XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2666




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.


a) Necessità dell'intervento normativo.

          Le disposizioni del decreto-legge sono intese a differire il termine relativo alla partecipazione di personale militare e civile a operazioni internazionali in corso.
          L'intervento legislativo è necessario per la copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri derivanti dalla partecipazione alle predette operazioni e, altresì, al fine di adattare alle particolari esigenze operative la disciplina prevista da talune disposizioni riguardanti il personale e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
          Sulla scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge, la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza è determinata dall'avvenuta scadenza dei termini previsti dal precedente provvedimento di proroga e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica all'azione dei contingenti impiegati nelle diverse aree geografiche.


b) Analisi del quadro normativo.

          Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, prevede, in relazione ai diversi aspetti e salvo taluni particolari profili, una disciplina uniforme per tutte le operazioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali dallo stesso previsti.
          Dovendo il presente decreto-legge ridisciplinare la materia in relazione al nuovo limite temporale e non sussistendo motivi che giustifichino modifiche all'assetto normativo delineato dal citato decreto-legge n. 451 del 2001, si è ritenuto, per le disposizioni da applicare al personale impiegato e per le previsioni necessarie a corrispondere alle particolari esigenze connesse con le operazioni internazionali, rinviare alle relative disposizioni del provvedimento in parola, salvo taluni adeguamenti riguardanti principalmente specifiche autorizzazioni di spesa e la corresponsione del trattamento economico accessorio.
          Relativamente alle ulteriori previsioni introdotte dal presente decreto-legge, talune disposizioni sono intese a colmare lacune presenti nella legislazione, prevedendo norme di immediata rilevanza ai fini dell'operatività delle Forze armate nello scenario internazionale in atto.
          In particolare, l'articolo 7 in materia di forze di completamento dell'Arma dei carabinieri, necessario in relazione alla rilevante partecipazione di personale dell'Arma alle operazioni internazionali, si inserisce nel quadro normativo già delineato per le altre Forze armate dall'articolo 10 del decreto-legge n. 451 del 2001, adeguandone le previsioni alle specifiche categorie di personale proprie dell'Arma e alle pertinenti previsioni di spesa.
          Parimenti, l'articolo 8 é inteso ad adattare alle particolari esigenze di impiego connesse con le operazioni internazionali il quadro normativo relativo alla categoria dei volontari in ferma breve. La modifica apportata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, si colloca nell'ambito della disciplina, per altri aspetti uniforme (disposizioni in materia di reclutamento, avanzamento, trattamento economico e fruizione delle licenze), prevista per le varie categorie di volontari delle Forze armate contraddistinte unicamente dalla diversa durata del periodo di ferma.
          Con riguardo, invece, all'articolo 6, la prevista fattispecie relativa alla cessione di materiali necessita di un supporto normativo, non inserendosi in un quadro di cooperazione internazionale preventivamente disciplinato.
          L'articolo 9, infine, relativo alla sanatoria delle situazioni di fatto occorse nelle more della data di entrata in vigore del presente provvedimento, si impone in relazione al perdurare, senza soluzione di continuità, della partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso oltre il limite temporale previsto dal precedente provvedimento di proroga.


c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

          Il rinvio alla disciplina prevista dal decreto-legge n. 451 del 2001 comporta l'attualità delle deroghe previste dalle relative disposizioni, le quali rispondono ad esigenze operative (articolo 2, comma 3, articoli 5 e 13) o di necessità e urgenza del provvedere (articoli 8 e 12); esse comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle specifiche operazioni autorizzate.
          In merito alla disciplina penale, si conferma l'applicazione delle disposizioni del codice penale militare di guerra, come modificate dalle leggi di conversione dei decreti-legge nn. 421 e 451 del 2001, al personale impiegato nelle operazioni denominate "Enduring Freedom" e "International Security Assistance Force", le quali prevedono una tutela più congrua rispetto alla eccezionalità della situazione, ben diversa da quella degli interventi per il mantenimento della pace, che consentono, invece, l'applicazione del codice penale militare di pace. Al riguardo, le deroghe disposte comportano la non applicazione delle disposizioni relative alla procedura penale militare di guerra e all'ordinamento giudiziario militare di guerra. L'opportunità di derogare alle disposizioni in parola risiede nella circostanza che le modalità di costituzione degli organi giurisdizionali dalle stesse previsti appaiono non in linea con i princìpi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale; si è ritenuto, pertanto, di poter utilmente provvedere allo stesso fine attraverso l'uso dei moderni strumenti di comunicazione da parte degli ordinari organi giurisdizionali militari. Anche tali deroghe, comunque, accompagnate dall'introduzione di previsioni processuali intese a conciliare il rispetto dei diritti di difesa con le esigenze militari in atto, comportano effetti circoscritti nel tempo e limitati alle operazioni "Enduring Freedom" e "International Security Assistance Force".
          Con riferimento alla previsione in materia di prolungamento delle ferme, non si tratta di deroga, avendo la disposizione l'unico effetto di rendere immediatamente operativa la fattispecie di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 215 del 2001.
          Con riguardo, invece, alle ulteriori disposizioni previste dal presente provvedimento, l'articolo 8 modifica l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, estendendo ai volontari in ferma breve le previsioni in materia di impiego relative ai volontari in ferma prefissata e in rafferma.


d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Trattandosi di disposizioni riguardanti l'impiego delle Forze armate e la giurisdizione penale militare, di esclusiva competenza dello Stato, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.


e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

          Per lo stesso motivo non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.


f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

          Ugualmente non si pone alcun problema di possibile interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.


g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

          Le disposizioni del provvedimento non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, né possono costituire oggetto di atti normativi secondari.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.


a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Le disposizioni del decreto-legge non introducono nuove definizioni normative.


b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

          E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto-legge.


c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

          L'articolo 8 del decreto-legge introduce modificazioni alle disposizioni vigenti in materia di impiego del personale militare.


d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

          Dalle disposizioni del decreto-legge non conseguono effetti abrogativi impliciti.


3. Ulteriori elementi.


a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

          Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal decreto-legge.


b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

          In materia di disciplina giuridica ed economica del personale militare dei contingenti impiegati all'estero in missioni internazionali è attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati la proposta di legge dell'onorevole Ascierto (atto Camera n. 1038 e abbinati) nel testo proposto dalla IV Commissione Difesa.



ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)


Testo integrale delle norme espressamente modificate
o abrogate dal decreto-legge


          Articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

              Art. 12. - (Volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma). (omissis)- 2. I volontari di cui al comma 1 sono assegnati ai comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e possono essere impiegati anche in operazioni condotte fuori dal territorio nazionale.

              (omissis).




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