XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2843
Decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002.
Disposizioni urgenti in materia di occupazione e
previdenza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
adottare tempestivi interventi al fine di contrastare i
negativi effetti occupazionali derivanti da situazioni di
grave crisi aziendale, nonché di assicurare adeguata tutela
previdenziale, a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo
tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla
libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21
giugno 1999, ai lavoratori italiani definitivamente rientrati
dalla Svizzera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Interventi relativi a situazioni di crisi
aziendale).
1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti
in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della
programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità
produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico,
con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a
seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti,
a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 maggio
2003 e iscritti nelle liste di mobilità, la durata
dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi
dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
è prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite
massimo di seicentotrenta unità, e, comunque, non oltre il
conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di
vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali
lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. La misura
dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è
ridotta del venti per cento. Per i lavoratori in questione, i
requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4,
della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti
con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto
presso le imprese dello stesso settore di attività.
2. Per i lavoratori, già dipendenti da aziende operanti
nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui
all'Obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del
Consiglio, del 20 luglio 1993 e successive modificazioni, che,
a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuità,
abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle
delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26
gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63
del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1^ giugno 2002
al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilità, la
durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto
mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, è prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel
limite massimo di centoventi unità, e, comunque, non oltre il
conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di
vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali
lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto. La misura
dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è
ridotta del venti per cento.
3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai
commi 1 e 2 sono tenute a versare all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'atto del pagamento delle somme
previste dall'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223
del 1991, un importo pari all'onere del trattamento economico
di mobilità per un periodo di sei mesi, compresi gli oneri
relativi alla contribuzione figurativa.
4. La proroga dell'indennità di mobilità prevista dai
commi 1 e 2 spetta a condizione che i lavoratori interessati,
durante il periodo di durata della suddetta proroga, risultino
impiegati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 1^ dicembre 1997, n. 468. L'INPS
verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette
attività.
5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel
settore della sanità privata, con un organico superiore alle
millecinquecento unità lavorative, assoggettate alla procedura
di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio
di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli
Obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del
Consiglio, del 20 luglio 1993, per i quali sia scaduto, entro
il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario d'integrazione
salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, è corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e nel
limite massimo di milleottocento unità, un trattamento pari
all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennità di
mobilità, così come previsto dalle vigenti disposizioni,
comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per
il nucleo familiare, ove spettanti.
6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma
5 sono tenuti a frequentare, durante il periodo di durata del
trattamento medesimo, corsi di formazione professionale,
indetti dalla regione o dai competenti enti locali,
finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione
professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere
per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata
partecipazione dei soggetti interessati alle attività
formative comporta la decadenza dai benefici di cui al comma
5. Sono esentati dalla partecipazione alle attività formative
i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi di fruizione
della indennità, maturino il diritto alla pensione.
7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5
si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1^
dicembre 1997, n. 468.
8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al
comma 5, interessati ad intraprendere un'attività autonoma in
forma singola o associata, possono ottenere, secondo i criteri
di cui al regolamento del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione
anticipata del predetto trattamento, nella misura non ancora
fruita alla data di presentazione della richiesta. Le somme
corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono
cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla
normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.
Articolo 2.
(Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i
lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti).
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15,
lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2002" e le parole: "e di 9 miliardi di lire per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "9 miliardi di lire per l'anno 1999 e 23,2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003".
Articolo 3.
(Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera).
1. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento
di riforma delle pensioni, e comunque non oltre il 31 dicembre
2003, nei confronti dei cittadini italiani rientrati
definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che
maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore
dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione
svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato
con legge 15 novembre 2000, n. 364, il diritto a pensione
anche con il computo dei periodi contributivi maturati in
Svizzera, tale pensione è calcolata sulla retribuzione
pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianità
contributiva maturata in Svizzera.
2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma
1 viene corrisposto sino al compimento da parte
dell'interessato dell'età pensionabile prevista
nell'ordinamento pensionistico svizzero.
3. Dal mese successivo al compimento dell'età di cui al
comma 2, l'importo della pensione è ricalcolato in pro-rata
secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.
Articolo 4.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui
all'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2, pari a euro
77,2 milioni per l'anno 2002, 50,2 milioni per l'anno 2003,
10,1 milioni per l'anno 2004, 0,6 milioni per l'anno 2005, 4,1
milioni per l'anno 2006, 8,9 milioni per l'anno 2007, 9,4
milioni per l'anno 2008, 5,9 milioni per l'anno 2009, 2,2
milioni per l'anno 2010 e 0,3 milioni per l'anno 2011, si
provvede, quanto a euro 0,5 milioni per l'anno 2002, 1,7
milioni per l'anno 2003, 1,9 milioni per l'anno 2004, 0,6
milioni per l'anno 2005, mediante le maggiori entrate
derivanti dall'articolo 1, comma 3, e, quanto a euro 76,7
milioni per l'anno 2002, 48,5 milioni per l'anno 2003, 8,2
milioni per l'anno 2004, 4,1 milioni per l'anno 2006, 8,9
milioni per l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9
milioni per l'anno 2009, 2,2 per l'anno 2010, 0,3 milioni per
l'anno 2011, a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui
all'articolo 3, valutati in euro 4,3 milioni per il 2002, 17,3
milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 148
del 1993, come rifinanziata da ultimo dalla Tabella D della
legge 23 dicembre 2001, n. 448.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 5.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato ale
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà
inserito nella Raccola ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 giugno 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.