XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2850
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Quantificazione degli oneri derivanti dalla concessione
del vitalizio.
Il comma 1 dell'articolo 1 prevede l'assegnazione di un
vitalizio in favore degli sportivi che hanno onorato la Patria
e che versino in stato di necessità.
L'importo di detto vitalizio è determinato, al comma 2
dello stesso articolo, in un massimo annuo individuale di
15.000 euro rivalutabile.
Considerando la rivalutazione ISTAT dell'1,3 per cento
per il primo anno e dell'1,00 per cento per ciascuno degli
anni successivi, nella proiezione dei primi dieci anni di
applicazione della legge, come previsto dall'articolo
11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
ciascun vitalizio comporta un maggiore onere pari a:
...(omissis)...
L'articolo 2, comma 1, prevede inoltre che il vitalizio
possa essere assegnato "ad un massimo di cinque sportivi, per
ciascun anno", pertanto gli importi totali per anno indicati
nella tabella precedente debbono essere moltiplicati per 5,
ottenendo in tal modo i seguenti importi:
...(omissis)...
Oneri fiscali.
L'articolo 1, comma 4, prevede che "L'assegno vitalizio
non è computabile nel calcolo del reddito di coloro che ne
usufruiscono, né ai fini fiscali, previdenziali o
assistenziali, né in alcun altro caso in cui il reddito del
soggetto assuma rilevanza". Tale disposizione mutuata dalla
legge 8 agosto 1985, n. 440, cosiddetta "legge Bacchelli", a
parere del Ministero per i beni e le attività culturali non
comporta minori entrate per lo Stato. Si tratta, infatti, di
somme che - essendo ad oggi non percepite - non comportano
alcun gettito fiscale e la futura assegnazione non produrrà,
pertanto, effetti sotto il profilo fiscale.
Commissione.
L'articolo 2, comma 2, prevede l'istituzione di una
commissione per la valutazione della concessione dei vitalizi.
Come precisato al comma 1 dello stesso articolo, il
funzionamento della commissione sarà senza oneri aggiuntivi
per lo Stato. Infatti non è prevista alcuna forma di
retribuzione per l'incarico, al di fuori dei rimborsi dovuti
per eventuali missioni, a valere sugli ordinari stanziamenti
del bilancio di previsione del Ministero per i beni e le
attività culturali.
Copertura finanziaria.
L'articolo 3 individua la copertura finanziaria degli
oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.