XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2843
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Articolo 1 - Interventi relativi a situazioni di crisi
aziendale.
Commi 1 e 3.
1. La disposizione di cui al comma 1, rivolta all'indotto
petrolifero e petrolchimico di Gela, Milazzo e Priolo, prevede
per i lavoratori licenziati tra il 29 marzo 2001 e il 31
maggio 2003 la proroga, per un periodo massimo di trentasei
mesi, del trattamento di mobilità (stabilito in quarantotto
mesi) di cui all'articolo 7 della legge n. 223 del 1991,
ridotto del 20 per cento. Ai sensi del comma 3, l'azienda è
tenuta a versare all'INPS, oltre a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991,
una somma pari al trattamento di mobilità per un periodo di
sei mesi.
2. Il trattamento di cui al precedente punto è concesso
fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il
pensionamento, e comunque nel limite massimo di 630
lavoratori.
3. Gli effetti finanziari aggiuntivi sulla finanza
pubblica, trattandosi di lavoratori con almeno 50 anni di età
e operanti al Sud, beneficiari quindi in via ordinaria di
quarantotto mesi di tutela, si manifesteranno in termini
positivi nei primi anni (somma, di cui al comma 3, a carico
delle aziende) e negativi nel periodo compreso tra il 2005 e
il 2010. Ipotizzando una distribuzione lineare (mensile) dei
licenziamenti nel periodo previsto, e sulla base dei seguenti
parametri:
Platea dei beneficiari: 630 unità
Indennità mensile di mobilità ridotta
del 20 per cento: 597 euro
Contribuzione figurativa mensile: 465 euro
Importo mensile assegni nucleo
familiare: 35 euro
Durata del trattamento: 36 mesi
si ha:
(importi in euro)
Maggiori oneri (comma 1)
... (omissis) ...
Maggiori entrate (comma 3)
... (omissis) ...
Effetti finanziari netti (commi 1 e 3)
... (omissis) ...
Commi 2 e 3.
1. La disposizione di cui al comma 2, rivolta ai
lavoratori del settore tessile operanti nei territori di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93, licenziati
tra il 1^giugno 2002 e il 30 maggio 2003, prevede la proroga,
per un periodo massimo di quarantotto mesi, del trattamento di
mobilità (stabilito in quarantotto mesi) di cui all'articolo 7
della legge n. 223 del 1991. Detto trattamento è ridotto del
20 per cento. Anche in questo caso, ai sensi del comma 3,
l'azienda è tenuta a versare all'INPS, oltre a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991,
una somma pari al trattamento di mobilità per un periodo di
sei mesi.
2. Il trattamento di cui al precedente punto è concesso
fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il
pensionamento, e comunque nel limite massimo di 120
lavoratori.
3. Gli effetti finanziari aggiuntivi sulla finanza
pubblica, trattandosi di lavoratori con almeno 50 anni di età
e operanti al Sud, beneficiari quindi in via ordinaria di
quarantotto mesi di tutela, si manifesteranno in termini
positivi nei primi anni (somma, di cui al comma 3, a carico
delle aziende) e negativi nel periodo compreso tra il 2006 e
il 2011. Ipotizzando una distribuzione lineare (mensile) dei
licenziamenti nel periodo previsto e sulla base dei seguenti
parametri (tenuto conto che gli importi dell'indennità e della
contribuzione figurativa differiscono da quelli indicati per
il precedente comma 1 in ragione della diversa decorrenza del
trattamento):
Platea dei beneficiari: 120 unità
Indennità mensile di mobilità ridotta
del 20 per cento: 609 euro
Contribuzione figurativa mensile: 479 euro
Importo mensile assegni nucleo
familiare: 35 euro
Durata del trattamento: 48 mesi
si ha:
(importi in euro)
Maggiori oneri (comma 2)
... (omissis) ...
Maggiori entrate (comma 3)
... (omissis) ...
Effetti finanziari netti (commi 2 e 3)
... (omissis) ...
Commi 5 e 8.
1. La disposizione, al comma 5, prevede la corresponsione
di un trattamento pari all'80 per cento del trattamento
massimo di mobilità per un periodo di ventiquattro mesi, a
decorrere dal 14 maggio 2002, per i lavoratori dipendenti
della società Case di cura riunite di Bari, nel limite massimo
di 1800 unità.
2. Secondo quanto previsto dal comma 8 i predetti
lavoratori, se intenzionati ad intraprendere attività
autonoma, possono ottenere la corresponsione anticipata del
trattamento.
3. Gli effetti finanziari sono stati quindi calcolati
sulla base dei seguenti parametri:
Platea dei beneficiari: 1800 unità
Trattamento mensile pari all'80 per
cento del trattamento massimo di mobilità: 746 euro
Contribuzione figurativa mensile: 465 euro
Importo mensile assegni nucleo
familiare: 35 euro
Durata del trattamento: 24 mesi
4. Si precisa che nel calcolo degli effetti finanziari
non si è tenuto conto dell'eventuale anticipo previsto dal
comma 8, ritenendo che l'effetto di detto anticipo sarebbe più
che compensato dalla mancata corresponsione della
contribuzione figurativa e degli assegni per nucleo
familiare.
Effetti finanziari (importi in euro)
... (omissis) ...
Articolo 2 - Proroga dell'iscrizione alle liste di
mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di quindici
dipendenti.
La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2002
l'efficacia della norma, scaduta il 31 dicembre 2001, che
consente di assumere con sgravi contributivi i lavoratori
licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti,
adeguando i finanziamenti per gli anni 2000 e 2001 alle
effettive esigenze rappresentate dall'INPS a consuntivo. Per
gli anni 2002 e 2003 il finanziamento viene determinato in
23,2 milioni di euro annui.
Gli effetti finanziari sono così modulati:
Effetti finanziari (importi in euro)
... (omissis) ...
L'anno 2002 ingloba gli incrementi relativi agli anni
2000 e 2001 (18,6 milioni di euro annui), nonché il
finanziamento previsto per lo stesso anno 2002 (23,2 milioni
di euro).
Articolo 3 - Lavoratori rientrati dalla Svizzera.
Come è noto, l'estensione dei regolamenti comunitari in
materia di sicurezza sociale alla Svizzera, abolisce il
trasferimento all'INPS della contribuzione versata per
attività lavorativa svolta in Svizzera previsto, invece, dalla
convenzione bilaterale. Pertanto, a tutela dei diritti
pensionistici dei lavoratori resta applicabile il principio
della totalizzazione che pone separatamente a carico dei due
sistemi previdenziali le prestazioni derivanti dalla
contribuzione da essi acquisita.
Al riguardo si osserva preliminarmente che il
trasferimento dei contributi svizzeri alle gestioni dell'INPS
(che può essere richiesto dai lavoratori che abbiano compiuto
l'età prevista dalla legislazione italiana per la pensione di
vecchiaia ovvero abbiano perfezionato il requisito per il
pensionamento di anzianità) avviene trasformando in lire
italiane i contributi individuali, espressi in franchi
svizzeri, con il valore di cambio della data della domanda di
trasferimento. La detta contribuzione è successivamente
trasformata in retribuzione, dividendola per l'aliquota
contributiva italiana, e viene attribuita all'assicurato per i
periodi assicurativi lavorati in Svizzera. Inoltre, ove con
l'accredito dei contributi trasferiti dovesse determinarsi una
diminuzione della retribuzione media pensionabile settimanale
vantata in Italia dal lavoratore, si tiene conto del periodo
trasferito ai soli fini della determinazione dell'anzianità
contributiva (parentesi neutra).
Da quanto specificato emerge che gli effetti finanziari
connessi al detto trasferimento, a fronte della elevata tutela
dell'assicurato, costituiscono un onere per le gestioni
dell'INPS in quanto le somme incassate a titolo di
contribuzione sono risultate sistematicamente insufficienti a
coprire gli oneri futuri che ne derivano.
La previsione legislativa in fase di studio pone a carico
dell'INPS il complesso dei benefìci pensionistici derivanti
dalla proroga di un anno e mezzo degli effetti del
trasferimento, limitando gli oneri finanziari a carico
dell'Istituto per l'intervallo di tempo che intercorre dalla
concessione del beneficio fino alla data del perfezionamento
dei requisiti per l'acquisizione del pro-rata svizzero.
La stima degli oneri conseguenti, di cui si espone una
sintesi nelle tabelle allegate, è stata determinata in termini
di rate di pensione.
Al riguardo si è considerata la somma delle maggiori rate
di pensione, derivanti dalla inclusione nel calcolo della
rendita spettante in Italia delle anzianità vantate
nell'assicurazione svizzera, dovute per l'intervallo di tempo
intercorrente fra la decorrenza della pensione italiana e la
data di perfezionamento del diritto alla totalizzazione.
In dettaglio si osserva che il predetto onere risulta
fortemente variabile da caso a caso, in relazione ai parametri
individuali (quali il sesso, l'età, la carriera assicurativa,
l'epoca di versamento e la gestione presso la quale
l'assicurato risulta iscritto) vantati dall'assicurato
all'atto del trasferimento.
Si passa da un onere minimo per i casi in cui il
trasferimento permette il solo perfezionamento dell'anzianità
contributiva prevista per il diritto a pensione (si tratta di
assicurati con anzianità prossima a quella per il
pensionamento, sia esso di vecchiaia o di anzianità, e con
carriera retributiva piuttosto appiattita nel tempo), ad un
onere medio alto per i lavoratori che perfezionano il
requisito contributivo e possono vantare in Italia una
carriera con dinamica elevata. Si raggiunge il massimo dei
costi per quei casi in cui la contribuzione svizzera, seppure
riferita a periodi remoti, entra nel calcolo della
retribuzione pensionabile (si tratta di assicurati che
perfezionano il diritto a pensione di anzianità e che possono
vantare contribuzione in differenti gestioni assicurative).
Peraltro, va tenuto presente che la collettività dei
lavoratori che in passato hanno beneficiato della convenzione
risulta composta da soggetti con retribuzioni medio
basse.
Ciò premesso, ai fini della determinazione degli oneri
connessi alla nuova normativa si è tenuto conto delle
sintetiche indicazioni statistico-contabili fornite dalla
Cassa svizzera di compensazione. Queste, per la determinazione
del numero dei beneficiari, consentono di ipotizzare per i
prossimi cinque anni:
a) un numero medio annuo di soggetti interessati
pari a 12.000 unità;
b) una distribuzione dei richiedenti secondo le
seguenti caratteristiche:
60 per cento di soggetti con età inferiore a 60
anni;
30 per cento di soggetti con età compresa tra 60 e 64
anni;
10 per cento di soggetti con età pari o superiore a
65 anni.
Ai fini del calcolo del beneficio pensionistico si è
tenuto conto:
1) dell'anzianità media trasferita dalla Svizzera,
differenziata secondo le età all'atto del trasferimento, pari
nel complesso a circa 8 anni;
2) di una durata media del beneficio di 7,5 anni per i
soggetti di età inferiore a 60 anni, e una durata media di 3,5
anni per i soggetti compresi fra 60 e 64 anni;
3) di una retribuzione media di riferimento desunta
dalle informazioni disponibili.
In base a tali ipotesi, si è quindi calcolato un
beneficio pensionistico medio pro-capite pari a circa
1.425 euro annui.
Oneri per prestazioni pensionistiche derivanti dal
riconoscimento - fino al raggiungimento dell'età pensionabile
prevista dalla legislazione svizzera - dei periodi di
lavorativi svolti in Svizzera da lavoratori italiani, ai fini
dell'acquisizione del diritto e della misura della pensione
nel regime obbligatorio italiano.
DURATA DELLA NORMA PROPOSTA:
1^ giugno 2002-31 dicembre 2003 (1,5 anni)
... (omissis) ...
... (omissis) ...
Agli oneri indicati nella tabella riassuntiva si provvede
utilizzando le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1,
comma 3, e le risorse del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, che presenta, sulla base della comunicazione
prodotta dal competente Dipartimento per le politiche del
lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, congrue
disponibilità.
ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Testo integrale delle norme espressamente
modificate o abrogate dal decreto-legge.
Decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.
Art. 1.
(Disposizioni in materia di sostegno al reddito).
1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1^ ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, relative alla possibilità di iscrizione nelle
liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che
occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato
motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o
cessazione di attività o di lavoro, è prorogato fino alla
riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il
31 dicembre 2001 ai fini dei benefìci contributivi in caso di
assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo
massimo di 9 miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi
di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i
relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), previa rendicontazione. (omissis).