XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2843




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


Articolo 1 - Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale.

Commi 1 e 3.

          1. La disposizione di cui al comma 1, rivolta all'indotto petrolifero e petrolchimico di Gela, Milazzo e Priolo, prevede per i lavoratori licenziati tra il 29 marzo 2001 e il 31 maggio 2003 la proroga, per un periodo massimo di trentasei mesi, del trattamento di mobilità (stabilito in quarantotto mesi) di cui all'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ridotto del 20 per cento. Ai sensi del comma 3, l'azienda è tenuta a versare all'INPS, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, una somma pari al trattamento di mobilità per un periodo di sei mesi.
          2. Il trattamento di cui al precedente punto è concesso fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, e comunque nel limite massimo di 630 lavoratori.
          3. Gli effetti finanziari aggiuntivi sulla finanza pubblica, trattandosi di lavoratori con almeno 50 anni di età e operanti al Sud, beneficiari quindi in via ordinaria di quarantotto mesi di tutela, si manifesteranno in termini positivi nei primi anni (somma, di cui al comma 3, a carico delle aziende) e negativi nel periodo compreso tra il 2005 e il 2010. Ipotizzando una distribuzione lineare (mensile) dei licenziamenti nel periodo previsto, e sulla base dei seguenti parametri:

              Platea dei beneficiari: 630 unità

              Indennità mensile di mobilità ridotta del 20 per cento: 597 euro

              Contribuzione figurativa mensile: 465 euro

              Importo mensile assegni nucleo familiare: 35 euro

              Durata del trattamento: 36 mesi

si ha:

(importi in euro)

Maggiori oneri (comma 1)

... (omissis) ...

Maggiori entrate (comma 3)

... (omissis) ...


Effetti finanziari netti (commi 1 e 3)

... (omissis) ...


Commi 2 e 3.

          1. La disposizione di cui al comma 2, rivolta ai lavoratori del settore tessile operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93, licenziati tra il 1^giugno 2002 e il 30 maggio 2003, prevede la proroga, per un periodo massimo di quarantotto mesi, del trattamento di mobilità (stabilito in quarantotto mesi) di cui all'articolo 7 della legge n. 223 del 1991. Detto trattamento è ridotto del 20 per cento. Anche in questo caso, ai sensi del comma 3, l'azienda è tenuta a versare all'INPS, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, una somma pari al trattamento di mobilità per un periodo di sei mesi.
          2. Il trattamento di cui al precedente punto è concesso fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, e comunque nel limite massimo di 120 lavoratori.
          3. Gli effetti finanziari aggiuntivi sulla finanza pubblica, trattandosi di lavoratori con almeno 50 anni di età e operanti al Sud, beneficiari quindi in via ordinaria di quarantotto mesi di tutela, si manifesteranno in termini positivi nei primi anni (somma, di cui al comma 3, a carico delle aziende) e negativi nel periodo compreso tra il 2006 e il 2011. Ipotizzando una distribuzione lineare (mensile) dei licenziamenti nel periodo previsto e sulla base dei seguenti parametri (tenuto conto che gli importi dell'indennità e della contribuzione figurativa differiscono da quelli indicati per il precedente comma 1 in ragione della diversa decorrenza del trattamento):

              Platea dei beneficiari: 120 unità

              Indennità mensile di mobilità ridotta del 20 per cento: 609 euro

              Contribuzione figurativa mensile: 479 euro

              Importo mensile assegni nucleo familiare: 35 euro

              Durata del trattamento: 48 mesi

        
si ha:


(importi in euro)

Maggiori oneri (comma 2)

... (omissis) ...


Maggiori entrate (comma 3)

... (omissis) ...


Effetti finanziari netti (commi 2 e 3)

... (omissis) ...



Commi 5 e 8.

          1. La disposizione, al comma 5, prevede la corresponsione di un trattamento pari all'80 per cento del trattamento massimo di mobilità per un periodo di ventiquattro mesi, a decorrere dal 14 maggio 2002, per i lavoratori dipendenti della società Case di cura riunite di Bari, nel limite massimo di 1800 unità.
          2. Secondo quanto previsto dal comma 8 i predetti lavoratori, se intenzionati ad intraprendere attività autonoma, possono ottenere la corresponsione anticipata del trattamento.
          3. Gli effetti finanziari sono stati quindi calcolati sulla base dei seguenti parametri:

              Platea dei beneficiari: 1800 unità

            Trattamento mensile pari all'80 per cento del trattamento massimo di mobilità: 746 euro

              Contribuzione figurativa mensile: 465 euro

              Importo mensile assegni nucleo familiare: 35 euro

              Durata del trattamento: 24 mesi

          4. Si precisa che nel calcolo degli effetti finanziari non si è tenuto conto dell'eventuale anticipo previsto dal comma 8, ritenendo che l'effetto di detto anticipo sarebbe più che compensato dalla mancata corresponsione della contribuzione figurativa e degli assegni per nucleo familiare.


Effetti finanziari (importi in euro)

... (omissis) ...



Articolo 2 - Proroga dell'iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di quindici dipendenti.

          La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2002 l'efficacia della norma, scaduta il 31 dicembre 2001, che consente di assumere con sgravi contributivi i lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti, adeguando i finanziamenti per gli anni 2000 e 2001 alle effettive esigenze rappresentate dall'INPS a consuntivo. Per gli anni 2002 e 2003 il finanziamento viene determinato in 23,2 milioni di euro annui.
          Gli effetti finanziari sono così modulati:


Effetti finanziari (importi in euro)

... (omissis) ...


          L'anno 2002 ingloba gli incrementi relativi agli anni 2000 e 2001 (18,6 milioni di euro annui), nonché il finanziamento previsto per lo stesso anno 2002 (23,2 milioni di euro).


Articolo 3 - Lavoratori rientrati dalla Svizzera.

          Come è noto, l'estensione dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale alla Svizzera, abolisce il trasferimento all'INPS della contribuzione versata per attività lavorativa svolta in Svizzera previsto, invece, dalla convenzione bilaterale. Pertanto, a tutela dei diritti pensionistici dei lavoratori resta applicabile il principio della totalizzazione che pone separatamente a carico dei due sistemi previdenziali le prestazioni derivanti dalla contribuzione da essi acquisita.
          Al riguardo si osserva preliminarmente che il trasferimento dei contributi svizzeri alle gestioni dell'INPS (che può essere richiesto dai lavoratori che abbiano compiuto l'età prevista dalla legislazione italiana per la pensione di vecchiaia ovvero abbiano perfezionato il requisito per il pensionamento di anzianità) avviene trasformando in lire italiane i contributi individuali, espressi in franchi svizzeri, con il valore di cambio della data della domanda di trasferimento. La detta contribuzione è successivamente trasformata in retribuzione, dividendola per l'aliquota contributiva italiana, e viene attribuita all'assicurato per i periodi assicurativi lavorati in Svizzera. Inoltre, ove con l'accredito dei contributi trasferiti dovesse determinarsi una diminuzione della retribuzione media pensionabile settimanale vantata in Italia dal lavoratore, si tiene conto del periodo trasferito ai soli fini della determinazione dell'anzianità contributiva (parentesi neutra).
          Da quanto specificato emerge che gli effetti finanziari connessi al detto trasferimento, a fronte della elevata tutela dell'assicurato, costituiscono un onere per le gestioni dell'INPS in quanto le somme incassate a titolo di contribuzione sono risultate sistematicamente insufficienti a coprire gli oneri futuri che ne derivano.
          La previsione legislativa in fase di studio pone a carico dell'INPS il complesso dei benefìci pensionistici derivanti dalla proroga di un anno e mezzo degli effetti del trasferimento, limitando gli oneri finanziari a carico dell'Istituto per l'intervallo di tempo che intercorre dalla concessione del beneficio fino alla data del perfezionamento dei requisiti per l'acquisizione del pro-rata svizzero.
          La stima degli oneri conseguenti, di cui si espone una sintesi nelle tabelle allegate, è stata determinata in termini di rate di pensione.
          Al riguardo si è considerata la somma delle maggiori rate di pensione, derivanti dalla inclusione nel calcolo della rendita spettante in Italia delle anzianità vantate nell'assicurazione svizzera, dovute per l'intervallo di tempo intercorrente fra la decorrenza della pensione italiana e la data di perfezionamento del diritto alla totalizzazione.
          In dettaglio si osserva che il predetto onere risulta fortemente variabile da caso a caso, in relazione ai parametri individuali (quali il sesso, l'età, la carriera assicurativa, l'epoca di versamento e la gestione presso la quale l'assicurato risulta iscritto) vantati dall'assicurato all'atto del trasferimento.
          Si passa da un onere minimo per i casi in cui il trasferimento permette il solo perfezionamento dell'anzianità contributiva prevista per il diritto a pensione (si tratta di assicurati con anzianità prossima a quella per il pensionamento, sia esso di vecchiaia o di anzianità, e con carriera retributiva piuttosto appiattita nel tempo), ad un onere medio alto per i lavoratori che perfezionano il requisito contributivo e possono vantare in Italia una carriera con dinamica elevata. Si raggiunge il massimo dei costi per quei casi in cui la contribuzione svizzera, seppure riferita a periodi remoti, entra nel calcolo della retribuzione pensionabile (si tratta di assicurati che perfezionano il diritto a pensione di anzianità e che possono vantare contribuzione in differenti gestioni assicurative). Peraltro, va tenuto presente che la collettività dei lavoratori che in passato hanno beneficiato della convenzione risulta composta da soggetti con retribuzioni medio basse.
          Ciò premesso, ai fini della determinazione degli oneri connessi alla nuova normativa si è tenuto conto delle sintetiche indicazioni statistico-contabili fornite dalla Cassa svizzera di compensazione. Queste, per la determinazione del numero dei beneficiari, consentono di ipotizzare per i prossimi cinque anni:

                a) un numero medio annuo di soggetti interessati pari a 12.000 unità;

                b) una distribuzione dei richiedenti secondo le seguenti caratteristiche:

                60 per cento di soggetti con età inferiore a 60 anni;

                30 per cento di soggetti con età compresa tra 60 e 64 anni;

                10 per cento di soggetti con età pari o superiore a 65 anni.

          Ai fini del calcolo del beneficio pensionistico si è tenuto conto:

              1) dell'anzianità media trasferita dalla Svizzera, differenziata secondo le età all'atto del trasferimento, pari nel complesso a circa 8 anni;

              2) di una durata media del beneficio di 7,5 anni per i soggetti di età inferiore a 60 anni, e una durata media di 3,5 anni per i soggetti compresi fra 60 e 64 anni;

              3) di una retribuzione media di riferimento desunta dalle informazioni disponibili.

          In base a tali ipotesi, si è quindi calcolato un beneficio pensionistico medio pro-capite pari a circa 1.425 euro annui.
        Oneri per prestazioni pensionistiche derivanti dal riconoscimento - fino al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla legislazione svizzera - dei periodi di lavorativi svolti in Svizzera da lavoratori italiani, ai fini dell'acquisizione del diritto e della misura della pensione nel regime obbligatorio italiano.


DURATA DELLA NORMA PROPOSTA:
1^ giugno 2002-31 dicembre 2003 (1,5 anni)

... (omissis) ...

... (omissis) ...
          Agli oneri indicati nella tabella riassuntiva si provvede utilizzando le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3, e le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che presenta, sulla base della comunicazione prodotta dal competente Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, congrue disponibilità.



ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)


Testo integrale delle norme espressamente
modificate o abrogate dal decreto-legge.


Decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.


Art. 1.

(Disposizioni in materia di sostegno al reddito).

          1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, è prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001 ai fini dei benefìci contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione. (omissis).




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