XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2517
RELAZIONE TECNICA
(All'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni).
Articolo 1. Istituzione presso i tribunali e le corti
d'appello di sezioni specializzate per la famiglia e per i
minori.- L'articolo in questione prevede l'istituzione di
sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i
tribunali e le corti d'appello. L'innovazione normativa
comporterà l'istituzione di non meno di 100 sezioni
specializzate.
Sotto il profilo della spesa, considerando che le nuove
sezioni opereranno nell'ambito di strutture già esistenti, gli
oneri che dovranno essere affrontati riguarderanno
principalmente:
a) spese di allestimento delle aule di
udienza;
b) spese per arredamento e attrezzature varie
degli uffici amministrativi di supporto;
c) spese di funzionamento degli uffici (escluse
quelle di personale).
a) Considerato che mediamente il costo per
l'allestimento di un'aula di udienza è pari a 5.000,00 euro
che verranno approntate n. 100 aule, il costo totale è così
determinato:
5000,00 euro x 100 aule = 500.000,00 euro (circa 1 miliardo
di lire).
b) Considerato un costo medio unitario per
arredamento e attrezzature varie, comprese quelle
informatiche, pari a 4.000,00 euro, e che verranno allestiti
n. 3 uffici per ogni sezione specializzata, l'onere totale è
così determinato:
4.000,00 euro x 3 x 100 = 1.200.000,00 euro (circa 2,4
miliardi di lire).
c) Per le spese di funzionamento (materiale vario
di cancelleria e di consumo, utenze varie, eccetera) l'onere
annuo previsto è di circa 10.000,00 euro per ciascuna sezione
specializzata. Conseguentemente il costo totale annuo è
pari a:
10.000,00 euro x 100 = 1.000.000,00 euro (circa 2 miliardi di
lire).
Articolo 7. Dotazioni di personale.- Alle
dotazioni organiche di personale sia di magistratura che
amministrativo da assegnare alle istituende strutture, si farà
fronte, senza oneri a carico del bilancio dello Stato,
mediante redistribuzione del personale già in servizio presso
i preesistenti uffici giudiziari interessati dalla riforma; in
riferimento ad eventuali oneri connessi al trasferimento del
suddetto personale, si precisa che, analogamente a quanto già
avvenuto in applicazione della riforma del giudice unico di
primo grado, l'assegnazione ad altra sede di servizio avverrà
esclusivamente a domanda degli interessati. L'amministrazione
sarà in tal modo esonerata dal pagamento delle indennità di
tramutamento (trasferimento, trasporto mobili, spese di
viaggi, eccetera).
Articolo 8. Ausiliari delle sezioni specializzate.
- L'articolo in questione prevede che venga eliminata la
figura del componente privato del tribunale per i minorenni
nelle materie rientranti nel settore civile. Ciò posto,
considerato che le udienze (sia istruttorie che collegiali) a
cui partecipano detti componenti sono circa 7.000 all'anno, e
che a ciascuno dei due componenti privati spetta un'indennità
per udienza pari a 98 euro (articolo 52, comma 44, della legge
28 dicembre 2001, n. 448), il risparmio di spesa annuo è così
determinato:
7.000 udienze x 2 componenti x 98 euro = 1.373.775 euro (lire
2.660.000.000).
A tale risparmio si deve aggiungere quello derivante
dalle somme attualmente corrisposte a ciascuno dei due
componenti privati a titolo di rimborso di spese di viaggio e
soggiorno, pari mediamente a 26 euro per udienza.
Considerato che i componenti privati sono, attualmente,
in numero di 1.070 e che le spese di cui sopra vengono
corrisposte ad un terzo di essi (4.600), il maggiore risparmio
è così determinato:
4.600 x 26 euro = 118.785 euro (lire 230.000.000).
Complessivamente il risparmio annuo che si ottiene è pari
circa a 1.492.560,00 euro (lire 2.890.000.000).
Per quanto sopra premesso si precisa che la norma di
copertura finanziaria è stata formulata per l'anno 2002 sulla
base degli oneri di parte capitale di cui alle lettere a)
e b) della presente relazione (1.700.000,00 euro), in
quanto l'assetto complessivo della riforma determina a regime,
per le spese di funzionamento, risparmi di spesa ampiamente
compensativi dei maggiori oneri derivanti dal funzionamento
delle nuove strutture.
RISPARMIO ANNUO (articolo 8) 1.492.560,00 euro
MAGGIORI ONERI (articolo 1) 1.000.000,00 di euro.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
E' dato di comune esperienza che l'attuale disciplina
della competenza a conoscere le controversie aventi ad oggetto
il diritto di famiglia e dei minori è ripartita su tre diversi
organi giurisdizionali: il tribunale ordinario, il tribunale
per i minorenni ed il giudice tutelare. Parimenti, la
quotidiana applicazione pratica di tale previsione dimostra
che il sistema non si sottrae a serie censure, da lungo tempo
evidenziate sia dagli operatori pratici che dai cittadini
coinvolti in prima persona nelle vicende giudiziarie. Le
disfunzioni traggono origine sia dalla parcellizzazione delle
competenze, spesso fonte di gravi ed inammissibili ritardi in
un settore ove l'intervento dell'autorità giudiziaria deve
essere necessariamente tempestivo, vista la natura dei diritti
coinvolti, sia dal deficit di specializzazione, che in
qualche caso ha determinato un pericoloso abbassamento della
accuratezza delle decisioni con inevitabili ricadute in ordine
alla complessiva credibilità del sistema attualmente
vigente.
L'unificazione delle competenze presso le istituende
sezioni specializzate per la famiglia e per i minori raggiunge
l'obiettivo sia di porre termine ai contrasti ed alla
parcellizzazione delle competenze, sia di garantire una
specializzazione del giudice in una materia vasta e delicata
come quella in esame.
Lo strumento prescelto, come già ipotizzato nel corso
della precedente legislatura dalla Commissione ministeriale di
studio e revisione della normativa ordinamentale e processuale
in materia di diritto della famiglia e dei minori, è quello
della delega al Governo, affinché provveda, nel rispetto dei
princìpi informatori dell'intervento, ad individuare ed
istituire, tendenzialmente nel maggior numero di tribunali
possibile, le sezioni specializzate, provvedendo alla
definizione delle dotazioni organiche di personale, sia di
magistratura che amministrativo ed ausiliario.
Sotto il secondo profilo, nuove norme processuali
intendono garantire che, all'esigenza di maggiore
specializzazione del giudice, corrisponda una più accurata
preparazione della lite da parte dei difensori, al fine di
consentire nel massimo grado al processo di contenere sin
dalle sue prime battute gli elementi necessari per garantire
una soluzione rapida ed aderente alla realtà del singolo caso
concreto. Le linee guida dell'intervento in materia
recepiscono in gran parte le indicazioni contenute nel primo
intervento normativo predisposto dalla Commissione
ministeriale attualmente insediata per la riforma del processo
civile e recentemente varato dal Consiglio dei ministri.
L'intervento, che si inserisce nell'ambito di un impianto
normativo completamente sperimentato, non ha elementi di
criticità, tendendo anzi ad un'accelerazione delle procedure
di cui l'amministrazione della cosa pubblica non potrà che
giovarsi.
L'intervento proposto non incontra ostacoli nella
compatibilità con l'ordinamento comunitario, né con i rapporti
con le autonomie locali. Sono state infine rispettate le
regole di drafting, essendosi mutuata la terminologia
tecnica già in uso nel settore e verificata la piena coerenza
degli inserimenti con il corpo normativo preesistente.
Le abrogazioni sono state tutte redatte in forma
espressa, onde evitare problemi di interpretazione e di
concretezza.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
L'àmbito dell'intervento normativo proposto è limitato a
due settori.
A livello ordinamentale, si prevede l'istituzione di
sezioni specializzate per la famiglia e per i minori
all'interno dei tribunali ordinari, con la tendenziale
unificazione delle competenze, oggi diversificate nel
tribunale ordinario, in quello per i minorenni e presso il
giudice tutelare. L'intervento si propone sia l'obiettivo di
porre termine ai contrasti ed alla parcellizzazione delle
competenze, sia quello di garantire una specializzazione del
giudice in una materia vasta e delicata come quella in
esame.
Lo strumento prescelto, come già ipotizzato nel corso
della precedente legislatura dalla Commissione ministeriale di
studio e revisione della normativa ordinamentale e processuale
in materia di diritto della famiglia e dei minori, è quello
della delega al Governo, affinché provveda, nel rispetto dei
princìpi informatori dell'intervento, ad individuare ed
istituire, tendenzialmente nel maggior numero di tribunali
possibile, le sezioni specializzate, provvedendo alla
definizione delle dotazioni organiche di personale, sia di
magistratura che amministrativo ed ausiliario.
Il secondo intervento modifica alcune norme processuali
intendendo garantire che, all'esigenza di maggiore
specializzazione del giudice, corrisponda una più accurata
preparazione della lite da parte dei difensori, al fine di
consentire nel massimo grado al processo di contenere sin
dalle sue prime battute gli elementi necessari per garantire
una soluzione rapida ed aderente alla realtà del singolo caso
concreto. Le linee guida della riforma recepiscono in gran
parte le indicazioni contenute nel primo intervento normativo
predisposto dalla Commissione ministeriale attualmente
insediata per la riforma del processo civile e recentemente
varato dal Consiglio dei ministri.
L'intervento, che si inserisce nell'ambito di un impianto
normativo completamente sperimentato, non ha elementi di
criticità, tendendo anzi ad un'accelerazione delle procedure
di cui l'amministrazione della cosa pubblica non potrà che
giovarsi.