XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2988




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Disposizioni per l'università).

        1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle università ed agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, per assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 2.

(Disposizioni per l'alta formazione artistica e
musicale).

        1. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002 per la realizzazione di interventi di edilizia a favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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