XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2788
Onorevoli Deputati! - A) Origini e finalità del
provvedimento.- 1. Dopo l'intensa stagione riformatrice
che ha prodotto, in questi ultimi anni, un incisivo riassetto
dell'Amministrazione centrale degli affari esteri ed il
riordino della carriera diplomatica e delle altre categorie di
personale, si avverte ora l'esigenza di porre mano, anche
sulla scorta dell'esperienza della prima fase susseguente il
varo della riforma, ad alcuni ritocchi, integrazioni e
modifiche della normativa su cui si basa l'ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri, e cioè il decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni.
Si è pertanto predisposto, con il presente disegno di
legge, un limitato pacchetto di misure volte, da un lato, ad
adeguare la normativa in parola a talune disposizioni
concernenti la pubblica amministrazione ed, in particolare, il
pubblico impiego, che hanno nel frattempo visto la luce e che
con essa in qualche modo interferiscono; dall'altro, a dare
risposta ad ulteriori esigenze che si sono recentemente
manifestate e che non possono essere soddisfatte nell'ambito
delle disposizioni vigenti.
2. L'intervento del legislatore è reso necessario dalla
natura di norme primarie che è propria delle norme del decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, le quali
discendono in effetti da un provvedimento di delega al Governo
(la legge 25 luglio 1966, n. 586) emanata in vista di una
riforma dell'Amministrazione degli affari esteri che vide dopo
qualche mese la luce. Anche i successivi interventi normativi
che hanno inciso sulle disposizioni del citato decreto del
Presidente della Repubblica, eccettuate quelle concernenti
materie nel frattempo oggetto di delegificazione, hanno
rivestito necessariamente la forma del provvedimento di
legge.
3. L'impianto del disegno di legge in oggetto segue passo
dopo passo, con il ricorso allo strumento della "novella", le
norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967 che si intende modificare, e riguardano sia aspetti del
funzionamento dell'Amministrazione degli affari esteri nelle
sue componenti interne ed estere, sia l'ordinamento speciale
della carriera diplomatica, nelle parti, beninteso, che sono
tuttora affidate alla normativa unilaterale, ed alcune
disposizioni sul servizio all'estero che permangono comuni sia
alla predetta carriera che alle altre categorie di personale
dell'Amministrazione.
B) Illustrazione analitica del disegno di legge.
L'articolo 1 modifica, aggiornandola alla realtà odierna,
la norma sulla composizione dell'Amministrazione degli affari
esteri. Viene così sottolineato, nella nuova disposizione, che
la predetta Amministrazione è costituita dagli uffici centrali
del Ministero, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici
consolari e dagli istituti italiani di cultura.
Rispetto alla formula originaria non vengono più
ricompresi nell'Amministrazione l'Istituto diplomatico (perché
esso, a seguito del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, è ormai da
considerare un ufficio dirigenziale generale ed è quindi già
contemplato nella più generale dizione di "uffici centrali del
Ministero") e gli ispettorati di frontiera per gli italiani
all'estero (uffici periferici virtualmente deputati
all'assistenza agli emigranti che non funzionano peraltro più
da circa vent'anni, con il venire meno, cioè, dei flussi
migratori in partenza dal nostro Paese, e che vengono
soppressi dal presente disegno di legge).
Sono invece considerati come facenti parte
dell'Amministrazione degli affari esteri gli istituti italiani
di cultura precedentemente identificabili con gli "istituti
culturali (....) all'estero" e che la norma classificava come
"dipendenti" dall'Amministrazione. In verità l'evoluzione
normativa riguardante gli istituti italiani di cultura (la
legge 22 dicembre 1990, n. 401, che ne ha riformato struttura
ed attività) con l'inclusione, in particolare, del personale
degli istituti stessi nel novero del personale
dell'Amministrazione degli affari esteri, già aveva, di fatto,
trasformato gli istituti in organi dell'Amministrazione degli
affari esteri, facendo venir meno ogni residuo di "alterità"
dei medesimi nei confronti dell'Amministrazione stessa.
L'articolo 2 modifica l'articolo 16, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,
consentendo che le funzioni di vice capo servizio e di vice
direttore dell'Istituto diplomatico siano conferite a
funzionari diplomatici che rivestano il grado di consigliere
di legazione (oltre che quello, normativamente già previsto,
di consigliere d'ambasciata). In un'ottica di valorizzazione
del personale più giovane e meritevole, si ipotizza pertanto
un affidamento delle predette funzioni anche ai consiglieri di
legazione, in analogia con altre disposizioni sul conferimento
di funzioni, su una base temporanea e per esigenze di
servizio.
Non è apparso invece opportuno prevedere la possibilità di
conferire ai consiglieri di legazione, sia pure nei limiti
anzidetti, le funzioni di vice capo di gabinetto - contemplate
dalla stessa norma del decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967 che si intende modificare - le quali restano
quindi tassativamente riservate ai funzionari che rivestono un
grado non inferiore a quello di consigliere di ambasciata.
L'articolo 3 modifica l'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
La nuova disposizione integra dapprima la composizione del
Consiglio di amministrazione (primo comma del citato articolo
26) estendendola ai capi servizio ed al direttore
dell'Istituto diplomatico, precedentemente esclusi. In verità,
con le riforme di questi ultimi anni, tutti i titolari di
uffici dirigenziali generali (quali sono anche i capi servizio
ed il direttore dell'Istituto diplomatico) hanno pari rango ed
identiche responsabilità gestionali: non si giustificherebbe
più, quindi, una composizione del Consiglio limitata solo ad
alcuni di essi.
La nuova disposizione stabilisce poi, sostituendo
integralmente il quarto comma del citato articolo 26, quali
siano i soggetti abilitati a sostituire i componenti del
Consiglio di amministrazione in caso di assenza o di
impedimento, individuandoli nei loro vicari.
Viene infine stabilito dalla norma che il Vice Segretario
generale partecipa ai lavori del Consiglio quando quest'ultimo
tratta materie che sono oggetto di delega di funzioni a lui
conferita dal Segretario generale.
L'articolo 4 modifica la rubrica del titolo II della parte
prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967 per adeguarla all'inserimento degli istituti italiani di
cultura nella compagine dell'Amministrazione degli affari
esteri, così come disposto dall'articolo 1, e distinguere i
predetti dagli "istituti scolastici ed educativi all'estero".
Nel contempo viene espunto il riferimento agli "ispettorati di
frontiera" che, non facendo più parte dell'Amministrazione
degli affari esteri, anzi venendo soppressi (vedasi l'articolo
27 del presente disegno di legge) non sono evidentemente più
retti dal titolo II della parte prima del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
L'articolo 5, nello stesso ordine di idee di cui
all'articolo 4, ricomprende ora gli istituti italiani di
cultura nel novero degli "uffici all'estero", modificando
l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n.
18 del 1967 che configurava in questi ultimi solo le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. Essendo
ormai divenuti gli istituti organi dell'Amministrazione ed
essendo essi chiamati a svolgere la loro attività all'estero
non possono che essere "uffici" periferici, "all'estero"
appunto, della medesima.
Viene peraltro specificato, con l'introduzione di due
nuovi commi nello stesso articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che gli istituti
sono interamente regolati da un'apposita disciplina (la
ricordata legge n. 401 del 1990, e successive modificazioni)
applicandosi ad essi, per quanto ivi non previsto, la
normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 1967 nei limiti di quanto possano consentire la loro
particolare natura e le specifiche finalità da essi
perseguite, e dipendendo essi dalle Missioni diplomatiche e
dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla
legge.
L'articolo 6 introduce nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967 l'articolo 30-bis, recante
"Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche". La
ratio di tale norma sta nella necessità di provvedere
espressamente, dettando contestualmente le relative
disposizioni di carattere più generale, la possibilità per il
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di istituire speciali "sezioni
distaccate" di una rappresentanza diplomatica in Paesi per cui
questa è territorialmente competente ma diversi da quello dove
ha sede.
E' da ricordare, a tale proposito, che l'azione
dell'Italia sul terreno diplomatico e consolare si svolge
all'estero attraverso le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari, regolati dagli articoli da 30 a 35 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per
quanto attiene alla loro istituzione, organizzazione e
funzionamento. Un certo numero delle predette rappresentanze è
territorialmente competente per più Paesi (quello di residenza
più altri viciniori nei quali non è funzionante una nostra
Missione diplomatica e che vengono quindi affidati alle sue
cure). Le esigenze di maggiore proiezione internazionale del
nostro Paese in tutti i settori di attività, coniugate con i
condizionamenti imposti dalla finanza pubblica nonché con
l'obiettivo di una più efficiente organizzazione della rete
degli uffici del Ministero all'estero, determinano la
necessità di prevedere, per i Paesi dove non è possibile
istituire una rappresentanza diplomatica o un ufficio
consolare di prima categoria, la possibilità di destinarvi
stabilmente uno o più dipendenti formalmente in organico
presso la rappresentanza diplomatica competente per
territorio. Tali persone potrebbero pertanto, con una
struttura "leggera" posta alle dipendenze
gerarchico-funzionali della predetta Missione diplomatica ma
con sufficiente margine di autonomia operativa, svolgere una
limitata azione di fiancheggiamento in loco dell'azione
diplomatica dell'Ambasciata, la cui responsabilità resterebbe
affidata alla Missione stessa, e, a seconda dei casi,
assolvere anche determinate funzioni consolari (passaporti,
visti, eccetera). Tali "antenne" della Missione diplomatica
nei Paesi di suo secondario accreditamento funzionano
amministrativamente come "sezioni distaccate" della medesima.
Esse possono essere collocate - previe intese bilaterali in
tal senso - anche all'interno delle sedi, eventualmente
esistenti in loco, degli uffici diplomatici e consolari
di Paesi dell'Unione europea o della delegazione della
Commissione europea, così come fanno già altri Paesi della
stessa Unione, ad esempio la Francia e la Germania. Le spese
necessarie perché tali "sezioni distaccate" siano ospitate nei
locali di altri Paesi od enti sono liquidate direttamente dal
Ministero degli affari esteri sotto forma di rimborso a quei
Paesi e a quegli enti (è la formula impiegata, ad esempio,
dalla Francia e dalla Germania) con evidente risparmio per
l'Erario derivante dalle predette sinergie.
Da ultimo, si deve anche considerare che un rilevante
risparmio sugli oneri finanziari derivanti dal mantenimento
delle rappresentanze diplomatiche può essere realizzato
nell'immediato futuro qualora si consideri l'opportunità di
procedere alla progressiva riduzione di quelle esistenti in
un'area geografica a forte concentrazione, nella quale cioè
tutti i Paesi che vi appartengono siano sedi di Ambasciata. In
tale ipotesi, mentre si manterrebbero in funzione una o due
Ambasciate di maggior rilievo, le restanti rappresentanze
diplomatiche verrebbero trasformate in sezioni distaccate, con
l'effetto di ridurre fortemente le spese di personale e di
funzionamento.
L'articolo 7 modifica le parole "di un ufficio all'estero"
contenute nel secondo comma dell'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sostituendole con
"delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari".
In effetti, ora che gli istituti di cultura sono "uffici
all'estero" occorre non ricomprenderli espressamente nella
disposizione in questione per tener conto della specifica
normativa che li riguarda, la quale prevede altri casi - oltre
a quelli indicati nella norma de qua - in cui persone
estranee all'Amministrazione possono essere adibite al loro
servizio.
L'articolo 8 è volto ad inserire, nell'indicazione delle
principali funzioni degli uffici consolari, di cui
all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n.
18 del 1967, quella di assicurare l'esercizio del diritto di
voto nelle elezioni italiane da parte dei cittadini residenti
all'estero. E' questa, come noto, una significativa misura
introdotta di recente nell'ordinamento per consentire ai
connazionali all'estero una più incisiva partecipazione alla
vita politica del Paese. L'inserimento di tale funzione nella
indicazione dei più tradizionali compiti affidati agli uffici
consolari intende sottolineare il ruolo che questi ultimi sono
chiamati d'ora in poi a rivestire nel garantire, secondo le
competenze ad essi attribuite dalla normativa, le condizioni
perché i cittadini italiani all'estero possano concretamente
esercitare il diritto di voto.
L'articolo 9 modifica la rubrica del capo V del titolo II
della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967, enucleando gli istituti italiani di cultura
dal testo originario, in quanto questi vengono ora ricompresi
nel novero degli "uffici all'estero", cioè degli organi veri e
propri dell'Amministrazione degli affari esteri.
L'articolo 10, per quanto riguarda le scuole italiane e le
altre istituzioni educative all'estero, opera opportunamente
un rinvio alla specifica normativa che ne disciplina il
funzionamento.
L'articolo 11 sostituisce l'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (che individua il
personale appartenente all'Amministrazione degli affari
esteri) con un nuovo testo che tiene conto delle modifiche,
anche terminologiche, intervenute nel frattempo nel settore
del pubblico impiego e, più in particolare, nell'ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri.
L'articolo 12 del disegno di legge ripropone una misura
già elaborata nella scorsa legislatura (il relativo
provvedimento - Atto Camera n. 6561-septies - fu
approvato in Commissione alla Camera dei deputati, ma poi
decadde per la fine della legislatura stessa).
Per adattare gli organici del personale dei tre gradi
iniziali della carriera diplomatica alle contingenti e
mutevoli esigenze di servizio, si "delegifica" la
corrispondente dotazione organica, prevedendo la possibilità
di modificare con un regolamento ex articolo 17, comma
4-bis, della legge n. 400 del 1988, la tabella 1
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967, corrispondentemente ai tre gradi anzidetti, con la
salvaguardia del principio dell'invarianza della spesa
complessiva.
Tale "delegificazione" si applica solo ai tre gradi
iniziali della carriera diplomatica perché maggiori risultano,
relativamente ad essi, le mutevoli esigenze di servizio che
inducono ad attuare una particolare flessibilità nella
determinazione delle loro dotazioni organiche. La stessa
esigenza non si riscontra invece per i restanti gradi di
ministro plenipotenziario e di ambasciatore, le cui dotazioni
organiche risultano in grado di far fronte adeguatamente alle
eventuali, future necessità.
L'articolo 13 introduce il sesto comma dell'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967
("Formazione e aggiornamento professionale") che già prevede
la possibilità per l'Amministrazione di inviare con
trattamento di missione, considerandolo quindi come un normale
periodo di servizio, per la durata massima di un anno, non più
di dieci funzionari diplomatici contemporaneamente a seguire
studi "in materie particolari" in Italia o all'estero.
Poiché sussiste l'esigenza - che sempre più si va
affermando - di una formazione permanente del funzionario
diplomatico nell'interesse dell'Amministrazione stessa, si
contempla ora anche il caso di coloro che a titolo di
iniziativa personale (ma con il necessario beneplacito
dell'Amministrazione, come già nel caso dell'aspettativa per
motivi di famiglia) desiderino effettuare per gli identici
motivi un periodo di studio e di applicazione in Italia o
all'estero. In tale fattispecie, pur non venendo il periodo
stesso equiparato al servizio (non vi sarebbe quindi
trattamento di missione e la stessa retribuzione non verrebbe
corrisposta), l'assenza del funzionario diplomatico verrebbe
autorizzata come "assenza per motivi di studio", senza
pregiudizio - vista la specialità della norma - per
l'anzianità di servizio, la quale maturerebbe egualmente sia
ai fini dell'avanzamento che del collocamento a riposo e del
relativo trattamento pensionistico (prevedendosi peraltro il
versamento da parte dell'interessato dei relativi contributi e
ritenute previdenziali a suo carico).
L'articolo 14 modifica l'articolo 107, primo comma,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967, la quale stabilisce che per la promozione al
grado di consigliere di legazione i segretari di legazione
debbano aver prestato servizio, per almeno quattro anni "negli
uffici all'estero o in organizzazioni internazionali". Poiché
è oggi sempre più diffusa la possibilità per i giovani
funzionari diplomatici di prestare servizio per qualche tempo
anche presso delegazioni diplomatiche speciali (si pensi a
quelle in Iraq e in Taiwan) ovvero presso Stati esteri (si
pensi ai funzionari che, per conto dell'Unione europea,
possono essere distaccati presso Stati europei candidati
all'adesione) appare equo per gli interessati, nonché
vantaggioso per il servizio, equiparare tali periodi a quelli
trascorsi presso le organizzazioni internazionali.
L'articolo 15 introduce un'importante integrazione,
essenziale per la funzionalità del servizio, alla lettera
c) del primo comma dell'articolo 109 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Essa infatti mira
ad integrare le funzioni che, al Ministero e all'estero,
devono avere svolto, per un periodo di almeno due anni nel
grado di consigliere di ambasciata, i funzionari diplomatici
al fine di essere nominati ministri plenipotenziari. La
precedente individuazione di funzioni lasciava fuori, infatti,
le funzioni di vice direttore generale, vice capo servizio,
vice direttore dell'istituto diplomatico e di ministro
consigliere presso una rappresentanza diplomatica: funzioni
altrettanto importanti, al fine del servizio, di quelle
indicate oggi dalla norma.
L'articolo 16 riduce da sette a sei anni l'anzianità
minima nel grado che deve essere posseduta dai ministri
plenipotenziari per essere nominati al grado di ambasciatore
(articolo 109-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967). La ragione di tale modificazione
risiede nel convincimento - maturato in questi ultimi tempi a
seguito di concrete esperienze di servizio - che il periodo
propedeutico alla nomina ad ambasciatore da trascorrere nel
grado immediatamente inferiore è attualmente troppo lungo. Sei
anni di servizio, invece di sette, nel grado di ministro
plenipotenziario (cui corrispondono generalmente tre-quattro
anni da capo Missione all'estero e due-tre anni da direttore
generale o capo servizio presso l'Amministrazione centrale od
altro incarico equivalente) sono sufficienti, stante il tipo
di responsabilità rivestite, per acquisire la necessaria
esperienza che consenta poi di assumere gli incarichi di ancor
maggiore rilevanza e delicatezza connessi con il grado di
ambasciatore. Sembra pertanto equo per gli interessati e,
soprattutto, funzionale per il servizio, stabilire per la
nomina ad ambasciatore un'anzianità minima nel grado inferiore
di soli sei anni.
L'articolo 17 si compone di due parti: la prima
sostituisce il terzo comma dell'articolo 110 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per escludere gli
avvicendamenti dei capi Missione dalla norma che rende
obbligatorio procedere ai movimenti dei funzionari diplomatici
solo nei mesi di giugno, luglio ed agosto. In effetti, le
esigenze di servizio, le quali inducono nella nomina dei capi
Missione ad aderire strettamente alle vicende delle nostre
relazioni diplomatiche con i vari Stati, non si conciliano con
una normativa troppo rigida e che rischia di comportare sempre
maggiori inconvenienti.
La seconda parte, sostituendo il testo del quinto comma
dello stesso articolo 110 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, equipara al servizio prestato
presso le organizzazioni internazionali quello svolto presso
Stati esteri, ai fini del periodo di servizio all'estero
massimo consentito prima che i funzionari diplomatici debbano
far rientro al Ministero.
Viene così tenuto opportunamente conto della sempre
maggiore diffusione, anche in prospettiva, di tale tipo di
servizio all'estero che consente ai funzionari diplomatici
fruttuose esperienze, a vantaggio sia personale che
dell'immagine del nostro Paese.
L'articolo 18, confermando l'interpretazione che
l'Amministrazione ha sempre dato all'articolo 110-bis
del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,
modifica il primo comma esplicitando chiaramente che le
vacanze dei posti di capo Missione non sono soggette alle
forme di pubblicità previste per i restanti posti all'estero
disponibili per i funzionari della carriera diplomatica. Ciò
per evidenti motivi di riservatezza (legati, anche qui, alle
vicende delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e gli altri
Stati) e per il fatto che le nomine dei capi Missione sono
deliberate dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
degli affari esteri, con procedura cioè "rafforzata" rispetto
alle diverse destinazioni all'estero degli altri funzionari
diplomatici. Ne consegue un diverso percorso anche nella fase
di individuazione delle persone più idonee per l'incarico.
L'articolo 19 modifica la rubrica del capo II del titolo
II della parte seconda del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967 per adeguarla alla mutata realtà del
pubblico impiego, nella quale cioè i funzionari che un tempo
appartenevano alla carriera direttiva amministrativa risultano
oggi inseriti nell'area funzionale C.
L'articolo 20, nello stesso ordine di idee dell'articolo
19, sopprime le disposizioni che si riferivano, nel testo
originario dell'articolo 114 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, all'impiego in Italia ed all'estero
dei funzionari direttivi amministrativi (oggi di natura
contrattuale o meglio specificate in altri strumenti
normativi), e sostituisce il predetto articolo con un nuovo
articolo la cui rubrica è "Funzioni consolari". In esso
vengono specificate quali funzioni consolari di collaborazione
e, eventualmente, di direzione possono essere affidate, per
esigenze di servizio e sentito il Consiglio di
amministrazione, ai dipendenti dell'area funzionale C. Esse
risultano le stesse, a parità di livello, di quelle che
potevano essere loro affidate nel pregresso ordinamento.
Infatti, ai dipendenti delle posizioni economiche C2 e C3
(discendenti diretti delle qualifiche VIII e IX, a loro volta
eredi della "carriera direttiva amministrativa" propriamente
detta, soppressa con l'entrata in vigore della legge n. 312
del 1980) possono essere affidate funzioni consolari di
direzione di un consolato o di un vice consolato, ovvero
funzioni di collaborazione presso un consolato generale.
Per quanto riguarda i dipendenti della posizione economica
C1 essi possono essere destinati ad occupare posti di agente
consolare, conformemente a quanto previsto per il cancelliere
capo e l'assistente commerciale capo nel pregresso ordinamento
(si veda al riguardo l'articolo 123 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967 che viene abrogato con il
presente disegno di legge, e si tenga presente che la
posizione economica C1 discende direttamente dalla VII
qualifica funzionale la quale, a sua volta, è erede delle
qualifiche di cancelliere capo e di assistente commerciale
capo soppresse con la citata legge n. 312 del 1980).
L'articolo 21 introduce nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967 una norma che istituisce,
limitatamente all'ipotesi in cui il personale sia in servizio
all'estero, una "indennità per le lingue estere di difficile
apprendimento" (articolo 144-bis). Tale misura è volta a
remunerare la conoscenza da parte dei dipendenti che non
rivestano le qualifiche più elevate di una, massimo due
lingue, di difficile apprendimento (individuate con apposito
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze).
L'esigenza che tale misura tende a soddisfare è quella di
incentivare l'apprendimento da parte dei dipendenti di lingue
straniere utili per il servizio che non siano quelle veicolari
o di relativamente più facile apprendimento per chi sia di
lingua madre italiana.
Si precisa peraltro che, in conformità al vigente
ordinamento del pubblico impiego, per il servizio prestato in
Italia si provvederà mediante i procedimenti negoziali di
settore.
L'articolo 22 sostituisce il primo comma dell'articolo 152
del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,
unificando i contingenti degli impiegati a contratto che
possono essere assunti, da un lato, dalle rappresentanze
diplomatiche e dagli uffici consolari e, dall'altro, dagli
istituti italiani di cultura.
Il primo è pari a 1.827 unità ed il secondo a 450 unità.
La somma aritmetica dei due contingenti è, per l'appunto, pari
alle 2.277 unità del nuovo contingente unificato degli
impiegati a contratto dell'Amministrazione degli affari esteri
istituito con il presente articolo.
La ratio di tale misura è duplice. Essa tende,
innanzitutto, ad aderire da un punto di vista sistemico alla
innovazione introdotta nel presente disegno di legge (articoli
1 e 5) secondo cui gli istituti italiani di cultura fanno
parte ormai dell'Amministrazione degli affari esteri quali
"uffici all'estero", al pari delle rappresentanze diplomatiche
e degli uffici consolari. Non si vede, pertanto, perché debba
esistere un doppio contingente degli impiegati a contratto
negli uffici all'estero, tanto più che gli uni e gli altri
(quelli degli uffici diplomatici e consolari e quelli degli
istituti) sono oggi gestiti unitariamente, a differenza che in
passato, dalla Direzione generale per il personale e la spesa
relativa fa capo ormai ad un'unica unità previsionale di
base.
Secondariamente, ma trattasi in realtà di aspetto
rilevante per la funzionalità complessiva dell'Amministrazione
degli affari esteri nella sua proiezione periferica, la
possibilità di disporre di un unico contingente di impiegati a
contratto consente una maggiore flessibilità nel dare risposta
alle esigenze di servizio che si pongono nei diversi settori
di attività dell'Amministrazione stessa, le quali vanno
necessariamente valutate nel loro complesso e secondo un'unica
scala di priorità.
L'articolo 23 modifica l'articolo 180 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, specificando che
l'indennità personale viene mantenuta, relativamente al
personale in servizio all'estero che usufruisca del congedo
ordinario, solo in corrispondenza dei giorni maturati a tale
titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero. Nel contempo
la nuova norma abroga la disposizione che subordinava la
corresponsione dell'indennità personale per i dipendenti in
servizio all'estero che usufruissero del congedo ordinario al
decorso di almeno otto mesi dalla data della loro assunzione
all'estero. Tale disposizione, in effetti, è risultata creare,
negli ultimi tempi, non pochi problemi agli uffici all'estero
nella pianificazione dei congedi annuali del personale,
rischiando di arrecare pregiudizio al servizio.
L'articolo 24, introducendo l'articolo 211-bis nel
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,
prevede l'adozione, da parte dell'Agenzia del demanio d'intesa
con le amministrazioni che abbiano istituzionalmente la cura
di interessi di rilievo internazionale, di un provvedimento di
verifica delle esigenze relative alle consistenze immobiliari
utilizzate dalle predette amministrazioni e delle condizioni
che regolano il rapporto concessorio. Con tale provvedimento
si provvede quindi alla ricognizione dei beni demaniali
concessi in uso ad enti o associazioni per finalità di
rappresentanza e culturali, nonché per servizi sociali,
inerenti ai fini istituzionali dell'Amministrazione degli
affari esteri, e si procede contestualmente alla definizione
dei criteri di gestione e dei parametri economici relativi al
rapporto concessorio.
L'articolo 25 sostituisce la tabella A, di cui
all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, con una nuova tabella espressa in
euro. Nel contempo si elevano, per ragioni di equità e per
meglio adeguarle ai relativi oneri di servizio, le basi
mensili delle indennità di servizio da corrispondere,
rispettivamente, all'esperto capo in servizio presso le
rappresentanze diplomatiche e al dirigente dell'area della
promozione culturale che sia destinato all'estero con funzioni
di direttore di istituto di cultura (figura non esistente alla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967).
In effetti, l'esperto capo all'estero, in adesione
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 368 del 2000, assume ora
rilevanti compiti di consulenza, ricerca, studio e attività
ispettive in materia amministrativa e contabile, "con
competenza anche per più Paesi". Per tener adeguatamente conto
di tali maggiori oneri di servizio, l'indennità base, pari nel
vecchio ordinamento ad euro 1.262,71, viene elevata ad euro
1.381,52 con un incremento inferiore, dunque, al 10 per
cento.
Per quanto riguarda il dirigente dell'area della
promozione culturale che può essere destinato all'estero con
funzioni di direttore di istituto di cultura (indennità base
pari ad euro 938,92) va considerato il fatto che questi
riveste ora, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 368 del
2000, funzioni di coordinamento d'area estese anche su più
Paesi. In considerazione di tali maggiori oneri di servizio
l'indennità base viene portata ad euro 1.038,08 con un
incremento, dunque, di poco superiore al 10 per cento.
L'articolo 26 sostituisce l'espressione "Nei primi sei
anni successivi" contenuta nel comma 8 dell'articolo 17 del
decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, con l'espressione
"Nei primi dieci anni successivi". In tal modo viene
opportunamente elevato il periodo di tempo previsto dalla
norma transitoria per l'effettuazione di taluni degli
adempimenti stabiliti dalle norme introdotte nel decreto del
Presidente della Repubblica n.18 del 1967 dalla riforma del
2000 in vista delle promozioni a consigliere di ambasciata
(aver prestato servizio in determinate sedi) e alle nomine a
ministro plenipotenziario (frequenza dei corsi di
aggiornamento e svolgimento di determinate funzioni) del 2000.
Si è infatti potuto constatare, da un lato, che mancano i
tempi tecnici necessari per effettuare gli adempimenti in
questione senza pregiudizio per le legittime aspettative degli
interessati e, dall'altro, che vi è una consistente carenza
delle risorse necessarie per effettuare i corsi in questione,
che devono essere frequentati da alcune centinaia dei
funzionari, larga parte dei quali è soggetta a continui
avvicendamenti con l'estero che, tra l'altro, rendono
problematica la loro partecipazione ai corsi in un lasso di
tempo più breve.
L'articolo 27 abroga le norme del decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967 che risultano superate
dall'intervenuta evoluzione delle esigenze
dell'Amministrazione (ad esempio il capo VI del titolo II
della parte prima, cioè la normativa sugli "ispettorati di
frontiera", non risulta più di alcuna applicazione, in quanto
gli ispettorati non esistono più da almeno venti anni e non
sarebbero comunque funzionali ai mutati flussi migratori)
ovvero quelle disposizioni che risultano incompatibili con il
mutato quadro normativo relativo all'organizzazione delle
pubbliche amministrazioni (l'articolo 4 sul gabinetto e le
segreterie particolari dei sottosegretari, in quanto assorbito
dalla normativa regolamentare sugli uffici di diretta
collaborazione con il Ministro) o relativo agli ordinamenti
del pubblico impiego (tutte le altre).
L'articolo 28 è la norma relativa agli oneri finanziari
derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente
disegno di legge.