XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2718
Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge trova il
proprio fondamento nella necessità di intervenire, con un
complesso di norme omogenee, in un settore strategico e
delicato quale quello della pesca, sia sotto il profilo
economico che di attuazione delle disposizioni comunitarie.
Il settore è caratterizzato da una stazionarietà dei
livelli produttivi e da uno scarso rinnovo della flotta,
associati tuttavia ad un notevole aumento della domanda,
testimoniato sia dall'incremento dei consumi delle famiglie,
sia dall'aumento delle importazioni di prodotti
dall'estero.
Infatti, la produzione negli ultimi venti anni è rimasta
stabile, rendendo pressoché costante la quantità complessiva
del pescato.
Gli addetti nell'intero comparto raggiungono le 107.000
unità, mentre nel settore della pesca marittima risultano
occupate 43.457 unità.
Nel corso del tempo si è registrato un ritardo nel
rinnovamento della flotta: oggi è composta in buona parte da
motonavi con più di vent'anni. In particolare tale quota
rappresenta il 48 per cento delle imbarcazioni e circa il 51
per cento della loro stazza complessiva.
A fronte di tale scarsa dinamica della produzione e del
rinnovo della flotta, fa invece riscontro un aumento del
consumo di pesce da parte degli italiani.
Le cause di tale situazione di crisi si annidano tanto a
livello delle politiche comunitarie quanto a livello della
politica settoriale nazionale e rendono necessaria l'adozione
di provvedimenti urgenti volti ad aumentare la competitività
delle imprese di pesca e a mantenere gli attuali livelli
occupazionali.
Articolo 1. L'articolo riguarda la riduzione da
novanta a quindici giorni del termine fissato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per le procedure di
selezione relative alle domande di finanziamento ai sensi del
vigente programma dello Strumento finanziario di orientamento
della pesca (SFOP), fondo dell'Unione europea per il settore
della pesca.
Infatti, l'articolo 5, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 123 del 1998 prevede che il soggetto competente
(pubblica amministrazione) comunichi i requisiti, le modalità
e le condizioni concernenti alcune procedure di finanziamento,
con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno
novanta giorni prima dell'invio delle domande.
L'adozione di tale misura è resa urgente dal fatto che
entro il 30 giugno prossimo, termine fissato dal Consiglio dei
ministri dell'Unione europea, l'Amministrazione nazionale
competente dovrà aver già avviato le procedure di
finanziamento, pena il mancato utilizzo della dotazione dei
fondi previsti dalla Commissione europea.
Articolo 2. Nel quadro della istituzione di misure
tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, il
regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre
1986, come modificato dal regolamento (CE) n. 3071/95 ha
introdotto il divieto di utilizzo di reti da posta derivanti
(cosiddette "spadare") di lunghezza superiore a 2,5
chilometri.
L'Amministrazione nazionale, al fine di assicurare il
rispetto delle norme internazionali ed in considerazione del
fatto che la misura massima di 2,5 chilometri per le reti non
appariva compatibile con una gestione economica dell'impresa
peschereccia, ha approvato, con decreto del Ministro delle
risorse agricole alimentari e forestali 23 maggio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11
giugno 1997, le modalità tecniche di attuazione del piano
volontario di razionalizzazione e riconversione delle unità
abilitate alla pesca con reti da posta derivanti.
Tale piano ha previsto forme di sostegno agli armatori ed
agli imbarcati al fine di favorire la riconversione verso
altri sistemi di pesca o verso altre attività e di ridurre gli
effetti negativi sui livelli occupazionali del Mezzogiorno,
area tradizionalmente vocata per la pesca del pesce spada.
Successivamente, il regolamento (CE) n. 894/97 del
Consiglio, del 29 aprile 1997, come modificato dal regolamento
(CE) n. 1239/98 ha disposto l'abolizione totale delle reti da
posta derivanti a far data dal 1^ gennaio 2002, decretando la
definitiva scomparsa di tale sistema di pesca.
Allo stato attuale risultano ancora in esercizio 89
imbarcazioni, con relativo equipaggio, concentrate soprattutto
nelle regioni dell'obiettivo 1 (Sicilia, Calabria,
Campania).
Il piano di riconversione aggiuntivo garantisce il
mantenimento dei livelli occupazionali, in aree già fortemente
provate dalla emergenza lavorativa.
La soluzione della questione è di primaria importanza,
considerata la prossima imminente apertura della stagione di
pesca al pesce spada.