XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2810
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
L'attuazione dell'Accordo con la Repubblica di Croazia in
materia di cooperazione scientifica e tecnologica comporta i
seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:
Articolo 4 <lettere a), d), e)>:
Allo scopo di migliorare la collaborazione nei settori
scientifici e tecnologici, viene previsto lo scambio di
docenti e ricercatori tra i due Paesi.
Per gli scambi suddetti vale il principio secondo il
quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e
quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla
base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede
che il nostro Paese possa ospitare annualmente le
sottoindicate unità, che partecipano ai corsi di formazione
nel settore scientifico-tecnologico; la relativa spesa è così
suddivisa:
Soggiorni di breve durata:
15 docenti o ricercatori per un periodo di 15 giorni. Spese
per vitto e alloggio (euro 93 al giorno x 15 persone x 15
giorni) = euro 20.925
Soggiorni di lunga durata:
28 docenti o ricercatori per 1 mese, con indennità
mensile di euro 1.033: (euro 1.033 x 28 persone x
1 mese) = euro 28.924
Spese di assicurazione e di trasporto in Italia (euro
5.165) = euro 5.165
Sempre in relazione agli scambi suddetti, si prevede da
parte italiana l'invio in Croazia di 20 docenti o ricercatori
per la realizzazione di progetti di ricerca e di
formazione.
La relativa spesa è limitata al solo costo del viaggio e
viene così quantificata:
Biglietto aereo A/R Roma-Zagabria
(euro 516 x 20 persone = euro 10.320) euro 10.320
Totale onere <articolo 4, lettere a),
d), e)> euro 65.334
Articolo 4 <lettere c), d), f)>:
Per contribuire alla diffusione delle attività e
conoscenze nei settori scientifici e tecnologici, sono
previste apposite conferenze, nonché un contributo per corsi
di formazione e per attività di ricerca congiunta.
La relativa spesa viene così quantificata:
contributo per conferenze in Italia euro 25.823
contributo per conferenze in Croaziaeuro 30.988
contributo per corsi di formazione
in Italia euro 46.481
contributo per attività di ricerca
congiunta euro 10.330
invio di pubblicazionieuro 5.165
Totale onere <articolo 4, lettere c),
d), f)> euro 118.787
Articoli 2 e 5:
Al fine di incrementare le attività nei settori della
conservazione e del restauro dei beni culturali ed
archeologici, si prevede l'apporto di un contributo per gli
interventi di ricerca e scavi, quantificato in euro 25.823.
Totale onere (articoli 2 e 5) euro 25.823
Articolo 9:
Al fine di esaminare i programmi operativi, viene
costituita una Commissione mista, che si riunirà ogni due anni
alternativamente in Croazia ed in Italia. Nell'ipotesi
dell'invio in missione di tre funzionari a Zagabria per un
periodo di quattro giorni nella indicata città, la relativa
spesa viene così quantificata:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno x 3
persone x 4 giorni) = euro 1.548
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 117 =
euro 139, cui si aggiungono euro 42 pari al 30 per cento quale
maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3
giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 139 viene ridotto di
euro 46, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 135 + euro
41 quale quota media per contributi previdenziali,
assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8
agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 = euro 176 x 3
persone x 4 giorni) = euro 2.112
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Zagabria (euro 516 x 3 persone =
euro 1.548 + euro 77 quale maggiorazione del
5 per cento) = euro 1.625
Totale onere (articolo 9) euro 5.285
In conclusione, l'onere da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal
2002 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente:
... (omissis) ...
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente
agli scambi di esperti, docenti e ricercatori, alla
concessione delle indennità per i soggiorni scientifici, al
contributo per le conferenze, le attività di ricerca e le
pubblicazioni, nonché al numero di funzionari delle riunioni e
loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini
dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
Impatto comunitario: Le disposizioni dello schema
del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in questione non
presentano profili di incompatibilità con il diritto
comunitario, atteso che l'articolo 1 del citato Accordo
prevede espressamente che le forme e le modalità delle
agevolazioni concesse ai croati devono essere compatibili con
gli obblighi che derivano dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea.
Impatto costituzionale: Non si ravvisano profili di
impatto costituzionale.
Impatto normativo: Lo schema di disegno di legge
non incide sulla normativa vigente.
Impatto normativo regionale - autonomie locali: Non
si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e
delle autonomie locali. L'articolo 1 dell'Accordo prevede
espressamente che la cooperazione scientifica e tecnologica
fornita ai croati deve essere conforme alla vigente
legislazione italiana in materia.
Impatto amministrativo: L'approvazione dello schema
di legge in esame non comporta effetti sulla struttura
amministrativa e sugli assetti del personale e non implica la
costituzione di nuovi soggetti all'interno
dell'Amministrazione pubblica.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
Motivi che hanno condotto alla stipula
dell'Accordo.
Nell'ambito dello sviluppo delle relazioni diplomatiche
tra l'Italia e la Repubblica di Croazia, il 29 ottobre 1999
venne firmato a Roma l'Accordo di collaborazione scientifica e
tecnologica onde disporre di uno strumento giuridico che
permettesse di dare nuovo impulso alla cooperazione
bilaterale, in sintonia con gli attuali processi di
integrazione internazionale nel campo della scienza e della
tecnologia. Nel riconoscimento dell'importanza rivestita da un
buon coordinamento dei rapporti italiani e croati in tutti i
settori della scienza e della tecnologia e tenendo conto dei
buoni risultati già ottenuti nei rapporti instaurati e
mantenuti per decenni tra le istituzioni scientifiche dei due
Paesi, la collaborazione in ambito scientifico e tecnologico
tra i Paesi contraenti si fonda su princìpi di mutuo beneficio
e su base paritaria.
Soggetti diretti dell'Accordo.
Le Parti contraenti sono l'Italia e la Repubblica di
Croazia; nell'ambito di ciascuno Stato sono stati individuati
quali responsabili dell'applicazione dell'Atto il nostro
Ministero degli affari esteri ed il Ministero della scienza e
tecnologia della Repubblica di Croazia. I soggetti destinatari
dell'Accordo sono università, centri di ricerca, musei,
istituzioni e servizi archeologici dei due Paesi, nonché
studenti vincitori di borse di studio e ricercatori portatori
di progetti di ricerca di cui all'Accordo medesimo.
Obiettivi dell'Accordo e risultati attesi.
Il recepimento dell'Accordo in questione nel nostro
ordinamento giuridico intende perseguire gli obiettivi
identificati nella relazione illustrativa; è prevista la
possibilità di incoraggiare, mediante intese supplementari,
attività di mutuo interesse realizzate da istituzioni
governative, centri di ricerca ed università.
I settori di prioritario interesse per le Parti potranno
venire sviluppati grazie alle risorse finanziarie che saranno
rese disponibili grazie al provvedimento in parola,
compatibilmente con i limiti di bilancio.
Modalità di attuazione.
La Commissione mista verificherà lo sviluppo della
cooperazione bilaterale e l'elaborazione di programmi
esecutivi per l'attuazione dell'Accordo.
Le riunioni di detta Commissione saranno precedute e
seguite da scambi di informazioni con le amministrazioni e gli
organismi competenti.
Trattandosi di attività svolte nell'ambito delle
competenze istituzionali della Direzione generale per la
promozione e la cooperazione culturale, non si ritiene che
l'Accordo richieda l'introduzione di innovazioni sul piano
della normazione.