XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2666




        Onorevoli Deputati! - Il provvedimento è inteso a differire il termine relativo alla partecipazione di contingenti di personale militare e civile a operazioni internazionali in corso.
        In particolare, l'articolo 1:

            al comma 1, differisce al 31 dicembre 2002 il termine relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni di pace in Macedonia, Kosovo e Albania, alle missioni di pace denominate SFOR (Stabilization Force) e MSU (Multinational Specialized Unit) in Bosnia, MAPE (Multinational Advisory Police Element) in Albania, TIPH2 (Temporary International Presence in Hebron) a Hebron, IPTF (International Police Task Force) a Brcko, UNMEE (United Nations Mission Ethiopia Eritrea) in Etiopia ed Eritrea;

            al comma 2, differisce al 31 dicembre 2002 il termine relativo alla partecipazione alla missione di pace denominata AFEH (Amber Fox ex Essential Harvest) in Macedonia;

            al comma 3, differisce al 31 dicembre 2002 il termine relativo alla partecipazione all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom";

            
al comma 4, differisce al 30 giugno 2002 il termine relativo all'intervento internazionale denominato ISAF (International Security Assistance Force) in Afghanistan;

            al comma 5, differisce al 31 dicembre 2002 il termine relativo allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, finalizzati ad assicurare, nell'ambito delle strategie di collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata, nel contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri traffici illeciti, un'attività di consulenza, di assistenza e di addestramento della polizia albanese;

            al comma 6, differisce al 31 dicembre 2002 il termine relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia EUMM.

        Per la disciplina da applicare al personale impiegato e per le previsioni necessarie a corrispondere alle particolari esigenze connesse con le operazioni internazionali, il comma 7 dello stesso articolo 1 rinvia alle relative disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, salvo taluni adeguamenti riguardanti principalmente specifiche autorizzazioni di spesa e la corresponsione del trattamento economico accessorio.
        In particolare, l'articolo 2 prevede l'adeguamento del periodo di riferimento relativo alla media dei cambi sulla quale calcolare il trattamento economico accessorio (1^ dicembre 2001-28 febbraio 2002).
        L'articolo 3 adegua il limite complessivo di spesa entro il quale il Ministero della difesa, in relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica (euro 15.600.000).
        L'articolo 4 adegua la previsione di spesa per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena che opera nell'ambito del contingente italiano inserito nella KFOR, che opera in Kosovo (euro 1.145.788).
        L'articolo 5 adegua la previsione di spesa per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonchè per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione nell'ambito della prosecuzione dei programmi di cooperazione militare con l'Albania definiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di stabilità per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU per il sostegno nelle situazioni post-conflittuali (euro 2.582.284).
        L'articolo 6, in adesione all'invito di adoperarsi al fine di assicurare assistenza umanitaria alla popolazione afgana e supporto al governo di transizione per la stabilizzazione e la sicurezza del Paese, contenuto nella risoluzione 1378 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, autorizza il Ministero della difesa a cedere a titolo gratuito vestiario e materiale di casermaggio dismessi alle Forze armate afgane, nonché, entro il limite complessivo di euro 480.000, materiale di autoprotezione individuale, telecomunicazioni e armamento leggero per l'addestramento delle Forze di sicurezza afgane.
        L'articolo 7 risponde all'esigenza di dare attuazione all'ordine del giorno G100, presentato nella seduta dell'Assemblea del Senato della Repubblica del 21 febbraio 2002, con il quale Governo si è impegnato a disciplinare l'istituto delle forze di completamento per l'Arma dei carabinieri, adeguando a tal fine le disposizioni stabilite dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 451 del 2001, che prevedono, per le esigenze connesse con le operazioni internazionali, il richiamo in servizio, su base volontaria ed a tempo determinato, di ufficiali e sottufficiali di complemento in congedo, nonché di personale già appartenente alla categoria dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità. La norma, in particolare, prevede la possibilità del richiamo anche per i carabinieri ausiliari al termine della ferma biennale contratta ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, assicurando loro un trattamento economico, per il periodo di richiamo, pari a quello corrisposto ai volontari in ferma richiamati delle altre Forze armate. Sotto il profilo finanziario, la disposizione in parola, in linea con il principio dell'invarianza della spesa di cui al citato articolo 10, dispone che i richiami avvengano entro i limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il reclutamento degli ufficiali di complemento e dei carabinieri ausiliari, ovvero, per l'anno 2002, entro i limiti di spesa autorizzati per lo stesso anno dall'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatto salvo il previsto programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale per l'anno di riferimento.
        L'articolo 8 è inteso a definire un quadro normativo univoco per l'impiego dei volontari delle Forze armate vincolati da ferme di durata diversa, stabilendo l'assegnazione dei volontari in ferma breve ai comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e l'impiego anche in operazioni condotte fuori dal territorio nazionale, già previsti per i volontari in ferma prefissata ed in rafferma.
        L'articolo 9 dispone la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        L'articolo 10 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati complessivamente in euro 637.136.642.
        L'articolo 11 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.
        Rimangono disciplinati dal decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002:

            le modalità di attribuzione al personale impiegato dell'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, determinata nella misura del 90 per cento;

            il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio;

            le previsioni per il personale in stato di prigionia o disperso;

            le previsioni in materia di rilascio dei passaporti, orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di servizio;

            l'applicazione, per il personale impiegato nelle operazioni "Enduring Freedom" e "International Security Assistance Force" (ISAF), delle disposizioni del codice penale militare di guerra (come modificato dalla legge n. 6 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 421 del 2001, e dalla legge n. 15 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 451 del 2001) e della disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonchè delle disposizioni in deroga alle norme sulla procedura penale militare e sulla costituzione degli organi giurisdizionali militari di guerra; per il personale impiegato nelle restanti missioni internazionali, l'applicazione del codice penale militare di pace;

            l'estensione della disciplina prevista dallo stesso decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni, con esclusione delle disposizioni penali;

            le previsioni in materia contabile, relative all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti, e l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e lavori da eseguire in economia, nonché le previsioni relative al Presidente del Consiglio dei ministri, riguardanti l'autorizzazione a conferire un apposito incarico, con previsione delle necessarie deroghe alla normativa vigente, al fine di assicurare il completamento urgente dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe;

            il prolungamento, previo consenso dell'interessato, del periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un massimo di nove mesi;

            le previsioni sul richiamo in servizio temporaneo, su base volontaria, di personale delle Forze armate da inserire nelle forze di completamento, al fine di garantire, per le esigenze connesse con le operazioni internazionali, la funzionalità dei comandi, degli enti e delle unità;

            le previsioni sulla prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi;

            le previsioni a salvaguardia del personale impiegato nelle operazioni "Enduring Freedom" e "International Security Assistance Force" (ISAF), intese a garantire la possibilità, al rientro, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda;

            le previsioni sullo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.




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