XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2988
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Il disegno di legge si compone di due articoli
finalizzati al prelevamento degli stanziamenti accantonati per
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
nelle tabelle A e B della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(legge finanziaria 2002), allo scopo di realizzare gli
obiettivi specifici indicati nelle singole voci.
L'articolo 1 si riferisce ai fondi stanziati nella
tabella A.
Si prevede l'utilizzazione di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2002 per incrementare i fondi destinati
all'unità previsionale di base 25.1.2.4 "Università ed
istituti non statali" capitolo 5502 "Contributi alle
università e agli istituti superiori non statali legalmente
riconosciuti" del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.
Ciò allo scopo di consentire il pagamento delle borse di
studio agli studenti iscritti presso le predette
istituzioni.
Infatti, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 9 aprile 2001, con il quale si è provveduto alla
revisione dei criteri di uniformità di trattamento sul diritto
agli studi universitari ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge n. 390 del 1991, allarga la platea degli studenti
beneficiari. Esso prevede l'estensione dei servizi e degli
interventi non solo agli studenti iscritti ai corsi di laurea,
ma anche a quelli iscritti ai corsi di laurea specialistica,
di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica),
di dottorato di ricerca, di laurea e laurea specialistica
nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai
sensi del decreto legislativo n. 464 del 1997 (ad eccezione
degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle
Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e degli
altri istituti militari di istruzione superiore), di corsi di
formazione attivati dalle istituzioni per l'alta formazione
artistica e musicale.
L'articolo 2 si riferisce ai fondi stanziati nella
tabella B.
Si prevede l'utilizzazione di 1 milione di euro per
l'anno 2002 per incrementare i fondi dell'unità previsionale
di base 26.1.1.2 "Accademie ed istituti superiori musicali,
coreutici e per le industrie artistiche" del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
La predetta somma è necessaria per consentire gli
interventi indifferibili nel settore edilizio a favore delle
istituzioni statali per l'alta formazione artistica e musicale
(Accademie di belle arti, Conservatori di musica, Accademia
nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica,
Istituti superiori per le industrie artistiche e Istituti
musicali pareggiati) atteso che l'articolo 5 della legge n.
508 del 1999 ha trasferito al Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica (oggi Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca) le
competenze in tale materia, facendo venire meno gli oneri
relativi alla realizzazione, fornitura e manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici utilizzati dalle
predette istituzioni posti a carico delle province dalla legge
n. 23 del 1996.
Infatti, dopo l'entrata in vigore della legge n. 23 del
1996 che, come detto, aveva trasferito dallo Stato alle
province le competenze di cui trattasi, fu trasferita,
nell'esercizio finanziario 1999, dallo stato di previsione
dell'allora Ministero della pubblica istruzione al Ministero
dell'interno, per il successivo invio alle province, la somma
complessiva di lire 22.446.677.000, per il funzionamento degli
istituti scolastici, quantificata con decreto 26 febbraio 1998
dei Ministri delle finanze, del tesoro e della pubblica
istruzione. Di tale somma, la quota parte destinata alle
Accademie, ai Conservatori di musica e agli Istituti superiori
per le industrie artistiche ammontava a lire 5.717.539.
Tali risorse non sono state più restituite al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e comunque
l'Unione province d'Italia si è impegnata a sostenere, fino al
2000, le predette spese a favore di tali istituti. I
finanziamenti sono stati ancora erogati ma in modo disorganico
dalle singole province e in maniera ridotta.
Conseguentemente appare evidente che la cifra di 1
milione di euro proposta dal disegno di legge è destinata a
consentire soltanto gli interventi più urgenti per l'anno in
corso, fermo restando che sarà necessario reperire nei
prossimi anni le risorse finanziarie necessarie per la
funzionalità degli istituti in questione, in attuazione della
riforma prevista dalla legge n. 508 del 1999.