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1. La bufala
mediterranea italiana è da
considerare patrimonio
zootecnico nazionale, le cui
caratteristiche genetiche
sono da tutelare
dall'immissione incontrollata
di capi esteri per
salvaguardare le peculiari
caratteristiche di tale
razza; tale patrimonio deve
essere tutelato altresì da
tutte le patologie infettive
ed infestive, mediante piani
regionali di profilassi
appositamente dedicati alla
prevenzione ed eradicazione
delle malattie a carattere
diffusivo, a salvaguardia
delle produzioni di filiera e
del consumatore. |
1. Identico. |
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2. Ai fini del
risanamento delle malattie
infettive ed infestive del
patrimonio bufalino italiano,
le regioni interessate,
d'intesa con il Ministero
della salute, possono
predisporre piani
straordinari di intervento
anche in deroga, fino ad
un massimo di sei anni, alle
normative vigenti di
riferimento, utilizzando
anche le vaccinazioni come
metodo profilattico. Tali
piani devono garantire la
sicurezza dei prodotti
derivati, in particolare la
mozzarella di bufala,
attraverso specifiche misure
sanitarie. |
2. Ai fini del
risanamento delle malattie
infettive ed infestive del
patrimonio bufalino italiano,
le regioni interessate,
d'intesa con il Ministero
della salute, possono
predisporre piani
straordinari di intervento.
Tali piani devono garantire
la sicurezza dei prodotti
derivati, in particolare la
mozzarella di bufala,
attraverso specifiche misure
sanitarie. |
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3. La selezione
genetica, con i controlli
funzionali e l'iscrizione al
libro genealogico, è
garantita a tutti gli
allevamenti bufalini che ne
fanno richiesta, anche
durante l'applicazione dei
piani straordinari di
intervento per l'eradicazione
delle malattie infettive e
diffusive, nelle regioni
interessate. |
3. Identico. |
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4. Per le finalità di
cui al comma 2, lo Stato
contribuisce con la somma di
1 milione di euro per l'anno
2002, da ripartire tra le
regioni interessate, secondo
i criteri fissati dalla
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. |
4. Identico. |
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5. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 4,
pari ad 1 milione di euro per
l'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo
Ministero. |
5. Identico. |
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6. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
6. Identico. |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
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