XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2718




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni).


          Dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto-legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
          L'articolo 2 riguarda l'istituzione di una misura di riconversione per chi detiene unità abilitate all'uso di reti da posta derivanti che, ai sensi del regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/98, a far data dal 1^ gennaio 2002 non è più consentito utilizzare.
          Allo stato attuale risultano ancora in esercizio nella flotta italiana 89 imbarcazioni, con relativo equipaggio, concentrate soprattutto nelle regioni dell'obiettivo 1 (Sicilia, Calabria, Campania).
          Le linee essenziali dell'intervento previsto dal presente articolo e le relative stime finanziarie sono così rappresentabili:

              totale indennità di buonuscita per le 56 unità aventi già 3 o 4 sistemi e mediamente non più di 4 imbarcati e quindi non convertibili verso altro sistema di pesca - circa 2,85 milioni di euro (1,35 milioni di euro per indennità armatori/proprietari - 1,50 milioni di euro per indennità equipaggio);

              totale indennità di stretta riconversione per le 8 unità aventi 2 sistemi e in media 4 imbarcati (da un minimo di 2 ad un massimo di 6) e quindi convertibili verso altro sistema di pesca - 0,62 milioni di euro (0,27 milioni di euro per indennità armatore/proprietario - 0,35 milioni di euro per indennità equipaggio);

              nessuna indennità per le restanti 23 unità autorizzate a più di 4 sistemi e per le 2 unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con la circuizione ed aventi 3 o più sistemi e mediamente non più di 4 imbarcati e quindi non convertibili verso altro sistema di pesca.

          Totale fabbisogno finanziario minimo: circa 3,5 milioni di euro.

          Si osserva che, a parità di tonnellate di stazza lorda (tsl) dell'imbarcazione, le indennità in questione per gli armatori/proprietari sono pari a circa il 25 per cento delle indennità previste dal piano spadare precedente e che le indennità per l'equipaggio sono pari a circa il 50 per cento, sempre rispetto a quelle precedenti.
          Considerato, infatti, che in via generale il numero dei componenti l'equipaggio è progressivamente commisurato alle tsl dell'imbarcazione, risulta che su 2.241,79 tsl (pari alle 89 imbarcazioni che interromperanno la pesca con le reti derivanti) solo per 1.575,21 tsl (ossia le 56 più 8 imbarcazioni sopra menzionate) la stima finanziaria è così riassumibile:

              1.000 euro per 1 tsl per il computo dell'indennità armatore/proprietario;

              1.140 euro per 1 tsl per il computo dell'indennità equipaggio.

          L'onere stimato per l'istituzione di tale misura, ammontante ad un totale di 3,5 milioni di euro per l'anno 2002, viene fatto gravare, per 2,5 milioni di euro, sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" (Tabella B) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e per l milione di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 (10 milioni di euro) dall'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, riguardante la misura di accompagnamento sociale collegata alle misure di conservazione delle risorse ittiche.


ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)


1. Aspetti tecnico-normativi.

            Il decreto-legge, con riferimento alla sua compatibilità con le competenze comunitarie e delle regioni, rispetta gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.


2. Drafting e linguaggio normativo.

          Il provvedimento non presenta nuove definizioni normative e la sua impostazione si ispira a quella, ormai consolidata, dei precedenti interventi al riguardo.


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


1. Ambito dell'intervento.

              Articolo 1. Le misure introdotte hanno come destinatari i beneficiari dei finanziamenti di aiuti comunitari e nazionali, relativamente alle azioni di adeguamento dello sforzo di pesca nonché di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca.
          Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, ha previsto il finanziamento della misura di arresto definitivo dell'attività di pesca delle navi, perseguito attraverso la demolizione ovvero il trasferimento definitivo dell'imbarcazione verso un Paese terzo ovvero mediante la destinazione definitiva di essa a fini diversi dalla pesca.
          Il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche allo scopo di favorire il rapido conseguimento degli obiettivi di riduzione della stazza e della potenza motore, fissati dal Piano operativo pluriennale (POP) per la flotta peschereccia italiana, ha adottato il decreto 22 dicembre 2000 recante "Modalità di attuazione della misura di "arresto definitivo" delle attività delle navi da pesca prevista dallo SFOP 2000/2006", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2001.
          A causa del consistente numero di istanze presentate nei primi mesi di applicazione della normativa, l'Amministrazione nazionale è stata costretta ad emanare la circolare della direzione generale per la pesca e l'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole e forestali 2 luglio 2001, n. 1089, che dispone la sospensione della presentazione delle domande di contributo per la misura di "arresto definitivo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001, garantendo unicamente la liquidazione di quelle istruite con esito positivo entro la data del 4 luglio 2001.
          Pertanto, al fine di consentire la rapida implementazione delle procedure di finanziamento di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999, l'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge prevede la riduzione da novanta a quindici giorni del termine di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, relativo all'obbligo di comunicazione ricadente sul soggetto competente (pubblica amministrazione) dei requisiti, delle modalità e delle condizioni concernenti alcune procedure di finanziamento.

              Articolo 2. Con il presente articolo si autorizza il Governo ad emanare un piano di riconversione aggiuntivo che garantisca il mantenimento degli attuali livelli occupazionali in aree già caratterizzate da frequenti esuberi di manodopera dagli ordinari processi produttivi.
          Ciò, in conseguenza del citato regolamento (CE) n. 894/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/98, che ha disposto l'abolizione totale delle reti da posta derivanti a far data dal 1^ gennaio 2002, decretando la definitiva scomparsa di tale sistema di pesca.


2. Esigenze sociali, economiche e giuridiche; obiettivi perseguiti; presupposti; aree di criticità: opzioni alternative.

              Articolo 1. La riduzione da novanta a quindici giorni, disposta dal presente provvedimento, del termine fissato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per le procedure di selezione relative alle domande di finanziamento ai sensi del vigente programma SFOP, consente di ottemperare alle disposizioni fissate dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea le quali prevedono che entro il 30 giugno prossimo l'Amministrazione nazionale competente deve avere già avviato le procedure di finanziamento, pena il mancato utilizzo della dotazione dei fondi previsti dalla Commissione europea.
          Infatti, l'attuale articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, prevede che il soggetto competente (pubblica amministrazione) comunichi i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti alcune procedure di finanziamento, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande.
          In considerazione di quanto sopra esposto non appaiono realizzabili altre opzioni analoghe.

              Articolo 2. Allo stato attuale risultano ancora in esercizio 89 imbarcazioni adibite alla pesca con reti da posta derivanti, con relativo equipaggio, concentrate soprattutto nelle regioni dell'obiettivo 1 (Sicilia, Calabria, Campania).
          Tale situazione, da un lato, continua ad essere foriera di gravi tensioni sociali all'interno delle marinerie interessate mentre, dall'altro, rischia di esporre l'Italia alle critiche dell'Unione europea per quanto riguarda il rispetto delle norme comunitarie in materia di gestione e di conservazione delle risorse ittiche nel Mediterraneo.
          Pertanto, appare urgente l'adozione di un nuovo piano di riconversione, contenente misure tecniche e finanziarie, che risolva definitivamente il problema delle imbarcazioni ancora esistenti.
          Tale soluzione è resa, altresì, necessaria dal fatto che l'attuale situazione, caratterizzata dalla sopravvivenza di alcune imbarcazioni, appare ormai difficilmente giustificabile nei confronti di quegli armatori che hanno diligentemente aderito al piano contenuto nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 23 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1997, e che oggi, in presenza di diverse soluzioni, rischierebbero una sostanziale discriminazione.
          Non si ravvisano opzioni alternative.




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