XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2788




        Onorevoli Deputati! - A) Origini e finalità del provvedimento.- 1. Dopo l'intensa stagione riformatrice che ha prodotto, in questi ultimi anni, un incisivo riassetto dell'Amministrazione centrale degli affari esteri ed il riordino della carriera diplomatica e delle altre categorie di personale, si avverte ora l'esigenza di porre mano, anche sulla scorta dell'esperienza della prima fase susseguente il varo della riforma, ad alcuni ritocchi, integrazioni e modifiche della normativa su cui si basa l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, e cioè il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
        Si è pertanto predisposto, con il presente disegno di legge, un limitato pacchetto di misure volte, da un lato, ad adeguare la normativa in parola a talune disposizioni concernenti la pubblica amministrazione ed, in particolare, il pubblico impiego, che hanno nel frattempo visto la luce e che con essa in qualche modo interferiscono; dall'altro, a dare risposta ad ulteriori esigenze che si sono recentemente manifestate e che non possono essere soddisfatte nell'ambito delle disposizioni vigenti.
        2. L'intervento del legislatore è reso necessario dalla natura di norme primarie che è propria delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, le quali discendono in effetti da un provvedimento di delega al Governo (la legge 25 luglio 1966, n. 586) emanata in vista di una riforma dell'Amministrazione degli affari esteri che vide dopo qualche mese la luce. Anche i successivi interventi normativi che hanno inciso sulle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica, eccettuate quelle concernenti materie nel frattempo oggetto di delegificazione, hanno rivestito necessariamente la forma del provvedimento di legge.
        3. L'impianto del disegno di legge in oggetto segue passo dopo passo, con il ricorso allo strumento della "novella", le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che si intende modificare, e riguardano sia aspetti del funzionamento dell'Amministrazione degli affari esteri nelle sue componenti interne ed estere, sia l'ordinamento speciale della carriera diplomatica, nelle parti, beninteso, che sono tuttora affidate alla normativa unilaterale, ed alcune disposizioni sul servizio all'estero che permangono comuni sia alla predetta carriera che alle altre categorie di personale dell'Amministrazione.


B) Illustrazione analitica del disegno di legge.

        L'articolo 1 modifica, aggiornandola alla realtà odierna, la norma sulla composizione dell'Amministrazione degli affari esteri. Viene così sottolineato, nella nuova disposizione, che la predetta Amministrazione è costituita dagli uffici centrali del Ministero, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.
        Rispetto alla formula originaria non vengono più ricompresi nell'Amministrazione l'Istituto diplomatico (perché esso, a seguito del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, è ormai da considerare un ufficio dirigenziale generale ed è quindi già contemplato nella più generale dizione di "uffici centrali del Ministero") e gli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero (uffici periferici virtualmente deputati all'assistenza agli emigranti che non funzionano peraltro più da circa vent'anni, con il venire meno, cioè, dei flussi migratori in partenza dal nostro Paese, e che vengono soppressi dal presente disegno di legge).
        Sono invece considerati come facenti parte dell'Amministrazione degli affari esteri gli istituti italiani di cultura precedentemente identificabili con gli "istituti culturali (....) all'estero" e che la norma classificava come "dipendenti" dall'Amministrazione. In verità l'evoluzione normativa riguardante gli istituti italiani di cultura (la legge 22 dicembre 1990, n. 401, che ne ha riformato struttura ed attività) con l'inclusione, in particolare, del personale degli istituti stessi nel novero del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, già aveva, di fatto, trasformato gli istituti in organi dell'Amministrazione degli affari esteri, facendo venir meno ogni residuo di "alterità" dei medesimi nei confronti dell'Amministrazione stessa.
        L'articolo 2 modifica l'articolo 16, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, consentendo che le funzioni di vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico siano conferite a funzionari diplomatici che rivestano il grado di consigliere di legazione (oltre che quello, normativamente già previsto, di consigliere d'ambasciata). In un'ottica di valorizzazione del personale più giovane e meritevole, si ipotizza pertanto un affidamento delle predette funzioni anche ai consiglieri di legazione, in analogia con altre disposizioni sul conferimento di funzioni, su una base temporanea e per esigenze di servizio.
        Non è apparso invece opportuno prevedere la possibilità di conferire ai consiglieri di legazione, sia pure nei limiti anzidetti, le funzioni di vice capo di gabinetto - contemplate dalla stessa norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che si intende modificare - le quali restano quindi tassativamente riservate ai funzionari che rivestono un grado non inferiore a quello di consigliere di ambasciata.
        L'articolo 3 modifica l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
        La nuova disposizione integra dapprima la composizione del Consiglio di amministrazione (primo comma del citato articolo 26) estendendola ai capi servizio ed al direttore dell'Istituto diplomatico, precedentemente esclusi. In verità, con le riforme di questi ultimi anni, tutti i titolari di uffici dirigenziali generali (quali sono anche i capi servizio ed il direttore dell'Istituto diplomatico) hanno pari rango ed identiche responsabilità gestionali: non si giustificherebbe più, quindi, una composizione del Consiglio limitata solo ad alcuni di essi.
        La nuova disposizione stabilisce poi, sostituendo integralmente il quarto comma del citato articolo 26, quali siano i soggetti abilitati a sostituire i componenti del Consiglio di amministrazione in caso di assenza o di impedimento, individuandoli nei loro vicari.
        Viene infine stabilito dalla norma che il Vice Segretario generale partecipa ai lavori del Consiglio quando quest'ultimo tratta materie che sono oggetto di delega di funzioni a lui conferita dal Segretario generale.
        L'articolo 4 modifica la rubrica del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per adeguarla all'inserimento degli istituti italiani di cultura nella compagine dell'Amministrazione degli affari esteri, così come disposto dall'articolo 1, e distinguere i predetti dagli "istituti scolastici ed educativi all'estero". Nel contempo viene espunto il riferimento agli "ispettorati di frontiera" che, non facendo più parte dell'Amministrazione degli affari esteri, anzi venendo soppressi (vedasi l'articolo 27 del presente disegno di legge) non sono evidentemente più retti dal titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
        L'articolo 5, nello stesso ordine di idee di cui all'articolo 4, ricomprende ora gli istituti italiani di cultura nel novero degli "uffici all'estero", modificando l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che configurava in questi ultimi solo le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari. Essendo ormai divenuti gli istituti organi dell'Amministrazione ed essendo essi chiamati a svolgere la loro attività all'estero non possono che essere "uffici" periferici, "all'estero" appunto, della medesima.
        Viene peraltro specificato, con l'introduzione di due nuovi commi nello stesso articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che gli istituti sono interamente regolati da un'apposita disciplina (la ricordata legge n. 401 del 1990, e successive modificazioni) applicandosi ad essi, per quanto ivi non previsto, la normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 nei limiti di quanto possano consentire la loro particolare natura e le specifiche finalità da essi perseguite, e dipendendo essi dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito dalla legge.
        L'articolo 6 introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 l'articolo 30-bis, recante "Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche". La ratio di tale norma sta nella necessità di provvedere espressamente, dettando contestualmente le relative disposizioni di carattere più generale, la possibilità per il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di istituire speciali "sezioni distaccate" di una rappresentanza diplomatica in Paesi per cui questa è territorialmente competente ma diversi da quello dove ha sede.
        E' da ricordare, a tale proposito, che l'azione dell'Italia sul terreno diplomatico e consolare si svolge all'estero attraverso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, regolati dagli articoli da 30 a 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per quanto attiene alla loro istituzione, organizzazione e funzionamento. Un certo numero delle predette rappresentanze è territorialmente competente per più Paesi (quello di residenza più altri viciniori nei quali non è funzionante una nostra Missione diplomatica e che vengono quindi affidati alle sue cure). Le esigenze di maggiore proiezione internazionale del nostro Paese in tutti i settori di attività, coniugate con i condizionamenti imposti dalla finanza pubblica nonché con l'obiettivo di una più efficiente organizzazione della rete degli uffici del Ministero all'estero, determinano la necessità di prevedere, per i Paesi dove non è possibile istituire una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare di prima categoria, la possibilità di destinarvi stabilmente uno o più dipendenti formalmente in organico presso la rappresentanza diplomatica competente per territorio. Tali persone potrebbero pertanto, con una struttura "leggera" posta alle dipendenze gerarchico-funzionali della predetta Missione diplomatica ma con sufficiente margine di autonomia operativa, svolgere una limitata azione di fiancheggiamento in loco dell'azione diplomatica dell'Ambasciata, la cui responsabilità resterebbe affidata alla Missione stessa, e, a seconda dei casi, assolvere anche determinate funzioni consolari (passaporti, visti, eccetera). Tali "antenne" della Missione diplomatica nei Paesi di suo secondario accreditamento funzionano amministrativamente come "sezioni distaccate" della medesima. Esse possono essere collocate - previe intese bilaterali in tal senso - anche all'interno delle sedi, eventualmente esistenti in loco, degli uffici diplomatici e consolari di Paesi dell'Unione europea o della delegazione della Commissione europea, così come fanno già altri Paesi della stessa Unione, ad esempio la Francia e la Germania. Le spese necessarie perché tali "sezioni distaccate" siano ospitate nei locali di altri Paesi od enti sono liquidate direttamente dal Ministero degli affari esteri sotto forma di rimborso a quei Paesi e a quegli enti (è la formula impiegata, ad esempio, dalla Francia e dalla Germania) con evidente risparmio per l'Erario derivante dalle predette sinergie.
        Da ultimo, si deve anche considerare che un rilevante risparmio sugli oneri finanziari derivanti dal mantenimento delle rappresentanze diplomatiche può essere realizzato nell'immediato futuro qualora si consideri l'opportunità di procedere alla progressiva riduzione di quelle esistenti in un'area geografica a forte concentrazione, nella quale cioè tutti i Paesi che vi appartengono siano sedi di Ambasciata. In tale ipotesi, mentre si manterrebbero in funzione una o due Ambasciate di maggior rilievo, le restanti rappresentanze diplomatiche verrebbero trasformate in sezioni distaccate, con l'effetto di ridurre fortemente le spese di personale e di funzionamento.
        L'articolo 7 modifica le parole "di un ufficio all'estero" contenute nel secondo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sostituendole con "delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari". In effetti, ora che gli istituti di cultura sono "uffici all'estero" occorre non ricomprenderli espressamente nella disposizione in questione per tener conto della specifica normativa che li riguarda, la quale prevede altri casi - oltre a quelli indicati nella norma de qua - in cui persone estranee all'Amministrazione possono essere adibite al loro servizio.
        L'articolo 8 è volto ad inserire, nell'indicazione delle principali funzioni degli uffici consolari, di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, quella di assicurare l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni italiane da parte dei cittadini residenti all'estero. E' questa, come noto, una significativa misura introdotta di recente nell'ordinamento per consentire ai connazionali all'estero una più incisiva partecipazione alla vita politica del Paese. L'inserimento di tale funzione nella indicazione dei più tradizionali compiti affidati agli uffici consolari intende sottolineare il ruolo che questi ultimi sono chiamati d'ora in poi a rivestire nel garantire, secondo le competenze ad essi attribuite dalla normativa, le condizioni perché i cittadini italiani all'estero possano concretamente esercitare il diritto di voto.
        L'articolo 9 modifica la rubrica del capo V del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, enucleando gli istituti italiani di cultura dal testo originario, in quanto questi vengono ora ricompresi nel novero degli "uffici all'estero", cioè degli organi veri e propri dell'Amministrazione degli affari esteri.
        L'articolo 10, per quanto riguarda le scuole italiane e le altre istituzioni educative all'estero, opera opportunamente un rinvio alla specifica normativa che ne disciplina il funzionamento.
        L'articolo 11 sostituisce l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (che individua il personale appartenente all'Amministrazione degli affari esteri) con un nuovo testo che tiene conto delle modifiche, anche terminologiche, intervenute nel frattempo nel settore del pubblico impiego e, più in particolare, nell'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.
        L'articolo 12 del disegno di legge ripropone una misura già elaborata nella scorsa legislatura (il relativo provvedimento - Atto Camera n. 6561-septies - fu approvato in Commissione alla Camera dei deputati, ma poi decadde per la fine della legislatura stessa).
        Per adattare gli organici del personale dei tre gradi iniziali della carriera diplomatica alle contingenti e mutevoli esigenze di servizio, si "delegifica" la corrispondente dotazione organica, prevedendo la possibilità di modificare con un regolamento ex articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, corrispondentemente ai tre gradi anzidetti, con la salvaguardia del principio dell'invarianza della spesa complessiva.
        Tale "delegificazione" si applica solo ai tre gradi iniziali della carriera diplomatica perché maggiori risultano, relativamente ad essi, le mutevoli esigenze di servizio che inducono ad attuare una particolare flessibilità nella determinazione delle loro dotazioni organiche. La stessa esigenza non si riscontra invece per i restanti gradi di ministro plenipotenziario e di ambasciatore, le cui dotazioni organiche risultano in grado di far fronte adeguatamente alle eventuali, future necessità.
        L'articolo 13 introduce il sesto comma dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 ("Formazione e aggiornamento professionale") che già prevede la possibilità per l'Amministrazione di inviare con trattamento di missione, considerandolo quindi come un normale periodo di servizio, per la durata massima di un anno, non più di dieci funzionari diplomatici contemporaneamente a seguire studi "in materie particolari" in Italia o all'estero.
        Poiché sussiste l'esigenza - che sempre più si va affermando - di una formazione permanente del funzionario diplomatico nell'interesse dell'Amministrazione stessa, si contempla ora anche il caso di coloro che a titolo di iniziativa personale (ma con il necessario beneplacito dell'Amministrazione, come già nel caso dell'aspettativa per motivi di famiglia) desiderino effettuare per gli identici motivi un periodo di studio e di applicazione in Italia o all'estero. In tale fattispecie, pur non venendo il periodo stesso equiparato al servizio (non vi sarebbe quindi trattamento di missione e la stessa retribuzione non verrebbe corrisposta), l'assenza del funzionario diplomatico verrebbe autorizzata come "assenza per motivi di studio", senza pregiudizio - vista la specialità della norma - per l'anzianità di servizio, la quale maturerebbe egualmente sia ai fini dell'avanzamento che del collocamento a riposo e del relativo trattamento pensionistico (prevedendosi peraltro il versamento da parte dell'interessato dei relativi contributi e ritenute previdenziali a suo carico).
        L'articolo 14 modifica l'articolo 107, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, la quale stabilisce che per la promozione al grado di consigliere di legazione i segretari di legazione debbano aver prestato servizio, per almeno quattro anni "negli uffici all'estero o in organizzazioni internazionali". Poiché è oggi sempre più diffusa la possibilità per i giovani funzionari diplomatici di prestare servizio per qualche tempo anche presso delegazioni diplomatiche speciali (si pensi a quelle in Iraq e in Taiwan) ovvero presso Stati esteri (si pensi ai funzionari che, per conto dell'Unione europea, possono essere distaccati presso Stati europei candidati all'adesione) appare equo per gli interessati, nonché vantaggioso per il servizio, equiparare tali periodi a quelli trascorsi presso le organizzazioni internazionali.
        L'articolo 15 introduce un'importante integrazione, essenziale per la funzionalità del servizio, alla lettera c) del primo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Essa infatti mira ad integrare le funzioni che, al Ministero e all'estero, devono avere svolto, per un periodo di almeno due anni nel grado di consigliere di ambasciata, i funzionari diplomatici al fine di essere nominati ministri plenipotenziari. La precedente individuazione di funzioni lasciava fuori, infatti, le funzioni di vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell'istituto diplomatico e di ministro consigliere presso una rappresentanza diplomatica: funzioni altrettanto importanti, al fine del servizio, di quelle indicate oggi dalla norma.
        L'articolo 16 riduce da sette a sei anni l'anzianità minima nel grado che deve essere posseduta dai ministri plenipotenziari per essere nominati al grado di ambasciatore (articolo 109-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967). La ragione di tale modificazione risiede nel convincimento - maturato in questi ultimi tempi a seguito di concrete esperienze di servizio - che il periodo propedeutico alla nomina ad ambasciatore da trascorrere nel grado immediatamente inferiore è attualmente troppo lungo. Sei anni di servizio, invece di sette, nel grado di ministro plenipotenziario (cui corrispondono generalmente tre-quattro anni da capo Missione all'estero e due-tre anni da direttore generale o capo servizio presso l'Amministrazione centrale od altro incarico equivalente) sono sufficienti, stante il tipo di responsabilità rivestite, per acquisire la necessaria esperienza che consenta poi di assumere gli incarichi di ancor maggiore rilevanza e delicatezza connessi con il grado di ambasciatore. Sembra pertanto equo per gli interessati e, soprattutto, funzionale per il servizio, stabilire per la nomina ad ambasciatore un'anzianità minima nel grado inferiore di soli sei anni.
        L'articolo 17 si compone di due parti: la prima sostituisce il terzo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per escludere gli avvicendamenti dei capi Missione dalla norma che rende obbligatorio procedere ai movimenti dei funzionari diplomatici solo nei mesi di giugno, luglio ed agosto. In effetti, le esigenze di servizio, le quali inducono nella nomina dei capi Missione ad aderire strettamente alle vicende delle nostre relazioni diplomatiche con i vari Stati, non si conciliano con una normativa troppo rigida e che rischia di comportare sempre maggiori inconvenienti.
        La seconda parte, sostituendo il testo del quinto comma dello stesso articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, equipara al servizio prestato presso le organizzazioni internazionali quello svolto presso Stati esteri, ai fini del periodo di servizio all'estero massimo consentito prima che i funzionari diplomatici debbano far rientro al Ministero.
        Viene così tenuto opportunamente conto della sempre maggiore diffusione, anche in prospettiva, di tale tipo di servizio all'estero che consente ai funzionari diplomatici fruttuose esperienze, a vantaggio sia personale che dell'immagine del nostro Paese.
        L'articolo 18, confermando l'interpretazione che l'Amministrazione ha sempre dato all'articolo 110-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, modifica il primo comma esplicitando chiaramente che le vacanze dei posti di capo Missione non sono soggette alle forme di pubblicità previste per i restanti posti all'estero disponibili per i funzionari della carriera diplomatica. Ciò per evidenti motivi di riservatezza (legati, anche qui, alle vicende delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e gli altri Stati) e per il fatto che le nomine dei capi Missione sono deliberate dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, con procedura cioè "rafforzata" rispetto alle diverse destinazioni all'estero degli altri funzionari diplomatici. Ne consegue un diverso percorso anche nella fase di individuazione delle persone più idonee per l'incarico.
        L'articolo 19 modifica la rubrica del capo II del titolo II della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per adeguarla alla mutata realtà del pubblico impiego, nella quale cioè i funzionari che un tempo appartenevano alla carriera direttiva amministrativa risultano oggi inseriti nell'area funzionale C.
        L'articolo 20, nello stesso ordine di idee dell'articolo 19, sopprime le disposizioni che si riferivano, nel testo originario dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, all'impiego in Italia ed all'estero dei funzionari direttivi amministrativi (oggi di natura contrattuale o meglio specificate in altri strumenti normativi), e sostituisce il predetto articolo con un nuovo articolo la cui rubrica è "Funzioni consolari". In esso vengono specificate quali funzioni consolari di collaborazione e, eventualmente, di direzione possono essere affidate, per esigenze di servizio e sentito il Consiglio di amministrazione, ai dipendenti dell'area funzionale C. Esse risultano le stesse, a parità di livello, di quelle che potevano essere loro affidate nel pregresso ordinamento. Infatti, ai dipendenti delle posizioni economiche C2 e C3 (discendenti diretti delle qualifiche VIII e IX, a loro volta eredi della "carriera direttiva amministrativa" propriamente detta, soppressa con l'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980) possono essere affidate funzioni consolari di direzione di un consolato o di un vice consolato, ovvero funzioni di collaborazione presso un consolato generale.
        Per quanto riguarda i dipendenti della posizione economica C1 essi possono essere destinati ad occupare posti di agente consolare, conformemente a quanto previsto per il cancelliere capo e l'assistente commerciale capo nel pregresso ordinamento (si veda al riguardo l'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che viene abrogato con il presente disegno di legge, e si tenga presente che la posizione economica C1 discende direttamente dalla VII qualifica funzionale la quale, a sua volta, è erede delle qualifiche di cancelliere capo e di assistente commerciale capo soppresse con la citata legge n. 312 del 1980).
        L'articolo 21 introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 una norma che istituisce, limitatamente all'ipotesi in cui il personale sia in servizio all'estero, una "indennità per le lingue estere di difficile apprendimento" (articolo 144-bis). Tale misura è volta a remunerare la conoscenza da parte dei dipendenti che non rivestano le qualifiche più elevate di una, massimo due lingue, di difficile apprendimento (individuate con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).
        L'esigenza che tale misura tende a soddisfare è quella di incentivare l'apprendimento da parte dei dipendenti di lingue straniere utili per il servizio che non siano quelle veicolari o di relativamente più facile apprendimento per chi sia di lingua madre italiana.
        Si precisa peraltro che, in conformità al vigente ordinamento del pubblico impiego, per il servizio prestato in Italia si provvederà mediante i procedimenti negoziali di settore.
        L'articolo 22 sostituisce il primo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, unificando i contingenti degli impiegati a contratto che possono essere assunti, da un lato, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari e, dall'altro, dagli istituti italiani di cultura.
        Il primo è pari a 1.827 unità ed il secondo a 450 unità. La somma aritmetica dei due contingenti è, per l'appunto, pari alle 2.277 unità del nuovo contingente unificato degli impiegati a contratto dell'Amministrazione degli affari esteri istituito con il presente articolo.
        La ratio di tale misura è duplice. Essa tende, innanzitutto, ad aderire da un punto di vista sistemico alla innovazione introdotta nel presente disegno di legge (articoli 1 e 5) secondo cui gli istituti italiani di cultura fanno parte ormai dell'Amministrazione degli affari esteri quali "uffici all'estero", al pari delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. Non si vede, pertanto, perché debba esistere un doppio contingente degli impiegati a contratto negli uffici all'estero, tanto più che gli uni e gli altri (quelli degli uffici diplomatici e consolari e quelli degli istituti) sono oggi gestiti unitariamente, a differenza che in passato, dalla Direzione generale per il personale e la spesa relativa fa capo ormai ad un'unica unità previsionale di base.
        Secondariamente, ma trattasi in realtà di aspetto rilevante per la funzionalità complessiva dell'Amministrazione degli affari esteri nella sua proiezione periferica, la possibilità di disporre di un unico contingente di impiegati a contratto consente una maggiore flessibilità nel dare risposta alle esigenze di servizio che si pongono nei diversi settori di attività dell'Amministrazione stessa, le quali vanno necessariamente valutate nel loro complesso e secondo un'unica scala di priorità.
        L'articolo 23 modifica l'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, specificando che l'indennità personale viene mantenuta, relativamente al personale in servizio all'estero che usufruisca del congedo ordinario, solo in corrispondenza dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in servizio all'estero. Nel contempo la nuova norma abroga la disposizione che subordinava la corresponsione dell'indennità personale per i dipendenti in servizio all'estero che usufruissero del congedo ordinario al decorso di almeno otto mesi dalla data della loro assunzione all'estero. Tale disposizione, in effetti, è risultata creare, negli ultimi tempi, non pochi problemi agli uffici all'estero nella pianificazione dei congedi annuali del personale, rischiando di arrecare pregiudizio al servizio.
        L'articolo 24, introducendo l'articolo 211-bis nel decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, prevede l'adozione, da parte dell'Agenzia del demanio d'intesa con le amministrazioni che abbiano istituzionalmente la cura di interessi di rilievo internazionale, di un provvedimento di verifica delle esigenze relative alle consistenze immobiliari utilizzate dalle predette amministrazioni e delle condizioni che regolano il rapporto concessorio. Con tale provvedimento si provvede quindi alla ricognizione dei beni demaniali concessi in uso ad enti o associazioni per finalità di rappresentanza e culturali, nonché per servizi sociali, inerenti ai fini istituzionali dell'Amministrazione degli affari esteri, e si procede contestualmente alla definizione dei criteri di gestione e dei parametri economici relativi al rapporto concessorio.
        L'articolo 25 sostituisce la tabella A, di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, con una nuova tabella espressa in euro. Nel contempo si elevano, per ragioni di equità e per meglio adeguarle ai relativi oneri di servizio, le basi mensili delle indennità di servizio da corrispondere, rispettivamente, all'esperto capo in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e al dirigente dell'area della promozione culturale che sia destinato all'estero con funzioni di direttore di istituto di cultura (figura non esistente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967).
        In effetti, l'esperto capo all'estero, in adesione all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 368 del 2000, assume ora rilevanti compiti di consulenza, ricerca, studio e attività ispettive in materia amministrativa e contabile, "con competenza anche per più Paesi". Per tener adeguatamente conto di tali maggiori oneri di servizio, l'indennità base, pari nel vecchio ordinamento ad euro 1.262,71, viene elevata ad euro 1.381,52 con un incremento inferiore, dunque, al 10 per cento.
        Per quanto riguarda il dirigente dell'area della promozione culturale che può essere destinato all'estero con funzioni di direttore di istituto di cultura (indennità base pari ad euro 938,92) va considerato il fatto che questi riveste ora, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 368 del 2000, funzioni di coordinamento d'area estese anche su più Paesi. In considerazione di tali maggiori oneri di servizio l'indennità base viene portata ad euro 1.038,08 con un incremento, dunque, di poco superiore al 10 per cento.
        L'articolo 26 sostituisce l'espressione "Nei primi sei anni successivi" contenuta nel comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, con l'espressione "Nei primi dieci anni successivi". In tal modo viene opportunamente elevato il periodo di tempo previsto dalla norma transitoria per l'effettuazione di taluni degli adempimenti stabiliti dalle norme introdotte nel decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967 dalla riforma del 2000 in vista delle promozioni a consigliere di ambasciata (aver prestato servizio in determinate sedi) e alle nomine a ministro plenipotenziario (frequenza dei corsi di aggiornamento e svolgimento di determinate funzioni) del 2000. Si è infatti potuto constatare, da un lato, che mancano i tempi tecnici necessari per effettuare gli adempimenti in questione senza pregiudizio per le legittime aspettative degli interessati e, dall'altro, che vi è una consistente carenza delle risorse necessarie per effettuare i corsi in questione, che devono essere frequentati da alcune centinaia dei funzionari, larga parte dei quali è soggetta a continui avvicendamenti con l'estero che, tra l'altro, rendono problematica la loro partecipazione ai corsi in un lasso di tempo più breve.
        L'articolo 27 abroga le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che risultano superate dall'intervenuta evoluzione delle esigenze dell'Amministrazione (ad esempio il capo VI del titolo II della parte prima, cioè la normativa sugli "ispettorati di frontiera", non risulta più di alcuna applicazione, in quanto gli ispettorati non esistono più da almeno venti anni e non sarebbero comunque funzionali ai mutati flussi migratori) ovvero quelle disposizioni che risultano incompatibili con il mutato quadro normativo relativo all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (l'articolo 4 sul gabinetto e le segreterie particolari dei sottosegretari, in quanto assorbito dalla normativa regolamentare sugli uffici di diretta collaborazione con il Ministro) o relativo agli ordinamenti del pubblico impiego (tutte le altre).
        L'articolo 28 è la norma relativa agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge.




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