XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2788




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni).


          1. Il provvedimento in oggetto, che introduce modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il cui testo si compone di 28 articoli, non comporta nella quasi totalità delle sue disposizioni oneri aggiuntivi a carico dell'Erario rispetto all'originaria previsione di spesa derivante dall'attuazione della predetta normativa, sulla quale va ad incidere.
          A tale riguardo, si deve infatti tener presente che dalla massima parte delle disposizioni interessate dalla presente iniziativa di modifica e integrazione non derivava, per intrinseca assenza di costi della originaria previsione legislativa, alcun onere finanziario, sicché dalla medesima normativa - la cui natura è rimasta sostanzialmente inalterata pur nella formulazione attualmente proposta, per la quale è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa - non derivano parimenti oneri finanziari.
          2. Rientrano nel novero delle disposizioni caratterizzate da mancanza di oneri finanziari gli articoli sottoelencati:

              l'articolo 1, che disciplina ex novo la composizione dell'Amministrazione degli affari esteri, sostituendo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

              l'articolo 2, che modifica, integrandolo, l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

              l'articolo 3, che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri, già disciplinata dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

              l'articolo 4, che modifica la rubrica del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

              l'articolo 5, che ricomprende nel novero degli "uffici all'estero" gli istituti italiani di cultura;

              l'articolo 6, che introduce nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 una norma aggiuntiva (l'articolo 30-bis), con cui - innovando rispetto alla precedente disciplina - viene individuato un nuovo modello organizzativo (la "sezione distaccata delle rappresentanze diplomatiche") che consente di rafforzare senza oneri aggiuntivi per l'Erario la presenza italiana all'estero. Tale obiettivo viene raggiunto mediante l'istituzione di una "sezione distaccata", che utilizza risorse umane, finanziarie e tecnologiche di una rappresentanza diplomatica la cui competenza territoriale si estende anche al Paese ove si istituisce la sezione distaccata, ma che ha sede in uno Stato diverso.
          Come peraltro già specificato nella relazione illustrativa, l'utilizzo di personale appartenente alla carriera diplomatica o di altro personale in organico presso la rappresentanza diplomatica di cui la sezione costituisce la proiezione, nonché delle necessarie risorse finanziarie e tecnologiche alla stessa rappresentanza assegnate, esclude nuovi o maggiori oneri a carico dell'Erario. Tale conclusione appare confermata, per quanto riguarda in particolare gli oneri di funzionamento, dalla soluzione prevista per l'allocazione di tali sezioni staccate nelle rispettive sedi di servizio. Infatti, fermo restando in ogni caso che il pagamento dei relativi canoni di locazione non può che avvenire nei limiti delle vigenti dotazioni di bilancio, l'utilizzo eventuale di locali - resi disponibili a seguito di intese bilaterali - ubicati all'interno degli uffici diplomatici o consolari di Paesi dell'Unione europea ovvero delle delegazioni della Commissione europea, potrebbe portare, in regime di compensazione delle reciproche spese, anche ad un risparmio per l'Erario derivante dalle economie di scala conseguenti a tali sinergie. Si deve inoltre considerare che i costi derivanti da eventuali canoni di locazione, peraltro esigui in numerose aree geografiche con basso reddito pro-capite, sarebbero ampiamente compensati dai risparmi sulle spese di viaggio e di missione che attualmente sostengono i capi delle rappresentanze diplomatiche per raggiungere i Paesi dove essi sono accreditati ma che non sono sedi di Ambasciata.
          Infine, un consistente risparmio sugli oneri finanziari derivanti dal mantenimento delle rappresentanze diplomatiche può essere realizzato nell'immediato futuro se si considera che il meccanismo in questione consente in concreto di procedere alla progressiva riduzione delle rappresentanze diplomatiche esistenti in aree geografiche a forte concentrazione, nelle quali tutti i Paesi che vi appartengono siano sedi di Ambasciata (ad esempio l'America centrale). In tal caso, mantenendosi in funzione una o due Ambasciate nei Paesi di maggior rilievo politico-diplomatico, le residue rappresentanze diplomatiche verrebbero trasformate in sezioni distaccate di quelle esistenti, con conseguenti forti riduzioni delle spese di personale e delle spese di funzionamento;

              l'articolo 7, che modifica, sotto il profilo meramente lessicale, la formulazione dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

              l'articolo 8, che inserisce tra le funzioni degli uffici consolari quella di assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero;

              l'articolo 9, che modifica la rubrica del capo V del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

              l'articolo 10, che opera un rinvio, sostituendo l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, per le scuole e gli altri istituti educativi all'estero, alle specifiche disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento;
              l'articolo 11, che attualizza l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (Personale dell'Amministrazione degli affari esteri), sostituendolo con disposizioni che tengono conto del processo di riforma intervenuto in materia di pubblico impiego;

              l'articolo 12, che integra l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 - riproponendo, come già chiarito nella relazione illustrativa, una iniziativa legislativa (atto Camera n. 6561-septies) appartenente alla precedente legislatura e già approvata dalla competente Commissione della Camera dei deputati ma poi decaduta per la sopravvenuta conclusione della stessa legislatura - introduce il principio di delegificazione nell'ambito delle dotazioni organiche della carriera diplomatica, limitatamente ai gradi di consigliere di Ambasciata, consigliere di legazione e segretario di legazione. Scopo della norma è quello di consentire (utilizzando lo strumento regolamentare del decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per i procedimenti di rideterminazione e di rimodulazione delle dotazioni organiche del personale del comparto dei Ministeri) una maggiore flessibilità nella determinazione delle dotazioni organiche del personale diplomatico appartenente agli anzidetti gradi, spostando risorse da uno all'altro dei tre gradi in relazione alle variabili esigenze funzionali e operative dell'Amministrazione (esigenza che non si pone invece per i gradi apicali, dove le relative dotazioni organiche consentono già di fronteggiare tutte le future ed eventuali necessità). Il provvedimento, che è adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed è soggetto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, non genera costi in quanto, applicandosi il principio della reciproca compensazione tra diversi contingenti di personale diplomatico, viene assicurato di volta in volta il rispetto dell'obbligo dell'invarianza della spesa, riferita al costo della dotazione organica complessiva dei tre gradi;

              l'articolo 13, che integra con l'introduzione di un comma il testo dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, introduce l'"anno sabbatico" per i funzionari diplomatici che intendono assentarsi dal servizio nell'interesse dell'Amministrazione per seguire studi specialistici in Italia o all'estero al fine di perfezionare la propria formazione professionale. Il nuovo istituto - la cui disciplina risulta assimilabile a quella dell'aspettativa per motivi di famiglia - prevede che i funzionari diplomatici autorizzati (non più di dieci contemporaneamente) possano assentarsi dal servizio (per non più di un anno) senza diritto alla retribuzione e, a maggior ragione trovandosi fuori servizio, senza diritto al trattamento di missione. Sotto il profilo finanziario la disposizione, che non comporta nuovi o maggiori oneri, consentirebbe addirittura un risparmio nelle spese di personale, in quanto - a fronte del versamento da parte dell'Amministrazione dei soli contributi previdenziali ed assistenziali a proprio carico, che comunque sarebbero stati corrisposti - ha l'effetto di ridurre le spese complessive per stipendi ed altri assegni fissi e variabili per il personale della carriera diplomatica durante il periodo di assenza dei funzionari autorizzati;

              gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, che modificano, parzialmente sostituendo o integrando il testo originario, rispettivamente gli articoli 107, primo comma, lettera b), 109, primo comma, lettera c), 109-bis, primo comma, 110, commi terzo e quinto, 110-bis, primo comma, la rubrica del capo II del titolo II della parte seconda, nonché l'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

              l'articolo 22, con il quale è stato sostituito il primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dispone l'unificazione dei contingenti degli impiegati a contratto che possono essere assunti sia da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari che da parte degli istituti italiani di cultura. La disposizione mira a razionalizzare un sistema (quello degli impiegati a contratto) che prima della formulazione del presente disegno di legge si basava su una rigida distinzione dei due contingenti e che attualmente, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 1 e 5, non è più sostenibile. L'attuazione della norma, da cui consegue la semplice somma aritmetica dei due contingenti di personale, non comporta assolutamente alcun onere finanziario aggiuntivo;

              l'articolo 23, che sostituisce il primo comma dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dispone - a differenza di quanto previsto dalla disposizione modificata - il mantenimento, a favore del personale in servizio all'estero da meno di otto mesi, dell'indennità personale durante il congedo ordinario ed in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo durante il servizio all'estero. La disposizione, che può considerarsi parzialmente innovativa rispetto all'attuale disciplina, si propone, attraverso tale ultima limitazione, di realizzare anche economie di bilancio, riducendo gli oneri per spese di personale;

              l'articolo 26, infine, apporta una assai limitata modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, intervenendo su una fonte normativa diversa dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e di assai più recente emanazione. Tale intervento normativo, pur non avendo una diretta connessione con quest'ultimo provvedimento, ha trovato collocazione ratione materiae nel disegno di legge che si propone, ed è accomunato alla normativa innanzi individuata dalla assoluta mancanza di onerosità.

          3. Le disposizioni residue, invece, generano costi immediatamente valutabili, derivanti dall'incremento di oneri già esistenti o dall'individuazione di nuovi oneri, ovvero in un solo caso (articolo 24) determinano minori entrate per l'Erario, situazione quest'ultima assimilabile peraltro all'individuazione di un nuovo onere a carico dello stesso Erario.
          Tali disposizioni sono:

              l'articolo 21, che introduce una nuova disposizione (l'articolo 144-bis) nel corpus normativo costituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, prevede la corresponsione, relativamente al servizio prestato all'estero, di una indennità volta a premiare la conoscenza, da parte dei dipendenti del Ministero degli affari esteri, che non rivestano qualifiche apicali, di "lingue straniere di difficile apprendimento", e come tali individuate con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere derivante dall'attuazione della predetta disposizione valutato complessivamente in euro 498.296,00 è stato calcolato seguendo la logica analitica di cui all'allegata tabella 1. Sarà necessario istituire comunque una apposita unità previsionale di base non esistendo attualmente nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri alcuna unità previsionale di base ad hoc;

              l'articolo 24, con il quale si integra il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 introducendo una ulteriore disposizione (l'articolo 111-bis) nel predetto corpus normativo, prevede l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio assunto di intesa con i dirigenti dei competenti uffici della Amministrazione interessata alla cura di interessi di rilievo internazionale, con il quale si provvede alla ricognizione dei beni demaniali concessi in uso ad enti o associazioni per lo svolgimento di attività di rappresentanza e culturali connesse al perseguimento delle predette attività istituzionali, nonché per servizi sociali. La disposizione consente anche, facendo venir meno la materia del contendere, di chiudere il contenzioso esistente su tale materia tra il Ministero degli affari esteri e l'allora Ministero delle finanze. L'introduzione di tale norma - che restituisce al Ministero degli affari esteri una situazione derogatoria in materia di uso di beni demaniali, giustificata dal prevalente uso governativo dei beni stessi, ma venuta meno per l'implicita abrogazione dell'articolo 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 1993, n. 537, è stata suggerita dal Consiglio di Stato in sede di parere espresso, a richiesta del Ministero delle finanze, al fine di dirimere il contenzioso predetto. La stima delle minori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione, in assenza di un qualsivoglia parametro di quantificazione dei termini economici inerenti alla pregressa utilizzazione del bene demaniale, è stata effettuata necessariamente in via presuntiva. Pertanto, prendendo a riferimento l'importo individuato dall'Agenzia del demanio a titolo di indennizzo per l'uso dei beni, che ha tenuto conto dei valori di mercato previo accertamento eseguito dalla stessa Agenzia fino a tutto il decorso anno, è stato possibile quantificare l'onere nella misura annua complessiva di lire 202.840.000 corrispondenti ad euro 104.324,00 in ragione di anno;

              l'articolo 25 sostituisce la tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, con una nuova tabella in cui le cifre già espresse in lire sono state convertite in euro. Al contempo, parallelamente a questa operazione che non comporta alcun costo aggiuntivo, vengono incrementate - per le ragioni meglio esplicitate nella relazione illustrativa - le misure mensili delle indennità di servizio spettanti, rispettivamente, all'esperto capo (incarico conferibile ad un dirigente di prima fascia) in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ed al dirigente dell'area della promozione culturale con incarico di direttore di istituto italiano di cultura.

          L'indennità mensile che sarebbe spettata all'esperto capo, corrispondente dopo la conversione ad euro 1.262,71, viene elevata ad euro 1.381,53, con un incremento pari al 9,60 per cento, mentre l'indennità mensile spettante al direttore di istituto italiano di cultura corrispondente dopo la conversione ad euro 938,92, viene aumentata ad euro 1.038,08, con un incremento pari al 10,57 per cento.
          L'ulteriore onere finanziario derivante dall'incremento dell'indennità di servizio mensile spettante all'esperto capo può quindi valutarsi a regime, considerando la totale copertura dei tre posti previsti per l'estero dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, in circa euro 28.897,00 per anno, mentre l'onere aggiuntivo conseguente all'incremento dell'indennità mensile spettante al direttore dell'istituto italiano di cultura, considerando la integrale copertura dei dieci posti previsti dalla normativa vigente, ammonta a regime a euro 116.915,00 in ragione di anno.
          L'incremento complessivo annuo, ammontante ad euro 145.812,00 è stato analiticamente riportato, per ciascuna delle due indennità considerate, nell'allegata tabella riassuntiva degli oneri (tabella 2).



Tabella 1

TABELLA ANALITICA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 21


... (omissis) ...



Tabella 2

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 25


... (omissis) ...


TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ONERI RISULTANTI
DALLE TABELLE 1, 2 E DALL'ARTICOLO 24


Tab. 1 euro 498.296,00
Tab. 2 <28.897,00 + 116,914,60> arr. euro 145.812,00
Art. 24 euro 104.324,00

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

          1. La presente iniziativa legislativa si è resa necessaria, come più diffusamente si è detto nella relazione illustrativa, per fare fronte all'esigenza - avvertita a conclusione del processo di riforma che ha investito l'Amministrazione degli affari esteri - di adeguare con limitati ritocchi la normativa, su cui si basa l'ordinamento dell'Amministrazione (e cioè il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18), a talune disposizioni concernenti la disciplina del pubblico impiego recentemente introdotte nell'ambito del più generale processo di riforma che ha interessato la pubblica amministrazione.
          2. Per quanto concerne gli aspetti tecnico-normativi in senso stretto del proposto disegno di legge, occorre precisare che esso si colloca nel quadro normativo rappresentato dall'insieme delle fonti legislative e regolamentari che disciplinano il "sistema Esteri", quadro che, in attuazione della legge di delega 28 luglio 1999, n. 266, è stato recentemente interessato da un processo di riforma caratterizzato da profonde ed incisive modificazioni nei suoi aspetti più rilevanti, come quelli legati al personale ed all'organizzazione.
          Tra le espressioni più significative di tale processo evolutivo sono da segnalare il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 (Riordino della carriera diplomatica), il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 1999 ed il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 368 del 2000, con i quali si è rispettivamente provveduto, con atti regolamentari, all'individuazione degli uffici dirigenziali generali dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri ed all'individuazione degli uffici dirigenziali della stessa Amministrazione non attribuibili alla carriera diplomatica.
          Si deve peraltro precisare a tale riguardo che la presente iniziativa non va ad incidere su tali ultimi provvedimenti, che sono comunque di molto posteriori al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ma solo, e con modifiche di limitata portata, su taluni, suppur rilevanti, aspetti organizzativi definiti dal predetto provvedimento.
          Per quanto concerne la compatibilità dell'intervento normativo, si può affermare che, essendo esso esclusivamente mirato alle modifiche e all'integrazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, non si riscontra alcuna interferenza con l'ordinamento comunitario, nonchè - con riferimento alla normativa ordinaria e costituzionale vigente - con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale. In conseguenza di ciò, si può escludere che il provvedimento proposto possa presentare aspetti di incoerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
          Quanto all'utilizzazione di uno strumento normativo primario per apportare modifiche ad una fonte normativa formalmente classificabile come regolamentare e quindi secondaria, è necessario sottolineare come il ricorso ad un'iniziativa legislativa con effetti immediati a conclusione del suo iter si sia reso indispensabile per evitare di dover ricorrere ad una nuova legge di delega, che avrebbe allungato di molto i tempi di intervento sulla normativa oggetto di modifica o integrazione. Dovendosi in tal senso escludere che tale iniziativa possa rappresentare un fenomeno di rilegificazione, la possibilità di delegificazione rimane pertanto, ove risulti necessaria, pienamente utilizzabile.
          3. Essendo l'iniziativa legislativa mirata all'introduzione di modifiche ed integrazioni a disposizioni vigenti, si è fatto necessariamente ricorso alla tecnica della novella legislativa. Peraltro, per quanto concerne le modalità di redazione ed il linguaggio normativo utilizzato a tal fine, si fa presente che non sono state introdotte nuove definizioni normative nelle disposizioni novellate, che risultano quindi coerenti rispetto a quelle già in uso e con tutte le altre disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, non toccate dagli interventi di modifica, che restano ancora in uso.
          Non si registrano poi effetti abrogativi al di fuori di quelli espressamente individuati all'articolo 27 del disegno di legge proposto.
          4. Non risulta infine che vi siano indirizzi giurisprudenziali, né giudizi di incostituzionalità pendenti nella materia che costituisce oggetto della presente iniziativa legislativa, né che vi siano all'esame del Parlamento altri progetti di legge nella stessa o in analoga materia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE


          Per quanto riguarda gli effetti che l'impatto del proposto disegno di legge dovrebbe provocare nel quadro normativo o socio-economico vigente, i risultati dell'analisi condotta in tale senso possono così sintetizzarsi.

              A. L'intervento normativo che si intende porre in essere con la presente iniziativa legislativa di modifica ed integrazione di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è destinato ad operare nello stesso ambito di applicazione della fonte normativa modificata.
          Per quanto concerne i soggetti destinatari, essi coincidono con quelli appartenenti all'Amministrazione interessata, che è esclusivamente quella degli affari esteri, in quanto le disposizioni oggetto di novella legislativa modificano, ottimizzandoli, esclusivamente taluni aspetti strutturali ed organizzativi, a livello centrale e all'estero, di tale Amministrazione, già disciplinati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, normativa sulla quale si basa l'ordinamento del Ministero degli affari esteri.
          I soggetti coinvolti, e cioè quelli appartenenti o facenti capo alle categorie socio-economiche sulle quali l'intervento normativo è suscettibile di produrre effetti di ricaduta, appartengono parimenti all'Amministrazione degli affari esteri.

              B. Come peraltro evidenziato nella relazione illustrativa non si prospettano particolari istanze di carattere sociale o economico da soddisfare con la presente iniziativa legislativa. Le esigenze prospettate sono tutte di natura giuridica e sono chiaramente motivate dalla necessità di rendere coerente, con i mutamenti del quadro normativo intervenuti a seguito delle recenti modifiche ordinamentali e/o strutturali che hanno interessato l'Amministrazione, la normativa sulla quale, nonostante la sua appartenenza ad una fase di produzione legislativa ormai superata, si basa tuttora l'ordinamento "portante" dell'Amministrazione degli affari esteri.

              C. Gli obiettivi, sia quelli generali riguardanti l'intervento nel suo complesso, sia quelli specifici concernenti le singole disposizioni, sono dunque coincidenti con le esigenze prospettate alla lettera b) e la loro realizzazione è prevista o comunque attesa nel breve periodo, fermo restando che gli effetti complessivi dovrebbero manifestarsi - a legislazione vigente - in un arco temporale auspicabilmente di lunga durata.

              D. In relazione al verificarsi dei risultati attesi, per quanto riguarda l'impatto diretto o indiretto che tali risultati dovrebbero avere sull'organizzazione del Ministero degli affari esteri e sull'attività, sia pure in termini meramente eventuali, di altre pubbliche amministrazioni si prevede, in conseguenza dell'attualizzazione e della rafforzata coerenza dell'ordinamento stesso, l'ottimizzazione del funzionamento delle strutture organizzative del Ministero degli affari esteri in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi e delle missioni istituzionali propri di tale Amministrazione.




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