XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2850




        Onorevoli Deputati! - Il presente disegno di legge intende approntare una specifica disciplina a favore degli sportivi che hanno onorato la Patria e che versino in stato di necessità, istituendo un assegno vitalizio in memoria di Giulio Onesti, padre dello sport italiano.
        Si viene spesso a conoscenza, infatti, anche attraverso i mezzi di comunicazione, delle particolari condizioni di disagio economico nel quale versano ex atleti che nel corso della loro carriera agonistica hanno onorato l'Italia conseguendo titoli di rilievo internazionale, e il cui nome, in tempi passati, è legato ad eventi sportivi che ci hanno entusiasmato, emozionato e ci hanno fatto sentire orgogliosi di essere italiani.
        Nella maggiore parte dei casi, si tratta di persone ormai anziane che alle difficoltà economiche aggiungono condizioni di salute a volte anche drammatiche e che vivono tale momento con profondo senso di disagio.
        Fino ad oggi, l'applicazione della normativa vigente, legge 8 agosto 1985, n. 440 (cosiddetta "legge Bacchelli"), che peraltro riguarda una platea molto più estesa di destinatari, ha consentito l'attribuzione ad un numero limitato di ex atleti (11) di adeguati segni di riconoscenza e solidarietà da parte dello Stato.
        Si ritiene quindi opportuno, prevedere - così come avviene anche in altri Paesi europei - una apposita ed autonoma disciplina per l'assegnazione di vitalizi straordinari ad ex atleti che con le loro prestazioni hanno contribuito ad onorare lo sport italiano e la Nazione.
        Il disegno di legge proposto individua, all'articolo 1, i soggetti che possono accedere al vitalizio, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT e non computabile nel calcolo del reddito ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali.
        Si tratta, in particolare, di sportivi italiani che nel corso della loro carriera agonistica hanno dato lustro alla Patria, anche conseguendo titoli di rilevanza internazionale e che versano in condizioni di grave disagio economico.
        Il vitalizio è commisurato alle esigenze dell'interessato e non potrà superare i 15.000 euro annui.
        Lo stesso articolo prevede, poi, i casi di possibile revoca del vitalizio.
        L'articolo 2 definisce le procedure per l'assegnazione del vitalizio, ovvero:

            individuazione, da parte di una apposita commissione istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di non più di cinque ex atleti, per ogni anno, per i quali sono accertate le reali condizioni di disagio economico;

            comunicazione al Parlamento;

            decreto del Ministro per i beni e le attività culturali con il quale si provvede all'assegnazione del vitalizio.

        Il funzionamento della commissione, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della commissione nazionale degli atleti, non comporta alcun onere per lo Stato e sarà regolato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        Con l'articolo 3 si provvede ad indicare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.




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