XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2843
Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge è volto a
dare soluzione ad alcune problematiche di particolare gravità
sia nel campo degli interventi volti a gestire situazioni di
eccedenze occupazionali sia in campo previdenziale.
L'articolo 1 è finalizzato ad offrire adeguato sostegno ai
lavoratori coinvolti in quei casi di crisi aziendale che sono
andati via via caratterizzandosi, da un lato, per le notevoli
aspettative maturate dai lavoratori, dall'altro, per una
tensione sociale così forte da imporre una risoluzione
immediata e definitiva della problematica.
Il comma 1 è rivolto all'indotto petrolifero e
petrolchimico di Gela, di Milazzo e di Priolo. I destinatari
dell'intervento sono i lavoratori che siano stati licenziati
dal 29 marzo 2001 fino al 31 maggio 2003. In favore di tali
soggetti, il trattamento di mobilità ai sensi dell'articolo 7
della legge 23 luglio 1991, n. 223, pari a quarantotto mesi,
viene prorogato fino al raggiungimento del trattamento
pensionistico e, comunque, per un periodo massimo di trentasei
mesi.
Analogamente, con il comma 2 viene concessa, ai lavoratori
già dipendenti da aziende del settore tessile operanti nei
territori di cui all'Obiettivo 1 del regolamento (CEE) n.
2081/93 licenziati dal 1^ giugno 2002 al 31 maggio 2003, una
proroga dell'indennità di mobilità rispetto al periodo di
quarantotto mesi cui avrebbero diritto ai sensi della
normativa vigente. Anche in questo caso, la proroga della
prestazione di mobilità spetta fino al raggiungimento dei
requisiti pensionistici, e comunque per un massimo di
quarantotto mesi.
In merito alle situazioni di cui ai primi due commi, va
sottolineato ancora che l'intervento legislativo immediato,
che permette ai lavoratori più anziani di prolungare
l'indennità di mobilità fino al raggiungimento dei requisiti
pensionistici, consentirebbe di chiudere delle vertenze
sindacali che si trascinano da lungo tempo. Infatti, a
legislazione vigente, la messa in mobilità riguarderebbe
invece i lavoratori più giovani, che avrebbero quindi, nelle
aree interessate, rilevantissimi problemi di rioccupazione.
Il comma 3 dispone che le aziende interessate sono tenute
a versare all'INPS, oltre al salario di ingresso per la
mobilità di cui all'articolo 5, comma 4, della citata legge n.
223 del 1991, un importo aggiuntivo, pari a sei mesi del
trattamento di mobilità.
Il comma 4 è volto a delineare un sistema che non riduca
l'intervento di cui ai commi 1 e 2 ad una mera sussidiazione
del reddito. La proroga del trattamento di mobilità viene
infatti accordata a condizione che, durante tale periodo, i
fruitori delle prestazioni vengano impegnati in attività
socialmente utili. All'INPS è demandata la verifica
dell'effettivo impegno dei lavoratori interessati nelle citate
attività.
Il comma 5 riguarda la società Case di cura riunite di
Bari. Tale società, assoggettata alla procedura di
amministrazione straordinaria a far data dal 14 febbraio 1995,
ha potuto fruire del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria (CIGS) a decorrere dalla predetta data,
essendo inquadrata nel settore industria. L'articolo 1, comma
234, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha peraltro
disposto che, dal 1^ gennaio 1997, alcuni settori, tra cui
anche quello di appartenenza della società di cui trattasi,
prima inquadrati nell'industria, fossero inquadrati nel
settore terziario, con conseguente esclusione dal campo di
applicazione della CIGS e della mobilità. Un'interpretazione
in senso estensivo della normativa in questione ha consentito
la prosecuzione del trattamento di CIGS in favore dei
dipendenti dalla società in oggetto sino ad esaurimento della
procedura di amministrazione straordinaria: tale beneficio è
stato quindi concesso sino al 13 maggio 2002, periodo non più
prorogabile ai sensi della vigente normativa concernente la
procedura concorsuale cui l'azienda risulta ancora
assoggettata (decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270). La
predetta interpretazione ha avuto il fine di salvaguardare
unicamente il processo di CIGS, escludendosi, cioè, la
possibilità di fare ricorso all'istituto della mobilità.
Alla luce di quanto sopra esposto, sottolineato ancora che
il trattamento di cassa integrazione è scaduto il 14 maggio
2002, la norma proposta ha lo scopo di salvaguardare il
reddito dei lavoratori interessati (1800 unità) mediante la
corresponsione di un trattamento pari all'80 per cento
dell'indennità di mobilità per un periodo di ventiquattro
mesi, ponendo, tuttavia, come condizione per la fruizione del
predetto trattamento la partecipazione dei lavoratori
beneficiari a corsi di formazione indetti dalla regione o dai
competenti enti locali. Ciò al fine di agevolare la
rioccupazione dei suddetti lavoratori.
I commi 6, 7 e 8 prevedono una serie di disposizioni atte
a qualificare l'intervento di cui al comma 5 anche sui
versanti della formazione del lavoratore e della
ricollocazione sul mercato del lavoro. Viene infatti
stabilito:
che i lavoratori beneficiari del trattamento debbono
obbligatoriamente frequentare corsi di formazione
professionale indetti dalla regione o dai competenti enti
locali;
che i soggetti pubblici promuovono procedure per
l'affidamento di attività esternalizzabili;
che i lavoratori interessati ad intraprendere
un'attività autonoma possono ottenere la corresponsione
anticipata del trattamento nella misura ancora non fruita.
L'articolo 2 proroga fino al 31 dicembre 2002 l'efficacia
della norma, scaduta il 31 dicembre 2001, che consente di
assumere, con sgravi contributivi, i lavoratori licenziati
dalle aziende con meno di 15 dipendenti. Tale strumento
normativo ha finora egregiamente funzionato come sorta di
ammortizzatore sociale in grado di "raffreddare" diverse
situazioni di tensione occupazionale, con riferimento ai
lavoratori impiegati da aziende con meno di 15 dipendenti.
L'esigenza di ripristinare con immediatezza questa possibilità
- tenuto anche conto che tali dipendenti si trovano oggi,
complessivamente, in una situazione di attenuata tutela
rispetto ai lavoratori in forza alle imprese di maggiori
dimensioni - è dimostrata dalle varie pressanti sollecitazioni
espresse in questo senso sia dagli organismi datoriali che dai
responsabili delle politiche del lavoro degli enti locali.
L'articolo 3 riguarda la problematica pensionistica dei
lavoratori italiani che rientrano definitivamente dalla
Svizzera. L'Accordo aggiuntivo - entrato in vigore nel 1973 -
alla convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza
sociale del 14 dicembre 1962, prevede la possibilità, per i
lavoratori italiani, di chiedere il trasferimento alle
assicurazioni italiane dei contributi versati in Svizzera, al
fine di ottenere un'unica prestazione di vecchiaia o di
anzianità allorché siano definitivamente rientrati in Italia e
non abbiano beneficiato di alcuna prestazione pensionistica in
Svizzera.
Nelle more della trattativa per la rinegoziazione di tale
accordo, molto oneroso per l'Italia poiché i contributi
vengono trasferiti al puro valore nominale, senza alcuna
rivalutazione monetaria, è stato firmato, il 21 giugno 1999,
l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione
svizzera, che prevede la decadenza delle convenzioni
bilaterali concluse dalla Svizzera con gli Stati membri.
Pertanto, anche l'Accordo aggiuntivo sul trasferimento dei
contributi decadrà automaticamente poiché è contrario ai
princìpi (totalizzazione e parità di trattamento) che
costituiscono i cardini del coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale. Già in sede di negoziato con la Svizzera,
tale circostanza ha fatto escludere, da parte della
Commissione europea, la possibilità di fare salva la clausola
di favore del trasferimento dei contributi.
Tutto ciò premesso, la brusca interruzione della
possibilità di trasferire i contributi, e dunque, di
conseguire la pensione di anzianità comprensiva dei periodi
lavorativi effettuati in Svizzera, rischia di porre in una
situazione di grave difficoltà molti cittadini italiani
emigrati in tale Paese e non ancora in possesso dei requisiti
per la pensione di vecchiaia. Questi lavoratori, infatti,
compresi in una fascia d'età che va dai 53 ai 65 anni, sono
oggi facilmente soggetti al licenziamento ed hanno scarse
possibilità di trovare una nuova occupazione.
Poiché l'accordo in parola, essendo intervenute le
ratifiche da parte di tutti gli Stati membri, è entrato in
vigore il 1^ giugno 2002, l'intervento predisposto, inteso a
dare un'immediata soluzione, ancorché parziale, alla
problematica descritta, riveste un preminente carattere
d'urgenza.
Nel merito, l'articolo consente, fino all'entrata in
vigore del provvedimento di riforma delle pensioni, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2003, di calcolare la pensione dei
cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in
stato di disoccupazione sull'intera anzianità contributiva,
comprensiva quindi dell'anzianità svizzera, fino al
compimento, da parte dell'interessato, dell'età pensionabile
prevista dall'ordinamento elvetico (65 anni).
Dal mese successivo al compimento di questa età, l'importo
della pensione è ricalcolato in pro-rata secondo la normativa
comunitaria di sicurezza sociale.
Per quanto concerne gli aspetti finanziari conseguenti
all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento,
con l'articolo 4 è stabilito che ai relativi oneri,
dettagliatamente illustrati nella relazione tecnica, si
provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.