XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2718




        Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge trova il proprio fondamento nella necessità di intervenire, con un complesso di norme omogenee, in un settore strategico e delicato quale quello della pesca, sia sotto il profilo economico che di attuazione delle disposizioni comunitarie.
        Il settore è caratterizzato da una stazionarietà dei livelli produttivi e da uno scarso rinnovo della flotta, associati tuttavia ad un notevole aumento della domanda, testimoniato sia dall'incremento dei consumi delle famiglie, sia dall'aumento delle importazioni di prodotti dall'estero.
        Infatti, la produzione negli ultimi venti anni è rimasta stabile, rendendo pressoché costante la quantità complessiva del pescato.
        Gli addetti nell'intero comparto raggiungono le 107.000 unità, mentre nel settore della pesca marittima risultano occupate 43.457 unità.
        Nel corso del tempo si è registrato un ritardo nel rinnovamento della flotta: oggi è composta in buona parte da motonavi con più di vent'anni. In particolare tale quota rappresenta il 48 per cento delle imbarcazioni e circa il 51 per cento della loro stazza complessiva.
        A fronte di tale scarsa dinamica della produzione e del rinnovo della flotta, fa invece riscontro un aumento del consumo di pesce da parte degli italiani.
        Le cause di tale situazione di crisi si annidano tanto a livello delle politiche comunitarie quanto a livello della politica settoriale nazionale e rendono necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti volti ad aumentare la competitività delle imprese di pesca e a mantenere gli attuali livelli occupazionali.
            Articolo 1. L'articolo riguarda la riduzione da novanta a quindici giorni del termine fissato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per le procedure di selezione relative alle domande di finanziamento ai sensi del vigente programma dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), fondo dell'Unione europea per il settore della pesca.
        Infatti, l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998 prevede che il soggetto competente (pubblica amministrazione) comunichi i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti alcune procedure di finanziamento, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande.
        L'adozione di tale misura è resa urgente dal fatto che entro il 30 giugno prossimo, termine fissato dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea, l'Amministrazione nazionale competente dovrà aver già avviato le procedure di finanziamento, pena il mancato utilizzo della dotazione dei fondi previsti dalla Commissione europea.
            Articolo 2. Nel quadro della istituzione di misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, come modificato dal regolamento (CE) n. 3071/95 ha introdotto il divieto di utilizzo di reti da posta derivanti (cosiddette "spadare") di lunghezza superiore a 2,5 chilometri.
        L'Amministrazione nazionale, al fine di assicurare il rispetto delle norme internazionali ed in considerazione del fatto che la misura massima di 2,5 chilometri per le reti non appariva compatibile con una gestione economica dell'impresa peschereccia, ha approvato, con decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 23 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1997, le modalità tecniche di attuazione del piano volontario di razionalizzazione e riconversione delle unità abilitate alla pesca con reti da posta derivanti.
        Tale piano ha previsto forme di sostegno agli armatori ed agli imbarcati al fine di favorire la riconversione verso altri sistemi di pesca o verso altre attività e di ridurre gli effetti negativi sui livelli occupazionali del Mezzogiorno, area tradizionalmente vocata per la pesca del pesce spada.
        Successivamente, il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/98 ha disposto l'abolizione totale delle reti da posta derivanti a far data dal 1^ gennaio 2002, decretando la definitiva scomparsa di tale sistema di pesca.
        Allo stato attuale risultano ancora in esercizio 89 imbarcazioni, con relativo equipaggio, concentrate soprattutto nelle regioni dell'obiettivo 1 (Sicilia, Calabria, Campania).
        Il piano di riconversione aggiuntivo garantisce il mantenimento dei livelli occupazionali, in aree già fortemente provate dalla emergenza lavorativa.
        La soluzione della questione è di primaria importanza, considerata la prossima imminente apertura della stagione di pesca al pesce spada.




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