XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2666
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni).
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
a) Necessità dell'intervento normativo.
Le disposizioni del decreto-legge sono intese a
differire il termine relativo alla partecipazione di personale
militare e civile a operazioni internazionali in corso.
L'intervento legislativo è necessario per la copertura
finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla
partecipazione alle predette operazioni e, altresì, al fine di
adattare alle particolari esigenze operative la disciplina
prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le
procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
Sulla scelta di intervenire con lo strumento del
decreto-legge, la sussistenza dei requisiti di necessità e
urgenza è determinata dall'avvenuta scadenza dei termini
previsti dal precedente provvedimento di proroga e dalla
conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata
copertura giuridica all'azione dei contingenti impiegati nelle
diverse aree geografiche.
b) Analisi del quadro normativo.
Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15,
prevede, in relazione ai diversi aspetti e salvo taluni
particolari profili, una disciplina uniforme per tutte le
operazioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i
limiti temporali dallo stesso previsti.
Dovendo il presente decreto-legge ridisciplinare la
materia in relazione al nuovo limite temporale e non
sussistendo motivi che giustifichino modifiche all'assetto
normativo delineato dal citato decreto-legge n. 451 del 2001,
si è ritenuto, per le disposizioni da applicare al personale
impiegato e per le previsioni necessarie a corrispondere alle
particolari esigenze connesse con le operazioni
internazionali, rinviare alle relative disposizioni del
provvedimento in parola, salvo taluni adeguamenti riguardanti
principalmente specifiche autorizzazioni di spesa e la
corresponsione del trattamento economico accessorio.
Relativamente alle ulteriori previsioni introdotte dal
presente decreto-legge, talune disposizioni sono intese a
colmare lacune presenti nella legislazione, prevedendo norme
di immediata rilevanza ai fini dell'operatività delle Forze
armate nello scenario internazionale in atto.
In particolare, l'articolo 7 in materia di forze di
completamento dell'Arma dei carabinieri, necessario in
relazione alla rilevante partecipazione di personale dell'Arma
alle operazioni internazionali, si inserisce nel quadro
normativo già delineato per le altre Forze armate
dall'articolo 10 del decreto-legge n. 451 del 2001,
adeguandone le previsioni alle specifiche categorie di
personale proprie dell'Arma e alle pertinenti previsioni di
spesa.
Parimenti, l'articolo 8 é inteso ad adattare alle
particolari esigenze di impiego connesse con le operazioni
internazionali il quadro normativo relativo alla categoria dei
volontari in ferma breve. La modifica apportata al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, si colloca nell'ambito
della disciplina, per altri aspetti uniforme (disposizioni in
materia di reclutamento, avanzamento, trattamento economico e
fruizione delle licenze), prevista per le varie categorie di
volontari delle Forze armate contraddistinte unicamente dalla
diversa durata del periodo di ferma.
Con riguardo, invece, all'articolo 6, la prevista
fattispecie relativa alla cessione di materiali necessita di
un supporto normativo, non inserendosi in un quadro di
cooperazione internazionale preventivamente disciplinato.
L'articolo 9, infine, relativo alla sanatoria delle
situazioni di fatto occorse nelle more della data di entrata
in vigore del presente provvedimento, si impone in relazione
al perdurare, senza soluzione di continuità, della
partecipazione italiana alle operazioni internazionali in
corso oltre il limite temporale previsto dal precedente
provvedimento di proroga.
c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i
regolamenti vigenti.
Il rinvio alla disciplina prevista dal decreto-legge
n. 451 del 2001 comporta l'attualità delle deroghe previste
dalle relative disposizioni, le quali rispondono ad esigenze
operative (articolo 2, comma 3, articoli 5 e 13) o di
necessità e urgenza del provvedere (articoli 8 e 12); esse
comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle
specifiche operazioni autorizzate.
In merito alla disciplina penale, si conferma
l'applicazione delle disposizioni del codice penale militare
di guerra, come modificate dalle leggi di conversione dei
decreti-legge nn. 421 e 451 del 2001, al personale impiegato
nelle operazioni denominate "Enduring Freedom" e
"International Security Assistance Force", le quali
prevedono una tutela più congrua rispetto alla eccezionalità
della situazione, ben diversa da quella degli interventi per
il mantenimento della pace, che consentono, invece,
l'applicazione del codice penale militare di pace. Al
riguardo, le deroghe disposte comportano la non applicazione
delle disposizioni relative alla procedura penale militare di
guerra e all'ordinamento giudiziario militare di guerra.
L'opportunità di derogare alle disposizioni in parola risiede
nella circostanza che le modalità di costituzione degli organi
giurisdizionali dalle stesse previsti appaiono non in linea
con i princìpi costituzionali in materia di tutela
giurisdizionale; si è ritenuto, pertanto, di poter utilmente
provvedere allo stesso fine attraverso l'uso dei moderni
strumenti di comunicazione da parte degli ordinari organi
giurisdizionali militari. Anche tali deroghe, comunque,
accompagnate dall'introduzione di previsioni processuali
intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le
esigenze militari in atto, comportano effetti circoscritti nel
tempo e limitati alle operazioni "Enduring Freedom" e
"International Security Assistance Force".
Con riferimento alla previsione in materia di
prolungamento delle ferme, non si tratta di deroga, avendo la
disposizione l'unico effetto di rendere immediatamente
operativa la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, del
decreto legislativo n. 215 del 2001.
Con riguardo, invece, alle ulteriori disposizioni
previste dal presente provvedimento, l'articolo 8 modifica
l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, estendendo ai volontari in ferma breve le previsioni
in materia di impiego relative ai volontari in ferma
prefissata e in rafferma.
d) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle
Forze armate e la giurisdizione penale militare, di esclusiva
competenza dello Stato, non si ravvisano profili di
incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
e) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Per lo stesso motivo non si ravvisano profili di
incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a
statuto speciale.
f) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali.
Ugualmente non si pone alcun problema di possibile
interferenza con le fonti legislative che dispongono il
trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena
utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie
disciplinate da fonti regolamentari, né possono costituire
oggetto di atti normativi secondari.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
a) Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Le disposizioni del decreto-legge non introducono nuove
definizioni normative.
b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle
successive modificazioni ed integrazioni subite dai
medesimi.
E' stata verificata positivamente la correttezza dei
riferimenti normativi contenuti negli articoli del
decreto-legge.
c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni
vigenti.
L'articolo 8 del decreto-legge introduce modificazioni
alle disposizioni vigenti in materia di impiego del personale
militare.
d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse nel testo normativo.
Dalle disposizioni del decreto-legge non conseguono
effetti abrogativi impliciti.
3. Ulteriori elementi.
a) Indicazione delle linee prevalenti della
giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano attualmente pendenti giudizi di
costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo
a quello previsto dal decreto-legge.
b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti
su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato
dell'iter.
In materia di disciplina giuridica ed economica del
personale militare dei contingenti impiegati all'estero in
missioni internazionali è attualmente all'esame dell'Assemblea
della Camera dei deputati la proposta di legge dell'onorevole
Ascierto (atto Camera n. 1038 e abbinati) nel testo proposto
dalla IV Commissione Difesa.
ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge
Articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215:
Art. 12. - (Volontari di truppa in ferma prefissata
e in rafferma). (omissis)- 2. I volontari di cui al comma
1 sono assegnati ai comandi, enti, reparti e unità dislocati
su tutto il territorio nazionale e possono essere impiegati
anche in operazioni condotte fuori dal territorio
nazionale.
(omissis).