XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2517




RELAZIONE TECNICA

(All'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978,
n. 468, e successive modificazioni).


          Articolo 1. Istituzione presso i tribunali e le corti d'appello di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori.- L'articolo in questione prevede l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello. L'innovazione normativa comporterà l'istituzione di non meno di 100 sezioni specializzate.
          Sotto il profilo della spesa, considerando che le nuove sezioni opereranno nell'ambito di strutture già esistenti, gli oneri che dovranno essere affrontati riguarderanno principalmente:

                a) spese di allestimento delle aule di udienza;

                b) spese per arredamento e attrezzature varie degli uffici amministrativi di supporto;

                c) spese di funzionamento degli uffici (escluse quelle di personale).


              a) Considerato che mediamente il costo per l'allestimento di un'aula di udienza è pari a 5.000,00 euro che verranno approntate n. 100 aule, il costo totale è così determinato:

5000,00 euro x 100 aule = 500.000,00 euro (circa 1 miliardo di lire).

              b) Considerato un costo medio unitario per arredamento e attrezzature varie, comprese quelle informatiche, pari a 4.000,00 euro, e che verranno allestiti n. 3 uffici per ogni sezione specializzata, l'onere totale è così determinato:

    4.000,00 euro x 3 x 100 = 1.200.000,00 euro (circa 2,4 miliardi di lire).

              c) Per le spese di funzionamento (materiale vario di cancelleria e di consumo, utenze varie, eccetera) l'onere annuo previsto è di circa 10.000,00 euro per ciascuna sezione specializzata. Conseguentemente il costo totale annuo è pari a:

10.000,00 euro x 100 = 1.000.000,00 euro (circa 2 miliardi di lire).
          Articolo 7. Dotazioni di personale.- Alle dotazioni organiche di personale sia di magistratura che amministrativo da assegnare alle istituende strutture, si farà fronte, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, mediante redistribuzione del personale già in servizio presso i preesistenti uffici giudiziari interessati dalla riforma; in riferimento ad eventuali oneri connessi al trasferimento del suddetto personale, si precisa che, analogamente a quanto già avvenuto in applicazione della riforma del giudice unico di primo grado, l'assegnazione ad altra sede di servizio avverrà esclusivamente a domanda degli interessati. L'amministrazione sarà in tal modo esonerata dal pagamento delle indennità di tramutamento (trasferimento, trasporto mobili, spese di viaggi, eccetera).

          Articolo 8. Ausiliari delle sezioni specializzate. - L'articolo in questione prevede che venga eliminata la figura del componente privato del tribunale per i minorenni nelle materie rientranti nel settore civile. Ciò posto, considerato che le udienze (sia istruttorie che collegiali) a cui partecipano detti componenti sono circa 7.000 all'anno, e che a ciascuno dei due componenti privati spetta un'indennità per udienza pari a 98 euro (articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448), il risparmio di spesa annuo è così determinato:

7.000 udienze x 2 componenti x 98 euro = 1.373.775 euro (lire 2.660.000.000).

          A tale risparmio si deve aggiungere quello derivante dalle somme attualmente corrisposte a ciascuno dei due componenti privati a titolo di rimborso di spese di viaggio e soggiorno, pari mediamente a 26 euro per udienza.
          Considerato che i componenti privati sono, attualmente, in numero di 1.070 e che le spese di cui sopra vengono corrisposte ad un terzo di essi (4.600), il maggiore risparmio è così determinato:

4.600 x 26 euro = 118.785 euro (lire 230.000.000).

          Complessivamente il risparmio annuo che si ottiene è pari circa a 1.492.560,00 euro (lire 2.890.000.000).

          Per quanto sopra premesso si precisa che la norma di copertura finanziaria è stata formulata per l'anno 2002 sulla base degli oneri di parte capitale di cui alle lettere a) e b) della presente relazione (1.700.000,00 euro), in quanto l'assetto complessivo della riforma determina a regime, per le spese di funzionamento, risparmi di spesa ampiamente compensativi dei maggiori oneri derivanti dal funzionamento delle nuove strutture.

RISPARMIO ANNUO (articolo 8) 1.492.560,00 euro

MAGGIORI ONERI (articolo 1) 1.000.000,00 di euro.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


          E' dato di comune esperienza che l'attuale disciplina della competenza a conoscere le controversie aventi ad oggetto il diritto di famiglia e dei minori è ripartita su tre diversi organi giurisdizionali: il tribunale ordinario, il tribunale per i minorenni ed il giudice tutelare. Parimenti, la quotidiana applicazione pratica di tale previsione dimostra che il sistema non si sottrae a serie censure, da lungo tempo evidenziate sia dagli operatori pratici che dai cittadini coinvolti in prima persona nelle vicende giudiziarie. Le disfunzioni traggono origine sia dalla parcellizzazione delle competenze, spesso fonte di gravi ed inammissibili ritardi in un settore ove l'intervento dell'autorità giudiziaria deve essere necessariamente tempestivo, vista la natura dei diritti coinvolti, sia dal deficit di specializzazione, che in qualche caso ha determinato un pericoloso abbassamento della accuratezza delle decisioni con inevitabili ricadute in ordine alla complessiva credibilità del sistema attualmente vigente.
          L'unificazione delle competenze presso le istituende sezioni specializzate per la famiglia e per i minori raggiunge l'obiettivo sia di porre termine ai contrasti ed alla parcellizzazione delle competenze, sia di garantire una specializzazione del giudice in una materia vasta e delicata come quella in esame.
          Lo strumento prescelto, come già ipotizzato nel corso della precedente legislatura dalla Commissione ministeriale di studio e revisione della normativa ordinamentale e processuale in materia di diritto della famiglia e dei minori, è quello della delega al Governo, affinché provveda, nel rispetto dei princìpi informatori dell'intervento, ad individuare ed istituire, tendenzialmente nel maggior numero di tribunali possibile, le sezioni specializzate, provvedendo alla definizione delle dotazioni organiche di personale, sia di magistratura che amministrativo ed ausiliario.
          Sotto il secondo profilo, nuove norme processuali intendono garantire che, all'esigenza di maggiore specializzazione del giudice, corrisponda una più accurata preparazione della lite da parte dei difensori, al fine di consentire nel massimo grado al processo di contenere sin dalle sue prime battute gli elementi necessari per garantire una soluzione rapida ed aderente alla realtà del singolo caso concreto. Le linee guida dell'intervento in materia recepiscono in gran parte le indicazioni contenute nel primo intervento normativo predisposto dalla Commissione ministeriale attualmente insediata per la riforma del processo civile e recentemente varato dal Consiglio dei ministri.
          L'intervento, che si inserisce nell'ambito di un impianto normativo completamente sperimentato, non ha elementi di criticità, tendendo anzi ad un'accelerazione delle procedure di cui l'amministrazione della cosa pubblica non potrà che giovarsi.
          L'intervento proposto non incontra ostacoli nella compatibilità con l'ordinamento comunitario, né con i rapporti con le autonomie locali. Sono state infine rispettate le regole di drafting, essendosi mutuata la terminologia tecnica già in uso nel settore e verificata la piena coerenza degli inserimenti con il corpo normativo preesistente.
          Le abrogazioni sono state tutte redatte in forma espressa, onde evitare problemi di interpretazione e di concretezza.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE


          L'àmbito dell'intervento normativo proposto è limitato a due settori.
          A livello ordinamentale, si prevede l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori all'interno dei tribunali ordinari, con la tendenziale unificazione delle competenze, oggi diversificate nel tribunale ordinario, in quello per i minorenni e presso il giudice tutelare. L'intervento si propone sia l'obiettivo di porre termine ai contrasti ed alla parcellizzazione delle competenze, sia quello di garantire una specializzazione del giudice in una materia vasta e delicata come quella in esame.
          Lo strumento prescelto, come già ipotizzato nel corso della precedente legislatura dalla Commissione ministeriale di studio e revisione della normativa ordinamentale e processuale in materia di diritto della famiglia e dei minori, è quello della delega al Governo, affinché provveda, nel rispetto dei princìpi informatori dell'intervento, ad individuare ed istituire, tendenzialmente nel maggior numero di tribunali possibile, le sezioni specializzate, provvedendo alla definizione delle dotazioni organiche di personale, sia di magistratura che amministrativo ed ausiliario.
          Il secondo intervento modifica alcune norme processuali intendendo garantire che, all'esigenza di maggiore specializzazione del giudice, corrisponda una più accurata preparazione della lite da parte dei difensori, al fine di consentire nel massimo grado al processo di contenere sin dalle sue prime battute gli elementi necessari per garantire una soluzione rapida ed aderente alla realtà del singolo caso concreto. Le linee guida della riforma recepiscono in gran parte le indicazioni contenute nel primo intervento normativo predisposto dalla Commissione ministeriale attualmente insediata per la riforma del processo civile e recentemente varato dal Consiglio dei ministri.
          L'intervento, che si inserisce nell'ambito di un impianto normativo completamente sperimentato, non ha elementi di criticità, tendendo anzi ad un'accelerazione delle procedure di cui l'amministrazione della cosa pubblica non potrà che giovarsi.




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