XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2988
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni per l'università).
1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2002, da destinare alle università ed agli
istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, per
assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2.
(Disposizioni per l'alta formazione artistica e
musicale).
1. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno
2002 per la realizzazione di interventi di edilizia a favore
delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.