed infestive del patrimonio bufalino italiano, le regioni interessate, d'intesa con il Ministero della salute, possono presentare piani straordinari d'intervento anche in deroga, fino ad un massimo di sei anni, alle normative vigenti di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              1) appare opportuno tenere in considerazione l'esigenza di evitare che con gli interventi di tutela della bufala mediterranea italiana previsti dal provvedimento in oggetto sia pregiudicato il principio di libera circolazione all'interno dell'Unione europea;

              2) si rileva l'opportunità di prevedere che i piani straordinari di intervento, previsti dal comma 2 dell'articolo 1, siano previamente comunicati alla Commissione delle Comunità europee.



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