XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2788
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal
seguente:
"Art. 2 (Composizione dell'Amministrazione degli affari
esteri). 1. L'Amministrazione degli affari esteri è
costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari
esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici
consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa
dipendono gli istituti scolastici ed educativi all'estero".
Art. 2.
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Le funzioni di vice capo di gabinetto, di vice capo
servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono
conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a
consigliere d'ambasciata. Per esigenze di servizio possono
essere incaricati di svolgere temporaneamente le funzioni di
vice capo servizio e di vice direttore dell'Istituto
diplomatico anche consiglieri di legazione".
Art. 3.
1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma dopo la lettera e) sono
inserite le seguenti:
"e-bis) dei capi servizio;
e-ter) del direttore dell'Istituto
diplomatico";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"I membri di cui alle lettere b), c), d), e),
e-bis) ed e-ter) del primo comma, in caso di assenza
o di impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi
funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai
lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta materie
oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita dal
Segretario generale".
Art. 4.
1. La rubrica del titolo II della parte prima del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è
sostituita dalla seguente:
"Titolo II - Rappresentanze diplomatiche, uffici consolari ed
istituti italiani di cultura; istituti scolastici ed educativi
all'estero".
Art. 5.
1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze
diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni,
denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in
rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni
internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in
uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani
di cultura";
b) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
"Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e
soppressi in base alla specifica normativa che ne disciplina
le attività ed il funzionamento. Per quanto in questa non
espressamente previsto e regolato si applicano le norme del
presente decreto, se compatibili con la natura e le finalità
degli istituti stessi.
Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle Missioni
diplomatiche e dagli uffici consolari secondo quanto stabilito
dalla legge".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato
dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 30-bis (Sezioni distaccate delle
rappresentanze diplomatiche). 1. Per particolari esigenze
di servizio e di razionalizzazione della rete
diplomatico-consolare possono essere istituite, con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sezioni distaccate di
rappresentanze diplomatiche in Stati diversi da quello dove
queste ultime hanno sede ma compresi nel territorio di loro
competenza, ovvero in luogo di rappresentanze diplomatiche già
esistenti. Con le stesse modalità si provvede alla loro
soppressione.
2. L'incarico di dirigere in loco una sezione
distaccata, la quale dipende gerarchicamente e funzionalmente
dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio,
individuata nel decreto di cui al comma 1, è conferito
nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti ad un
funzionario diplomatico di grado non superiore a consigliere
di ambasciata, nominato dal Ministro degli affari esteri ed
accreditato presso le autorità locali, ai soli fini formali
esterni, con funzioni di incaricato d'affari ad interim.
Il capo della Missione diplomatica mantiene, in conformità
alle norme del diritto internazionale, l'accreditamento come
capo Missione anche nello Stato ove viene istituita la sezione
distaccata.
3. Il funzionario incaricato della direzione della
sezione occupa, in conformità a quanto previsto dall'articolo
101, un posto di organico istituito presso la rappresentanza
diplomatica da cui la sezione dipende con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Con le stesse modalità vengono istituiti e
soppressi presso la rappresentanza diplomatica, nell'ambito
delle risorse disponibili,ˆâ4 posti di organico per altro
personale non diplomatico dei ruoli organici
dell'Amministrazione degli affari esteri destinato a prestare
servizio presso la sezione. L'Amministrazione, nei limiti del
contingente di cui all'articolo 152, può autorizzare altresì
l'assunzione da parte della rappresentanza diplomatica di
impiegati a contratto reclutati nella sede dove è istituita la
sezione e a quest'ultima assegnati.
4. Il decreto che istituisce la sezione distaccata
determina il numero e la ripartizione dei posti di organico
della rappresentanza diplomatica da cui la sezione dipende, da
utilizzare per le necessità di funzionamento di quest'ultima.
Nel decreto vengono altresì determinati, ai sensi
dell'articolo 171, i parametri relativi alla sede dove viene
istituita la sezione, ai fini del calcolo del trattamento
economico spettante al personale dei ruoli organici destinato
a prestarvi servizio. Al funzionario incaricato di dirigere la
sezione spetta un assegno di rappresentanza determinato ai
sensi e con le modalità del comma 3 dell'articolo 171-bis.
Lo stesso decreto dovrà contestualmente indicare le
eventuali misure compensative idonee per il conseguimento di
corrispondenti risparmi, ai fini dell'invarianza della
spesa.
5. La sezione distaccata, nei limiti delle direttive
che le vengono impartite dalla Missione diplomatica da cui
dipende, assicura le funzioni di cui all'articolo 37. Essa
svolge altresì le funzioni consolari di cui all'articolo
39.
6. La sezione può essere ubicata anche all'interno
dei locali degli uffici di altri Stati membri o della
Commissione europea eventualmente disponibili in loco.
La convenzione allo scopo stipulata prevede l'eventuale
corresponsione di un canone di locazione ed il rimborso
diretto da parte dei predetti Stati membri o da parte della
Commissione europea per il funzionamento della sezione.
7. Le altre modalità di funzionamento delle sezioni,
le dotazioni e le attrezzature di cui esse devono disporre,
sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
Art. 7.
1. All'articolo 31, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole:
"di un ufficio all'estero" sono sostituite dalle seguenti:
"delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari".
Art. 8.
1. All'articolo 45, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo il
primo capoverso: "proteggere gli interessi nazionali e
tutelare i cittadini e i loro interessi;" è inserito il
seguente:
"assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte dei
cittadini italiani residenti all'estero;".
Art. 9.
1. La rubrica del capo V del titolo II della parte prima
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, è sostituita dalla seguente:
"Capo V - Scuole e istituti educativi
all'estero".
Art. 10.
1. L'articolo 58 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal
seguente:
"Art. 58 (Rinvio). 1. Per le scuole e gli altri
istituti educativi all'estero si applicano le specifiche
disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione e
il funzionamento".
Art. 11.
1. L'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal
seguente:
"Art. 93 (Personale dell'Amministrazione degli affari
esteri). 1. Il personale dell'Amministrazione degli affari
esteri è costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata
dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal
personale delle aree funzionali così come definiti e
disciplinati dalla normativa vigente, nonché dagli impiegati a
contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche,
gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura".
Art. 12.
1. All'articolo 101, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, dopo le parole: "annessa al presente
decreto" è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di
corrispondere alle variabili e contingenti esigenze funzionali
e di servizio dell'Amministrazione degli affari esteri, la
tabella stessa può essere modificata, per quanto concerne i
gradi di consigliere di ambasciata, consigliere di legazione e
segretario di legazione, con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, purché sia assicurata l'invarianza della spesa
relativa alle dotazioni dei gradi anzidetti complessivamente
considerata".
Art. 13.
1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
"L'Amministrazione può autorizzare i funzionari
diplomatici, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la
durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero,
studi in materie di interesse per l'Amministrazione stessa.
Durante tale periodo ai funzionari diplomatici così
autorizzati non viene corrisposto alcun trattamento economico.
Il predetto periodo viene considerato utile ai fini
dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del
relativo trattamento di quiescenza. Il funzionario è tenuto a
versare all'Amministrazione l'importo dei contributi e delle
ritenute a suo carico, quali previsti dalla legge, sul
trattamento economico spettantegli. Possono essere autorizzati
ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di dieci
funzionari contemporaneamente".
Art. 14.
1. All'articolo 107 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
la lettera b) del primo comma è sostituita dalla
seguente:
"b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i
funzionari indicati nella lettera c), per almeno quattro
anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche
speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in
organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui
almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali
per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di
funzioni della specializzazione per quelli specializzati;".
Art. 15.
1. All'articolo 109 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
la lettera c) del primo comma è sostituita dalla
seguente:
"c) abbiano svolto per un periodo complessivo di
almeno due anni una o più delle seguenti funzioni: vice
direttore generale, vice capo servizio, vice direttore
dell'Istituto diplomatico, capo ufficio presso
l'Amministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche,
capo di consolato generale, ministro consigliere o primo
consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di
rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma
dell'articolo 101. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi
svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro".
Art. 16.
1. All'articolo 109-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i
ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di
effettivo servizio nel loro grado".
Art. 17.
1. All'articolo 110 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione dispone che i trasferimenti, ad
eccezione di quelli dei capi di rappresentanza diplomatica,
abbiano luogo, salvo particolari esigenze di servizio, nei
mesi di giugno, luglio e agosto di ogni anno";
b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione del quarto comma del presente
articolo, si considera servizio all'estero anche quello
prestato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, presso
organizzazioni internazionali o Stati esteri".
Art. 18.
1. All'articolo 110-bis, primo comma, primo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, dopo le parole: "dei posti all'estero che devono essere
ricoperti nel corso dello stesso anno" sono aggiunte le
seguenti: ", ad eccezione di quelli di capo di rappresentanza
diplomatica".
Art. 19.
1. La rubrica del capo II del titolo II della parte
seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, è sostituita dalla seguente:
"Capo II - Personale dell'area
funzionale C"
Art. 20.
1. L'articolo 114 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal
seguente:
"Art. 114 (Funzioni consolari). 1. Per esigenze di
servizio, sulle quali il Ministro richiede il parere del
Consiglio di amministrazione, al personale dell'area
funzionale C, posizioni economiche C3 e C2, possono essere
conferite funzioni consolari di direzione di consolato o di
vice consolato, ovvero funzioni consolari di collaborazione
presso un consolato generale.
2. Il personale dell'area funzionale C, posizione
economica C1, può essere destinato ad occupare posti di agente
consolare".
Art. 21.
1. Dopo l'articolo 144 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:
"Art. 144-bis. (Indennità per le lingue estere di
difficile apprendimento). 1. Al personale della carriera
diplomatica di grado non superiore a consigliere di
ambasciata, a quello dirigenziale di seconda fascia e a quello
appartenente alle aree funzionali dell'Amministrazione degli
affari esteri di cui al comma 1 dell'articolo 93, quando sono
in servizio all'estero, è concessa una indennità mensile non
pensionabile per la conoscenza di lingue estere di difficile
apprendimento che siano di rilevante interesse per il
servizio, fino ad un massimo di due lingue con esclusione di
quelle, anche facoltative, nelle quali il personale stesso
abbia conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione. Le
lingue per cui è concessa l'indennità sono stabilite con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. L'indennità è concessa:
a) nella misura di un settimo, un nono e un
dodicesimo dello stipendio tabellare mensile lordo di
segretario di legazione, rispettivamente per il personale
diplomatico e per il personale dirigenziale, per il personale
dell'area funzionale C, per il personale delle aree funzionli
B e A, che abbia ottima conoscenza delle lingue;
b) nella misura pari alla metà dell'indennità di
cui alla lettera a) nel caso di buona conoscenza delle
lingue.
3. Le misure di cui al comma 2 sono raddoppiate nel
periodo in cui il dipendente presta servizio nel Paese nel
quale si parla la lingua in questione.
4. Il grado di ottima e buona conoscenza delle
lingue è accertato in relazione alla categoria di appartenenza
con apposite prove previste dal decreto di cui al comma 1.
L'accertamento deve essere ripetuto ogni cinque anni, con
esito positivo. Qualora per ragioni di servizio o per la
distanza della sede del personale, l'accertamento stesso abbia
luogo oltre la scadenza del quinquennio e sempre che dia esito
positivo, la indennità è ripristinata dal giorno
immediatamente successivo alla scadenza del quinquennio
stesso.
5. Per il personale che presta servizio in Italia
appartenente ai gradi, alle qualifiche e alle aree funzionali
indicati nel comma 1 si provvede all'attribuzione dei benefìci
di cui al presente articolo, attraverso i procedimenti
negoziali di settore previsti dalla normativa vigente".
Art. 22.
1. All'articolo 152 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di
prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale,
nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
lavoro esistente negli uffici all'estero".
Art. 23.
1. All'articolo 180 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il personale in servizio all'estero conserva, durante il
congedo ordinario di cui all'articolo 143 ed in corrispondenza
dei giorni maturati a tale titolo dopo l'assunzione in
servizio all'estero, l'indennità personale";
b) il quarto comma è abrogato.
Art. 24.
1. Dopo l'articolo 211 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente:
"Art. 211-bis. (Ricognizione di beni demaniali e
relativi criteri di gestione). 1. Nell'ambito degli
ordinari piani operativi delle attività di controllo e di
ricognizione di cui al regolamento emanato sulla base
dell'allegato 1, numero 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
il direttore dell'Agenzia del demanio dispone uno specifico
intervento di verifica, d'intesa con i dirigenti dei
competenti uffici delle Amministrazioni istituzionalmente
tenute alla cura di interessi di rilievo internazionale, delle
esigenze di consistenze immobiliari da concedere in uso ad
enti o associazioni per lo svolgimento di attività di
rappresentanza e culturali connesse al perseguimento dei
predetti fini istituzionali, e per la prestazione di servizi
sociali al personale dipendente che rientrino nelle medesime
finalità funzionali, al fine di ridefinire le condizioni,
anche economiche, del titolo del predetto uso in conformità ai
parametri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11
luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. Nella
ridefinizione del predetto titolo si provvede altresì a
determinare le condizioni occorrenti per assicurare il vincolo
di autosufficienza della gestione delle consistenze concesse
in uso".
Art. 25.
1. La tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
come sostituita dalla tabella A allegata al decreto
legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è sostituita dalla
tabella A allegata alla presente legge.
Art. 26.
1. All'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 24
marzo 2000, n. 85, le parole: "Nei primi sei anni successivi"
sono sostituite dalle seguenti: "Nei primi dieci anni
successivi".
Art. 27.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
a) parte prima: articolo 4; capo VI del titolo
II;
b) parte seconda: capi III, IV e V del titolo II;
titolo III; titolo V.
Art. 28.
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 21,
24 e 25, valutato in euro 748.432,00 annui a decorrere dal
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Tabella A
(v. articolo 25)
"TABELLA A
(v. articolo 171, comma 2)
INDENNITA' BASE RELATIVE AI POSTI FUNZIONE PREVISTI NEGLI
UFFICI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DEL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI.
QUADRO A
Posto funzione Indennità base
mensile lorda
Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata) 1.888,68
Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione) 1.817,41
Ministro presso rappresentanza diplomatica 1.534,91
Capo di consolato generale di prima classe 1.446,08
Ministro consigliere presso rappresentanza
diplomatica 1.399,60
Capo di consolato generale 1.378,94
Primo consigliere o console aggiunto presso consolato
generale di prima classe 1.262,74
Consigliere o console presso consolato generale di prima
classe 1.163,06
Capo di consolato di prima classe (1) 1.163,06
Capo di consolato 983,33
Primo segretario o console presso consolato generale o
console aggiunto presso consolato generale di prima
classe 963,19
Capo di vice consolato 929,62
Secondo segretario o vice console 929,62
Capo di agenzia consolare 921,88
(1) Limitatamente a venti consolati da determinare con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
QUADRO B
... (omissis) ...
QUADRO C
... (omissis) ...
... (omissis) ...
(*) Da attribuire soltanto al personale che abbia
maturato un'anzianità nei ruoli del Ministero degli affari
esteri di almeno 20 anni.
QUADRO D
(PERSONALE DELL'AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE DEI RUOLI
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI)
... (omissis) ...
(*) Con le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 agosto 2000, n. 368.