XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2850
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Agli sportivi italiani che nel corso della loro
carriera agonistica hanno onorato la Patria, anche conseguendo
un titolo di rilevanza internazionale in ambito
dilettantistico o professionistico, può essere attribuito un
assegno vitalizio, intitolato "Giulio Onesti", qualora sia
comprovato che versino in condizioni di grave disagio
economico.
2. L'importo dell'assegno straordinario vitalizio è
commisurato alle esigenze dell'interessato e non può, in ogni
caso, essere superiore a 15.000 euro annui. Tale assegno è
rivalutabile annualmente sulla base della variazione, rilevata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi
nell'anno precedente.
3. La concessione può essere revocata nell'ipotesi di
condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegua
l'interdizione dai pubblici uffici o qualora vengano meno le
condizioni di grave disagio economico.
4. L'assegno vitalizio non è computabile nel calcolo del
reddito di coloro che ne usufruiscono, né ai fini fiscali,
previdenziali o assistenziali, né in alcun altro caso in cui
il reddito del soggetto assuma rilevanza.
Art. 2.
1. Il vitalizio di cui all'articolo 1 è assegnato con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
previa comunicazione al Parlamento, ad un numero massimo di
cinque sportivi, per ciascun anno, individuati da una
commissione, istituita, senza oneri aggiuntivi per lo Stato,
presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
2. La commissione di cui al comma 1, nominata con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, è così
composta:
a) il presidente;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le
attività culturali;
c) un rappresentante designato dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri;
d) un rappresentante designato dal Comitato
olimpico nazionale italiano;
e) un rappresentante designato dalla commissione
nazionale degli atleti.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il
funzionamento della commissione.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 75.000,00 euro per l'anno 2002, 151.950,00
euro per l'anno 2003 e 822.700,50 euro a decorrere dall'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.