XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2718
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni).
Dall'attuazione dell'articolo 1 del presente
decreto-legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
L'articolo 2 riguarda l'istituzione di una misura di
riconversione per chi detiene unità abilitate all'uso di reti
da posta derivanti che, ai sensi del regolamento (CE) n.
894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, come modificato dal
regolamento (CE) n. 1239/98, a far data dal 1^ gennaio 2002
non è più consentito utilizzare.
Allo stato attuale risultano ancora in esercizio nella
flotta italiana 89 imbarcazioni, con relativo equipaggio,
concentrate soprattutto nelle regioni dell'obiettivo 1
(Sicilia, Calabria, Campania).
Le linee essenziali dell'intervento previsto dal presente
articolo e le relative stime finanziarie sono così
rappresentabili:
totale indennità di buonuscita per le 56 unità aventi
già 3 o 4 sistemi e mediamente non più di 4 imbarcati e quindi
non convertibili verso altro sistema di pesca - circa 2,85
milioni di euro (1,35 milioni di euro per indennità
armatori/proprietari - 1,50 milioni di euro per indennità
equipaggio);
totale indennità di stretta riconversione per le 8
unità aventi 2 sistemi e in media 4 imbarcati (da un minimo di
2 ad un massimo di 6) e quindi convertibili verso altro
sistema di pesca - 0,62 milioni di euro (0,27 milioni di euro
per indennità armatore/proprietario - 0,35 milioni di euro per
indennità equipaggio);
nessuna indennità per le restanti 23 unità autorizzate
a più di 4 sistemi e per le 2 unità autorizzate alla pesca del
tonno rosso con la circuizione ed aventi 3 o più sistemi e
mediamente non più di 4 imbarcati e quindi non convertibili
verso altro sistema di pesca.
Totale fabbisogno finanziario minimo: circa 3,5 milioni
di euro.
Si osserva che, a parità di tonnellate di stazza lorda
(tsl) dell'imbarcazione, le indennità in questione per gli
armatori/proprietari sono pari a circa il 25 per cento delle
indennità previste dal piano spadare precedente e che le
indennità per l'equipaggio sono pari a circa il 50 per cento,
sempre rispetto a quelle precedenti.
Considerato, infatti, che in via generale il numero dei
componenti l'equipaggio è progressivamente commisurato alle
tsl dell'imbarcazione, risulta che su 2.241,79 tsl (pari alle
89 imbarcazioni che interromperanno la pesca con le reti
derivanti) solo per 1.575,21 tsl (ossia le 56 più 8
imbarcazioni sopra menzionate) la stima finanziaria è così
riassumibile:
1.000 euro per 1 tsl per il computo dell'indennità
armatore/proprietario;
1.140 euro per 1 tsl per il computo dell'indennità
equipaggio.
L'onere stimato per l'istituzione di tale misura,
ammontante ad un totale di 3,5 milioni di euro per l'anno
2002, viene fatto gravare, per 2,5 milioni di euro, sullo
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" (Tabella B) dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo
scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali, e per l
milione di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa prevista per l'anno 2002 (10 milioni di euro)
dall'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, riguardante la misura di accompagnamento sociale
collegata alle misure di conservazione delle risorse
ittiche.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)
1. Aspetti tecnico-normativi.
Il decreto-legge, con riferimento alla sua compatibilità
con le competenze comunitarie e delle regioni, rispetta gli
obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
2. Drafting e linguaggio normativo.
Il provvedimento non presenta nuove definizioni normative
e la sua impostazione si ispira a quella, ormai consolidata,
dei precedenti interventi al riguardo.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
1. Ambito dell'intervento.
Articolo 1. Le misure introdotte hanno come
destinatari i beneficiari dei finanziamenti di aiuti
comunitari e nazionali, relativamente alle azioni di
adeguamento dello sforzo di pesca nonché di rinnovo della
flotta e di ammodernamento delle navi da pesca.
Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17
dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle
azioni strutturali nel settore della pesca, ha previsto il
finanziamento della misura di arresto definitivo dell'attività
di pesca delle navi, perseguito attraverso la demolizione
ovvero il trasferimento definitivo dell'imbarcazione verso un
Paese terzo ovvero mediante la destinazione definitiva di essa
a fini diversi dalla pesca.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche
allo scopo di favorire il rapido conseguimento degli obiettivi
di riduzione della stazza e della potenza motore, fissati dal
Piano operativo pluriennale (POP) per la flotta peschereccia
italiana, ha adottato il decreto 22 dicembre 2000 recante
"Modalità di attuazione della misura di "arresto definitivo"
delle attività delle navi da pesca prevista dallo SFOP
2000/2006", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47
del 26 febbraio 2001.
A causa del consistente numero di istanze presentate nei
primi mesi di applicazione della normativa, l'Amministrazione
nazionale è stata costretta ad emanare la circolare della
direzione generale per la pesca e l'acquacoltura del Ministero
delle politiche agricole e forestali 2 luglio 2001, n. 1089,
che dispone la sospensione della presentazione delle domande
di contributo per la misura di "arresto definitivo",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio
2001, garantendo unicamente la liquidazione di quelle istruite
con esito positivo entro la data del 4 luglio 2001.
Pertanto, al fine di consentire la rapida implementazione
delle procedure di finanziamento di cui al regolamento (CE) n.
2792/1999, l'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge
prevede la riduzione da novanta a quindici giorni del termine
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, relativo
all'obbligo di comunicazione ricadente sul soggetto competente
(pubblica amministrazione) dei requisiti, delle modalità e
delle condizioni concernenti alcune procedure di
finanziamento.
Articolo 2. Con il presente articolo si autorizza
il Governo ad emanare un piano di riconversione aggiuntivo che
garantisca il mantenimento degli attuali livelli occupazionali
in aree già caratterizzate da frequenti esuberi di manodopera
dagli ordinari processi produttivi.
Ciò, in conseguenza del citato regolamento (CE) n.
894/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/98, che
ha disposto l'abolizione totale delle reti da posta derivanti
a far data dal 1^ gennaio 2002, decretando la definitiva
scomparsa di tale sistema di pesca.
2. Esigenze sociali, economiche e giuridiche; obiettivi
perseguiti; presupposti; aree di criticità: opzioni
alternative.
Articolo 1. La riduzione da novanta a quindici
giorni, disposta dal presente provvedimento, del termine
fissato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per le
procedure di selezione relative alle domande di finanziamento
ai sensi del vigente programma SFOP, consente di ottemperare
alle disposizioni fissate dal Consiglio dei ministri
dell'Unione europea le quali prevedono che entro il 30 giugno
prossimo l'Amministrazione nazionale competente deve avere già
avviato le procedure di finanziamento, pena il mancato
utilizzo della dotazione dei fondi previsti dalla Commissione
europea.
Infatti, l'attuale articolo 5, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 123 del 1998, prevede che il soggetto
competente (pubblica amministrazione) comunichi i requisiti,
le modalità e le condizioni concernenti alcune procedure di
finanziamento, con avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale almeno novanta giorni prima dell'invio delle
domande.
In considerazione di quanto sopra esposto non appaiono
realizzabili altre opzioni analoghe.
Articolo 2. Allo stato attuale risultano ancora in
esercizio 89 imbarcazioni adibite alla pesca con reti da posta
derivanti, con relativo equipaggio, concentrate soprattutto
nelle regioni dell'obiettivo 1 (Sicilia, Calabria,
Campania).
Tale situazione, da un lato, continua ad essere foriera
di gravi tensioni sociali all'interno delle marinerie
interessate mentre, dall'altro, rischia di esporre l'Italia
alle critiche dell'Unione europea per quanto riguarda il
rispetto delle norme comunitarie in materia di gestione e di
conservazione delle risorse ittiche nel Mediterraneo.
Pertanto, appare urgente l'adozione di un nuovo piano di
riconversione, contenente misure tecniche e finanziarie, che
risolva definitivamente il problema delle imbarcazioni ancora
esistenti.
Tale soluzione è resa, altresì, necessaria dal fatto che
l'attuale situazione, caratterizzata dalla sopravvivenza di
alcune imbarcazioni, appare ormai difficilmente giustificabile
nei confronti di quegli armatori che hanno diligentemente
aderito al piano contenuto nel decreto del Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali 23 maggio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11
giugno 1997, e che oggi, in presenza di diverse soluzioni,
rischierebbero una sostanziale discriminazione.
Non si ravvisano opzioni alternative.