XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2988
Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge è finalizzato al
prelevamento degli stanziamenti accantonati per il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nelle
tabelle A e B della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge
finanziaria 2002), e si compone di due articoli.
L'articolo 1, che si riferisce ai fondi stanziati nella
tabella A, prevede l'utilizzazione di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2002 per consentire il pagamento delle
borse di studio agli studenti iscritti presso le predette
istituzioni. Ciò in quanto il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, con il
quale si è provveduto alla revisione dei criteri di uniformità
di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 390 del 1991, prevede
l'estensione dei servizi e degli interventi non solo agli
studenti iscritti ai corsi di laurea, ma anche a quelli
iscritti ai corsi di laurea specialistica, di specializzazione
(ad eccezione di quelli dell'area medica), di dottorato di
ricerca, di laurea e laurea specialistica nelle scienze della
difesa e della sicurezza, attivati ai sensi del decreto
legislativo n. 464 del 1997 (ad eccezione degli allievi delle
Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e del
Corpo della guardia di finanza e degli altri istituti militari
di istruzione superiore), di corsi di formazione attivati
dalle istituzioni per l'alta formazione artistica e
musicale.
L'articolo 2, che si riferisce ai fondi stanziati nella
tabella B, prevede l'utilizzazione di 1 milione di euro per
l'anno 2002 per consentire gli interventi indifferibili nel
settore edilizio a favore delle istituzioni statali per l'alta
formazione artistica e musicale (Accademie di belle arti,
Conservatori di musica, Accademia nazionale di danza,
Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per
le industrie artistiche e Istituti musicali pareggiati) atteso
che l'articolo 5 della legge n. 508 del 1999 ha trasferito al
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica (oggi Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca) le competenze in tale materia, facendo venire
meno gli oneri relativi alla realizzazione, fornitura e
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
utilizzati dalle predette istituzioni posti a carico delle
province dalla legge n. 23 del 1996, le quali hanno continuato
ad erogare i finanziamenti fino al 2000, anche se in modo
disorganico e in maniera ridotta.
Conseguentemente appare evidente che la cifra di 1 milione
di euro proposta dal disegno di legge è destinata a consentire
soltanto gli interventi più urgenti per l'anno in corso, fermo
restando che sarà necessario reperire nei prossimi anni le
risorse finanziarie necessarie per la funzionalità degli
istituti in questione, in attuazione della riforma prevista
dalla legge n. 508 del 1999.