XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2843




        Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge è volto a dare soluzione ad alcune problematiche di particolare gravità sia nel campo degli interventi volti a gestire situazioni di eccedenze occupazionali sia in campo previdenziale.
        L'articolo 1 è finalizzato ad offrire adeguato sostegno ai lavoratori coinvolti in quei casi di crisi aziendale che sono andati via via caratterizzandosi, da un lato, per le notevoli aspettative maturate dai lavoratori, dall'altro, per una tensione sociale così forte da imporre una risoluzione immediata e definitiva della problematica.
        Il comma 1 è rivolto all'indotto petrolifero e petrolchimico di Gela, di Milazzo e di Priolo. I destinatari dell'intervento sono i lavoratori che siano stati licenziati dal 29 marzo 2001 fino al 31 maggio 2003. In favore di tali soggetti, il trattamento di mobilità ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, pari a quarantotto mesi, viene prorogato fino al raggiungimento del trattamento pensionistico e, comunque, per un periodo massimo di trentasei mesi.
        Analogamente, con il comma 2 viene concessa, ai lavoratori già dipendenti da aziende del settore tessile operanti nei territori di cui all'Obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 licenziati dal 1^ giugno 2002 al 31 maggio 2003, una proroga dell'indennità di mobilità rispetto al periodo di quarantotto mesi cui avrebbero diritto ai sensi della normativa vigente. Anche in questo caso, la proroga della prestazione di mobilità spetta fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici, e comunque per un massimo di quarantotto mesi.
        In merito alle situazioni di cui ai primi due commi, va sottolineato ancora che l'intervento legislativo immediato, che permette ai lavoratori più anziani di prolungare l'indennità di mobilità fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici, consentirebbe di chiudere delle vertenze sindacali che si trascinano da lungo tempo. Infatti, a legislazione vigente, la messa in mobilità riguarderebbe invece i lavoratori più giovani, che avrebbero quindi, nelle aree interessate, rilevantissimi problemi di rioccupazione.
        Il comma 3 dispone che le aziende interessate sono tenute a versare all'INPS, oltre al salario di ingresso per la mobilità di cui all'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un importo aggiuntivo, pari a sei mesi del trattamento di mobilità.
        Il comma 4 è volto a delineare un sistema che non riduca l'intervento di cui ai commi 1 e 2 ad una mera sussidiazione del reddito. La proroga del trattamento di mobilità viene infatti accordata a condizione che, durante tale periodo, i fruitori delle prestazioni vengano impegnati in attività socialmente utili. All'INPS è demandata la verifica dell'effettivo impegno dei lavoratori interessati nelle citate attività.
        Il comma 5 riguarda la società Case di cura riunite di Bari. Tale società, assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria a far data dal 14 febbraio 1995, ha potuto fruire del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) a decorrere dalla predetta data, essendo inquadrata nel settore industria. L'articolo 1, comma 234, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha peraltro disposto che, dal 1^ gennaio 1997, alcuni settori, tra cui anche quello di appartenenza della società di cui trattasi, prima inquadrati nell'industria, fossero inquadrati nel settore terziario, con conseguente esclusione dal campo di applicazione della CIGS e della mobilità. Un'interpretazione in senso estensivo della normativa in questione ha consentito la prosecuzione del trattamento di CIGS in favore dei dipendenti dalla società in oggetto sino ad esaurimento della procedura di amministrazione straordinaria: tale beneficio è stato quindi concesso sino al 13 maggio 2002, periodo non più prorogabile ai sensi della vigente normativa concernente la procedura concorsuale cui l'azienda risulta ancora assoggettata (decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270). La predetta interpretazione ha avuto il fine di salvaguardare unicamente il processo di CIGS, escludendosi, cioè, la possibilità di fare ricorso all'istituto della mobilità.
        Alla luce di quanto sopra esposto, sottolineato ancora che il trattamento di cassa integrazione è scaduto il 14 maggio 2002, la norma proposta ha lo scopo di salvaguardare il reddito dei lavoratori interessati (1800 unità) mediante la corresponsione di un trattamento pari all'80 per cento dell'indennità di mobilità per un periodo di ventiquattro mesi, ponendo, tuttavia, come condizione per la fruizione del predetto trattamento la partecipazione dei lavoratori beneficiari a corsi di formazione indetti dalla regione o dai competenti enti locali. Ciò al fine di agevolare la rioccupazione dei suddetti lavoratori.
        I commi 6, 7 e 8 prevedono una serie di disposizioni atte a qualificare l'intervento di cui al comma 5 anche sui versanti della formazione del lavoratore e della ricollocazione sul mercato del lavoro. Viene infatti stabilito:

            che i lavoratori beneficiari del trattamento debbono obbligatoriamente frequentare corsi di formazione professionale indetti dalla regione o dai competenti enti locali;

            che i soggetti pubblici promuovono procedure per l'affidamento di attività esternalizzabili;

            che i lavoratori interessati ad intraprendere un'attività autonoma possono ottenere la corresponsione anticipata del trattamento nella misura ancora non fruita.
        L'articolo 2 proroga fino al 31 dicembre 2002 l'efficacia della norma, scaduta il 31 dicembre 2001, che consente di assumere, con sgravi contributivi, i lavoratori licenziati dalle aziende con meno di 15 dipendenti. Tale strumento normativo ha finora egregiamente funzionato come sorta di ammortizzatore sociale in grado di "raffreddare" diverse situazioni di tensione occupazionale, con riferimento ai lavoratori impiegati da aziende con meno di 15 dipendenti. L'esigenza di ripristinare con immediatezza questa possibilità - tenuto anche conto che tali dipendenti si trovano oggi, complessivamente, in una situazione di attenuata tutela rispetto ai lavoratori in forza alle imprese di maggiori dimensioni - è dimostrata dalle varie pressanti sollecitazioni espresse in questo senso sia dagli organismi datoriali che dai responsabili delle politiche del lavoro degli enti locali.
        L'articolo 3 riguarda la problematica pensionistica dei lavoratori italiani che rientrano definitivamente dalla Svizzera. L'Accordo aggiuntivo - entrato in vigore nel 1973 - alla convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, prevede la possibilità, per i lavoratori italiani, di chiedere il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati in Svizzera, al fine di ottenere un'unica prestazione di vecchiaia o di anzianità allorché siano definitivamente rientrati in Italia e non abbiano beneficiato di alcuna prestazione pensionistica in Svizzera.
        Nelle more della trattativa per la rinegoziazione di tale accordo, molto oneroso per l'Italia poiché i contributi vengono trasferiti al puro valore nominale, senza alcuna rivalutazione monetaria, è stato firmato, il 21 giugno 1999, l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, che prevede la decadenza delle convenzioni bilaterali concluse dalla Svizzera con gli Stati membri.
        Pertanto, anche l'Accordo aggiuntivo sul trasferimento dei contributi decadrà automaticamente poiché è contrario ai princìpi (totalizzazione e parità di trattamento) che costituiscono i cardini del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Già in sede di negoziato con la Svizzera, tale circostanza ha fatto escludere, da parte della Commissione europea, la possibilità di fare salva la clausola di favore del trasferimento dei contributi.
        Tutto ciò premesso, la brusca interruzione della possibilità di trasferire i contributi, e dunque, di conseguire la pensione di anzianità comprensiva dei periodi lavorativi effettuati in Svizzera, rischia di porre in una situazione di grave difficoltà molti cittadini italiani emigrati in tale Paese e non ancora in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Questi lavoratori, infatti, compresi in una fascia d'età che va dai 53 ai 65 anni, sono oggi facilmente soggetti al licenziamento ed hanno scarse possibilità di trovare una nuova occupazione.
        Poiché l'accordo in parola, essendo intervenute le ratifiche da parte di tutti gli Stati membri, è entrato in vigore il 1^ giugno 2002, l'intervento predisposto, inteso a dare un'immediata soluzione, ancorché parziale, alla problematica descritta, riveste un preminente carattere d'urgenza.
        Nel merito, l'articolo consente, fino all'entrata in vigore del provvedimento di riforma delle pensioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, di calcolare la pensione dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione sull'intera anzianità contributiva, comprensiva quindi dell'anzianità svizzera, fino al compimento, da parte dell'interessato, dell'età pensionabile prevista dall'ordinamento elvetico (65 anni).
        Dal mese successivo al compimento di questa età, l'importo della pensione è ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.
        Per quanto concerne gli aspetti finanziari conseguenti all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, con l'articolo 4 è stabilito che ai relativi oneri, dettagliatamente illustrati nella relazione tecnica, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.




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