XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2850
Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge intende
approntare una specifica disciplina a favore degli sportivi
che hanno onorato la Patria e che versino in stato di
necessità, istituendo un assegno vitalizio in memoria di
Giulio Onesti, padre dello sport italiano.
Si viene spesso a conoscenza, infatti, anche attraverso i
mezzi di comunicazione, delle particolari condizioni di
disagio economico nel quale versano ex atleti che nel corso
della loro carriera agonistica hanno onorato l'Italia
conseguendo titoli di rilievo internazionale, e il cui nome,
in tempi passati, è legato ad eventi sportivi che ci hanno
entusiasmato, emozionato e ci hanno fatto sentire orgogliosi
di essere italiani.
Nella maggiore parte dei casi, si tratta di persone ormai
anziane che alle difficoltà economiche aggiungono condizioni
di salute a volte anche drammatiche e che vivono tale momento
con profondo senso di disagio.
Fino ad oggi, l'applicazione della normativa vigente,
legge 8 agosto 1985, n. 440 (cosiddetta "legge Bacchelli"),
che peraltro riguarda una platea molto più estesa di
destinatari, ha consentito l'attribuzione ad un numero
limitato di ex atleti (11) di adeguati segni di riconoscenza e
solidarietà da parte dello Stato.
Si ritiene quindi opportuno, prevedere - così come avviene
anche in altri Paesi europei - una apposita ed autonoma
disciplina per l'assegnazione di vitalizi straordinari ad ex
atleti che con le loro prestazioni hanno contribuito ad
onorare lo sport italiano e la Nazione.
Il disegno di legge proposto individua, all'articolo 1, i
soggetti che possono accedere al vitalizio, rivalutabile
annualmente in base all'indice ISTAT e non computabile nel
calcolo del reddito ai fini fiscali, assistenziali e
previdenziali.
Si tratta, in particolare, di sportivi italiani che nel
corso della loro carriera agonistica hanno dato lustro alla
Patria, anche conseguendo titoli di rilevanza internazionale e
che versano in condizioni di grave disagio economico.
Il vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato
e non potrà superare i 15.000 euro annui.
Lo stesso articolo prevede, poi, i casi di possibile
revoca del vitalizio.
L'articolo 2 definisce le procedure per l'assegnazione del
vitalizio, ovvero:
individuazione, da parte di una apposita commissione
istituita presso il Ministero per i beni e le attività
culturali, di non più di cinque ex atleti, per ogni anno, per
i quali sono accertate le reali condizioni di disagio
economico;
comunicazione al Parlamento;
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
con il quale si provvede all'assegnazione del vitalizio.
Il funzionamento della commissione, composta da
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
del Ministero per i beni e le attività culturali, del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) e della commissione
nazionale degli atleti, non comporta alcun onere per lo Stato
e sarà regolato con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Con l'articolo 3 si provvede ad indicare la copertura
finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del
provvedimento.