XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2810




        Onorevoli Deputati! - L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la ex Jugoslavia firmato a Roma il 10 luglio 1980 non offriva sufficiente spazio, né adeguata capacità di finanziamento, ad una cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale confacente con le relazioni in atto e con le esigenze della Parte croata. E' stato quindi sottoposto al Governo in Zagabria un progetto distinto di accordo per la cooperazione scientifica e tecnologica interessante prevalentemente i campi delle ricerche fondamentali ed applicate, di quelle industriali e delle innovazioni tecnologiche, della protezione ambientale e dell'ecologia, delle scienze agrarie e delle scienze marine nell'Adriatico.
        Il progetto è stato approvato, con qualche secondaria modifica, dalle autorità croate e l'Accordo è stato firmato a Roma il 29 ottobre 1999.
        La collaborazione interuniversitaria occuperà una parte preminente dell'Accordo, sulla base anche della disponibilità espressa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a finanziare progetti specifici tra le università italiane e le università croate.
        Si incrementerà la positiva esperienza di corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione per tecnici croati tenuti presso alcuni centri dell'area di ricerca triestina, quali, ad esempio, quelli riguardanti le nuove biotecnologie collocate nell'area di ricerca di Padriciano, che valorizzeranno lo sviluppo scientifico e tecnologico transfrontaliero con gli istituti croati interessati.
        L'Accordo in questione è formato da un preambolo, nel quale le Parti contraenti dichiarano la volontà di intensificare i rapporti di cooperazione scientifica e tecnologica e la consapevolezza dell'importanza di questa cooperazione per lo sviluppo economico e sociale dei due Paesi, da 12 articoli e da un allegato sulla proprietà intellettuale.
        L'obiettivo generale dell'Accordo indicato nell'articolo 1 è quello di promuovere, facilitare e realizzare le attività di cooperazione scientifica tra i due Paesi. Sono, altresì, definiti gli ambiti dove tale cooperazione potrà avere luogo.
        Nell'articolo 2 vengono definiti i settori prioritari dei quali promuovere la collaborazione scientifica e tecnologica (medicina, agricoltura e tecnologie alimentari, energia e tutela dell'ambiente, scienze naturali, nuove tecnologie, informatica e telecomunicazioni, archeologia e tutela del patrimonio archeologico, oceanografia e pesca). Proprio sulla cooperazione nel settore archeologico si incoraggerà la collaborazione diretta tra i musei, le istituzioni e i servizi archeologici dei due Paesi, tenuto conto dello straordinario patrimonio croato ancora in gran parte da studiare e valorizzare e della possibilità di studi e ricerche delle missioni italiane.
        Viene definita inoltre come prioritaria la cooperazione per lo sviluppo ed il rafforzamento dei legami tra università e mondo imprenditoriale (articolo 3).
        Le modalità per la realizzazione della collaborazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi sono regolate nell'articolo 4. In particolare questa avrà luogo con la realizzazione congiunta di progetti di ricerca, lo scambio di ricercatori, la formazione di personale tecnico e scientifico, lo scambio di informazioni e di documentazione, l'organizzazione congiunta di congressi e seminari, la stipula di intese interistituzionali ed il rafforzamento di accordi e programmi già in essere tra istituzioni dei due Paesi operanti nel settore scientifico e tecnologico. A tale proposito è prevista l'approvazione da parte di una Commissione mista del programma esecutivo, di durata biennale, sulle azioni congiunte da realizzare. I compiti, la composizione, le modalità di funzionamento della citata Commissione sono regolati dall'articolo 9.
        Con l'obiettivo strategico di aumentare la partecipazione italiana ai programmi scientifici e tecnologici internazionali, l'articolo 6 prevede la partecipazione di altri Paesi ai programmi attuati nell'ambito dell'Accordo. A tale proposito le Parti si impegnano anche a favorire l'inserimento dei progetti bilaterali in programmi multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea.
        L'articolo 7 tratta della "proprietà intellettuale" semplicemente rinviando all'allegato all'Accordo. In questo allegato la materia viene regolata nei termini adeguati al contesto attuale per la tutela dei diritti sulla "proprietà intellettuale" che possano avere origine dai rapporti di collaborazione tra ricercatori dei due Paesi.
        Nei rimanenti articoli sono definite le clausole comunemente presenti in analoghi Accordi bilaterali di cooperazione.




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