XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2718
Decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2002 (*).
Disposizioni urgenti per il settore della pesca.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
adottare specifiche misure per il settore della pesca,
relative all'adeguamento ed al rinnovo della flotta
peschereccia ed alla pesca con reti derivanti, al fine di
migliorare le condizioni di mercato e lo svolgimento
dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per
gli affari regionali;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Misure urgenti per la flotta peschereccia).
1. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento
(CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999,
relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento
delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n.
179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui
al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono ridotti a quindici
giorni.
Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per la pesca con reti
derivanti).
1. E' istituita nel limite di 3,5 milioni di euro per
l'anno 2002 una misura di riconversione in favore dei
proprietari e degli equipaggi di unità abilitate all'uso di
reti da posta derivanti di cui all'articolo 11, comma 10, del
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali in data 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, in conseguenza delle
limitazioni all'utilizzo
(*) V. anche il successivo avviso di ERRATA CORRIGE
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio
2002.
di tale strumento da pesca disposte dal regolamento (CE) n.
894/1997 del Consiglio, del 29 aprile 1997, come modificato
dal regolamento (CE) n. 1239/1998 del Consiglio, dell'8 giugno
1998.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono fissate le disposizioni di attuazione
della misura di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
a 3,5 milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 2,5
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base in
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo
utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto a l
milione di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 52, comma 81,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. La misura di cui al presente articolo è riconosciuta
nel rispetto delle condizioni procedurali previste al
paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della
Comunità europea.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 3.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 maggio 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e
forestali.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.