XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2666
Onorevoli Deputati! - Il provvedimento è inteso a
differire il termine relativo alla partecipazione di
contingenti di personale militare e civile a operazioni
internazionali in corso.
In particolare, l'articolo 1:
al comma 1, differisce al 31 dicembre 2002 il termine
relativo alla partecipazione di personale militare e civile
alle operazioni di pace in Macedonia, Kosovo e Albania,
alle missioni di pace denominate SFOR (Stabilization
Force) e MSU (Multinational Specialized Unit) in
Bosnia, MAPE (Multinational Advisory Police Element) in
Albania, TIPH2 (Temporary International Presence in
Hebron) a Hebron, IPTF (International Police Task
Force) a Brcko, UNMEE (United Nations Mission
Ethiopia Eritrea) in Etiopia ed Eritrea;
al comma 2, differisce al 31 dicembre 2002 il termine
relativo alla partecipazione alla missione di pace denominata
AFEH (Amber Fox ex Essential Harvest) in
Macedonia;
al comma 3, differisce al 31 dicembre 2002 il termine
relativo alla partecipazione all'operazione multinazionale
denominata "Enduring Freedom";
al comma 4, differisce al 30 giugno 2002 il termine
relativo all'intervento internazionale denominato ISAF
(International Security Assistance Force) in
Afghanistan;
al comma 5, differisce al 31 dicembre 2002 il termine
relativo allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, finalizzati ad assicurare, nell'ambito delle
strategie di collaborazione nella lotta contro la criminalità
organizzata, nel contrasto dei flussi migratori clandestini e
di altri traffici illeciti, un'attività di consulenza, di
assistenza e di addestramento della polizia albanese;
al comma 6, differisce al 31 dicembre 2002 il termine
relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio
dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia EUMM.
Per la disciplina da applicare al personale impiegato e
per le previsioni necessarie a corrispondere alle particolari
esigenze connesse con le operazioni internazionali, il comma 7
dello stesso articolo 1 rinvia alle relative disposizioni del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, salvo
taluni adeguamenti riguardanti principalmente specifiche
autorizzazioni di spesa e la corresponsione del trattamento
economico accessorio.
In particolare, l'articolo 2 prevede l'adeguamento del
periodo di riferimento relativo alla media dei cambi sulla
quale calcolare il trattamento economico accessorio (1^
dicembre 2001-28 febbraio 2002).
L'articolo 3 adegua il limite complessivo di spesa entro
il quale il Ministero della difesa, in relazione alle
operazioni di cui all'articolo 1, può ricorrere ad acquisti e
lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle
disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai
capitolati d'oneri, per corrispondere alle esigenze di
revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto,
di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e
integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e
per la difesa nucleare, biologica e chimica (euro
15.600.000).
L'articolo 4 adegua la previsione di spesa per il sostegno
logistico della compagnia di fanteria rumena che opera
nell'ambito del contingente italiano inserito nella KFOR, che
opera in Kosovo (euro 1.145.788).
L'articolo 5 adegua la previsione di spesa per la
fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonchè per la
realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione
di apparati informatici e di telecomunicazione nell'ambito
della prosecuzione dei programmi di cooperazione militare con
l'Albania definiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di
stabilità per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU
per il sostegno nelle situazioni post-conflittuali (euro
2.582.284).
L'articolo 6, in adesione all'invito di adoperarsi al fine
di assicurare assistenza umanitaria alla popolazione afgana e
supporto al governo di transizione per la stabilizzazione e la
sicurezza del Paese, contenuto nella risoluzione 1378 del
Consiglio di sicurezza dell'ONU, autorizza il Ministero della
difesa a cedere a titolo gratuito vestiario e materiale di
casermaggio dismessi alle Forze armate afgane, nonché, entro
il limite complessivo di euro 480.000, materiale di
autoprotezione individuale, telecomunicazioni e armamento
leggero per l'addestramento delle Forze di sicurezza
afgane.
L'articolo 7 risponde all'esigenza di dare attuazione
all'ordine del giorno G100, presentato nella seduta
dell'Assemblea del Senato della Repubblica del 21 febbraio
2002, con il quale Governo si è impegnato a disciplinare
l'istituto delle forze di completamento per l'Arma dei
carabinieri, adeguando a tal fine le disposizioni stabilite
dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 451 del 2001, che
prevedono, per le esigenze connesse con le operazioni
internazionali, il richiamo in servizio, su base volontaria ed
a tempo determinato, di ufficiali e sottufficiali di
complemento in congedo, nonché di personale già appartenente
alla categoria dei militari di truppa in servizio di leva e
dei volontari in ferma breve, al fine di garantire la
funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle
unità. La norma, in particolare, prevede la possibilità del
richiamo anche per i carabinieri ausiliari al termine della
ferma biennale contratta ai sensi della legge 24 dicembre
1986, n. 958, assicurando loro un trattamento economico, per
il periodo di richiamo, pari a quello corrisposto ai volontari
in ferma richiamati delle altre Forze armate. Sotto il profilo
finanziario, la disposizione in parola, in linea con il
principio dell'invarianza della spesa di cui al citato
articolo 10, dispone che i richiami avvengano entro i limiti
dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti
dalla legge di bilancio per il reclutamento degli ufficiali di
complemento e dei carabinieri ausiliari, ovvero, per l'anno
2002, entro i limiti di spesa autorizzati per lo stesso anno
dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatto
salvo il previsto programma di arruolamento di carabinieri in
ferma quadriennale per l'anno di riferimento.
L'articolo 8 è inteso a definire un quadro normativo
univoco per l'impiego dei volontari delle Forze armate
vincolati da ferme di durata diversa, stabilendo
l'assegnazione dei volontari in ferma breve ai comandi, enti,
reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e
l'impiego anche in operazioni condotte fuori dal territorio
nazionale, già previsti per i volontari in ferma prefissata ed
in rafferma.
L'articolo 9 dispone la convalida degli atti adottati,
delle attività svolte e delle prestazioni effettuate fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
L'articolo 10 prevede la copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati
complessivamente in euro 637.136.642.
L'articolo 11 dispone in ordine all'entrata in vigore del
decreto-legge.
Rimangono disciplinati dal decreto-legge n. 451 del 2001,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002:
le modalità di attribuzione al personale impiegato
dell'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, determinata nella misura del 90 per cento;
il trattamento assicurativo e il trattamento
pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di
servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in
servizio;
le previsioni per il personale in stato di prigionia o
disperso;
le previsioni in materia di rilascio dei passaporti,
orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di
servizio;
l'applicazione, per il personale impiegato nelle
operazioni "Enduring Freedom" e "International
Security Assistance Force" (ISAF), delle disposizioni del
codice penale militare di guerra (come modificato dalla legge
n. 6 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 421 del
2001, e dalla legge n. 15 del 2002, di conversione del
decreto-legge n. 451 del 2001) e della disciplina prevista
dall'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001 in materia
di misure restrittive della libertà personale, di udienza di
convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della
persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in
carcere, nonchè delle disposizioni in deroga alle norme sulla
procedura penale militare e sulla costituzione degli organi
giurisdizionali militari di guerra; per il personale impiegato
nelle restanti missioni internazionali, l'applicazione del
codice penale militare di pace;
l'estensione della disciplina prevista dallo stesso
decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile
eventualmente impiegato nelle operazioni, con esclusione delle
disposizioni penali;
le previsioni in materia contabile, relative
all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità
di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni
e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso
contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il
rapido approvvigionamento dei contingenti, e l'autorizzazione
a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e
lavori da eseguire in economia, nonché le previsioni relative
al Presidente del Consiglio dei ministri, riguardanti
l'autorizzazione a conferire un apposito incarico, con
previsione delle necessarie deroghe alla normativa vigente, al
fine di assicurare il completamento urgente dei lavori di
costruzione della discarica di Lezhe;
il prolungamento, previo consenso dell'interessato, del
periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un
massimo di nove mesi;
le previsioni sul richiamo in servizio temporaneo, su
base volontaria, di personale delle Forze armate da inserire
nelle forze di completamento, al fine di garantire, per le
esigenze connesse con le operazioni internazionali, la
funzionalità dei comandi, degli enti e delle unità;
le previsioni sulla prosecuzione delle attività di
assistenza alle Forze armate albanesi;
le previsioni a salvaguardia del personale impiegato
nelle operazioni "Enduring Freedom" e "International
Security Assistance Force" (ISAF), intese a garantire la
possibilità, al rientro, di partecipare ai concorsi interni
banditi dall'amministrazione con il diritto, se vincitore,
all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei
vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda;
le previsioni sullo sviluppo dei programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei
Paesi dell'area balcanica.