XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2810
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29
ottobre 1999.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui
all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in
conformitā a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo
stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in euro 209.940 per ciascuno degli anni 2002 e
2003 ed in euro 215.230 annui a decorrere dal 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.