XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2810
Onorevoli Deputati! - L'Accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica con la ex Jugoslavia firmato a Roma
il 10 luglio 1980 non offriva sufficiente spazio, né adeguata
capacità di finanziamento, ad una cooperazione scientifica e
tecnologica bilaterale confacente con le relazioni in atto e
con le esigenze della Parte croata. E' stato quindi sottoposto
al Governo in Zagabria un progetto distinto di accordo per la
cooperazione scientifica e tecnologica interessante
prevalentemente i campi delle ricerche fondamentali ed
applicate, di quelle industriali e delle innovazioni
tecnologiche, della protezione ambientale e dell'ecologia,
delle scienze agrarie e delle scienze marine
nell'Adriatico.
Il progetto è stato approvato, con qualche secondaria
modifica, dalle autorità croate e l'Accordo è stato firmato a
Roma il 29 ottobre 1999.
La collaborazione interuniversitaria occuperà una parte
preminente dell'Accordo, sulla base anche della disponibilità
espressa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca a finanziare progetti specifici tra le
università italiane e le università croate.
Si incrementerà la positiva esperienza di corsi di
formazione, aggiornamento e specializzazione per tecnici
croati tenuti presso alcuni centri dell'area di ricerca
triestina, quali, ad esempio, quelli riguardanti le nuove
biotecnologie collocate nell'area di ricerca di Padriciano,
che valorizzeranno lo sviluppo scientifico e tecnologico
transfrontaliero con gli istituti croati interessati.
L'Accordo in questione è formato da un preambolo, nel
quale le Parti contraenti dichiarano la volontà di
intensificare i rapporti di cooperazione scientifica e
tecnologica e la consapevolezza dell'importanza di questa
cooperazione per lo sviluppo economico e sociale dei due
Paesi, da 12 articoli e da un allegato sulla proprietà
intellettuale.
L'obiettivo generale dell'Accordo indicato nell'articolo 1
è quello di promuovere, facilitare e realizzare le attività di
cooperazione scientifica tra i due Paesi. Sono, altresì,
definiti gli ambiti dove tale cooperazione potrà avere
luogo.
Nell'articolo 2 vengono definiti i settori prioritari dei
quali promuovere la collaborazione scientifica e tecnologica
(medicina, agricoltura e tecnologie alimentari, energia e
tutela dell'ambiente, scienze naturali, nuove tecnologie,
informatica e telecomunicazioni, archeologia e tutela del
patrimonio archeologico, oceanografia e pesca). Proprio sulla
cooperazione nel settore archeologico si incoraggerà la
collaborazione diretta tra i musei, le istituzioni e i servizi
archeologici dei due Paesi, tenuto conto dello straordinario
patrimonio croato ancora in gran parte da studiare e
valorizzare e della possibilità di studi e ricerche delle
missioni italiane.
Viene definita inoltre come prioritaria la cooperazione
per lo sviluppo ed il rafforzamento dei legami tra università
e mondo imprenditoriale (articolo 3).
Le modalità per la realizzazione della collaborazione
scientifica e tecnologica fra i due Paesi sono regolate
nell'articolo 4. In particolare questa avrà luogo con la
realizzazione congiunta di progetti di ricerca, lo scambio di
ricercatori, la formazione di personale tecnico e scientifico,
lo scambio di informazioni e di documentazione,
l'organizzazione congiunta di congressi e seminari, la stipula
di intese interistituzionali ed il rafforzamento di accordi e
programmi già in essere tra istituzioni dei due Paesi operanti
nel settore scientifico e tecnologico. A tale proposito è
prevista l'approvazione da parte di una Commissione mista del
programma esecutivo, di durata biennale, sulle azioni
congiunte da realizzare. I compiti, la composizione, le
modalità di funzionamento della citata Commissione sono
regolati dall'articolo 9.
Con l'obiettivo strategico di aumentare la partecipazione
italiana ai programmi scientifici e tecnologici
internazionali, l'articolo 6 prevede la partecipazione di
altri Paesi ai programmi attuati nell'ambito dell'Accordo. A
tale proposito le Parti si impegnano anche a favorire
l'inserimento dei progetti bilaterali in programmi
multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione
europea.
L'articolo 7 tratta della "proprietà intellettuale"
semplicemente rinviando all'allegato all'Accordo. In questo
allegato la materia viene regolata nei termini adeguati al
contesto attuale per la tutela dei diritti sulla "proprietà
intellettuale" che possano avere origine dai rapporti di
collaborazione tra ricercatori dei due Paesi.
Nei rimanenti articoli sono definite le clausole
comunemente presenti in analoghi Accordi bilaterali di
cooperazione.