XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2810




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).



          L'attuazione dell'Accordo con la Repubblica di Croazia in materia di cooperazione scientifica e tecnologica comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

          Articolo 4 <lettere a), d), e)>:

          Allo scopo di migliorare la collaborazione nei settori scientifici e tecnologici, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori tra i due Paesi.
          Per gli scambi suddetti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, che partecipano ai corsi di formazione nel settore scientifico-tecnologico; la relativa spesa è così suddivisa:

          Soggiorni di breve durata:

15 docenti o ricercatori per un periodo di 15 giorni. Spese per vitto e alloggio (euro 93 al giorno x 15 persone x 15
giorni) = euro 20.925


          Soggiorni di lunga durata:

28 docenti o ricercatori per 1 mese, con indennità mensile di euro 1.033: (euro 1.033 x 28 persone x
1 mese) = euro 28.924


          
Spese di assicurazione e di trasporto in Italia (euro
5.165) = euro 5.165


          Sempre in relazione agli scambi suddetti, si prevede da parte italiana l'invio in Croazia di 20 docenti o ricercatori per la realizzazione di progetti di ricerca e di formazione.
          La relativa spesa è limitata al solo costo del viaggio e viene così quantificata:

Biglietto aereo A/R Roma-Zagabria
(euro 516 x 20 persone = euro 10.320) euro 10.320


          
Totale onere <articolo 4, lettere a),
d), e)> euro 65.334
          Articolo 4 <lettere c), d), f)>:

          Per contribuire alla diffusione delle attività e conoscenze nei settori scientifici e tecnologici, sono previste apposite conferenze, nonché un contributo per corsi di formazione e per attività di ricerca congiunta.
          La relativa spesa viene così quantificata:

contributo per conferenze in Italia euro 25.823

contributo per conferenze in Croaziaeuro 30.988

contributo per corsi di formazione
in Italia euro 46.481

contributo per attività di ricerca
congiunta euro 10.330

invio di pubblicazionieuro 5.165


          
Totale onere <articolo 4, lettere c),
d), f)> euro 118.787

          Articoli 2 e 5:

          Al fine di incrementare le attività nei settori della conservazione e del restauro dei beni culturali ed archeologici, si prevede l'apporto di un contributo per gli interventi di ricerca e scavi, quantificato in euro 25.823.


Totale onere (articoli 2 e 5) euro 25.823

          Articolo 9:

          Al fine di esaminare i programmi operativi, viene costituita una Commissione mista, che si riunirà ogni due anni alternativamente in Croazia ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari a Zagabria per un periodo di quattro giorni nella indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:

          Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 3
persone x 4 giorni) = euro 1.548

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 117 = euro 139, cui si aggiungono euro 42 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 139 viene ridotto di euro 46, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 135 + euro 41 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 = euro 176 x 3
persone x 4 giorni) = euro 2.112
          Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Zagabria (euro 516 x 3 persone = euro 1.548 + euro 77 quale maggiorazione del
5 per cento) = euro 1.625


Totale onere (articolo 9) euro 5.285



          In conclusione, l'onere da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 2002 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente:


... (omissis) ...


          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente agli scambi di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione delle indennità per i soggiorni scientifici, al contributo per le conferenze, le attività di ricerca e le pubblicazioni, nonché al numero di funzionari delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


              Impatto comunitario: Le disposizioni dello schema del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in questione non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario, atteso che l'articolo 1 del citato Accordo prevede espressamente che le forme e le modalità delle agevolazioni concesse ai croati devono essere compatibili con gli obblighi che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

              Impatto costituzionale: Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.

              Impatto normativo: Lo schema di disegno di legge non incide sulla normativa vigente.

              Impatto normativo regionale - autonomie locali: Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali. L'articolo 1 dell'Accordo prevede espressamente che la cooperazione scientifica e tecnologica fornita ai croati deve essere conforme alla vigente legislazione italiana in materia.

              Impatto amministrativo: L'approvazione dello schema di legge in esame non comporta effetti sulla struttura amministrativa e sugli assetti del personale e non implica la costituzione di nuovi soggetti all'interno dell'Amministrazione pubblica.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE


          Motivi che hanno condotto alla stipula dell'Accordo.

          Nell'ambito dello sviluppo delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Repubblica di Croazia, il 29 ottobre 1999 venne firmato a Roma l'Accordo di collaborazione scientifica e tecnologica onde disporre di uno strumento giuridico che permettesse di dare nuovo impulso alla cooperazione bilaterale, in sintonia con gli attuali processi di integrazione internazionale nel campo della scienza e della tecnologia. Nel riconoscimento dell'importanza rivestita da un buon coordinamento dei rapporti italiani e croati in tutti i settori della scienza e della tecnologia e tenendo conto dei buoni risultati già ottenuti nei rapporti instaurati e mantenuti per decenni tra le istituzioni scientifiche dei due Paesi, la collaborazione in ambito scientifico e tecnologico tra i Paesi contraenti si fonda su princìpi di mutuo beneficio e su base paritaria.


              Soggetti diretti dell'Accordo.

          Le Parti contraenti sono l'Italia e la Repubblica di Croazia; nell'ambito di ciascuno Stato sono stati individuati quali responsabili dell'applicazione dell'Atto il nostro Ministero degli affari esteri ed il Ministero della scienza e tecnologia della Repubblica di Croazia. I soggetti destinatari dell'Accordo sono università, centri di ricerca, musei, istituzioni e servizi archeologici dei due Paesi, nonché studenti vincitori di borse di studio e ricercatori portatori di progetti di ricerca di cui all'Accordo medesimo.


              Obiettivi dell'Accordo e risultati attesi.

          Il recepimento dell'Accordo in questione nel nostro ordinamento giuridico intende perseguire gli obiettivi identificati nella relazione illustrativa; è prevista la possibilità di incoraggiare, mediante intese supplementari, attività di mutuo interesse realizzate da istituzioni governative, centri di ricerca ed università.
          I settori di prioritario interesse per le Parti potranno venire sviluppati grazie alle risorse finanziarie che saranno rese disponibili grazie al provvedimento in parola, compatibilmente con i limiti di bilancio.
              Modalità di attuazione.

          La Commissione mista verificherà lo sviluppo della cooperazione bilaterale e l'elaborazione di programmi esecutivi per l'attuazione dell'Accordo.
          Le riunioni di detta Commissione saranno precedute e seguite da scambi di informazioni con le amministrazioni e gli organismi competenti.
          Trattandosi di attività svolte nell'ambito delle competenze istituzionali della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, non si ritiene che l'Accordo richieda l'introduzione di innovazioni sul piano della normazione.




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