XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2788
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni).
1. Il provvedimento in oggetto, che introduce modifiche
ed integrazioni ad alcune disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il cui
testo si compone di 28 articoli, non comporta nella quasi
totalità delle sue disposizioni oneri aggiuntivi a carico
dell'Erario rispetto all'originaria previsione di spesa
derivante dall'attuazione della predetta normativa, sulla
quale va ad incidere.
A tale riguardo, si deve infatti tener presente che dalla
massima parte delle disposizioni interessate dalla presente
iniziativa di modifica e integrazione non derivava, per
intrinseca assenza di costi della originaria previsione
legislativa, alcun onere finanziario, sicché dalla medesima
normativa - la cui natura è rimasta sostanzialmente inalterata
pur nella formulazione attualmente proposta, per la quale è
stata utilizzata la tecnica della novella legislativa - non
derivano parimenti oneri finanziari.
2. Rientrano nel novero delle disposizioni caratterizzate
da mancanza di oneri finanziari gli articoli sottoelencati:
l'articolo 1, che disciplina ex novo la
composizione dell'Amministrazione degli affari esteri,
sostituendo l'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967;
l'articolo 2, che modifica, integrandolo, l'articolo
16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967;
l'articolo 3, che modifica la composizione del
Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari
esteri, già disciplinata dall'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;
l'articolo 4, che modifica la rubrica del titolo II
della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967;
l'articolo 5, che ricomprende nel novero degli
"uffici all'estero" gli istituti italiani di cultura;
l'articolo 6, che introduce nel testo del decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 una norma
aggiuntiva (l'articolo 30-bis), con cui - innovando
rispetto alla precedente disciplina - viene individuato un
nuovo modello organizzativo (la "sezione distaccata delle
rappresentanze diplomatiche") che consente di rafforzare senza
oneri aggiuntivi per l'Erario la presenza italiana all'estero.
Tale obiettivo viene raggiunto mediante l'istituzione di una
"sezione distaccata", che utilizza risorse umane, finanziarie
e tecnologiche di una rappresentanza diplomatica la cui
competenza territoriale si estende anche al Paese ove si
istituisce la sezione distaccata, ma che ha sede in uno Stato
diverso.
Come peraltro già specificato nella relazione
illustrativa, l'utilizzo di personale appartenente alla
carriera diplomatica o di altro personale in organico presso
la rappresentanza diplomatica di cui la sezione costituisce la
proiezione, nonché delle necessarie risorse finanziarie e
tecnologiche alla stessa rappresentanza assegnate, esclude
nuovi o maggiori oneri a carico dell'Erario. Tale conclusione
appare confermata, per quanto riguarda in particolare gli
oneri di funzionamento, dalla soluzione prevista per
l'allocazione di tali sezioni staccate nelle rispettive sedi
di servizio. Infatti, fermo restando in ogni caso che il
pagamento dei relativi canoni di locazione non può che
avvenire nei limiti delle vigenti dotazioni di bilancio,
l'utilizzo eventuale di locali - resi disponibili a seguito di
intese bilaterali - ubicati all'interno degli uffici
diplomatici o consolari di Paesi dell'Unione europea ovvero
delle delegazioni della Commissione europea, potrebbe portare,
in regime di compensazione delle reciproche spese, anche ad un
risparmio per l'Erario derivante dalle economie di scala
conseguenti a tali sinergie. Si deve inoltre considerare che i
costi derivanti da eventuali canoni di locazione, peraltro
esigui in numerose aree geografiche con basso reddito
pro-capite, sarebbero ampiamente compensati dai risparmi
sulle spese di viaggio e di missione che attualmente
sostengono i capi delle rappresentanze diplomatiche per
raggiungere i Paesi dove essi sono accreditati ma che non sono
sedi di Ambasciata.
Infine, un consistente risparmio sugli oneri finanziari
derivanti dal mantenimento delle rappresentanze diplomatiche
può essere realizzato nell'immediato futuro se si considera
che il meccanismo in questione consente in concreto di
procedere alla progressiva riduzione delle rappresentanze
diplomatiche esistenti in aree geografiche a forte
concentrazione, nelle quali tutti i Paesi che vi appartengono
siano sedi di Ambasciata (ad esempio l'America centrale). In
tal caso, mantenendosi in funzione una o due Ambasciate nei
Paesi di maggior rilievo politico-diplomatico, le residue
rappresentanze diplomatiche verrebbero trasformate in sezioni
distaccate di quelle esistenti, con conseguenti forti
riduzioni delle spese di personale e delle spese di
funzionamento;
l'articolo 7, che modifica, sotto il profilo
meramente lessicale, la formulazione dell'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;
l'articolo 8, che inserisce tra le funzioni degli
uffici consolari quella di assicurare l'esercizio del diritto
di voto da parte dei cittadini italiani residenti
all'estero;
l'articolo 9, che modifica la rubrica del capo V del
titolo II della parte prima del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967;
l'articolo 10, che opera un rinvio, sostituendo
l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n.
18 del 1967, per le scuole e gli altri istituti educativi
all'estero, alle specifiche disposizioni normative che ne
disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento;
l'articolo 11, che attualizza l'articolo 93 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967
(Personale dell'Amministrazione degli affari esteri),
sostituendolo con disposizioni che tengono conto del processo
di riforma intervenuto in materia di pubblico impiego;
l'articolo 12, che integra l'articolo 101 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 -
riproponendo, come già chiarito nella relazione illustrativa,
una iniziativa legislativa (atto Camera n. 6561-septies)
appartenente alla precedente legislatura e già approvata dalla
competente Commissione della Camera dei deputati ma poi
decaduta per la sopravvenuta conclusione della stessa
legislatura - introduce il principio di delegificazione
nell'ambito delle dotazioni organiche della carriera
diplomatica, limitatamente ai gradi di consigliere di
Ambasciata, consigliere di legazione e segretario di
legazione. Scopo della norma è quello di consentire
(utilizzando lo strumento regolamentare del decreto del
Presidente della Repubblica, previsto dall'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per i
procedimenti di rideterminazione e di rimodulazione delle
dotazioni organiche del personale del comparto dei Ministeri)
una maggiore flessibilità nella determinazione delle dotazioni
organiche del personale diplomatico appartenente agli
anzidetti gradi, spostando risorse da uno all'altro dei tre
gradi in relazione alle variabili esigenze funzionali e
operative dell'Amministrazione (esigenza che non si pone
invece per i gradi apicali, dove le relative dotazioni
organiche consentono già di fronteggiare tutte le future ed
eventuali necessità). Il provvedimento, che è adottato su
proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il
Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ed è soggetto al parere delle
competenti Commissioni parlamentari, non genera costi in
quanto, applicandosi il principio della reciproca
compensazione tra diversi contingenti di personale
diplomatico, viene assicurato di volta in volta il rispetto
dell'obbligo dell'invarianza della spesa, riferita al costo
della dotazione organica complessiva dei tre gradi;
l'articolo 13, che integra con l'introduzione di un
comma il testo dell'articolo 102 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967, introduce l'"anno sabbatico"
per i funzionari diplomatici che intendono assentarsi dal
servizio nell'interesse dell'Amministrazione per seguire studi
specialistici in Italia o all'estero al fine di perfezionare
la propria formazione professionale. Il nuovo istituto - la
cui disciplina risulta assimilabile a quella dell'aspettativa
per motivi di famiglia - prevede che i funzionari diplomatici
autorizzati (non più di dieci contemporaneamente) possano
assentarsi dal servizio (per non più di un anno) senza diritto
alla retribuzione e, a maggior ragione trovandosi fuori
servizio, senza diritto al trattamento di missione. Sotto il
profilo finanziario la disposizione, che non comporta nuovi o
maggiori oneri, consentirebbe addirittura un risparmio nelle
spese di personale, in quanto - a fronte del versamento da
parte dell'Amministrazione dei soli contributi previdenziali
ed assistenziali a proprio carico, che comunque sarebbero
stati corrisposti - ha l'effetto di ridurre le spese
complessive per stipendi ed altri assegni fissi e variabili
per il personale della carriera diplomatica durante il periodo
di assenza dei funzionari autorizzati;
gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, che
modificano, parzialmente sostituendo o integrando il testo
originario, rispettivamente gli articoli 107, primo comma,
lettera b), 109, primo comma, lettera c),
109-bis, primo comma, 110, commi terzo e quinto,
110-bis, primo comma, la rubrica del capo II del titolo
II della parte seconda, nonché l'articolo 114 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;
l'articolo 22, con il quale è stato sostituito il
primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, dispone l'unificazione dei
contingenti degli impiegati a contratto che possono essere
assunti sia da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari che da parte degli istituti italiani di
cultura. La disposizione mira a razionalizzare un sistema
(quello degli impiegati a contratto) che prima della
formulazione del presente disegno di legge si basava su una
rigida distinzione dei due contingenti e che attualmente, in
coerenza con quanto previsto dagli articoli 1 e 5, non è più
sostenibile. L'attuazione della norma, da cui consegue la
semplice somma aritmetica dei due contingenti di personale,
non comporta assolutamente alcun onere finanziario
aggiuntivo;
l'articolo 23, che sostituisce il primo comma
dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967, dispone - a differenza di quanto previsto
dalla disposizione modificata - il mantenimento, a favore del
personale in servizio all'estero da meno di otto mesi,
dell'indennità personale durante il congedo ordinario ed in
corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo durante il
servizio all'estero. La disposizione, che può considerarsi
parzialmente innovativa rispetto all'attuale disciplina, si
propone, attraverso tale ultima limitazione, di realizzare
anche economie di bilancio, riducendo gli oneri per spese di
personale;
l'articolo 26, infine, apporta una assai limitata
modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo
2000, n. 85, intervenendo su una fonte normativa diversa dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e di
assai più recente emanazione. Tale intervento normativo, pur
non avendo una diretta connessione con quest'ultimo
provvedimento, ha trovato collocazione ratione materiae
nel disegno di legge che si propone, ed è accomunato alla
normativa innanzi individuata dalla assoluta mancanza di
onerosità.
3. Le disposizioni residue, invece, generano costi
immediatamente valutabili, derivanti dall'incremento di oneri
già esistenti o dall'individuazione di nuovi oneri, ovvero in
un solo caso (articolo 24) determinano minori entrate per
l'Erario, situazione quest'ultima assimilabile peraltro
all'individuazione di un nuovo onere a carico dello stesso
Erario.
Tali disposizioni sono:
l'articolo 21, che introduce una nuova disposizione
(l'articolo 144-bis) nel corpus normativo
costituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 1967, prevede la corresponsione, relativamente al servizio
prestato all'estero, di una indennità volta a premiare la
conoscenza, da parte dei dipendenti del Ministero degli affari
esteri, che non rivestano qualifiche apicali, di "lingue
straniere di difficile apprendimento", e come tali individuate
con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'onere derivante dall'attuazione della predetta disposizione
valutato complessivamente in euro 498.296,00 è stato calcolato
seguendo la logica analitica di cui all'allegata tabella 1.
Sarà necessario istituire comunque una apposita unità
previsionale di base non esistendo attualmente nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri alcuna unità
previsionale di base ad hoc;
l'articolo 24, con il quale si integra il decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 introducendo
una ulteriore disposizione (l'articolo 111-bis) nel
predetto corpus normativo, prevede l'emanazione di un
provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio assunto
di intesa con i dirigenti dei competenti uffici della
Amministrazione interessata alla cura di interessi di rilievo
internazionale, con il quale si provvede alla ricognizione dei
beni demaniali concessi in uso ad enti o associazioni per lo
svolgimento di attività di rappresentanza e culturali connesse
al perseguimento delle predette attività istituzionali, nonché
per servizi sociali. La disposizione consente anche, facendo
venir meno la materia del contendere, di chiudere il
contenzioso esistente su tale materia tra il Ministero degli
affari esteri e l'allora Ministero delle finanze.
L'introduzione di tale norma - che restituisce al Ministero
degli affari esteri una situazione derogatoria in materia di
uso di beni demaniali, giustificata dal prevalente uso
governativo dei beni stessi, ma venuta meno per l'implicita
abrogazione dell'articolo 1 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore
della legge 24 novembre 1993, n. 537, è stata suggerita dal
Consiglio di Stato in sede di parere espresso, a richiesta del
Ministero delle finanze, al fine di dirimere il contenzioso
predetto. La stima delle minori entrate derivanti
dall'attuazione della disposizione, in assenza di un
qualsivoglia parametro di quantificazione dei termini
economici inerenti alla pregressa utilizzazione del bene
demaniale, è stata effettuata necessariamente in via
presuntiva. Pertanto, prendendo a riferimento l'importo
individuato dall'Agenzia del demanio a titolo di indennizzo
per l'uso dei beni, che ha tenuto conto dei valori di mercato
previo accertamento eseguito dalla stessa Agenzia fino a tutto
il decorso anno, è stato possibile quantificare l'onere nella
misura annua complessiva di lire 202.840.000 corrispondenti ad
euro 104.324,00 in ragione di anno;
l'articolo 25 sostituisce la tabella A di cui
all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, con una nuova tabella in cui le
cifre già espresse in lire sono state convertite in euro. Al
contempo, parallelamente a questa operazione che non comporta
alcun costo aggiuntivo, vengono incrementate - per le ragioni
meglio esplicitate nella relazione illustrativa - le misure
mensili delle indennità di servizio spettanti,
rispettivamente, all'esperto capo (incarico conferibile ad un
dirigente di prima fascia) in servizio presso le
rappresentanze diplomatiche ed al dirigente dell'area della
promozione culturale con incarico di direttore di istituto
italiano di cultura.
L'indennità mensile che sarebbe spettata all'esperto
capo, corrispondente dopo la conversione ad euro 1.262,71,
viene elevata ad euro 1.381,53, con un incremento pari al 9,60
per cento, mentre l'indennità mensile spettante al direttore
di istituto italiano di cultura corrispondente dopo la
conversione ad euro 938,92, viene aumentata ad euro 1.038,08,
con un incremento pari al 10,57 per cento.
L'ulteriore onere finanziario derivante dall'incremento
dell'indennità di servizio mensile spettante all'esperto capo
può quindi valutarsi a regime, considerando la totale
copertura dei tre posti previsti per l'estero dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto
2000, n. 368, in circa euro 28.897,00 per anno, mentre l'onere
aggiuntivo conseguente all'incremento dell'indennità mensile
spettante al direttore dell'istituto italiano di cultura,
considerando la integrale copertura dei dieci posti previsti
dalla normativa vigente, ammonta a regime a euro 116.915,00 in
ragione di anno.
L'incremento complessivo annuo, ammontante ad euro
145.812,00 è stato analiticamente riportato, per ciascuna
delle due indennità considerate, nell'allegata tabella
riassuntiva degli oneri (tabella 2).
Tabella 1
TABELLA ANALITICA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 21
... (omissis) ...
Tabella 2
TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 25
... (omissis) ...
TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ONERI RISULTANTI
DALLE TABELLE 1, 2 E DALL'ARTICOLO 24
Tab. 1 euro 498.296,00
Tab. 2 <28.897,00 + 116,914,60> arr. euro 145.812,00
Art. 24 euro 104.324,00
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. La presente iniziativa legislativa si è resa
necessaria, come più diffusamente si è detto nella relazione
illustrativa, per fare fronte all'esigenza - avvertita a
conclusione del processo di riforma che ha investito
l'Amministrazione degli affari esteri - di adeguare con
limitati ritocchi la normativa, su cui si basa l'ordinamento
dell'Amministrazione (e cioè il decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18), a talune disposizioni
concernenti la disciplina del pubblico impiego recentemente
introdotte nell'ambito del più generale processo di riforma
che ha interessato la pubblica amministrazione.
2. Per quanto concerne gli aspetti tecnico-normativi in
senso stretto del proposto disegno di legge, occorre precisare
che esso si colloca nel quadro normativo rappresentato
dall'insieme delle fonti legislative e regolamentari che
disciplinano il "sistema Esteri", quadro che, in attuazione
della legge di delega 28 luglio 1999, n. 266, è stato
recentemente interessato da un processo di riforma
caratterizzato da profonde ed incisive modificazioni nei suoi
aspetti più rilevanti, come quelli legati al personale ed
all'organizzazione.
Tra le espressioni più significative di tale processo
evolutivo sono da segnalare il decreto legislativo 24 marzo
2000, n. 85 (Riordino della carriera diplomatica), il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 267 del 1999 ed il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 368 del 2000, con i quali si è
rispettivamente provveduto, con atti regolamentari,
all'individuazione degli uffici dirigenziali generali
dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari
esteri ed all'individuazione degli uffici dirigenziali della
stessa Amministrazione non attribuibili alla carriera
diplomatica.
Si deve peraltro precisare a tale riguardo che la
presente iniziativa non va ad incidere su tali ultimi
provvedimenti, che sono comunque di molto posteriori al
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
ma solo, e con modifiche di limitata portata, su taluni,
suppur rilevanti, aspetti organizzativi definiti dal predetto
provvedimento.
Per quanto concerne la compatibilità dell'intervento
normativo, si può affermare che, essendo esso esclusivamente
mirato alle modifiche e all'integrazione del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, non si
riscontra alcuna interferenza con l'ordinamento comunitario,
nonchè - con riferimento alla normativa ordinaria e
costituzionale vigente - con le competenze delle regioni
ordinarie e a statuto speciale. In conseguenza di ciò, si può
escludere che il provvedimento proposto possa presentare
aspetti di incoerenza con le fonti legislative primarie che
dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli
enti locali.
Quanto all'utilizzazione di uno strumento normativo
primario per apportare modifiche ad una fonte normativa
formalmente classificabile come regolamentare e quindi
secondaria, è necessario sottolineare come il ricorso ad
un'iniziativa legislativa con effetti immediati a conclusione
del suo iter si sia reso indispensabile per evitare di
dover ricorrere ad una nuova legge di delega, che avrebbe
allungato di molto i tempi di intervento sulla normativa
oggetto di modifica o integrazione. Dovendosi in tal senso
escludere che tale iniziativa possa rappresentare un fenomeno
di rilegificazione, la possibilità di delegificazione rimane
pertanto, ove risulti necessaria, pienamente utilizzabile.
3. Essendo l'iniziativa legislativa mirata
all'introduzione di modifiche ed integrazioni a disposizioni
vigenti, si è fatto necessariamente ricorso alla tecnica della
novella legislativa. Peraltro, per quanto concerne le modalità
di redazione ed il linguaggio normativo utilizzato a tal fine,
si fa presente che non sono state introdotte nuove definizioni
normative nelle disposizioni novellate, che risultano quindi
coerenti rispetto a quelle già in uso e con tutte le altre
disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, non toccate dagli interventi di
modifica, che restano ancora in uso.
Non si registrano poi effetti abrogativi al di fuori di
quelli espressamente individuati all'articolo 27 del disegno
di legge proposto.
4. Non risulta infine che vi siano indirizzi
giurisprudenziali, né giudizi di incostituzionalità pendenti
nella materia che costituisce oggetto della presente
iniziativa legislativa, né che vi siano all'esame del
Parlamento altri progetti di legge nella stessa o in analoga
materia.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
Per quanto riguarda gli effetti che l'impatto del
proposto disegno di legge dovrebbe provocare nel quadro
normativo o socio-economico vigente, i risultati dell'analisi
condotta in tale senso possono così sintetizzarsi.
A. L'intervento normativo che si intende porre in
essere con la presente iniziativa legislativa di modifica ed
integrazione di alcune disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è destinato ad operare
nello stesso ambito di applicazione della fonte normativa
modificata.
Per quanto concerne i soggetti destinatari, essi
coincidono con quelli appartenenti all'Amministrazione
interessata, che è esclusivamente quella degli affari esteri,
in quanto le disposizioni oggetto di novella legislativa
modificano, ottimizzandoli, esclusivamente taluni aspetti
strutturali ed organizzativi, a livello centrale e all'estero,
di tale Amministrazione, già disciplinati dal citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, normativa
sulla quale si basa l'ordinamento del Ministero degli affari
esteri.
I soggetti coinvolti, e cioè quelli appartenenti o
facenti capo alle categorie socio-economiche sulle quali
l'intervento normativo è suscettibile di produrre effetti di
ricaduta, appartengono parimenti all'Amministrazione degli
affari esteri.
B. Come peraltro evidenziato nella relazione
illustrativa non si prospettano particolari istanze di
carattere sociale o economico da soddisfare con la presente
iniziativa legislativa. Le esigenze prospettate sono tutte di
natura giuridica e sono chiaramente motivate dalla necessità
di rendere coerente, con i mutamenti del quadro normativo
intervenuti a seguito delle recenti modifiche ordinamentali
e/o strutturali che hanno interessato l'Amministrazione, la
normativa sulla quale, nonostante la sua appartenenza ad una
fase di produzione legislativa ormai superata, si basa tuttora
l'ordinamento "portante" dell'Amministrazione degli affari
esteri.
C. Gli obiettivi, sia quelli generali riguardanti
l'intervento nel suo complesso, sia quelli specifici
concernenti le singole disposizioni, sono dunque coincidenti
con le esigenze prospettate alla lettera b) e la loro
realizzazione è prevista o comunque attesa nel breve periodo,
fermo restando che gli effetti complessivi dovrebbero
manifestarsi - a legislazione vigente - in un arco temporale
auspicabilmente di lunga durata.
D. In relazione al verificarsi dei risultati attesi,
per quanto riguarda l'impatto diretto o indiretto che tali
risultati dovrebbero avere sull'organizzazione del Ministero
degli affari esteri e sull'attività, sia pure in termini
meramente eventuali, di altre pubbliche amministrazioni si
prevede, in conseguenza dell'attualizzazione e della
rafforzata coerenza dell'ordinamento stesso, l'ottimizzazione
del funzionamento delle strutture organizzative del Ministero
degli affari esteri in termini di efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi e delle missioni istituzionali propri di tale
Amministrazione.