XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2850




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


Quantificazione degli oneri derivanti dalla concessione del vitalizio.

          Il comma 1 dell'articolo 1 prevede l'assegnazione di un vitalizio in favore degli sportivi che hanno onorato la Patria e che versino in stato di necessità.
          L'importo di detto vitalizio è determinato, al comma 2 dello stesso articolo, in un massimo annuo individuale di 15.000 euro rivalutabile.
          Considerando la rivalutazione ISTAT dell'1,3 per cento per il primo anno e dell'1,00 per cento per ciascuno degli anni successivi, nella proiezione dei primi dieci anni di applicazione della legge, come previsto dall'articolo 11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ciascun vitalizio comporta un maggiore onere pari a:


...(omissis)...


          L'articolo 2, comma 1, prevede inoltre che il vitalizio possa essere assegnato "ad un massimo di cinque sportivi, per ciascun anno", pertanto gli importi totali per anno indicati nella tabella precedente debbono essere moltiplicati per 5, ottenendo in tal modo i seguenti importi:


...(omissis)...
Oneri fiscali.

          L'articolo 1, comma 4, prevede che "L'assegno vitalizio non è computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne usufruiscono, né ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, né in alcun altro caso in cui il reddito del soggetto assuma rilevanza". Tale disposizione mutuata dalla legge 8 agosto 1985, n. 440, cosiddetta "legge Bacchelli", a parere del Ministero per i beni e le attività culturali non comporta minori entrate per lo Stato. Si tratta, infatti, di somme che - essendo ad oggi non percepite - non comportano alcun gettito fiscale e la futura assegnazione non produrrà, pertanto, effetti sotto il profilo fiscale.


Commissione.

          L'articolo 2, comma 2, prevede l'istituzione di una commissione per la valutazione della concessione dei vitalizi. Come precisato al comma 1 dello stesso articolo, il funzionamento della commissione sarà senza oneri aggiuntivi per lo Stato. Infatti non è prevista alcuna forma di retribuzione per l'incarico, al di fuori dei rimborsi dovuti per eventuali missioni, a valere sugli ordinari stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.


Copertura finanziaria.

          L'articolo 3 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.




Frontespizio Relazione Testo articoli