XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2666
Decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2002.
Disposizioni urgenti per la prosecuzione della
partecipazione italiana ad operazioni militari
internazionali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 15, recante disposizioni urgenti per la proroga della
partecipazione italiana a operazioni militari
internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la continuazione della
partecipazione dei contingenti italiani alle operazioni
internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei
Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e, ad interim, Ministro degli affari esteri, del
Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Termini relativi alla partecipazione militare italiana
a operazioni internazionali).
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo
alla partecipazione di personale militare e civile alle
operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex
Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è
differito al 31 dicembre 2002. Alla stessa data è differito il
termine per la partecipazione del personale della Polizia di
Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al
medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 451 del
2001.
2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, relativo
alla partecipazione militare italiana alla missione
internazionale di pace in Macedonia, è differito al 31
dicembre 2002.
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n.15, relativo
alla partecipazione di personale militare all'operazione
multinazionale denominata "Enduring Freedom", è
differito al 31 dicembre 2002.
4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo
all'intervento internazionale denominato "International
Security Assistance Force" (ISAF), è differito al 30 giugno
2002.
5. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo allo sviluppo di
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in
Albania e nei Paesi dell'area balcanica, è differito al 31
dicembre 2002.
6. Il termine previsto dall'articolo 14-bis del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo
alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione
europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito
al 31 dicembre 2002.
7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15.
Articolo 2.
(Trattamento economico).
1. L'indennità di missione prevista dall'articolo 2 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è
corrisposta in euro sulla base della media dei cambi
registrati nel periodo dal 1^ dicembre 2001 al 28 febbraio
2002.
2. Il trattamento economico aggiuntivo previsto
dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, è corrisposto in euro sulla base della media dei
cambi registrati nel periodo dal 1^ dicembre 2001 al 28
febbraio 2002.
Articolo 3.
(Disposizioni in materia contabile).
1. Le disposizioni in materia contabile previste
dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di euro
15.600.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo
10.
Articolo 4.
(Compagnia di fanteria rumena).
1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria
rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, nei limiti temporali
previsti dall'articolo 1, comma 1, la spesa di euro
1.145.788.
Articolo 5.
(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze
armate albanesi).
1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle
Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è
autorizzata, fino al 31 dicembre 2002, la spesa di euro
2.582.284.
Articolo 6.
(Cessione di materiali).
1. Nell'ambito delle finalità previste dalla risoluzione
1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14
novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo
1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a
titolo gratuito alle Forze armate afgane vestiario e materiale
di casermaggio dismessi alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonché, entro il limite complessivo di euro
480.000, materiale di autoprotezione individuale,
telecomunicazioni e armamento leggero per l'addestramento e
l'assistenza delle Forze di sicurezza afgane.
Articolo 7.
(Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri).
1. L'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, si applica all'Arma dei carabinieri, salvo quanto
previsto dal presente articolo.
2. I provvedimenti di richiamo del personale dell'Arma
dei carabinieri sono regolati con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi
stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il
reclutamento degli ufficiali di complemento e dei carabinieri
ausiliari.
3. Per l'anno 2002, fatto salvo il programma di
arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui
all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro
il limite di spesa di euro 15.308.459 per il medesimo anno,
con il decreto di cui al comma 2 può essere richiamato
ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i
carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono
risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale.
Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi
del presente comma viene corrisposto un trattamento economico
pari a quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato
decreto-legge n. 451 del 2001 e, qualora richiamati per un
periodo non inferiore ai sei mesi, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni.
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno
2002, recata dall'articolo 21 della legge 29 dicembre 2001,
n. 448.
Articolo 8.
(Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze
armate).
1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, dopo le parole: "comma 1", sono inserite
le seguenti: "e quelli in ferma breve".
Articolo 9.
(Disposizioni di convalida).
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte
e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Articolo 10.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
decreto, escluso l'articolo 7, valutati complessivamente in
euro 637.136.642, si provvede, per l'anno 2002, mediante
utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai
sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 11.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro degli affari esteri.
Martino, Ministro della difesa.
Scajola, Ministro dell'interno.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.